Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Dichiarazioni a reticolo nelle violenze sessuali e nei maltrattamenti collettivi di bambini

Le dichiarazioni di più bambini in tenera età presunte vittime di uno stesso maltrattamento o violenza sessuale, possono subire l’effetto di fenomeni di alterazione. All’evidenza di fattori di rischio per le testimonianze corrisponde la necessità di precauzioni per neutralizzarli. 
Indicazioni teoriche e metodologiche per la raccolta della testimonianza

 

1. Fenomenologia delle dichiarazioni a reticolo
2. Cosa si intende per "violenze sessuali collettive"?
3. Raccomandazioni per la valutazione della capacità testimoniale nei presunti abusi collettivi
4. indicazioni per la raccolta della testimonianza di minori presunti vittime di violenze sessuali collettive
5. Conclusioni

 

1. Fenomenologia delle dichiarazioni a reticolo

Quando in un procedimento penale ci si accinge a raccogliere la testimonianza di più bambini in tenera età presunte vittime di uno stesso maltrattamento o violenza sessuale, bisogna prestare particolare attenzione ad alcuni fenomeni intrinseci a questo contesto, che possono alterare significativamente il contenuto della prova dichiarativa, sulla quale sovente questa tipologia di azione giudiziaria si fonda. In questo articolo intendiamo evidenziare alcuni dei fattori responsabili del rischio di alterazione della testimonianza ed indicare alcune precauzioni per neutralizzarli.

Il diffondersi di informazioni e notizie, soprattutto se allarmanti, tra diversi membri di un gruppo è generalmente soggetto alle regole del “telefono senza fili”, che generano la modifica del contenuto iniziale del messaggio in un susseguirsi involontario e inevitabile di trasformazioni e amplificazioni. Tale meccanismo può venire fortemente influenzato dalla presenza di stereotipi, ovvero particolari idee sulla realtà, ampiamente condivise e semplificate, che comportano valutazioni su un gruppo sociale e sui suoi membri. Uno stereotipo è una credenza fissa ed esageratamente generalizzata riguardante uno specifico gruppo o classe di persone[1], che porta ad esprimere un giudizio su un individuo non per le sue effettive caratteristiche ma in quanto membro di una categoria[2]. Pertanto, gli stereotipi producono valutazioni o giudizi grossolani, non del tutto corretti, rigidi e inflessibili, che spesso preludono al pregiudizio, ovvero ad un atteggiamento sfavorevole e talvolta ostile verso un gruppo sociale. Solitamente il pregiudizio non deriva da conoscenze dirette, ma è appreso nel contesto sociale di appartenenza[3] e ciò lo rende paradossalmente più forte.

La psicologia sociale ha ampiamente dimostrato, attraverso numerosi esperimenti scientifici, che stereotipi e conseguenti pregiudizi sono difficilmente modificabili, anche di fronte a evidenze che li disconfermano. Un pensiero, pertanto, si definisce pregiudizio quando è irreversibile anche alla luce di nuove conoscenze[4].

Gli studi sulla memoria hanno inoltre dimostrato che tendiamo a ricordare meglio e con più precisione episodi che confermano le nostre credenze e a dimenticare o sfumare quelli che le contraddicono[5]. Dal punto di vista cognitivo, le persone tendono ad attribuire maggior peso alle prove che confermano le proprie ipotesi o pregiudizi piuttosto che a quelle che li confutano, assumendo spontaneamente ed inconsapevolmente un atteggiamento verificazionista.

