Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra giurisprudenza e prassi applicative

di Guido Savio
Avvocato in Torino
La questione dell'accertamento dell'effettiva età cronologica di chi - privo di documenti di identità - dichiari di essere minorenne ha rilievo giuridico sotto molti aspetti: tra essi, preminente, la necessità di offrire tutela concreta ai minori; non secondario, però, è il tema dell'accertamento dell'età cronologica nei processi per ipotesi di violazione dell'art. 495 c.p
I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra giurisprudenza e prassi applicative

A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione dello studio intitolato “Alcune considerazioni sull’uso forense dell’età biologica” di Ludovico Benso e Silvano Milani[1], commentato su questa rivista da Ornella Fiore, una sentenza del Tribunale di Torino (est. Natale) e la stipula di un protocollo d’intesa tra l’ASL TO 2, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta e il Comune di Torino, avente ad oggetto “L’attività rivolta all’accertamento d’identità dei sedicenti minori”, così come altre convenzioni analoghe, ma di diverso segno, inducono ad ulteriori riflessioni sul tema.

Al fine di offrire un inquadramento preliminare, utile alla comprensione della problematica in questione, si reputa opportuno riassumere lo “stato dell’arte” su una questione dibattuta da diversi anni, anche in sedi internazionali.

Età biologica ed età cronologica: il rischio delle false certezze

Conviene rammentare l’incipit del lavoro di Benso & Milani per contestualizzare il tema: “letà “biologica” o “fisiologica” ricavabile dallesame di caratteristiche maturative individuali, quali lo sviluppo puberale, la maturazione scheletrica, lecografia utero-ovarica e i dosaggi ormonali, non consente di stabilire con esattezza letà cronologica di una persona priva di documenti. È questo un chiaro esempio della difficoltà che le Scienze Biologiche, il cui linguaggio è essenzialmente probabilistico, hanno nel dialogare con le Scienze Giuridiche, che richiedono ragionevoli certezze”.

È noto che l’accertamento dell’età biologica di persone sedicenti minori, prive di documenti d’identità, viene attuato con la radiografia del distretto mano-polso, poi refertata, nella maggioranza dei casi secondo il diffuso metodo  di Greulich e Pyle, che deriva l’età scheletrica dal confronto tra il grado di ossificazione della mano e del polso della persona interessata e tabelle di riferimento  basate su radiografie di bambini e adolescenti nati a Cliveland (Ohio) tra le due guerre del secolo scorso.

Trattasi di metodo la cui attendibilità è stata ribadita ancora recentemente, e apoditticamente, dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “l’accertamento radiografico del polso dà conto dei risultati esperiti in tutti i casi consimili ed è in grado di offrire un tranquillizzante grado di certezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva” (Cass. pen. sez. III, 25.3.2014, n. 38280, che richiama, in termini, Cass. pen. sez. VI, n. 18336, del 10.3.2003).

Occorre ancora considerare che lo scopo originale dei metodi per la valutazione dell’età scheletrica “non era la determinazione dell’età cronologica in soggetti privi di documenti, ma la valutazione della differenza tra età cronologica e biologica in diverse condizioni auxologiche, sia sotto l’aspetto fisiologico, per stimare il potenziale di crescita residuo, sia sotto l’aspetto clinico, per diagnosticare e monitorare malattie croniche, turbe nutrizionali, carenze ormonali …” (Benso & Milani, cit.)

Un ulteriore concetto è utile per la comprensione della problematica in questione: la differenza tra età cronologica ed età biologica che Benso & Milani così spiegano: “l’età cronologica è il tempo intercorso dalla nascita al momento dell’esame, ed è definita allo stesso modo per tutti. L’età biologica è il grado di maturazione raggiunto dal soggetto al momento dell’esame, che varia da soggetto a soggetto, perché ciascuno matura con il suo ritmo, anche in assenza di patologie”; ne consegue che “la variabilità individuale nel ritmo dello sviluppo corporeo rende incerto l’uso dell’età biologica come surrogato o predittore dell’età cronologica”.

