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Tempi di discussione dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e nuovo rito civile

Riccardo Conte
avvocato del Foro di Milano

L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.

Efficienza e tempestività sono requisiti indispensabili per una buona amministrazione della giustizia, in generale. Purtroppo sono spesso solo un sogno, a dispetto del disposto dell’art. 111, 2° comma, 2° periodo, Cost., secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo.

Negli ultimi tre decenni, per quanto riguarda in particolare la giustizia civile, il legislatore è intervenuto molte volte con varie riforme, i cui effetti, tuttavia (al di là dell’inopportunità di alcune scelte, su cui non è questa la sede per soffermarsi), non sono stati decisivi, nonostante non siano mancate soluzioni apprezzabili: si pensi, per esempio (senza alcuna pretesa di esaustività), per quanto il processo di cognizione, alle ordinanze ex artt. 186 bis, 186 ter, 186 quater, alla previsione ex art. 669 octies, 6° comma c.p.c. di un’ultrattività di provvedimenti cautelari rispetto al giudizio di merito, estesa recentemente, col decr. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, anche alla sospensione delle delibere dell’assemblea condominiale ex art. 1137, comma 4° c.c., nonché a deliberazioni di organi di associazioni, fondazioni o società (art. 669 octies, penult. comma, c.p.c.); nonché alle riforme che hanno eliminato la possibilità di comportamenti defatigatori, segnalati dalla dottrina decenni prima[1].

Una nuova questione inerente ad efficienza e tempestività del processo si è riproposta, con la riforma del rito civile entrata in vigore il 28 febbraio 2023, per quanto concerne il momento in cui, nell’àmbito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, possa essere discussa l’istanza del creditore opposto di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.[2]: ci si chiede, oggi, in particolare, quanto tempo, in concreto, debba attendere il creditore, che ha ottenuto un decreto ingiuntivo, per poter discutere detta istanza, atteso che la prima udienza (momento apparentemente esclusivo, stando al mero tenore letterale del predetto articolo dopo la novella del 2013, in cui tale incombente potrebbe e dovrebbe essere espletato – ma sul punto v. infra alcune considerazioni in senso opposto) dev’essere ora fissata non prima di 120 giorni dalla notifica dell’atto di citazione in opposizione da parte dell’intimato.

Peraltro, posto che l’attore opponente assegni effettivamente al convenuto opposto il solo termine minimo a comparire (e non qualche giorno in più, come si fa quando le notifiche non sono eseguite per pec, ma mediante posta o ufficiale giudiziario, prevedendo, dunque, per prudenza, anche un lasso di tempo necessario per la concreta consegna dell’atto al destinatario), non è affatto detto che la prima udienza si tenga proprio nella data indicata dall’attore nella vocatio in ius. Infatti, ai sensi del nuovo disposto dell’art. 171 bis c.p.c., la prima udienza può essere differita (e non di poco), sia perché, ai sensi del terzo comma di detta norma, il giudice può rinviarla fino ad un massimo di 45 giorni, sia perché, ai sensi del comma 2, può porsi una necessità di rinvio per l’adempimento di incombenti quali la chiamata in causa di un terzo ex art. 167, 3° comma, c.p.c. (ipotesi nient’affatto remota nell’ipotesi di un’opposizione a decreto ingiuntivo, procedimento in cui, peraltro, l’attore opponente – secondo l’orientamento della Suprema Corte – non può chiamare in causa un terzo direttamente, ma deve richiedere l’autorizzazione al giudice istruttore[3]) o delle altre ipotesi previste dal primo comma.

In nuce, un creditore, ottenuto un decreto ingiuntivo, posto che lo notifichi al debitore il giorno stesso della pubblicazione, dovrebbe attendere per discutere l’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (ripeto: stando al mero tenore letterale della norma), un minimo di 160 giorni, pari alla somma del termine di 40 giorni, assegnato dall’art. 641 c.p.c. all’intimato per proporre opposizione, e di quello di 120 giorni previsto dall’art. 163 bis c.p.c. quale termine minimo a comparire che l’opponente deve assegnare al convenuto opposto nella vocatio in ius.

