Magistratura democratica
Magistratura e società

Convegno in memoria di Salvatore Senese: magistrato e parlamentare

Dopo l'articolo di Luigi Saraceni, Questione giustizia pubblica alcuni degli interventi del convegno tenuto in ricordo di Salvatore Senese lo scorso 23 ottobre in Senato in memoria di Senese. Iniziamo con quelli di Franco Ippolito e Luigi Ferrajoli.

Salvatore Senese: l’impegno di una vita nelle istituzioni e nella società civile

di Franco Ippolito 
Presidente della Fondazione Basso

1. Sono tanti gli estimatori, i colleghi, gli amici di Salvatore Senese, che hanno voluto essere presenti a questa giornata. E tanti ci hanno fatto pervenire un saluto, un ricordo, un pensiero, esprimendo soprattutto il rammarico per non aver potuto essere qui con noi. Tra questi ricordo, per il particolare spessore e calore del contenuto dei messaggi, Giovanni Palombarini, Nello Rossi, Vittorio Borraccetti e Perfecto Andrés Ibañez, autorevole giurista e magistrato spagnolo, tra i fondatori e dirigenti di Jueces para la democracia.
Non è facile, per quelli che lo hanno frequentato, parlare al passato di Salvatore, così forte e intensa è stata l’interlocuzione professionale e intellettuale che si aveva con lui; una interlocuzione sempre stimolante, del cui arricchimento ti accorgevi immediatamente, proprio mentre ti parlava.
Salvatore è stato, per molti della mia generazione,un maestro, una guida, un punto di riferimento sicuro. Per me è stato molto di più; la sua scomparsa ha costituito una perdita anche personale, come di un fratello maggiore (non solo per età) a cui mi sono accompagnato per anni di intensa collaborazione: in magistratura, nel Csm, in Corte di cassazione; nella Fondazione Basso, di cui è stato tra gli esponenti più attivi, sin dai tempi del sodalizio con Lelio Basso, soprattutto sui temi internazionali; nel Tribunale Permanente dei Popoli, del quale è stato autorevole presidente per un decennio, portando l’esperienza maturata anche come relatore nel Tribunale Russell II sulle dittature dell’America Latina.

 

2. I tanti messaggi pervenuti alla Fondazione, anche dall’estero, ne hanno evidenziato l’impegno etico, il rigore intellettuale, la cultura giuridica e politica che davano spessore alle sue attività nelle istituzioni e nella società civile, interna e internazionale, attorno ai poli del diritto e della politica,che erano i suoi campi di riflessione e di impegno democratico,i due poli di tensione permanente, al di là delle contingenti e sovente inutili polemiche, che pure da noi sembrano non avere mai termine, finendo per scaricarsi sulla giurisdizione, istituzione di frontiera tra società e Stato (così la concepiva Senese) e per occultare la sostanza positiva di quella tensione, che è fisiologica nello Stato costituzionale di diritto, dove nessun potere è assoluto e sovraordinato rispetto all’altro. 
Per celia qualche amico ebbe ad affermare che, per Salvatore, il centro del mondo istituzionale mutava localizzazione secondando i suoi spostamenti, dalla magistratura di merito al Csm, dalla Corte di Cassazione al Parlamento della Repubblica (dal 1992 al 2001, prima alla Camera e successivamente al Senato, eletto come indipendente nelle liste del Partito Democratico di Sinistra).
La realtà è che in ogni nuova esperienza istituzionale egli coniugava l’esercizio pratico dell’attività svolta con una profonda analisi, anche teorica, sul senso della funzione che in quell’istituzione si esercitava. E la sua riflessione, condivisa collettivamente e resa pubblica, disvelava tutte le valenze – magari ancora soltanto potenziali perché non ancora compiutamente esplorate – di innovazione e di vitalità democratica dell’istituzione in cui di volta in volta si trovava ad operare, cercando una coerenza pratica capace di inverarne il senso profondo e l’autentica ragione d’essere per l’ordinamento giuridico democratico e per il sistema istituzionale.
Su questi passaggi da una funzione all’altra, dall’esercizio della giurisdizione alla politica e viceversa, Senese – come hanno scritto i magistrati toscani di Md –“dava l’impressione di svolgere sempre lo stesso mestiere: che stesse in un’aula di giustizia o in un’aula del Parlamento la sua enorme cultura giuridica (che non esibiva mai), gli consentiva di individuare l’interesse pubblico come unica guida di ogni suo intervento. Che facesse il giudice o il senatore della Repubblica gli obiettivi non cambiavano: l’attuazione ferma dei principi costituzionali, la realizzazione del principio di eguaglianza tra i cittadini, l’indipendenza della magistratura da ogni potere”.
In questa fase della vita del nostro Paese, sovente segnata da cadute non solo di stile e di costume, ma anche da arretramento culturale e deontologico e da comportamenti suscettibili di valutazione penale, è stato efficacemente ricordato da Giuseppe Cascini che Senese ha costituito la “testimonianza vivente della possibilità di un rapporto sano, proficuo, fecondo tra magistratura e politica. Come magistrato non ha mai fatto mistero della dimensione pienamente politica della giurisdizione”, intesa come intrinseca politicità della dinamica istituzionale nella convivenza civile e democratica, di politicità “con la quale si è sempre confrontato in quel bisogno estremo di razionalizzazione e di trasparenza, con piena imparzialità tra i contrapposti interessi e con piana indipendenza da ogni potere esterno e interno alla magistratura”.
Possiamo ben dire che ha contribuito a rinnovare la cultura giuridica e giudiziaria del nostro Paese in età repubblicana come pochi hanno saputo fare, e tra questi innanzitutto Luigi Ferrajoli, che illustrerà con la sua la relazione gli insegnamenti che Senese ci ha lasciato.
Del contributo fondamentale che ha dato alla magistratura e all’associazionismo giudiziario italiano ed europeo tratteranno Edmondo Bruti Liberati e Mariarosaria Guglielmi, mentre il ruolo svolto da Senese nel Tribunale Permanente dei Popoli sarà tratteggiato dall’attuale presidente Philippe Texier.
L’attività di deputato e di senatore sarà ricordata da testimoni che con lui condivisero anni intensi di vita parlamentare: il presidente Marcello Pera, il sen. Massimo Brutti e l’on. Luigi Saraceni, il quale, prima di condividere con lui esperienze di associazionismo giudiziario e di vita parlamentare, ha condiviso una fraterna antica amicizia sin dai tempi di Castrovillari.