Un altro dato da tenere in attenta considerazione è rappresentato dall’entità dell’indeterminazione nella valutazione della maturazione scheletrica: che Benso & Milani riferiscono “all’imprecisione della valutazione, cioè all’errore medio commesso dall’assegnare l’età scheletrica dall’operatore esperto che esamina una radiografia. A seconda dell’importanza attribuita a certe caratteristiche morfologiche, l’operatore può sottostimare o sovrastimare il grado di maturazione di un soggetto … l’imprecisione riflette il grado di discrezionalità dell’operatore nella lettura della radiografia”. Per questo è sempre consigliabile indicare il range di errore nel refertare una radiografia, il che  normalmente difetta .

Inoltre, più ancora dell’errore dell’osservatore, rileva la “variabilità biologica” così precisata dagli autori citati: “ l’ampia e inevitabile variabilità nella maturazione osservabile tra soggetti coetanei di simili condizioni di vita e di salute, e appartenenti alla stessa etnia e classe sociale (variabilità biologica) comporta che il 94% dei soggetti con una data maturazione scheletrica ha età cronologica compresa in un intervallo di ±2 anni attorno all’età media corrispondente a tale grado di maturazione. L’entità di questa variabilità biologica deve essere sempre indicata nel referto, che, in caso contrario, non ha significato dal punto di vista scientifico.

Gli autori così concludono: “la confusione concettuale tra imprecisione nella valutazione del grado di maturazione scheletrica e incertezza nella stima dell’età cronologica, è assai diffusa tra radiologi ed endocrinologi. Essa trasmette false certezze all’autorità giurisdizionale o di pubblica sicurezza che ha chiesto l’accertamento”.

Da quanto sinteticamente esposto deriva che:

  1. i concetti di età cronologica e biologica sono differenti,
  2. l’età biologica non consente di stabilire con certezza quella cronologica,
  3. il metodo di Greulich-Pyle largamente utilizzato nella prassi è tarato su referti di adolescenti anglosassoni della metà del secolo scorso e, pertanto, non è attendibile per la valutazione dell’età cronologica dei giovani migranti provenienti da Asia e Africa,
  4. il processo di valutazione della maturità scheletrica varia da persona a persona in ragione sia del patrimonio genetico di ciascuno che delle condizioni ambientali di vita,
  5. l’imprecisione nella valutazione del referto radiologico può incidere sulle conseguenze che se ne traggono, sia in ragione della qualità del referto radiografico che dell’abilità ed esperienza dell’operatore,
  6. in ogni caso il referto radiologico deve tener conto della “variabilità biologica”di + due anni, che deve sempre essere indicata, pena l’inattendibilità scientifica del referto stesso.

I principali riferimenti normativi in materia di accertamento dell’età

1. Ai sensi dell’art. 8, DPR 22.9.1988, n. 448, approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, rubricato accertamento dell’età del minorenne”, si prevede che in caso di incertezza sulla minore età il giudice dispone, anche d’ufficio, una perizia. Qualora “anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge”. Trattasi di principio fondamentale, quello della presunzione della minore età in caso di dubbio, che vale a tutti gli effetti di legge, e non solo nell’ambito del processo penale minorile.

2. Altrettanto fondamentale e da leggersi congiuntamente alle altre norme poste a tutela dei minori ed anche quindi all’accertamento della minore età – che ne costituisce il necessario presupposto logico e giuridico – è la disposizione di cui all’art. 28, co. 3, D.Lgs. 286/98, a mente della quale “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali … riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991, n. 176”.

3. La necessità dell’accertamento dell’età è altresì propedeutica all’applicazione del divieto di espulsione per i minori stranieri previsto dal noto art. 19, co. 2, lett. a), D.Lgs. 286/98, e anche in tema di immigrazione si applica in via analogica la presunzione della minore età in caso di dubbio, com’è stato autorevolmente chiarito dalla circolare del Ministero dell’interno del 9.7.2007 su cui ritorneremo oltre.

4. L’art. 19, D.Lgs. 25/2008 di attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, che,  sotto la rubrica “Minori stranieri non accompagnati”, prevede che “Se sussistono dubbi in ordine all’età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo legale rappresentante, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l’età”. E’ da segnalare come il mancato consenso “non costituisce motivo di impedimento all’accoglimento della domanda …”, ove, naturalmente, ne sussistano i presupposti.