Se poi si venisse a porre un problema di chiamata in causa di un terzo, ammesso che il giudice istruttore decida su di essa nel termine previsto dalla legge (15 giorni dal termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. e cioè, decorsi 70 giorni dalla costituzione di questo), la prima udienza potrebbe tenersi a non meno di 245 giorni dopo l’emissione del decreto, pari alla somma dei seguenti termini: 40 giorni per la proposizione dell’opposizione, 70 giorni per la costituzione del convenuto, 15 giorni per i provvedimenti del giudice per i veri incombenti previsti dall’art. 171 bis c.p.c., tra cui, appunto, quello relativo all’autorizzazione della chiamata in causa del terzo, 120 giorni quale termine minimo tra la notifica dell’atto di citazione al terzo chiamato ex art. 269 c.p.c. e la data della prima udienza (nell’esempio ho tenuto conto dei termini per così dire «secchi», cioè, al netto del termine che il giudice assegna per la chiamata in causa di un terzo; ma un giudice che autorizza tale chiamata non fissa l’udienza di comparizione a soli 120 giorni dal suo provvedimento, prevedendo, per quanto breve, un lasso di tempo più ampio entro il quale l’istante deve predisporre il relativo atto e provvedere alla sua notifica).

Tale essendo il contesto normativo (in relazione al quale ritengo di associarmi alle critiche sollevate in dottrina da chi ha sottolineato come «gli interventi della fase preparatoria del rito ordinario […] non risultano ispirati a quei criteri di semplificazione … [richiamati dalla] legge delega»[4]), è evidente, dunque, che, per quanto concerne il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, un’interpretazione meramente letterale del combinato disposto degli artt. 645, 648, 171 bis, 173 ter e 183 c.p.c. comporterebbe un grave pregiudizio per il creditore opposto, che si troverebbe a dover attendere un minimo di quattro mesi (sperando che in questo lasso di tempo non ricada anche il periodo di sospensione dei termini feriali e che il G.I. non rinvii la prima udienza ex art. 173 bis, 3° comma, c.p.c.) per discutere alla prima udienza un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.

A questa stregua, un’ipotesi di udienza anticipata prima di questo tempo sembrerebbe possibile (repetita juvant: nel caso s’interpretasse il riferimento dell’art. 648 c.p.c. secondo un criterio meramente letterale, prescindendo dalla considerazione della natura e delle finalità dell’ordinanza e da un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell’art. 111, comma 2, 2° periodo, Cost.) soltanto nei casi in cui si dovesse discutere una richiesta di provvedimento cautelare: si pensi, per es., ad un ricorso per sequestro conservativo da parte del creditore opposto a fronte di un’opposizione evidentemente defatigatoria[5], oppure ad un ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., nel caso di periculum in mora afferente alla sfera patrimoniale del creditore[6].

Sennonché, se così fosse, ci troveremmo di fronte alla vanificazione delle finalità deflattive del contenzioso del procedimento monitorio[7], e a cui sono improntati gli istituti che rientrano nella categoria delle condanne con riserva delle eccezioni del convenuto[8], come l’ordinanza ex art. 648 c.p.c.[9].

L’incongruenza risulta vieppiù evidente, laddove si consideri la natura latamente cautelare di questa ordinanza, affermata in alcune pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione[10]. Se, infatti, come ho sostenuto in miei precedenti studi, tale inquadramento è condivisibile, poiché anche l’ordinanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., come i provvedimenti cautelari, presuppone il fumus boni iuris del creditore opposto (il cui diritto di credito è in questa fase ancora oggetto di una cognizione sommaria) e il periculum in mora (già ritenuto a priori dal legislatore per il ritardo del debitore nell’adempimento e sottratto ad ogni valutazione da parte del giudice[11]), allora la fondatezza della tesi dell’ammissibilità di un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione ne è corroborata. Del resto, è anche in virtù della natura latamente cautelare dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione concessa ab origine ex art. 642 c.p.c. che si ritiene che essa possa essere discussa prima della prima udienza (v. sul punto infra, nel testo).

