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Giurisprudenza e documenti

Licenziamenti illegittimi: la pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali

di Francesco Buffa
consigliere di Cassazione
Fondato il ricorso della CGIL sul plafond dell’indennizzo spettante al lavoratore: il Jobs act viola il diritto dei lavoratori a una congrua riparazione in caso di licenziamento illegittimo

In data 11 febbraio 2020 il Comitato europeo dei diritti sociali ha pubblicato la decisione del precedente 11 settembre sul ricorso della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) contro Italia (n. 158/2017) relativo alla disciplina italiana dei licenziamenti individuali.

La Cgil aveva dedotto in ricorso che le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pur modificate dal dl. 87 del 2018 (che aveva aumentato le soglie massime di indennizzo), violavano l'articolo 24 della Carta sociale europea (diritto alla protezione in caso di cessazione del rapporto di lavoro) in quanto, in caso di licenziamento illegittimo nel settore privato, prevedono un indennizzo con un tetto massimo, che può impedire ai tribunali di valutare e compensare completamente le perdite subite dal lavoratore a seguito del licenziamento.

Il Comitato ha ritenuto – con 11 voti favorevoli e 3 contrari – la violazione dell'articolo 24 della Carta, che prevede che "Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento". In particolare, nella sua decisione, il Comitato ha ritenuto che né i rimedi giuridici alternativi che offrivano alle vittime di licenziamenti illegittimi la possibilità di un risarcimento oltre i limiti della legge contestata né il meccanismo di conciliazione consentono un risarcimento adeguato proporzionato al danno subito e atto a scoraggiare i datori di lavoro da recessi illegittimi.

In precedenza, come noto, già la Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 194 del novembre 2018, aveva recepito le critiche dottrinali alla norma e dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa, richiamando tra l'altro proprio l'art. 24 della Carta sociale in relazione all'art. 117 Cost. (v. R. Sanlorenzo e A. Terzi, Al centro, il Giudice. La Corte costituzionale ed il Jobs act, su questa Rivista).

Oggi anche il Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo ritiene che il Jobs act violi il diritto dei lavoratori a una congrua riparazione per il caso di licenziamento illegittimo. In due precedenti pronunce del 31 gennaio 2017 (Finnish Society of Social Rights v. Finland - Complaints n. 106 e 107/2014), il Comitato già aveva fissato alcune condizioni per i licenziamenti e indicato le tutele minime spettanti ai lavoratori illegittimamente licenziati (si veda il commento a quelle decisioni da parte di chi scrive, Due decisioni importanti del Comitato europeo dei diritti sociali in materia di licenziamento, in questa Rivista, 2017; per un inquadramento − generale ed anche comparatistico - delle tutele giuslavoriste avverso i licenziamenti illegittimi nel panorama internazionale, ID., I licenziamenti nel jobs act e nelle norme internazionali, Collana Il diritto in Europa oggi, Key editore, Milano, 2015).

Con la decisione in epigrafe, assai interessante anche per l'ampio excursus delle norme internazionali applicabili alla materia dei licenziamenti, oggi il Comitato applica direttamente nei confronti dell'Italia quei principi già affermati nei confronti della Finlandia. Inoltre, il Comitato, pur nel prendere atto dell'intervento costituzionale sulla norma denunciata, ravvisa nella Carta sociale il fondamento di una tutela ulteriore dei lavoratori ed afferma l'inadeguatezza della tutela prevista dal Jobs act non solo in relazione ai tetti massimi di indennità, ma anche per altri profili lamentati dalla Cgil e permanenti pur all'esito dell'intervento costituzionale. Il riferimento è, in particolare, sia all'assenza di prassi giurisprudenziale applicativa degli ordinari strumenti risarcitori previsti dalla responsabilità civile, sia – soprattutto – al ruolo del meccanismo di conciliazione, che – prevedendo che il datore di lavoro possa evitare il giudizio offrendo al lavoratore una somma pari a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, senza oneri fiscali né contributivi – riduce ulteriormente la possibilità per il lavoratore di ottenere una adeguata riparazione. In relazione a tali aspetti, il Comitato, nel constatare che la legge italiana si pone in violazione dell'art. 24 della Carta sociale, ha ribadito la necessità della previsione legale di un danno risarcibile commisurato alla perdita subita e sufficientemente dissuasivo per il datore di lavoro.

 

27/04/2020
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