5. L’art. 4, co. 2, D.Lgs. 4.3.2014, n. 24, attuativo della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, rubricato “Minori non accompagnati vittime di tratta”, prescrive che con decreto interministeriale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, “sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l’età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell’età … attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore  … nelle more della determinazione dell’età … la vittima di tratta è considerata minore … la minore età è altresì presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare non consente di stabilire con certezza l’età dello stesso”. Questa norma, di recente conio, è fondamentale sotto vari profili:

- stabilisce che si può procedere alla determinazione dell’età solo nei casi in cui “sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l’età non sia accertabile da documenti identificativi”

- introduce per legge il concetto di procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età, superando così le perplessità circa l’utilizzo standardizzato della sola radiografia del distretto mano-polso che così tante incertezze pone;

- tiene conto dell’origine etnica e culturale del minore nei criteri di determinazione dell’età, discostandosi così da criteri vetusti, quali le radiografie di minori dell’Ohio degli anni ’50 del secolo passato, assai poco attendibili per etnie così differenti, pur ancora oggi utilizzate come parametro di determinazione della stessa;

- conferma il criterio generale della presunzione della minore età nel caso in cui, nonostante l’utilizzo della procedura multidisciplinare, permanga il dubbio sulla minore o maggiore età del soggetto.

La procedura multidisciplinare: ovvero i differenti metodi integrati  per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati

Già il Ministero dell’interno, con circolare 9.7.2007, prot. 17272/7, avente ad oggetto Identificazione di migranti minorenni” suggeriva di prestare estrema cautela nei confronti dei migranti minorenni rintracciati in Italia in posizione irregolare specificando come “l’esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in un CIE … nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia [ora arricchita dal D.Lgs. 24/2014 dianzi esaminato] per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici. Poiché, tuttavia,come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono di regola risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia di età compatibile con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età. Il Comitato sui diritti dell’infanzia dell’UNICEF nell’affermare … l’importanza prioritaria della valutazione dell’età del minore in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell’età, del sesso, dell’integrità fisica e della dignità del minore, raccomanda, in casi incerti, di “accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino”. Il testo ministeriale richiama poi il già citato obbligo della presunzione della minore età nei casi dubbi, previsto all’art. 8, co. 2, D.P.R. 22.9.1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale minorile e così conclude – a ulteriore riprova dell’applicabilità di questa norma a anche in ambito extrapenale : “il predetto principio, fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione, ogni volta sia necessario procedere all’accertamento della minore età. Pertanto la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore …fintantoché non siano disponibili i risultati degli accertamenti in argomento, all’immigrato dovranno comunque essere applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori”.

Quali siano i criteri di accertamento della minore età lo si ricava dal Parere del Consiglio superiore di sanità, sulla bozza di protocollo redatta dal Gruppo Tecnico interistituzionale istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emesso nella seduta del 25.9.2009 di cui conviene qui limitarsi a riportare le conclusioni. Ivi si legge che: “la valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall’esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezioni dei segni di  maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione) svolto da un pediatra, è da ritenersi, allo stato attuale, il protocollo multidisciplinare maggiormente attendibile per identificare la presunta età anagrafica del soggetto esaminato  … nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica, deve essere applicato il principio di presunzione della minore età , come previsto dalla normativa nazionale e dai principi sanciti a livello internazionale.

Relativamente al ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, indicate nel testo della circolare del Ministero dell’interno, è necessario che le strutture ... siano dotate di personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo, ovvero di personale sanitario debitamente formato,in maniera da garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore e per il perseguimento dei fini di giustizia”. In ciò si sostanzia il modello di “approccio multidimensionale”.

Infine, il Consiglio Superiore di Sanità nel citato parere del 25 febbraio 2009 ha chiarito che: “nel corso della visita pediatrica [...], presente un traduttore/mediatore culturale, nel rispetto del presunto minore, devono venire rilevati tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull’età, avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi più prossimi […]. Le variabili individuali quali la razza, l'alimentazione, il livello socio-economico e l'eventuale presenza di patologie sullo sviluppo osseo […] sembrano influenzare in misura significativa l'outcome della valutazione; gli operatori devono, quindi, prendere attentamente in considerazione tutti questi aspetti, in particolare l'etnia dei soggetti da valutare”.

Inoltre, “dai numerosi e recenti dati di letteratura emerge come il metodo di analisi dell'Rx mano-polso che presenta minor variabilità sia il Tanner-Whitehouse 3 (TW3)” , trattandosi di un metodo assai più recente rispetto al  metodo Greulich-Pyle.