Tuttavia, una diversa interpretazione rispetto a quella apparente dal mero tenore letterale della previsione temporale dell’art. 648 c.p.c. mi sembra possa ricavarsi dalla finalità della riforma che la introdusse e cioè la tutela del diritto di credito in tempi rapidi[12]. Si tenga conto, al riguardo, che in giurisprudenza vi era stato, negli anni precedenti alla novella del 2013, anche un contrasto sul punto[13]. Alcuni giudici, infatti, avevano ritenuto, sebbene in epoca precedente la riforma del 2005 (che incise sul disposto degli artt. 180 e 183 c.p.c.: come si ricorderà, prima di detta riforma, l’art. 180 c.p.c., nel testo introdotto dalla novella del 1995, prevedeva un’udienza di prima comparizione[14], distinta dalla prima udienza di trattazione, disciplinata dall’art. 183 c.p.c.[15]) di non potersi pronunciare sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto in prima udienza, perché ciò non era previsto dall’art. 180 c.p.c.[16], o perché ritenevano di dover sentire previamente le parti in sede di interrogatorio libero[17]; in senso opposto, altri giudici ritenevano che non vi fossero preclusioni[18], ed anzi, sottolineavano che, al giudice dell’opposizione sarebbe stato consentito pronunciarsi sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto anche prima della prima udienza[19] (tesi a cui aderii[20], sebbene in epoca precedente l’introduzione della riforma del 2013, e che mi sembra tuttora valida).

La riforma del 2013 non mi sembra che abbia voluto sancire un’inammissibilità di una pronuncia formulata prima o dopo la prima udienza: la ratio legis è soltanto d’impedire che la discussione dell’istanza, nell’id quod plerumque accidit, sia rinviata dal giudice sul presupposto della necessità per disposizione di legge (invero insussistente) del previo esperimento di altri incombenti (quali il deposito delle memorie di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c., nel testo previgente alla data del 28 febbraio 2023). La previsione temporale, infatti, non comporta che la provvisoria esecuzione non possa essere concessa anche dopo la prima udienza, laddove situazioni particolari la giustifichino. Al di là del fatto che il momento previsto dall’art. 648 c.p.c. non si può ritenere applicabile al caso in cui il convenuto opposto si costituisca in prima udienza dovendo aver un congruo tempo l’opponente per esaminarne le difese (e in tal senso si è pronunciato già nel dicembre 2013 il Tribunale di Milano[21]), neppure mi sembra che la previsione temporale della novella impedisca che la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. possa essere concessa in un’udienza successiva in altri particolari casi[22]: in tal senso, non mi sembrerebbe coerente con la ratio legis che fosse ritenuta inammissibile la richiesta ex art. 648 c.p.c. da parte del convenuto opposto, che si costituisse tardivamente (non importa qui se per fatto a lui imputabile o per un fatto che ne legittimi la richiesta di rimessione in termini), pur a fronte di un’opposizione non supportata da prova scritta o prova di pronta soluzione e magari pure manifestamente infondata.

Del resto, non si capisce perché un’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. dovrebbe essere discussa soltanto ed esclusivamente in prima udienza, mentre tale vincolo non è previsto per l’ordinanza ingiuntiva endoprocessuale ex art. 186 ter c.p.c., che può essere richiesta «fino al momento della precisazione delle conclusioni» e che, per quanto concerne la sua provvisoria esecuzione, fa riferimento anche all’art. 648 c.p.c.[23].

Attesa, quindi, la finalità della riforma del 2013, la sua portata non può essere interpretata come escludente tout court la possibilità di discutere la provvisoria esecuzione del decreto opposto in altri momenti che non siano quello della prima udienza, anche, se si vuole, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, tenuto conto del disposto dell’art. 111, comma 2, 2° periodo, Cost.

 E ciò, a mio modo di vedere, se vale per una pronuncia successiva alla prima udienza, può valere anche per una pronuncia in momento precedente. Invero, se per impedire la concessione della provvisoria esecuzione è necessario che l’opposizione sia fondata su prova scritta o prova di pronta soluzione[24], tutto ciò deve risultare dall’atto di opposizione ex art. 163, n. 3 e 4 c.p.c. e, dunque, una volta che il convenuto opposto sia costituito non vi è motivo per opporsi alla discussione dell’istanza ex art. 648 c.p.c. prima della prima udienza, magari assegnando un termine all’attore opponente per depositare una memoria difensiva per rispondere alle difese del convenuto opposto.

