Il Tribunale di Palmi, nell'ordinanza 3 marzo 2014, affronta il problema della applicabilità della sanzione di cui al nuovo comma 1 quater dell’art. 13 del T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. n.115/2002), così come introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità) al procedimento per reclamo cautelare.
Il collegio, con approfondita motivazione, offre una risposta negativa basata sulla natura non di impugnazione in senso stretto del reclamo, sulla ratio della norma, che "avrebbe come scopo quello di scoraggiare la proposizione di impugnazioni a carattere temerario o che presentino una scarsa possibilità di accoglimento all’esito del giudizio di secondo grado", sulla struttura del procedimento di reclamo che ammette fatti e prove nuove tanto preesistenti che sopravvenuti.