I metodi disponibili “consentono di collocare l’età dell’individuo in esame entro un range, la cui ampiezza è inevitabilmente determinata da un certo errore intrinseco dello strumento di misurazione e di chi lo utilizza nonché dalla variabilità intrinseca del soggetto” e di conseguenza nel referto, “con l'età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore”, non potendo altrimenti considerarsi scientificamente attendibile.

Quanto fin qui esposto è necessario al fine di ben comprendere il prosieguo dell’analisi.

 

Le applicazioni dei criteri di accertamento dell’età: un’interessante sentenza del Tribunale di Torino

Con sentenza 27.1.2014, il Tribunale di Torino (est. Natale) ha assolto ex art. 530, co. 2, c.p.p. perché il fatto non sussiste, un cittadino straniero imputato del reato di cui all’art. 495 c.p. la cui dichiarata minore età risultava smentita da gli accertamenti osseo radiografici effettuati in un nosocomio pubblico. Discostandosi dalle conclusioni delle parti che avevano richiesto rispettivamente la condanna ad anni uno di reclusione  il PM, ed il minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche, il difensore officioso, il giudice ha assolto l’imputato.

Il percorso motivazionale può così essere schematicamente riassunto.

Contrariamente alle dichiarazioni dell’imputato (che in occasione di pregressi controlli di polizia sempre dichiarò le stesse generalità e la stessa data di nascita), il referto radiologico riferiva che “lo studio dell’età ossea corrisponde ad un’età anagrafica maggiore di 18 anni”, senza alcuna indicazione di margini di errore o variabilità, e senza l’indicazione del metodo utilizzato.

Il giudicante dà atto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che opina per la prevalenza del dato radiologico su documenti d’identità inattendibili perché di dubbia efficacia identificativa, in ordine alla determinazione della competenza del giudice ordinario o minorile, tuttavia se ne discosta in ragione del fatto che l’accertamento dell’età in relazione al dato auxologico è questione controversa, così come comprovato dai numerosi documenti promananti da varie pubbliche amministrazioni (la circolare del Ministero dell’interno del 2007 sopra citata, il parere del gruppo tecnico del Consiglio superiore di sanità del 2009 ed altri ancora). Proprio argomentando dal citato parere che impone una valutazione integrata di carattere multidisciplinare (visita pediatrica, presenza di un mediatore culturale, utilizzo di tabelle auxologiche di Paesi diversi, indicazione del margine di errore ecc.)  la motivazione della sentenza supera l’orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente l’accertamento radiologico del distretto mano-polso.

Invero, ciascuno dei metodi maggiormente utilizzati (Greulich e Pyle e Tanner e Whitehouse) non offre “un risultato”, ma un risultato che si colloca in un range che non risulta indicato nel referto posto a sostegno dell’imputazione. Inoltre, l’imputato è di etnia differente da quella considerata negli standard utilizzati in entrambi i metodi diagnostici - il cui utilizzo non risulta indicato nel referto - così come nulla è dato sapere circa le caratteristiche dell’individuo esaminato.

Dopo ampie citazioni degli studi compiuti su entrambi i metodi di accertamento radiologico, indicati all’allegato 1) del parere del Consiglio superiore di sanità, la sentenza conclude nel senso che “l’esito dell’accertamento radiologico non consente di escludere che – nel caso individuale dell’imputato – possa essere emerso un margine di errore di consistenza tale da escludere che, contrariamente a quanto contestato, egli sia davvero minorenne (essendo quello della minore o maggiore età l’unico punto di interesse davanti a questo Tribunale ed essendo qui irrilevante stabilire se siano vere o false le generalità declinate)”.

E’ quindi una sentenza che rifugge dal rischio delle false certezze e che valorizza gli studi e i risultati di documenti pubblici sul tema dell’accertamento dell’età cronologica che, inspiegabilmente, ancora faticano ad essere valutati dalla giurisprudenza di legittimità.

 

I protocolli sull’accertamento dell’età: il caso di Torino

Nel mese di ottobre 2014 è stato stilato a Torino un protocollo d’intesa tra l’AOU Città della salute e della scienza di Torino, l’ASL TO 2, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta e il Comune di Torino per l’accertamento d’identità dei sedicenti minori.

Le ragioni che hanno suggerito l’adozione del protocollo sono chiarite da una circolare del Procuratore capo, diramata a tutte le FFOO della Provincia di Torino, da cui conviene prendere le mosse.