 

3. In questo intervento introduttivo mi limiterò a far cenno alla riflessione e al contributo di Salvatore su due aspetti che intersecano diritto e politica, e che hanno costituito un filo ininterrotto della sua riflessione sul ruolo del diritto e della giurisdizione per contrastare la cultura e la pratica della guerra e per apprestare una compiuta tutela effettiva ai diritti fondamentali di ogni persona, senza distinzione tra cittadini e stranieri.
Si tratta di temi di acuta attualità: basti pensare alla guerra di Erdogan contro il popolo curdo e alla questione dei migranti in Italia e in Europa, problemi di fronte ai quali l’Unione Europea e i suoi Stati membri continuano nella contraddizione tra dichiarazioni retoriche sui diritti e comportamenti pratici che tali diritti negano.
Sul primo versante, va innanzitutto ricordatol’apporto da lui fornito, a conclusione del Tribunale Russell II, all’elaborazione della Dichiarazione universale dei diritti dei popoli, che fupoi approvata in una conferenza internazionale convocata da Lelio Basso ad Algeri il 4 luglio 1976, a 200 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America.
Il punto di partenza della Carta di Algeri e del sistema di principi lì espressi è il superamento di quella concezione e di quella pratica che dissolvono il popolo nello Stato, mentre proprio l’esperienza dei Tribunali Russell aveva dimostrato che non infrequentemente è proprio lo Stato a violare i diritti del proprio stesso popolo, privandolo dei diritti di libertà e del diritto di autodeterminazione, pur riconosciuti dal diritto internazionale.
Senese coglieva e valorizzava (come aveva fatto nella sentenza del TPP sull’Afghanistan pronunciata a Parigi nel dicembre 1982) “la contraddizione tra la politica di potenza di un paese e la volontà di pace che esso proclama, tra l’azione di un governo e le aspirazioni del popolo che rappresenta”.
Sulla tematica del diritto dei popoli, come nuovo diritto per rinnovare l’ordine giuridico internazionale, Senese non ha mai cessato di insistere. Mi limito a menzionare, per la compiutezza dell’analisi,un saggio che apriva un impegnativo e importante fascicolo (n. /1984) di Problemi del socialismo, dedicato alle “Culture della pace e della guerra”, con contributi, tra gli altri, di Norberto Bobbio, Alessandro Langer, Luigi Manconi, Leonardo Paggi, Giuliano Pontara. Si era nella prima metà degli anni ’80: gli anni dell’istallazione dei missili in Europa e della paura dell’apocalisse nucleare.
Cito quello scritto, tra i tanti da lui dedicati all’argomento (tra cui le numerose voci redatte per il Dizionario dei diritti umani dell’UTET 2007), perché aveva come destinatario principale il ceto dei giuristi, teorici e pratici. Era una sollecitazione e uno stimolo alla loro responsabilità di uomini di cultura e di operatori del diritto ad affrontare il nesso diritto/guerra, la cui ampiezza d’implicazioni abbraccia “il nesso democrazia e orientamenti della politica estera e militare dello Stato; tra sovranità popolare e statuale, da un lato, e sistema di alleanze militari e complessità tecnologica degli odierni armamenti, dall’altro; tra forme e tecniche di organizzazione della convivenza umana, da una parte, e diritti fondamentali della persona, dall’altra. Attraverso il diritto, insomma – scriveva Senese – sono le stesse categorie della politica ad essere messe in questione, sottoposte a verifica, costrette a misurarsi con l’etica”.
Prendeva le mosse dal dibattito molto vivo tra i giuristi e i giudici in Germania, che sui temi della pace e della guerra avevano posto in discussione la concezione statualistica del diritto. Egli pungolava i giuristi italiani sulla doverosità di impegnarsi nella costruzione di un nuovo diritto, antitetico alla cultura e alle ideologia della guerra. Avvertiva la specifica responsabilità del giurista-giudice, che non poteva eludere un interrogativo: “può la giurisdizione disinteressarsi di questioni che chiamano in causa i fondamenti di legittimità della democrazia e dello Stato di diritto?”.
Si trattava per lui di un interrogativo retorico, giacché la responsabilità di cittadino, di giurista, di giudice della seconda metà del ‘900, segnata da quel fondamentale cambio di paradigma costituito dal nuovo rapporto Stato/persona, su cui erano state costituite le Nazioni Unite e il nuovo diritto internazionale, i diritti umani e i diritti dei popoli, toglie allo sovranità dello Stato il potere assoluto sia interno che esterno e nefa uno strumento di realizzazione delle finalità di pace, di liberazione, di affrancamento della persona umana da ogni dominio eteronomo.
Dopo la rivoluzione copernicana rappresentata dalla Carta delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali, “la politica degli Stati obbedisce ai medesimi imperativi e incontra i medesimi vincoli, sia che si tratti di cittadini sia che si tratti di non cittadini”. 
In particolare, la sovranità statuale incontra diversi limiti:

  • nei diritti umani, a tutela universale della dignità umana;
  • nel principio di autodeterminazione, a tutela della soggettività dei popoli;
  • nel divieto di guerra, che da prerogativa della sovranità diviene illecito internazionale[1].

Senese sottolineava che “lo Stato di diritto appare come quello Stato del quale non solo l’attività amministrativa ma anche quella legislativa e politica … deve soggiacere alle regole poste, nella Costituzione o nel diritto trasnazionale[2], a tutela della persona umana o a garanzia della vita democratica[3]”.
Da lì partono la riflessione sulla nuova dimensione tra giurisdizione e pace, tra giurisdizione e illiceità della guerra e le sue elaborazioni per trarre dal diritto internazionale e dai diritti umani alimento e lievito per un esercizio della giurisdizione anche interna che con quelle novità fosse in sintonia, ovviamente nel rispetto delle forme proprie dello Stato di diritto costituzionale.

 

4. Le sue analisi hanno fatto strada nella cultura dei giudici italiani e hanno trovato accoglimento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a pronunciarsi su richieste di risarcimento dei danni alle vittime dei crimini commessi dalla Germania nazista durante l’occupazione successiva all’8 settembre 1943 o a seguito di deportazione e di lavori forzati. La Corte di cassazione, con sentenze emesse tra il 2004 e il 2011 (ribadite da una sentenza del 3 maggio 2016), ha negato l’immunità alla Germania, riconoscendo la sussistenza della giurisdizione italiana nel caso in cui lo Stato estero, pur nell’esercizio di attività tipicamente sovrane (la guerra), avesse commesso atti configurabili quali crimini internazionali in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali:il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale e prevale su ogni altro principio o regola.
È noto che, con sentenza 3 febbraio 2012, la Corte internazionale di giustizia dell’Aja, in accoglimento del ricorso proposto dalla Germania contro l’Italia per mancato riconoscimento dell’immunità di uno Stato nell’esercizio della sua sovranità, ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani nei confronti della Germania, disponendo che la Repubblica italiana mettesse nel nulla le decisioni adottate. Ciò è avvenuto con la L. 14 gennaio 2013, n. 5, che però è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza 238/2014. per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte dell’Aja. La Corte costituzionale ha affermato che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all’ingresso di norme internazionali con essi contrastanti, trattandosi di elementi identificativi e irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale italiano, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale.
La barra è stata tenuta ferma dalla giurisdizione italiana e dalla Corte costituzionale, mentre la Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha perso un’occasione per un avanzamento di diritto e per riaffermare la prevalenza della dignità umana sul potere dello Stato quando esso trasmoda nel crimine internazionale.
Siamo di fronte a quelle perduranti contraddizioni del diritto internazionale, su cui tante volte tornava Senese, che non inseguiva chimere astratte, ma aveva i piedi saldamente ancorati alla realtà ed era pienamente avvertito delle contraddizioni ancora irrisolte del diritto internazionale,sovente contrastato dalla forza politica dei vari governi e dalle forze economiche delle multinazionali, affrancate da ogni controllo pubblico.
Proprio per questo sollecitava a non arrendersi mai al potere del più forte, evidenziando che il diritto internazionale costituisce un “universo ove convivono regole dotate di in differente grado di effettività e di legittimità e nel quale sovente le regole con minor grado di effettività sono quelle con maggiore legittimità e viceversa”[4]; e sono queste ultime che vanno valorizzate e potenziate con la ricerca del consenso della più vasta opinione pubblica e dei movimenti per la pace, giacché “la lotta per i principi si rivela … non già l’impresa generosa di anime nobili al di fuori e al di sopra della storia, ma un’azione concreta per favorire un processo che ha come alternativa un disordine autodistruttore”[5].