Ciò vale ancora oggi, nonostante il legislatore non abbia avuto cura di contemperare la fase introduttiva del processo e il nuovo disposto dell’art. 171 bis c.p.c. con le finalità della tutela sommaria per decreto ingiuntivo e la natura di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto del provvedimento ex art. 648 c.p.c., nonostante i dichiarati scopi deflattivi a cui voleva ispirarsi. Ma del resto, come si è visto, la disciplina introduttivo del rito presenta criticità di cui si è già detto (v. supra nel testo all’altezza di nota 4).

Va segnalato che nel senso qui auspicato si è pronunciato il Tribunale di Bologna del 21 settembre 2023[25] che, in un decreto, si è fatto carico dei problemi sopra esposti, e, facendo leva proprio sulla giurisprudenza che si era pronunciata sull’analoga questione prima della recente riforma, ha affermato che «la nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è di ostacolo ad una decisione sull’istanza ex art. 648 c.p.c. resa all’esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c. (alla quale si riferiscono, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 172-bis c.p.c.): dunque, è tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati prima del 1° marzo 2023, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto opposto»,.

Un’ultima precisazione. Come ho già accennato supra, un’anticipazione della prima udienza deve ritenersi ammissibile anche per la discussione della sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. (a parte ogni discorso sulla possibilità che l’intimato opponente possa introdurre l’opposizione col ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.,[26] che, infatti, sembra prospettarsi come il rito che sarà scelto dagli attori in via referenziale rispetto a quello ordinario[27]). In tal senso, come è stato evidenziato anche dal Tribunale di Bologna nel decreto sopra citato, si sono orientati in passato vari giudici di merito[28], nonché la Corte costituzionale nel lontano 1988[29] e più di recente la Corte di cassazione, secondo la quale «la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. può essere sospesa inaudita altera parte ai sensi dell’art. 668 sexies c.p.c., in considerazione della sua natura lato sensu cautelare[30]: affermazione che, mutatis mutandis è quanto ho sostenuto sopra in relazione all’ordinanza ex art. 648 c.p.c.


 
[1] Cfr. Calamandrei, Il processo come giuoco, in Riv. dir. proc., 1950, 23 e segg.

[2] Sul punto, prima della riforma, v. Tedoldi, Art. 648 – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, in Commentario del cod. di proc. civ., diretto da Comoglio, Consolo, Sassani Vaccarella, VII.1, Torino, 2014, 839 e segg.; Sanzo, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e revoca, in Il procedimento d’ingiunzione, opera diretta da Capponi, Bologna, 2009, 365 e segg., spec. 407 e segg. Mi permetto anche di rinviare al mio Procedimento d’ingiunzione, in Commentario del cod. di proc. civ., a cura di Chiarloni, Bologna, 2012, 338 e segg.

[3] Sul punto cfr. Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16336: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo». In senso critico a questo orientamento cfr. il mio Procedimento d’ingiunzione, in Commentario del cod. di proc. civ., cit., 232 e segg. Vedasi anche Tedoldi, Art. 645 – Opposizione, in Commentario del cod. di proc. civ., diretto da Comoglio, Consolo, Sassani Vaccarella, VII.1, cit., 766 e segg.; Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 2012, 250; Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2012, 35, nt. 69; Zucconi Galli Fonseca, Il procedimento per ingiunzione, in Diritto processuale civile diretto da Dittrich, IV, Torino, 2019, 4251; Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo, in Procedimenti sommari e speciali, I, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005, 417 e segg.; Santangeli, Su criticabili (e purtroppo reiterati) indirizzi della Cassazione a proposito della chiamata in causa di terzo da parte dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Foro it., 2003, I, 2399.

[4] Carratta, Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato, in Giur. It., 2023, 697 e segg.. Sul punto v. anche Gilardi, Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021, in Quest. Giust., fasc. 1/2023, 4 e segg,, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/uno-sguardo-alla-riforma-della-giustizia-civile-dopo-i-decreti-delegati-di-attuazione-della-legge-n-206-2021; Izzo, Il giudizio a cognizione piena innanzi al tribunale, ivi, 54 e segg., https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-giudizio-a-cognizione-piena-innanzi-al-tribunale; Gambineri, Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione), ivi, 67 e segg., spec. 70 e segg., https://www.questionegiustizia.it/rivista/riforma-della-giustizia-civile-i-decreti-delegati-di-attuazione#collapse1069. In precedenza v. Boccagna-Consolo, Quale delega per la ulteriore riforma (specie, ma non solo, del tanto smagliato) libro II del codice di rito?, in Corriere Giuridico, 2019, 1305 e segg., spec. 1307.

[5] Sul punto mi permetto di richiamare ancora il mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 340. Ricordo che, secondo costante giurisprudenza, «Il presupposto del periculum in mora, richiesto per la concessione di un sequestro conservativo, si identifica nel fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito, desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, il medesimo possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimoni» (cfr. Cass. civ., 15 marzo 2005, n. 5579; Trib. Catanzaro, 16 novembre 2018, in Le Società, 2019, 745 con nota di Pototschnig; Trib. Lecce, 17 aprile 2014, in IlCaso.it; Sul punto si veda anche il mio Il sequestro conservativo, in I procedimenti sommari e speciali, II, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005, 985 e segg., spec. 1015 e segg.; Dalfino, Il sequestro conservativo, in I procedimenti cautelari, opera diretta da Carratta, Bologna, 2013, 481 e segg., spec. 499; Pototschnig, Il sequestro conservativo, in Il processo cautelare, a cura di Tarzia e Saletti, Milano, 2015, 1 e segg., spec. 19.

[6] Sul punto mi permetto di rinviare al mio Art. 700 – Condizioni per la concessione, in Commentario del cod. di proc. civ., diretto da Comoglio, Consolo, Sassani Vaccarella, VII.2, cit., 475 e segg., 527 e segg. Ritengo, infatti, che un periculum in mora che ricada nella sfera giuridica del creditore (p. es., necessità assoluta della somma ingiunta in tempi brevi per poter provvedere a sua volta al ripianamento di suoi debiti) non possa considerarsi ai fini della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, comma 2, c.p.c. (sul punto rinvio al mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 174 e segg.).

[7] Cfr. Calamandrei, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926, 104.V. anche Mandrioli, Diritto processuale civile, III, cit., 8.

[8] Cfr. Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, in Aa.Vv., I processi speciali, Napoli, 1979, 325; Scarselli, La condanna con riserva, Milano, 1989, 1 e segg.

[9] Sul punto v. Proto Pisani, Appunti sulla tutela sommaria, cit., 309 e segg. e poi, amplius Scarselli, La condanna con riserva, cit., 344 e segg. Sul punto vedasi anche Vignera, La provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. quale condanna con riserva, in Riv. dir. proc., 2010, 69 e segg. e Sanzo, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e revoca, cit., 397 e segg.; Valitutti–De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2008, 424 e segg. Mi permetto di richiamare pure il mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 299 e segg.

[10] Cfr. Corte cost., 4 maggio 1984, n. 137, in Giur. It., 1985, I, 1, 404, con nota di Consolo, A proposito di ingiunzione esecutiva su cauzione e in Riv. dir. proc., 1984, 376 con nota di Guarnieri, Art. 648 cod. proc. civ.: poteri e doveri del giudice istruttore, diritti ed oneri dell'opponente; Corte cost., 25 maggio 1989, n. 295, con nota di Proto Pisani; Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306, in Corriere Giur., 2007, 1399, con mia nota critica; Cass., 21 maggio 2001, n. 6901, in Foro it., 2001, I, 3172.

[11] Sul punto il rinvio è ancora al mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 315, in cui ho ricordato l’orientamento per cui anche in materia di obbligazioni pecuniarie vi è un’irreparabilità del danno che è rappresentata da «quell'insieme di riflessi negativi che la violazione [dell'obbligazione] proietta su tutta la sfera –economica e non [economica] – del soggetto leso e che è riconducibile solo mediatamente, sulla base di uno specifico collegamento causale, individuato nel caso concreto, all'inadempimento» (Bruni, Tutela d'urgenza e diritti di credito, in Giust. civ., 1986, I, pag. 2586; conf. Scarano, Pregiudizio irreparabile del credito e tutela atipica d'urgenza, in Giur. It., 1990, I, 2, c. 467, nonché, se si vuole, il mio La nozione di irreparabilità nella tutela d’urgenza del diritto di credito (sviluppi giurisprudenziali), in Riv. dir. proc., 1998, 216 e segg.

[12] In tal senso si veda la relazione al disegno di decreto legge, che, in relazione all’art. 78 precisa: «Sono introdotte misure dirette ad accelerare i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi ad agevolare il recupero del credito».