La sempre maggiore presenza di minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio di Torino  e l’esigenza di giungere ad una loro compiuta identificazione, ha determinato l’esigenza di individuare una procedura - in collaborazione con gli altri Enti - che permetta di conseguire un esito ottimale, senza ripetizioni e sprechi di risorse,  infatti:

  1. si otterrà un referto redatto non soltanto sulla base di un esame radiologico, ma “integrato con la consulenza medico legale, previo approfondimenti quando sia valutato necessario, che sarà spendibile processualmente ed eviterà ripetizioni se correttamente riportato in AFIS associato al CUI”,
  2. “… l’inserimento dei referti relativi al documento sanitario … nella Banca Dati SDI permetterà agli operanti di evitare un nuovo accompagnamento in ospedale nel caso di successivi fermi per identificazione e/o denunce della medesima persona fisica, con intuibile risparmio di tempo … l’eliminazione del rischio di ripetute esposizioni del soggetto a radiazioni … con conseguente risparmio di tempo e denaro anche per la sanità pubblica”.
  3.  Ovviamente resta ferma la possibilità di disporre successivi accertamenti peritali da parte       dell’A.G. “sui medesimi esami che verranno conservati presso l’ospedale”.
  4. Trattasi di una procedura sperimentale, valida a partire dal 20.10.2014 e di durata triennale, solo per la Città di Torino.
  5. Vengono individuati due nosocomi torinesi cui fare esclusivo riferimento e si precisa che “l’ospedale infantile Regina Margherita è individuato come consulente di secondo livello, cioè attivabile soltanto dal medico legale che ritenga necessario detto approfondimento”.

Alcune brevi considerazioni s’impongono.

L’iniziativa non pare scevra anche da aspettative di razionalizzazione securitarie, che paiono in certa misura preminenti rispetto alla fondamentale tutela dei diritti del presunto minore, infatti:

-    la previsione di riportare in AFIS, associato al Codice unico identificativo, e nella banca dati SDI, i risultati dell’accertamento ha una portata di carattere generale che supera i limiti della Città di Torino: è ovvio che una determinata persona, identificata come maggiorenne a Torino, sarà ritenuta tale da chiunque in Italia utilizzi quella banca dati, ragion per cui il metodo di accertamento sperimentale vale solo per Torino, ma i suoi risultati valgono ovunque;

-    il che non è affatto tranquillizzante se si considera che l’accertamento dell’età non viene effettuato con la c.d. “procedura  multidisciplinare” sopra citata, ma si limita ad una radiografia del distretto mano-polso sinistro con il tanto discusso metodo “Greulich & Pyle”, come si evince dalle specifiche del protocollo (cfr. paragrafo 3.3.2, intitolato “Attività diagnostica”), integrata dal parere di un medico legale.

-    La previsione espressa che sia riservata al medico legale la scelta se avvalersi della valutazione pediatrica (tant’è che l’ospedale infantile di Torino viene individuato solo come consulente “di secondo livello”) pare anch’essa in contrasto sia con il citato parere del Consiglio superiore di sanità che con quanto stabilito all’art. 4, D.Lgs. 24/2014 sopra analizzato, specie se si considera che non è previsto che l’accertamento dell’età sia effettuato in reparti pediatrici, né si prevede che il personale operante sia dotato di “competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo”.

Tali perplessità non recedono se si analizza il testo del  protocollo, prescindendo dalla circolare del Capo della Procura minorile.

Si legge, infatti, all’art. 3 del Protocollo, rubricato “ Procedura di accertamento e archiviazione”,  che “la procedura  di accertamento dell’età comporta l’effettuazione delle seguenti prestazioni:

-    RX mano sinistra valutata secondo evidenze scientifiche (cioè metodo G&P)

-    visita del medico legale

-    ortopantomografia, se richiesta dal medico legale

A completamento, il medico legale può procedere a chiedere ulteriori accertamenti secondo quanto concordato con lo specialista radiologo e secondo le evidenze di letteratura.

L’attività diagnostica termina con la certificazione conclusiva del medico legale che verrà archiviata anche con il CUI” [codice univoco identificativo; n.d.a.].

Insomma, una procedura multidisciplinare largamente insoddisfacente perché non si tiene conto della specificità etnica del presunto minore, né è previsto l’utilizzo di tabelle auxologiche di diversi Paesi, né, tantomeno, si indica la necessità di menzionare il margine di errore derivante dalla variabilità biologica e dall’imprecisione del referto radiologico.

Inoltre, va sottolineato come la lettura dell’esame radiologico del polso con il metodo G&P, anziché con il metodo TW3, contrasti con il citato Parere del Consiglio superiore di sanità che sottolineava come “dai numerosi e recenti dati di letteratura emerge come il metodo di analisi dell’RX del polso che presenta minor variabilità sia il Tanner-Whitehouse 3 (TW3)”.

La forte spinta securitaria sottesa al protocollo in esame è evidente dalla lettura dell’art. 4, rubricato “Informativa sugli accertamenti medici”, ove si dichiara che “A seguito del sempre maggiore fenomeno della presenza sul territorio torinese di minori stranieri non accompagnati …si è posto concretamente il problema delle loro identificazione, sopratutto quando siano autori di reato …”, quasi che in assenza di reato l’esigenza di identificazione e di conseguente protezione del minore fosse affievolita. Ed ancora: “L’iniziativa si inquadra nella necessità di affrontare il problema dell’allarme sociale che si è determinato da ragazzi stranieri non accompagnati …che si rendono responsabili di gravi reati, commessi anche con modalità particolarmente pericolose”, solo in seconda battuta l’identificazione serve ai fini di esercitare il “potere di iniziativa a sua tutela”.

Significativa è la modalità di approccio all’obbligo di informazione del presunto minore:

“Richiamando la normativa esistente in tema di tutela dell’ordine pubblico (che assume un ruolo preminente) e pur nel rispetto dei principi della tutela del minorenne (che pare al primo subordinata), la persona minorenne sottoposta ad accertamento deve essere informata, dai sanitari, sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medici … e, dalle Forze dell’Ordine, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle rinvenienti  da un eventuale rifiuto di sottoporsi all’indagine. Tali informazioni sono fornite alla persona anche con l’ausilio di una nota riassuntiva, scritta in una lingua a lei comprensibile. A tal fine il Comune di Torino si impegna alla traduzione della documentazione … nel lingue necessarie, attraverso il servizio di mediazione linguistico - culturale in convenzione.” Con il che si sancisce l’assenza del mediatore culturale ritenuto invece essenziale dal citato parere del Consiglio superiore di sanità.

Ulteriori perplessità suscita la previsione secondo cui “anche in caso di esplicito dissenso, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all’accertamento (cfr. Cass., sez. IV, n. 6284 del 2.12.2005- 17.2.2006) verrà eseguita la procedura, con l’unico limite dell’impossibilità concreta di esecuzione dell’accertamento medesimo”. Previsione sibillina, che ripropone il discusso tema dell’uso della forza nelle procedure di identificazione - in caso di resistenza passiva - emerso recentemente in relazione a migranti sbarcati sulle coste italiane che intendono presentare domanda di protezione internazionale nei Paesi del nord Europa e che, pertanto, evitano di farsi identificare in Italia (sul punto si rinvia al documento “L’identificazione dei cittadini stranieri da parte delle forze di polizia e il divieto dell’uso della forza per i rilievi foto-dattiloscopici” pubblicato sul sito www.asgi.it) e, soprattutto, contrastante con l’art. 19, co. 2 D.Lgs. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) che prescrive il previo consenso del minore o del suo rappresentante legale per la sottoposizione agli accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l’età.

 

I Protocolli sull’accertamento dell’età: il caso di Napoli

Del tutto diverso è il Protocollo partenopeo, stilato nel novembre 2013 da vari enti: l’Azienda ospedaliera Santobono Pusilipon, l’autorità di PG del territorio napoletano, le Procure (presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i minorenni), il Comune di Napoli, la cooperativa sociale Dedalus e l’associazione Bacchetta Magica, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a conseguire gli scopi del protocollo d’intesa sintetizzati nel preambolo dello stesso.