 

5. L’altro aspetto che mi preme accennare è la riflessione di Senese sui temi delle migrazioni e sull’involuzione della categoria della cittadinanza, che da strumento di rivendicazione di diritti è venuta trasformandosi in strumento di esclusione degli altri, dei diversi da noi, da contrastare e respingere quale che sia “il loro carico di infelicità, di bisogni e di speranze”.
Coglieva la crescente tensione tra diritti umani e cittadinanza, tensione che va superata in nome del diritto e dei diritti. E la sua sollecitazione era volta ad “abbassare la divaricazione tra universalità dei diritti e particolarità delle cittadinanze”.
Quella tensione – scriveva – è insieme una sfida per la costruzione del futuro. “Sfida e tensione che sono che sono state finora recepite in modo assai miope dalle politiche fin qui elaborate in particolare in Europa, con il fine di scoraggiare in linea di principio il flusso dell’immigrazione, senza una corrispettiva elaborazione di valide politiche di integrazione in società già di fatto multietniche. Un esempio clamoroso di questo atteggiamento puramente difensivo, arroccato... è l’istituto del diritto d’asilo, istituto secolare, che ha accompagnato la nascita delle moderne democrazie, consacrato in tutte le costituzioni democratiche moderne oltre che in precise convenzioni internazionali… Esso viene sempre più ristretto e sottoposto ad una serie crescente di vincoli, molti dei quali incidono anche sulle dinamiche di possibile integrazione di colui che richiede l’asilo, o di colui che lo ha già ottenuto.”
“Tale chiusura – evidenziava – comporta anche ricadute gravissime sul concetto stesso di democrazia … determinando in primo luogo uno sviluppo del razzismo, alimentato innanzitutto dal declassamento degli altri, visti come non-titolari di diritti universali, diseguali nei diritti e, attraverso una serie di salti logici del tutto frequenti nell’immaginario collettivo comune, addirittura antropologicamente inferiori”.
Era molto preoccupato per la spinta alla clandestinizzazione dell’immigrato, derivante dalla legislazione in materia di immigrazione, “che concorreva a determinava atteggiamenti di xenofobia e di razzismo. Razzismo e xenofobia – aggiungeva, che sono poi aumentati, a causa della paura generata dal simultaneo aumento della disoccupazione, dalla precarizzazione del lavoro, insomma da tutti quei fenomeni di crisi del vecchio stato sociale presenti in misura diversi in tutti i paesi dell’occidente, determinando un senso di insicurezza che può spingere alla mobilitazione contro i diversi, immaginati come minacce o semplicemente assunti come capro espiatorio di disagi e insicurezze generalizzati”.
“Nessuno può pensare di pretendere, ora e subito, frontiere totalmente aperte; occorre però essere coscienti del fatto che, se oggi non ci sono le condizioni economiche e sociali per riconoscere ad ogni essere umano lo “ius migrandi”, ciò costituisce una condizione di debolezza delle nostre democrazie, una contraddizione patente che inficia la legittimità dell’ordine nel diritto di autodeterminazione dei popoli”. Sembrano valutazioni scritte nei mesi scorsi con riferimenti alla reazionaria legislazione contro i migranti. Sono invece citazioni da una Lezione del maggio 1996 (sic!), svolta nell’ambito del corso di formazione e perfezionamento sul diritto dei popoli, organizzato dalla Fondazione Basso.

