Articoli di Questione Giustizia su decreto ingiuntivo
L’Autore prende in esame due provvedimenti del Tribunale di Roma, in cui si afferma la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. che nega (o accoglie solo in parte) l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. del decreto opposto. Pur condividendo la decisione, sebbene con alcune riserve, l’A. auspica una revisione del sistema disciplinato dagli artt. 642, 648, 649 e 655 c.p.c., di cui ribadisce l’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.
1. Premessa. – 2. Le tesi emerse. 3. – Il principio di effettività quale parametro per individuare la sede della dichiarazione di vessatorietà. – 4. Il principio di effettività nella dimensione eurounitaria. – 5. I profili dell’effettività di maggior rilievo ai fini della questione in esame. – 6. Scissione e concentrazione del rilievo e della dichiarazione di vessatorietà alla luce dei richiamati profili dell’effettività. 7. La dimensione costituzionale. 8. La dimensione convenzionale. 9. Lo strumento mediante il quale realizzare la tutela effettiva dei diritti previsti dalla direttiva 93/13/CEE. 10. Conclusioni.
È stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la questione del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell’Unione europea: il caso offre l’occasione per uno sguardo più approfondito sul tema dell’integrazione degli ordinamenti.