Quando nelle aule dei Tribunali si affrontano casi di presunti maltrattamenti o violenze sessuali in danno di minori, è fondamentale dipanare dubbi e pregiudizi secondo i quali “il bambino dice sempre il vero” e il pregiudizio, ancor più radicato nel senso comune, secondo cui “se più bambini riferiscono degli stessi fatti, a maggior ragione ciò che dicono deve essere realmente accaduto”. Altresì, qualora i presunti reati riguardino violenze collettive in danno di più minori, bisogna considerare ulteriori meccanismi che caratterizzano tali eventi. In aggiunta ai peculiari livelli cognitivi ed affettivi dei bambini, possono infatti contribuire alcuni fenomeni sociopsicologici, che in linea generale rivelano come nei contesti sociali le persone tendano ad uniformarsi agli altri, assumendo comportamenti diversi da quelli che terrebbero da sole. Tra questi: la compiacenza, la convergenza e la diffusione della responsabilità. Compiacenza e convergenza sono due elementi della teoria della “influenza sociale informativa”[6] e rappresentano rispettivamente: le tendenze a dare risposte simili a quelle della maggioranza per non apparire diversi; e ad accettare come corretta la posizione della maggioranza per non affrontare lo stress di un’opposizione. La diffusione della responsabilità rappresenta, invece, la propensione di un soggetto a superare le proprie inibizioni ad assumere un comportamento scorretto o immorale quando constata che gli altri lo stanno facendo[7]. In sostanza, un bambino, come qualunque altro soggetto, potrebbe decidere di soprassedere alla propria verità per uniformarsi a quella più forte del gruppo, quandanche difforme e contraddittoria rispetto a quanto realmente esperito.

Parallelamente a questi fenomeni, ai quali un bambino è maggiormente permeabile anche in ragione della particolare suggestionabilità, bisogna tener conto delle confabulazioni tipiche dell’infanzia. La confabulazione è una produzione fantastica di ricordi, che può risultare dettagliata e realistica, riferita a eventi reali e più spesso irreali. Nel caso di ricordi riferiti a circostanze reali o realistiche, la confabulazione può assumere una funzione compensatoria di vuoti di memoria, per cui il soggetto crea resoconti immaginari di eventi che non ricorda o che non può ricordare[8].

Se ora pensiamo a dei bambini che si accingono a testimoniare su una presunta violenza sessuale della quale sarebbero stati vittime o testimoni e, considerando i fenomeni interpersonali e cognitivi sopra citati, immaginiamo le loro precedenti discussioni sull’argomento alle quali verosimilmente avranno preso parte i genitori, ecco che ci troviamo dinanzi allo scenario delle “dichiarazioni a reticolo”[9]. La contaminazione dichiarativa può divenire ancor più intensa e vivida laddove minori e genitori vengano a trovarsi tutti contemporaneamente nella sede presso cui rendere la testimonianza. In simili circostanze i presenti possono iniziare a confrontarsi arrivando a co-produrre una narrazione sempre più reciprocamente contaminata e contaminante, incoraggiandosi, suggestionandosi e rinforzandosi a vicenda anche senza averne intenzione o consapevolezza. Ognuno apporterà e/o acquisirà un pezzo di quello che diverrà un narrato comune, mai appartenuto all’esperienza di nessuno, ma che potrà innestarsi nella memoria di tutti come una nuova e condivisa, quandanche irrealistica, versione dei fatti.

Riportando i sopra citati rilievi teorici alla pratica dell’assunzione della testimonianza di più minori presunti vittime di violenza sessuale o maltrattamenti collettivi, diviene fondamentale avere una chiara consapevolezza della natura inemendabile dei meccanismi di attribuzione causale e di funzionamento mnestico in età evolutiva. Nondimeno i magistrati non possono prescindere dal considerare le risultanze della ricerca scientifica per limitare il rischio di errori nel decodificare le dinamiche che conducono alla formulazione di accuse di violenza contro bambini piccoli. Laddove, infatti, tali dinamiche non vengano lette attraverso un approccio scientifico, il rischio di ricorrere a logiche deterministiche e verificazioniste, foriere di drammatici errori di valutazione, diviene assai elevato.

 2. Cosa si intende per “violenze sessuali collettive”?

Con violenze sessuali collettive si intendono quei casi in cui una o più persone adulte, maschi e/o femmine, vengono accusate di aver abusato sessualmente, ripetutamente e in concorso tra loro, più vittime, sia maschi che femmine. Teatri di queste vicende sono talora le scuole materne, e per questo i mass media parlano di “asili maledetti”[10]. Oltre a casi di violenza sessuale se ne registrano anche di maltrattamento, solitamente concernenti punizioni corporali, umiliazioni, segregazioni, eccetera. In entrambi i casi le dinamiche fenomenologiche risultano assai simili.

Tuttavia, sia in ambito nazionale che internazionale, molti casi clamorosi di abusi sessuali collettivi si sono rivelati falsi o infondati all’esito del processo, evidenziando come alla loro genesi avessero concorso una serie di fattori fuorvianti e la loro combinazione, in particolare l’inosservanza delle considerazioni teoriche e metodologiche sopra esposte.

Uno tra i primi fu il caso McMartin scoppiato negli anni ’80 in California, dove alcuni componenti della famiglia McMartin, proprietari e docenti di una scuola materna, furono accusati di violenze sessuali contro loro alunni. Trascorsero sei anni prima che si accertasse che a creare falsi ricordi di abusi nelle menti dei bambini erano stati i metodi di interrogatorio condotti da genitori, inquirenti e psicologi. Altri casi simili seguirono in Gran Bretagna e Nuova Zelanda negli anni ’90 ed in Italia dagli anni 2000. Tra questi ultimi, il caso più noto e clamoroso fu quello che interessò la scuola materna Olga Rovere di Rignano Flaminio per presunte violenze sessuali collettive avvenute tra il 2005 ed il 2006. Gli imputati vennero tutti assolti con formula piena dopo sette anni di processo che, alla fine, rivelarono una serie di clamorosi errori proprio nell’assunzione della testimonianza dei minori.

Come rileva Giovanni Battista Camerini[11], ciò che risulta interessante è che i bambini alle varie latitudini dicono cose assai simili, spesso incredibili o inverosimili, senza che gli inquirenti ne trovino riscontro, o addirittura, tengano in debita considerazione riscontri contrari (errore verificazionista)[12]. Si tratta, appunto, dell’effetto “dichiarazioni a reticolo” (latticed allegations), spesso originato da timori e condizionamenti che inducono i genitori a travisare ed enfatizzare manifestazioni del tutto normali[13] attribuendole ad una presunta vittimizzazione subita a scuola, sino a sviluppare vere e proprie isterie collettive. Il caso di Rignano nacque dai genitori di una bambina di 4 anni che mostrava comportamenti masturbatori (fisiologici a questa età e spesso di origine carenziale) che allarmarono la madre, la quale ne parlò con altre madri le quali interrogarono i figli in una sorta di “telefono senza fili” scatenando una catena di amplificazioni.

Interessanti a tal riguardo le evidenze e le considerazioni di Guglielmo Gulotta riportate nel libro “Fatti e fattoidi negli abusi sessuali collettivi sui minori”[14] , dove l’autore fa riferimento alle dinamiche collettive che favoriscono la genesi e lo sviluppo di simili denunce. Analizzando la casistica giudiziaria dei presunti abusi collettivi registratisi in Italia dal 2000 in poi, Gulotta rileva come un sospetto di violenza nei confronti di alunni della scuola dell’infanzia, spesso ingeneri il susseguirsi di altri sospetti, denunce, allarmi e dichiarazioni dei bambini sempre più sconvolgenti, accompagnate da sintomi psico-fisici. Le accuse contrappongono da un lato insegnanti e ausiliari, incensurati e prima di allora insospettabili, e dall’altro i genitori delle presunte vittime, persone solitamente altrettanto oneste ed estranee ad intenti calunniatori. Ne deriva un dramma collettivo nel quale anche i bambini, che si intendeva tutelare, divengono vittime secondarie di un iter giudiziario che solo dopo un lungo tempo spesso si rivelerà infondato. Il libro (e questo articolo) non intende con ciò negare l’esistenza di tale tipologia di reato, ma spiega come e perché le accuse possono prendere corpo anche senza un substrato di realtà (fattoidi), ingannando i genitori, giustamente preoccupati per la tutela dei figli, ma non di rado anche gli inquirenti, gli psicologi ed i neuropsichiatri infantili deputati a compiere indagini e valutazioni assai delicate, sui piccoli testimoni presunte vittime.

Altri studiosi[15]hanno preso in esame l’effetto delle pressioni sociali sulla testimonianza dei bambini. Gli esperimenti condotti in questo ambito hanno dimostrato come, attraverso l’utilizzo di tecniche di rinforzo e di influenza sociale, i bambini raccontassero più falsità di quanto non facessero quando dovevano rispondere soltanto a domande suggestive. Altri studi hanno rilevato come anche semplici rinforzi positivi (premiare, elogiare, lodare, ecc.) e/o negativi (punire, disapprovare, ecc.) esercitino una grande influenza sui ricordi dei bambini[16].