Salvatore Senese ci manca e ci mancherà molto. Le persone come lui non sono sostituibili, ma egli continuerà a rappresentare per molti di noi un esempio e uno stimolo.

[1] Diritti umani e costituzionalismo globale, Carocci 2011, pp. 123-124.

[2] Strumento di ricognizione e di identificazione di quei valori-guida che devono segnare le finalità ultime dell’ordinamento giuridicoProblemi del Soc. 2/84, p. 43).

[3] Ivi, pp. 3-44, nonché voce Stato di diritto, in L. Violante (a cura di), Dizionario delle istituzioni e dei diritti del cittadino, Roma 1981, pp. 289 ss.

[4] PdS p. 41.

[5] Ivi p. 51.

 

 

Gli insegnamenti di Salvatore Senese

di Luigi Ferrajoli 
Professore emerito di Filosofia del diritto, Università di Roma Tre

Ricordare Salvatore Senese vuol dire oggi riflettere sul ruolo da lui svolto in cinquanta anni di impegno civile e politico all’interno della magistratura, nella politica italiana e nel mondo della cultura e sui molteplici debiti di gratitudine che abbiamo contratto nei suoi confronti: per quanto ci ha insegnato, con il suo esempio e con i suoi innumerevoli scritti; per quanto ha contribuito alla crescita democratica e garantista della cultura giuridica nel nostro paese; per il suo impegno e le sue tante battaglie in difesa dei diritti umani, dai diritti dei lavoratori ai diritti sociali, dalle garanzie dei diritti di libertà contro le tante emergenze che hanno pesato sulla nostra vita civile fino ai diritti dei popoli lesi dai crimini contro l’umanità che hanno formato oggetto del Tribunale permanente dei popoli cui ha partecipato fin dalle origini e per moltissimi anni come presidente. Una personalità forte e complessa, quella di Salvatore, dotata di grande autorevolezza morale e intellettuale. Per me Salvatore è stato l’amico fraterno di una vita.

Salvatore ha scritto moltissimi saggi su tutti i temi del costituzionalismo democratico: sui fondamenti dell’indipendenza dei giudici e della separazione dei poteri, sulla deontologia giudiziaria, sul modello garantista della giurisdizione, sulle garanzie dei diritti sociali e del lavoro, sul valore della pace, sui diritti dei popoli, sui crimini contro l’umanità. Scritti non accademici, ma tutti di carattere teorico e politico e di alta pedagogia civile. Sono molti gli insegnamenti da lui recati alla vita politica e culturale del nostro paese. Ne ricorderò quattro, corrispondenti ad altrettanti aspetti e momenti della sua figura complessa di intellettuale: 1) la sua riflessione teorica sul ruolo di giudice e la sua concezione della giurisdizione; 2) il significato e il valore da lui associato a Magistratura Democratica; 3) la valenza democratica e anti-corporativa dell’associazionismo dei magistrati; 4) l’impegno in difesa dei diritti umani a livello internazionale.

 

1. La concezione della giurisdizione

Il primo insegnamento riguarda il nesso costante da Salvatore istituito tra la pratica giudiziaria e la riflessione teorica sui fondamenti assiologici della giurisdizione: l’una quale sollecitazione e banco di prova della seconda e la seconda quale guida razionale e illuminante della prima. Salvatore era perfettamente consapevole del carattere terribile e odioso del potere giudiziario: un potere “terribile”, come lo chiamò Montesquieu, “il più odioso di tutti”, come scrisse Condorcet, soprattutto il potere punitivo penale perché direttamente dell’uomo sull’uomo. Di qui la necessità, da lui sempre avvertita – sul piano morale ed esistenziale, prima ancora che sul piano teorico – di fornire, della giurisdizione, una giustificazione e una fondazione morale e politica.
Il fascino della sua personalità di giudice e insieme di studioso, di operatore e al tempo stesso di teorico, consiste nell’aver insegnato e promosso l’onere della riflessione, da un lato sui fondamenti morali e politici del potere giudiziario – primo tra tutti il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali – e, dall’altro, sul costante pericolo, ove tali fondamenti vengano meno, della sua trasformazione in arbitrio. È stato questo uno dei temi centrali della sua riflessione: le fonti di legittimazione della giurisdizione quali condizioni necessarie per dare senso e valore al difficile mestiere di giudice che era, appunto, il suo mestiere e la sua scelta di vita. Questa riflessione, io credo, è anche un fattore essenziale della deontologia giudiziaria. Non può essere un buon giudice, infatti, chi non ha mai riflettuto sul senso e sui fondamenti etico-politici del mestiere di giudice. Forse questo è un principio che vale per qualunque professione. Non si può essere un buon politico, ma si è solo un uomo di potere, se non ci si interroga sul senso e sul valore della politica. E lo stesso vale per le professioni di avvocato, di medico o di docente. Ma certamente questo principio vale per la professione di giudice: se non ci si interroga, sul piano morale ed esistenziale, sul suo senso e sulle sue fonti di legittimazione, si sarà un giudice-burocrate, magari un buon tecnico del diritto, ma difficilmente un buon giudice.

 

2. L’origine e il ruolo di Magistratura Democratica

Ebbene, questa domanda sul senso e sul valore della giurisdizione sollecita inevitabilmente una riflessione e una risposta collettiva. Di qui, nel pensiero di Salvatore, il valore dell’associazionismo giudiziario. Di qui, sicuramente, l’origine di MD e il secondo ordine di insegnamenti di Salvatore. Fu proprio quella domanda, ricordo, la questione che accomunò la prima generazione di Magistratura Democratica: la riflessione sul ruolo della giurisdizione e sulle sue fonti di legittimazione, resa ancor più ineludibile dal contrasto tra la Costituzione repubblicana e la legislazione e la codificazione vigente, ancora in gran parte di stampo autoritario e fascista.
Fu da quella riflessione che nacque, esattamente 50 anni fa, anche il primo, impegnativo contributo teorico di Salvatore: la relazione, che scrivemmo insieme, al primo congresso di Magistratura Democratica svoltosi a Roma dal 3 al 5 dicembre 1971, e che fu chiamata, dal colore della copertina, “libretto giallo”. Fummo accusati, per la “scelta di campo” della magistratura che allora teorizzammo a sostegno dei soggetti deboli e sfruttati, di estremismo marxista. Ma qui vorrei fare due precisazioni sul marxismo di Salvatore. Di Marx e del marxismo, Salvatore – ma lo stesso può dirsi per gran parte degli esponenti, allora, di MD – ha sempre riconosciuto essenzialmente due meriti storici, due debiti che, io penso, tuttora abbiamo nei confronti di Marx, due suoi fondamentali contributi alla civiltà e alla democrazia: in primo luogo l’affermazione della dignità del lavoro salariato, svalutato da tutta la tradizione liberale, basti pensare alle parole sprezzanti di Kant, di Constant e perfino di Stuart Mill nei confronti del lavoro “dipendente”; in secondo luogo la rifondazione della politica dal basso, dal punto di vista dei lavoratori e, più in generale, l’ancoraggio di qualunque politica democratica al punto di vista dei soggetti sfruttati ed oppressi e alle loro istanze di liberazione e di uguaglianza.
Ebbene, lavoro e uguaglianza, garanzie del lavoro e uguaglianza nei diritti fondamentali sono sempre state le due coordinate assiologiche della concezione di Salvatore sia della politica che della giurisdizione. Non a caso Salvatore ha voluto fare, tutta la vita, il giudice del lavoro. Ma lavoro e uguaglianza sono anche le due principali coordinate assiologiche della Costituzione italiana. Quella scelta di campo che allora teorizzammo, che divenne la scelta di MD e che apparve allora – e più ancora oggi – estremista, altro non era, quindi, che la scelta a sostegno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e perciò dei soggetti che di quei diritti sono i titolari insoddisfatti: delle loro istanze di uguaglianza e delle loro aspettative legittime di tutela, da Salvatore concepite come il banco di prova e la fonte etico-politica di inveramento dei valori costituzionali.
In questo modo, il punto di vista interno della costituzione veniva a saldarsi, nella riflessione e nell’insegnamento di Senese, con il punto di vista esterno dei soggetti lesi nei loro diritti e con le loro domande di garanzia, fino a capovolgere l’immagine tradizionale del ruolo del giudice: non più la semplice tutela e conservazione dell’ordine esistente contro le sue istanze di trasformazione, ma la tutela e la garanzia dei diritti delle persone contro i poteri sia pubblici che privati, in attuazione del “compito della Repubblica” – e quindi, diceva Salvatore, anche dei giudici – imposto dall’art. 3 cpv della Costituzione di “rimuovere gli ostacoli” che si oppongono alla libertà e all’uguaglianza di tutti i cittadini. Di qui il costume di indipendenza dei magistrati da qualunque potere, sia interno che esterno all’ordine giudiziario; la loro apertura alle critiche del loro operato da parte dell’opinione pubblica e insieme il rifiuto della ricerca del consenso; la consapevolezza epistemologica del carattere sempre relativo ed incerto della verità processuale e perciò l’attitudine al dubbio e il rifiuto di ogni supponenza; il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali di tutti, quale fondamento della legittimazione politica della giurisdizione.
Per cinquanta anni Salvatore, per la sua statura di giurista e per le sue straordinarie doti morali e intellettuali, ha impersonato, nella maniera più nobile, questo modello di giudice democratico. Ma ha impersonato altresì, forse più d’ogni altro, lo spirito e il senso di Magistratura Democratica, di cui è stato segretario negli anni del terrorismo, quando difese con fermezza le garanzie del corretto processo – quali garanzie di verità e non solo di immunità contro l’arbitrio – negli anni della legislazione e della giurisdizione d’emergenza. Fu questo ruolo, del resto, che Salvatore ha sempre assegnato a Magistratura Democratica: la promozione, all’interno della magistratura e nel dibattito pubblico, di questa concezione garantista della giurisdizione.

 

3. Il valore dell’associazionismo giudiziario

Ebbene, una simile concezione della giurisdizione non poteva praticarsi e maturare, secondo Salvatore, se non attraverso la riflessione collettiva, il dibattito e il confronto, resi possibili soltanto dall’associazionismo giudiziario. È questo il terzo insegnamento di Salvatore: il ruolo di promozione e di crescita dell’etica del giudizio e della deontologia giudiziaria, in accordo con il paradigma costituzionale, da lui assegnato all’associazionismo dei magistrati, al pluralismo delle correnti di opinione e al loro confronto all’interno della magistratura. Ed è su questo tema che l’insegnamento di Salvatore è oggi più attuale che mai: giacché l’associazionismo da lui sostenuto e praticato è esattamente l’opposto di quello esibito dai traffici squallidi e penosi venuti alla luce nei mesi scorsi e che mostrano la degenerazione di talune correnti dell’Associazione Magistrati in oscuri gruppi di potere.
Secondo Salvatore, l’associazionismo giudiziario e il pluralismo delle correnti è sempre stato il principale antidoto allo spirito di casta, una difesa insostituibile dell’indipendenza della magistratura da condizionamenti politici e, insieme, il maggior fattore di trasparenza e di responsabilizzazione delle funzioni dell’autogoverno. Salvatore ricordava sempre che l’Associazione Nazionale Magistrati fu sciolta dal fascismo e ricostituita all’indomani della Liberazione. Sempre, l’associazionismo è stato da lui concepito e praticato come il veicolo indispensabile per la realizzazione di due valori: il valore anzitutto dell’uguaglianza dei giudici voluta dall’art. 107 della Costituzione, incompatibile con carriere e carrierismi e condizione necessaria della loro indipendenza interna; il valore, inoltre, di strumento e luogo di riflessione collettiva, di maturazione democratica e di battaglie civili a sostegno dei valori della giurisdizione.
Solo grazie all’associazionismo giudiziario si è prodotta, nella magistratura, una presa di coscienza collettiva in ordine ai valori costituzionali che la giurisdizione ha il compito di attuare e di difendere. E solo l’associazionismo dei giudici rappresenta un efficace antidoto contro tre possibili involuzioni che sempre minacciano la figura del magistrato. La prima è la condizione del giudice isolato, tendenzialmente burocrate, amante del quieto vivere e delle gerarchie, preoccupato soprattutto delle prospettive di carriera, gravitante di solito nell’area del potere e perciò tendenzialmente debole con i forti e forte con i deboli. La seconda è la tentazione opposta del giudice-stella, protagonista e narcisista, alla ricerca della popolarità, che assume se stesso come potere buono in lotta contro il male – sia questo il terrorismo, o la mafia, o il crimine organizzato, o la corruzione – cui corrisponde la concezione dell’imputato come nemico e del processo come una partita nella quale si perde se non si riesce ad ottenere la condanna dell’imputato. La terza involuzione è quella del corporativismo giudiziario, che non tanto l’associazionismo in quanto tale, ma l’associazionismo quale era concepito da Salvatore e che MD cercò sempre di promuovere è in grado di contrastare grazie a taluni salutari anticorpi: la critica pubblica, giuridicamente argomentata, dei provvedimenti giudiziari lesivi dei principi costituzionali, anche da parte dei colleghi, e perciò il rifiuto dell’insindacabilità delle sentenze solo perché tali; lo sviluppo fecondo del dibattito culturale all’interno dell’Associazione Magistrati sulle diverse concezioni della giurisdizione e sui diversi orientamenti giurisprudenziali; la costante partecipazione dei magistrati – critica, ma anche autocritica – al dibattito pubblico sulla giustizia e sui temi istituzionali ad essa connessi.