[13] Sul punto, se si vuole, si veda il mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 341 e segg.

[14] Per chiarezza riporto il disposto nelle parti qui di interesse: «All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dell'articolo 291, primo comma. // […] Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. […]».

[15] Per chiarezza riporto il disposto nelle parti qui di interesse: «Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. […]. // […]. //Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. // Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. // Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184» [relativa alle deduzioni istruttorie].

[16] Cfr. Pret. Tolmezzo, 30 gennaio 1996 e Trib. Sala Consilina, 2 novembre 1995, in Foro it., 1996, I, 3242, con nota di Capponi.

[17] Cfr. Pret. Napoli, 26 gennaio 1996, in Foro it., 1996, I, 3242; Trib. Torino, 16 gennaio 1996, in Giur. It., 1996, I, 2, 233; Trib. Lecce, 9 novembre 1996, in Giur. It., 1997, 2, 104 con nota di Volpe, Udienza di prima comparizione e poteri del giudice.

[18] Trib. Milano, 20 luglio 1995, in Giur. It., 1996,I, 2, 196 con mia nota Prima udienza di comparizione ex art. 180 cod. proc. civ. novellato e provvisoria esecuzione del decreto opposto; Trib. Roma, in Giur. It., 1996, I, 2, 637 e Trib. Parma, 16 marzo 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 814, con nota critica di Belli.

[19] Cfr. Pret. Monza, 25 settembre 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 323 con nota di Dalmotto.

[20] Sul punto v. il mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 338 e segg., spec. 340.

[21] Cfr. Trib. Milano, 20 dicembre 2013, in IlCaso.it, per cui «la modifica [legislativa] non può essere interpretata in modo da causare la violazione del principio del contradditorio: pertanto, non può imporsi di tenere la discussione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza nonostante la non tempestiva costituzione del convenuto opposto quanto sussista la richiesta da parte dell’opponente del termine a difesa». Conf. Tedoldi, Art. 648 – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, cit., 841.

[22] Contra Tedoldi, Art. 648 – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, cit., 841.

[23] Su detta ordinanza e sulla portata del richiamo all’art. 648 c.p.c. mi permetto di rinviare al mio L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, Padova, 2003, 161 e segg.

[24] Prova di pronta soluzione e non causa di pronta soluzione: sul punto cfr. Guarnieri, Sui presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, in Riv. dir. proc., 1993, 599. Conf. Cataldi, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, cit., 105; Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo, in I procedimenti sommari e speciali, a cura di Chiarloni e Consolo, cit., 441; Sanzo, La esecuzione provvisoria, cit., 400. Sul punto v. anche il mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 308; Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 222; Gabellini, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nel prisma del giusto processo: le questioni aperte, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 1039 e segg., spec. 1054.

[25] Il testo si legge in IlCaso.it.

[26] In tal caso il termine per l’opposizione dovrebbe ritenersi rispettato col deposito del ricorso in cancelleria, come nel caso delle cause che vengono introdotte col rito ex artt. 413 e segg. c.p.c.

[27] Sul punto cfr. Carratta, Due modelli processuali a confronto, cit., 701 e segg.; Gilardi, op. cit., 6 e segg,, Gambineri, op. cit., 76 e segg.

[28] Trib. Alessandria, 13 maggio 1997, in Giur. It., 1998, 54; Trib. Milano, 1° aprile 2003 e Trib. Nuoro, 12 maggio 2003, in Gius., 2003, 2600.

[29] Corte cost., 28 luglio 1988, n. 936 (che, però, faceva leva sul testo allora vigente dell’art. 351 c.p.c.).

[30] Cass. civ., 13 marzo 2012, n. 3979, in Riv. dir. proc., 2013, 1233 e segg. con nota di Uccella, Sulla sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Sulla questione v. anche Saletti, L’ambito di applicazione della disciplina cautelare uniforme, in Il processo cautelare, cit., 633 e segg., spec. 646 e Tedoldi, Art. 649 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione provvisoria, in Commentario del cod. di proc. civ., diretto da Comoglio, Consolo, Sassani Vaccarella, VII.1, cit., 845 e segg., spec. 848 e segg., nonché il mio Procedimento d’ingiunzione, cit., 383 e Gabellini, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, cit., 1062 e segg.

07/12/2023
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