In sostanza vi è uno stretto legame tra le dichiarazioni a reticolo e le denunce infondate o falsi positivi. A questo gruppo, appartengono abusi dichiarati ma in realtà non concretamente consumati, trattandosi tra l’altro di[17]:

  • convinzione errata che il figlio sia stato abusato o maltrattato;
  • consapevole falsa accusa di un genitore per nuocere a qualcuno;
  • fraintendimento delle parole di un bambino;
  • dichiarazione non veritiera o un’esagerazione dello stesso minore;
  • dichiarazione sorta all’interno di interviste suggestive[18]
  • dichiarazioni a reticolo all’interno di una comunità scolastica o sociale.

Nelle linee guida dell’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP, 1997)[19] viene precisato che le dichiarazioni possono essere in parte “vere” e in parte “false” e che una rivelazione può avere un nucleo di verità, ma che può aver subito l’influenza negativa di successive elaborazioni in sede di interviste suggestive ripetute. Vengono distinte quattro tipologie di false dichiarazioni:

  • falsa rivelazione che nasce nella mente di un genitore o altro adulto e viene imposta, volontariamente o involontariamente, al bambino;
  • rivelazione falsa che è prodotta dal bambino per via di meccanismi mentali non intenzionali, come nel caso della confusione tra fantasia e realtà, delle fabulazioni mitomaniche, delle fantasie di seduzione, degli errori di interpretazione, ecc.;
  • rivelazione falsa, prodotto di meccanismi mentali intenzionali, ovvero bugie volte a soddisfare qualche bisogno;
  • sostituzione del perpetratore.

 

3. Raccomandazioni per la valutazione della capacità testimoniale nei presunti abusi collettivi

Al fine di evitare il rischio di incorrere nei “falsi abusi collettivi”, nel 2007 un consesso di avvocati, psicologi, psichiatri e docenti universitari ha redatto il Protocollo di Venezia, del quale si riportano di seguito gli articoli più pertinenti (in nota quelli di minore rilevanza per il tema qui trattato[20]).

  1. 1. Gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche richiedono un preliminare e ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano avuto origine.
  2. Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di abuso sessuale collettivo [] sono tenuti a dimostrare il loro costante aggiornamento professionale ed a tenere conto di ogni avanzamento metodologico e culturale della psicologia giuridica, sociale e interpersonale, della psicologia cognitiva, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e delle neuroscienze. …
  3. L’esperto è tenuto a valutare gli eventuali segni di disagio e/o sintomi di disturbi comportamentali ed emotivi (presenti sia al momento dei presunti abusi, sia nel momento dell’indagine) alla luce delle evidenze cliniche, collocandoli all’interno delle fasi di sviluppo dei minori e delle varie vicende familiari e ambientali in cui essi si trovano coinvolti.

  1. Considerato che l’organizzazione e il funzionamento psicologico del minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l’indagine sia svolta in modo coerente ed adeguato all’attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.
  2. La scelta degli strumenti usati dall’esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati (“evidence based”).

  1. Gli esperti che svolgono il ruolo di periti, consulenti tecnici di tutte le parti processuali, ausiliari di polizia giudiziaria e i professionisti che, comunque, intervengano sul caso, non possono esprimersi sull’accertamento di nessi causali, di correlazioni e/o della cosiddetta compatibilità fra condizioni psicologiche dei minori e accadimento dei presunti abusi. In nessun caso, comunque, devono pronunciarsi in merito all’accertamento dei fatti oggetto di denuncia.
  2. A partire dall’avvio delle indagini l’esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore. Tutti i colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui.

Con specifico riferimento al ruolo dell’esperto, va ribadito che esso concerne esclusivamente la valutazione della capacità di testimoniare dei bambini. Per questo motivo esso non deve utilizzare espressioni quali “attendibilità” e “credibilità”, poiché la competenza di tali valutazioni è di esclusiva pertinenza del Giudice. Non possono essere egualmente formulati pareri per “validare” scientificamente contenuti della testimonianza (o parti di essa). Non esistono, difatti, “indicatori” psicologici, testologici o comportamentali in tal senso.

Il parere sulla capacità di testimoniare dovrà essere reso non solo in astratto, ma anche con riferimento alle specificità del fatto oggetto di testimonianza. L’interazione fra caratteristiche personali, le dinamiche interpersonali e le specificità del fatto deve infatti venire considerata nella formulazione del parere.

In caso di presunti abusi o violenze collettivi, lo studio della capacità di testimoniare non può prescindere, dunque, dall’analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto i minori a riferire o rivisitare le proprie esperienze, allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive. L’esperto dovrà cercare di ricostruire eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni tra i bambini e le caratteristiche comunicative del contesto. Nondimeno, il parere dovrà tenere conto delle modalità con le quali, prima dell’intervento dell’esperto, i minori hanno rivelato i fatti a familiari, polizia giudiziaria, magistrati, altri tecnici, ecc...

4. Indicazioni per la raccolta della testimonianza di minori presunti vittime di violenze sessuali collettive

Nei casi di presunti maltrattamenti o violenze sessuali collettivi, dove grava il sospetto di abusi perpetrati in danno di minori da uno stesso autore o gruppo di autori, le presunte vittime possono venire chiamate a testimoniare in sede dibattimentale o di assunzione delle sommarie informazioni. In tali circostanze diviene fondamentale evitare il “contagio testimoniale”, ovvero la crescita in numero ed in gravità delle dichiarazioni che, per effetto della compresenza e, quindi, della contaminazione tra i testi, non di rado arrivano ad articolarsi in stravaganti “dichiarazioni a reticolo”.

In considerazione di ciò, quando ci si trova a raccogliere la testimonianza di più minori presunti vittime degli stessi reati, risultano utili, se non decisivi, alcuni accorgimenti di seguito elencati[21]:

  • Differire gli orari di citazione dei testimoni minorenni del tempo necessario al pieno espletamento di ciascuna escussione, ovvero da 90 a 120 minuti, di modo che presso la sede di ascolto sia sempre presente un solo minore e non abbia modo di incontrarsi con gli altri testi. Ciò consentirà anche di evitare inutili tempi di attesa e dunque, di indurre nel bambino stanchezza e deconcentrazione. È altresì opportuno disporre dei recapiti telefonici dei genitori dei minori, di modo di poter disporre eventuali variazioni di orario in corso d’opera, laddove necessario.
  • Non informare il minore ed i suoi adulti di riferimento che nello stesso procedimento saranno chiamati a testimoniare altri soggetti, dunque, l’ordine di citazione dovrà essere personalizzato, ovvero contenere il solo nome del teste citato ed indicare il suo personale orario di citazione.
  • Ordinare la comparizione dei testimoni con il minor preavviso possibile, di modo da evitare o per lo meno limitare le occasioni di contatto e di confronto tra i genitori dei bambini.
  • In conclusione dell’escussione, raccomandare al minore ed ai suoi accompagnatori adulti di non riferire agli altri testi ed in alcun modo informazioni circa la sua testimonianza, finché tutti non saranno stati ascoltati.
  • Concentrare le testimonianze in uno stesso giorno o, in caso di un elevato numero di testi (superiore a 6), in giorni attigui, evitando che tra essi intercorrano festivi.
  • L’esperto dovrà formulare tutte le interviste testimoniali secondo il medesimo protocollo, anche al fine di mitigare gli effetti suggestivi derivanti dall’acquisizione progressiva di informazioni sui presunti fatti reato.
  • È bene che tutti gli attori (Autorità giudiziaria, legali, esperto) effettuino una pausa di 10-20 minuti tra un’escussione e l’altra, al fine di favorire la “decantazione” di quanto ascoltato e limitare il rischio di confondere le testimonianze.
  • Suddividere le registrazioni in più file audio-video, ovvero uno per ciascun teste, di modo da limitare il rischio di danneggiare o perdere le registrazioni.

Ulteriori accorgimenti vanno presi in casi particolari che prevedono la presenza di altre figure adulte nella stanza d’ascolto oltre quella dell’esperto.

Si tratta per lo più di situazioni che rendono necessario avvalersi di un interprete di lingua straniera o della lingua dei segni. In simili occasioni, che andranno preventivamente segnalate all’esperto, quest’ultimo avrà cura di avvisare l’interprete che dovrà limitarsi a tradurre solo e letteralmente le parole usate dall’esperto o dal teste, senza mai aggiungere, togliere o modificare alcunché. L’interprete sarà altresì invitato ad astenersi dal commentare quanto avviene attraverso espressioni facciali o mimiche posturali. L’esperto avrà altresì più cura del solito nel pronunciare frasi brevi e chiare da consegnare alla traduzione. Inoltre, prevedendo una disposizione ad L delle posizioni del minore e dell’esperto, il traduttore dovrà porsi di fianco all’esperto sul lato più vicino al minore, dunque in prossimità del vertice della L.

In altri casi particolari, il bambino può rifiutarsi o avere difficoltà ad entrare nella stanza di ascolto da solo con l’esperto, nonostante abbia già avuto modo di familiarizzare con quest’ultimo presso la stanza di accoglienza in presenza del genitore. All’inconveniente si può ovviare consentendo al genitore (o altro adulto di riferimento) di entrare nella stanza posizionandosi poco dietro al fianco esterno del figlio (ovvero quello più distante dall’esperto), rimanendo lì sempre fermo ed in silenzio. Solitamente, nell’esperienza di chi scrive, questo è sufficiente a rassicurare il bambino.

Questi specifici accorgimenti vanno ad aggiungersi a quelli già raccomandati in letteratura per gli ascolti singoli[22], che sostanzialmente prevedono che le escussioni siano:

  • svolte in una sede neutra e specificamente attrezzata con stanze di accoglienza, ascolto e osservazione;
  • audio-video registrate;
  • condotte da un esperto in psicologia della testimonianza infantile secondo protocolli d’intervista riconosciuti dalla comunità psicoforense;
  • ordinate nel più breve tempo possibile dall’acquisizione della notizia di reato.

Altresì è sempre fondamentale che vengano prese precauzioni affinché i testi, in occasione dell’ascolto, non incontrino l’indagato o imputato né presso la sede di escussione, né all’esterno.

A tal fine potrà essere sufficiente far sì che il presunto reo giunga insieme all’autorità giudiziaria, ovvero mezz’ora prima dell’orario di citazione del primo minore, e che lasci la sede dopo che lo avrà fatto l’ultimo minore. Altresì egli stazionerà sempre e solo presso la stanza di osservazione.

5. Conclusioni

Le dichiarazioni testimoniali dei minori, soprattutto di bambini in età scolare e ancor più prescolare, quando espletate in un contesto di gruppo, impongono l’adozione di grande attenzione, cautela e competenza nella loro particolare modalità di raccolta e analisi. Quando il magistrato si trova nella delicata condizione di dover indagare o giudicare episodi di presunto maltrattamento o violenza sessuale collettivi a danno di minori in tenera età, in cui la genesi dell’accusa risale alle dichiarazioni dei minori stessi, è bene tenere in debita considerazione due questioni fondamentali per evitare il rischio di clamorosi errori.

La prima concerne la necessità di procedere attraverso specifici protocolli e metodologie di escussione, che consentano di prevenire, o per lo meno contenere, le dinamiche relazionali che sottendono il “contagio testimoniale” attraverso le dichiarazioni a reticolo. La seconda questione presuppone la necessità di corroborare la “testimonianza debole” del minore[23] attraverso indagini ambientali, evitando di affidare ad eventuali esperti il compito, per il quale non possono essere attrezzati, di stabilire l’attendibilità del dichiarato testimoniale. Quest’ultimo aspetto è peraltro suggerito dalla giurisprudenza CEDU, che definisce la testimonianza infantile “ordeal”. Il rischio altrimenti, è di esporre l’accusato ad una vera e propria ordalia, in cui il iudicium Dei cui deve sottoporsi per il riconoscimento della propria innocenza o colpevolezza è affidato alle parole di un gruppo di bambini, che divengono al contempo innocenti e lapidarie.

 

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[13] Rifiuto di andare a scuola, insonnia, nervosismo, aggressività, masturbazione, utilizzo di espressioni sessuali, mal di pancia, ecc..

[14] Gulotta, G. (2016). Fatti e fattoidi negli abusi sessuali collettivi sui minori. Milano: Giuffrè.

[15] Garven, S., Wood, J.M., Malpass, R.S. & Shaw, J.S. (1998) More than suggestion: the effect of interviewing techniques from the McMartin Preschool case. Journal of Applied Psychology, 83 (3), 347-359, doi: 10.1037/0021-9010.83.3.347.

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[18] Camerini, G.B. (2006), Aspetti legislativi e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori, in Volterra, V. (a cura di) Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica (Trattato Italiano di Psichiatria, TIP). Milano: Masson.

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[19] Bernet, W. (1997) Practice Parameters for the forensic evaluation of children and adolescents who may have been physically or sexually abused. American Academy of Child and Adolescent, 36 (10), 37S-56S, doi: 10.1097/00004583-199710001-00004.

[20] 4. I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai principi della Convenzione di Strasburgo per cui l’intervento ed il trattamento del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell’espletamento e del protrarsi delle audizioni del minore stesso.

  1. In tutte le fasi del procedimento penale deve essere scrupolosamente tutelato e garantito il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della Convenzione di New York. In particolare, devono essere assunte tutte le cautele affinché non vengano diffuse dai media notizie e immagini riguardanti i minori e i loro familiari, o altre informazioni che possano contribuire, anche indirettamente, alla loro identificazione, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta di Treviso.
  2. Fatta eccezione per le situazioni di rilevante gravità psicopatologica dei minori, è consigliato l’avvio di un percorso terapeutico solo dopo l’acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio. In ogni caso, l’attività clinica, nelle fasi precedenti all’acquisizione della prova testimoniale, deve esulare dalla raccolta delle dichiarazioni dei minori relative al presunto abuso sessuale.
  3. E’ altresì necessario, proprio perché sono coinvolti più minori, che l’esperto ricostruisca la genesi del primo sospetto e le eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei presunti abusi e le caratteristiche comunicative del contesto.
  4. L’intero materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici relativi alle narrazioni effettuate dai minori, deve essere acquisito agli atti e fatto oggetto di approfondita analisi, al fine di stabilire i modi attraverso i quali i minori sono stati eventualmente “ascoltati” da figure adulte significative.

 

[21] SI tratta di indicazioni che, da oltre un decennio, fanno parte della prassi condivisa dal Centro specialistico della regione Calabria per la cura e la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza “La Casa di Nilla” con le locali autorità inquirenti.

[22] In questa sede, si è fatto riferimento a:

Carta di Noto IV (2017) Linee Guida Nazionali per l’ascolto del minore testimone (2010). Retrieved from www.lacasadinilla.it/publications/quaderno-17-2/

Calzolari, M.G. (2017). Linee guida psicoforensi e ascolto dei minori presunte vittime di abuso sessuale o violenza. Questione Giustizia; Retrieved from www.questionegiustizia.it/articolo/linee-guida-psicoforensi-e-ascolto-dei-minori-presunte-vittime-di-abuso-sessuale-o-violenza_17-12-2017.php

Camerini G. B., Lopez G. (2008) L’ascolto testimoniale del minore presunta vittima di abuso. Quaderni Sociali n. 10. La Casa di Nilla Edizioni, Catanzaro; Retrieved from www.lacasadinilla.it/publications/quaderno-10/

Lopez G. (2015) Buone prassi per l’audizione protetta di minorenni. Quaderni Sociali n. 17. La Casa di Nilla Edizioni, Catanzaro; Retrieved from www.lacasadinilla.it/publications/quaderno-17-2/

[23]Recchione, S. (2013) La prova dichiarativa del minore nei processi per abuso sessuale: l’intreccio (non districabile) con la prova scientifica e l’utilizzo come prova decisiva delle dichiarazioni. Diritto Penale Contemporaneo. Retrieved from https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2625-la-prova-dichiarativa-del-minore-nei-processi-per-abuso-sessuale-l-intreccio-non-districabile-con-l

 

03/06/2020
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