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Oneri del pm dopo la recente novella dell'art. 656 cpp.

Il pubblico ministero deve verificare la sussistenza dei presupposti della detenzione domiciliare ex art 47 ter, comma 1, Ord. Pen. qualora da ciò consegua l’innalzamento del limite di pena che consente la sospensione dell’esecuzione
Oneri del pm dopo la recente novella dell'art. 656 cpp.

Pubblichiamo un interessante ordine di esecuzione ex art. 656 V co cpp (est. Menditto) che evidenzia come spetti al pm, in sede di esecuzione penale, verificabile se sia astrattamente concedibile la detenzione domiciliare.

Infatti, la modifica introdotta dal d.l. n. 78/2013, conv. dalla l. n. 93/2013, all’art. 656 c.p.p., che consente la sospensione dell’ordine di esecuzione anche per pene non superiori a quattro anni nei casi in cui è concedibile la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, Ord. Pen., impone al pubblico ministero, nel caso in cui ciò sia rilevante, di verificare sulla base degli atti esistenti o acquisibili sommariamente i presupposti di applicabilità della stessa detenzione domiciliare.

Nel caso di esclusione, all’esito di questa prima verifica, dei citati presupposti ha l’onere di richiedere alla polizia giudiziaria delegata all’esecuzione dell’ordine di arresto di verificare preliminarmente l’eventuale ricorrenza di elementi sulla concedibilità della detenzione domiciliare.

Qualora emergano tali elementi, anche all’esito degli eventuali ulteriori accertamenti sommari disposti, il pubblico ministero deve revocare l’ordine di esecuzione e disporre la sospensione dell’esecuzione qualora ritenga probabile la concessione della detenzione domiciliare da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Nella specie il pubblico ministero, dovendo eseguire la pena della reclusione di anni 3 mesi 6 per un reato che consentiva la sospensione dell’esecuzione, esclusi preliminarmente i presupposti di cui all’art. 47 ter, comma 1, lett. b), c) ed e) Ord. Pen., ha emesso ordine di esecuzione chiedendo contestualmente alla polizia giudiziaria delegata di verificare, in sede di esecuzione, l’eventuale presenza di circostanze di fatto idonee a configurare i casi di cui alle lett. a) e d) dell’art. 47, cit.; ricevute le prime positive sommarie informazioni ha sospeso l’esecuzione dell’arresto e, ricevuto l’esito degli ulteriori accertamenti disposti, ha revocato l’ordine di esecuzione ed ha emesso il provvedimento di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. ritenendo probabile la concessione della detenzione domiciliare.

 

04/12/2013
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