Punto di partenza è la condizione di vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati che trova risposta nella più favorevole normativa loro riservata, in ossequio alle direttive contenute nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con L. 176/91, e che riguarda sia l’ambito amministrativo che penale. La primaria esigenza di tutela del minore in quanto tale deve fare i conti con l’inesistenza di un metodo infallibile di accertamento dell’età, sicché l’Azienda ospedaliera Santobono, referente cittadino pediatrico, si impegna ad effettuare l’accertamento dell’età con le tecniche interdisciplinari alla luce delle indicazioni del Consiglio superiore di sanità; ai fini del necessario consenso informato, si prevede di contattare un mediatore culturale con il compito di fornire tutte le indicazioni necessarie al minore, mentre al rappresentante legale dello stesso spetta la raccolta del consenso. Per i soli casi di rilevanza penale l’accertamento è effettuato con l’esame radiologico del polso (non è specificato con quale metodologia), e, solo ove sussistano dubbi, si procede ad una valutazione più approfondita nelle successive 72 ore. L’esito della valutazione è comunicato, per iscritto, all’autorità richiedente, all’interessato, al suo legale rappresentante e al difensore. Per converso, le FFOO (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e Polizia Municipale) operanti sul territorio di Napoli si impegnano a fare eseguire gli accertamenti in questione esclusivamente all’ospedale Santobono, e riservano allo straniero il trattamento riservato ai minori per tutta la durata della procedura, al pari delle Procure partenopee. Il Comune di Napoli si impegna a reperire una struttura di accoglienza ove collocare il presunto minore ed a fare intervenire il legale rappresentante della stessa presso il predetto nosocomio, al fine dell’esercizio dei poteri tutori.

Rilevante è il ruolo del privato sociale: la cooperativa Dedalus fornisce l’attività di mediazione linguistico-culturale nonché la disponibilità di mediatori nelle principali lingue, mentre l’associazione Bacchetta Magica garantisce assistenza legale gratuita.

Il protocollo napoletano, benché strutturato in modo assai semplice e forse eccessivamente generico, si differenzia da quello torinese fondamentalmente per la diversità di approccio alla tematica in questione: la tutela dei diritti del minore straniero non accompagnato appare valore preminente rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, prova ne sia il coinvolgimento di enti del privato sociale e, sopratutto, la mancata previsione dell’inserimento degli esiti dell’accertamento nelle banche dati in uso alle forze dell’ordine. 

 

Note conclusive

Dall’indagine proposta emerge come la confusione regni sovrana in materia di accertamento dell’età dei minori stranieri privi di documenti. E si consideri che non si tratta solo di scongiurare che sedicenti minori - in realtà maggiorenni - usufruiscano fraudolentemente della normativa più favorevole di settore, ma anche dell’inverso, come nei drammatici casi di giovani donne vittime di tratta costrette a fingersi maggiorenni per evitare di finire in comunità continuando così ad essere sfruttate.  È evidente come difetti una chiara disciplina normativa, essendo la materia regolata da circolari, pareri e protocolli assai poco rispondenti alla previsione costituzionale della riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero, anche se di minore età.

Come spesso accade in materia di immigrazione, esigenze contrapposte orientano gli operatori sui diversi falsi poli del c.d. “buonismo” e della “tolleranza zero”, con la prevedibile conseguenza della diversità di prassi e trattamento sul territorio nazionale per situazioni omogenee. Fortunatamente la giurisprudenza di merito talvolta supplisce alle carenze normative, orientando la decisione sui dati emergenti da plurimi provvedimenti promananti da diverse pubbliche amministrazioni in materia; tuttavia scarseggiano le decisioni di legittimità, che stentano a riconoscere che non esiste “un” metodo di accertamento idoneo a fornire risposte sicure, sicché la comoda illusione delle false certezze ancora prevale tra gli operatori del diritto.

Auspicabilmente una soluzione potrebbe giungere proprio dal D.Lgs. 24/2014 di recente conio, che demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei meccanismi di accertamento dell’età, secondo i criteri indicati dallo stesso decreto legislativo. Nè varrebbe obiettare che tale normativa concerne solo la repressione della tratta di esseri umani, sia perché tutti i minori stranieri non accompagnati sono potenziali vittime di tratta, sia perché i metodi di accertamento dell’età di persone prive di documenti debbono valere per tutti in modo eguale, indipendentemente dal fatto che siano vittime o colpevoli di reati.

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[1] Lo studio è stato anche pubblicato sul sito dell’AIMMF all’indirizzo http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_1143/, nonché citato nel parere della Scuola superiore dell’Avvocatura del CNF “Identificazione e fotosegnalamento dei migranti” reperibile all’indirizzo http://scuolasuperioreavvocatura.it/wp-content/uploads/2014/11/19.-Identificazione-e-fotosegnalamento.pdf

 

05/03/2015
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