 

4. L’impegno nel Tribunale Permanente dei popoli

Poche parole, infine, su un quarto insegnamento che ci proviene dall’opera di Salvatore Senese: il carattere universale e indivisibile dei diritti umani. I diritti fondamentali o sono universali e indivisibili, o non sono. O sono di tutti oppure si convertono in privilegi. Sicché non potremo continuare a lungo a parlarne decentemente come dei valori dell’Occidente se continuerà questo gigantesco apartheid planetario che esclude dal loro godimento, in contrasto con le tante carte dei diritti che affollano il nostro diritto internazionale, quasi un miliardo di persone che vivono in condizioni di povertà estrema, milioni di morti ogni anno per fame e mancanza di acqua potabile e farmaci salva-vita, decine di migliaia di migranti che vengono respinti dalle nostre leggi e dai nostri muri e popoli interi che sono vittime di crimini contro l’umanità nel silenzio e talora con la complicità delle grandi potenze.
È stato, di nuovo, questo divario tra dover essere ed essere del diritto che ha portato Salvatore a impegnarsi per 40 anni nel Tribunale permanente dei popoli fondato da Lelio Basso. Ricordo il suo viaggio in Cile, insieme a Lelio Basso nel 1972, un anno prima del colpo di Stato di Pinochet e dell’assassinio di Allende, e il suo interesse entusiasta per quell’esperienza cilena di socialismo nella democrazia, proprio per questo soffocata nel sangue. Ricordo il suo rapporto, giuridicamente impeccabile, analitico e rigoroso sui crimini contro l’umanità al Tribunale Russell sulla dittatura brasiliana, nel 1974. Ricordo i lunghi anni della sua presidenza del Tribunale permanente dei popoli e in particolare svariate sessioni alle quali anch’io partecipai.
Anche alla definizione del ruolo del Tribunale permanente dei popoli Salvatore ha dato un prezioso contributo teorico. Il ruolo di questi nostri tribunali d’opinione, ripeteva Salvatore, non è solo la denuncia e la stigmatizzazione morale e politica dei crimini contro l’umanità. Se questo solo fosse il loro obbiettivo, esso potrebbe realizzarsi con semplici convegni, manifestazioni, dibattiti, pubblicazioni di libri ed articoli di denuncia e di contro-informazione. La forma del Tribunale – e quindi del giudizio e dell’accertamento giurisdizionale che abbiamo voluto assegnare ai nostri interventi – segnalava un obbiettivo assai più ambizioso: contribuire all’affermazione del diritto internazionale, evidenziando e stigmatizzando la sua assenza di effettività e proponendo l’introduzione di idonee garanzie; che è un’introduzione dovuta, ove si prenda sul serio quella costituzione embrionale del mondo che è formata dalla Carta dell’Onu e dalle tante convenzioni internazionali sui diritti umani.
È precisamente questa, affermava Salvatore, la specifica efficacia svolta dai nostri tribunali d’opinione, proprio perché d’opinione. Questa efficacia è determinata dal fatto che tali tribunali hanno sempre avuto come oggetto, implicitamente o esplicitamente, non solo i crimini contro l’umanità, ma anche la loro impunità, che altro non è che l’ineffettività del diritto internazionale e, più specificamente, dei diritti fondamentali nei confronti degli Stati e dei loro governanti che di tali crimini sono di solito gli autori o i complici. I nostri tribunali sono nati per reagire alla rassegnata accettazione di tale ineffettività, mettendo in atto un’azione di supplenza nei confronti dapprima dell’assenza e poi, dopo l’istituzione con il Trattato di Roma della Corte Penale internazionale, nei confronti dell’inerzia, dell’inattività e, insieme, dei molti limiti istituzionali di questa giurisdizione internazionale.

Dovremo a lungo riflettere su questi e sui tanti altri insegnamenti di Salvatore Senese. Sono insegnamenti oggi più che mai attuali: attuali per le violazioni crescenti dei diritti umani – si pensi solo alle politiche feroci contro i migranti; attuali, per quanto riguarda la giustizia italiana, non solo per il malcostume emerso nei mesi scorsi in tema di nomine degli uffici giudiziari direttivi, ma anche per gli attacchi del governo e della stampa al pluralismo associativo e per i progetti incostituzionali di quanti vogliono neutralizzarlo introducendo il sorteggio nella procedura per l’elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Contro quel malcostume, ma anche contro quegli attacchi e quei progetti, la migliore risposta è oggi riproporre la lezione di Salvatore sul modello di associazionismo da lui teorizzato e praticato per mezzo secolo come fattore indispensabile della crescita democratica e garantista della giurisdizione.

27/11/2019
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.