1. Cosa succederà dopo il 30 giugno 2014?
Dopo la costituzione, il deposito di atti e documenti da parte di avvocati e consulenti avverrà esclusivamente in modalità telematica.
2. Come potrò consultare il fascicolo? Potrò ancora lavorare a casa?
Leggerai gli atti depositati telematicamente solo attraverso la Consolle del magistrato: non ci sono alternative! Presto i civilisti che ne hanno fatto richiesta riceveranno un nuovo computer portatile, con il quale potranno consultare gli atti di parte e depositare i propri provvedimenti anche fuori dall’ufficio.
3. Come posso avere Consolle del magistrato?
Occorre prima di tutto essere in possesso di smart card con firma digitale (per informazioni su come richiederla rivolgiti al Magistrato di riferimento del tuo ufficio). Se ne hai già una, fa’ attenzione: dura tre anni dalla data di rilascio, e ne va chiesta una nuova almeno due mesi prima della scadenza. Occorre poi installare l’applicativo Consolle; per questo basta rivolgersi all’assistenza applicativa al n. 800-121-151, codice 2810.
4. Chi mi insegna ad usare Consolle del magistrato?
Da tempo Formazione decentrata e C.I.S.I.A. organizzano corsi a questo scopo. In ogni caso, se hai imparato ad usare Internet Explorer o un programma di posta elettronica con un po’ di impegno e qualche dritta dei colleghi dovresti essere in grado di cavartela da solo. Puoi chiedere l’invio del corposo manuale utente in pdf scrivendo al Referente distrettuale.
5. Cosa succede se deposito un provvedimento con Consolle del magistrato?
Già da alcuni mesi i tuoi depositi telematici (sentenze, ordinanze, decreti, verbali di udienza) hanno valore legale, tanto che non è necessario che tu stampi e sottoscrivi il provvedimento: l’unico originale è quello depositato telematicamente. La stampa (comunque senza firma, per evitare confusione) può essere utile solo per una successiva veloce consultazione. Per far capire che l’originale è il telematico puoi aggiungere nel tuo modello un’espressione come “Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”.
6. Come fare per i verbali telematici che devono essere firmati da testimoni o consulenti tecnici?
Il consiglio è di applicare l’art. 126, secondo comma, c.p.c., per il quale se alcuno degli intervenuti “non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione”. Si può quindi inserire nel modello un’espressione quale “Del presente verbale viene data lettura al testimone. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell’art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.”
Per ogni chiarimento puoi rivolgerti al Magistrato di riferimento per l’informatica del tuo Ufficio o al Referente distrettuale per l’informatica – Settore civile