Sulla reclamabilità ex art. 669 –terdecies c.p.c. dell’ordinanza di diniego della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. Commento a Tribunale Roma, 29 dicembre 2023
L’Autore prende in esame due provvedimenti del Tribunale di Roma, in cui si afferma la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. che nega (o accoglie solo in parte) l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. del decreto opposto. Pur condividendo la decisione, sebbene con alcune riserve, l’A. auspica una revisione del sistema disciplinato dagli artt. 642, 648, 649 e 655 c.p.c., di cui ribadisce l’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
L’Autore prende in esame due provvedimenti del Tribunale di Roma, in cui si afferma la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. che nega (o accoglie solo in parte) l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. del decreto opposto. Pur condividendo la decisione, sebbene con alcune riserve, l’A. auspica una revisione del sistema disciplinato dagli artt. 642, 648, 649 e 655 c.p.c., di cui ribadisce l’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.
L’insieme delle misure che vanno sotto il nome di "riforma Cartabia" presenta luci e ombre, aspetti positivi ma anche, insieme, incoerenze e lacune, ispirata com’è, essenzialmente, alla logica del "far presto" e al fattore tempo come filo conduttore degli interventi.
Ma la riforma è ormai cosa fatta e, più che indugiare in recriminazioni, occorre applicarsi per farla funzionare al meglio, con lo sguardo sempre rivolto all’immagine di società disegnata dalla Costituzione, restituendo al processo la sua funzione di strumento a servizio della persona e della sua dignità, quell’anima che spesso il legislatore dimentica, e ha dimenticato.
1. Premessa. – 2. Le tesi emerse. 3. – Il principio di effettività quale parametro per individuare la sede della dichiarazione di vessatorietà. – 4. Il principio di effettività nella dimensione eurounitaria. – 5. I profili dell’effettività di maggior rilievo ai fini della questione in esame. – 6. Scissione e concentrazione del rilievo e della dichiarazione di vessatorietà alla luce dei richiamati profili dell’effettività. 7. La dimensione costituzionale. 8. La dimensione convenzionale. 9. Lo strumento mediante il quale realizzare la tutela effettiva dei diritti previsti dalla direttiva 93/13/CEE. 10. Conclusioni.
È stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la questione del decreto ingiuntivo non opposto e in violazione del diritto dell’Unione europea: il caso offre l’occasione per uno sguardo più approfondito sul tema dell’integrazione degli ordinamenti.
Il saggio sottolinea l’importanza e l’opportunità storica della scelta operata dalla legge delega che istituisce il «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», come occasione unica, dopo decenni di tentativi di riforma, di cui si tracciano le linee essenziali e le ragioni del loro fallimento, confutando le tesi che ritengono necessario, nella giustizia minorile, un organo collegiale multidisciplinare e una continuità del tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, quando i minori e le persone fragili non erano titolari di diritti soggettivi come lo sono ora, con la conseguente necessità di un giudice imparziale e di un processo aperto alle garanzie della difesa e del contraddittorio, anche in relazione ai giudizi scientifici del consulente.
Il disegno di legge delega prevede una serie di modifiche della disciplina del processo esecutivo mobiliare, immobiliare e presso terzi. Il tentativo è quello di adottare strumenti di accelerazione delle procedure esecutive e contemporaneamente di offrire al debitore possibili soluzioni volte a superare la situazione di difficoltà in cui si è venuto a trovare. Vi è, però, il dubbio che le soluzioni indicate non siano in concreto idonee a realizzare tali obiettivi.
La Corte Edu legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e ne sancisce le funzioni di garanzia della certezza del diritto e buona amministrazione della giustizia, condannandone esclusivamente un’applicazione sproporzionata ed eccessivamente formalistica.
L’anticipazione dei mezzi istruttori negli atti introduttivi proposta con gli emendamenti governativi rende tendenzialmente possibile la definizione dei processi già nella prima udienza. La riforma richiede tuttavia alcuni correttivi idonei a calibrare la trattazione in base alla complessità della causa, e può avere qualche speranza di successo solo se accompagnata da profonde e radicali riforme organizzative e da un piano straordinario per la definizione del pesantissimo arretrato presente in molti tribunali. In un momento così buio per il sistema giudiziario, Il PNRR rappresenta un’occasione unica per restituire al paese una giustizia adeguata alle sfide che vengono da una realtà sociale e economica in rapida evoluzione e che presenta una domanda sempre più urgente di giustizia civile. La protezione dei soggetti deboli e vulnerabili passa da una rifondazione del nostro modo di lavorare, con il ritorno ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione.