Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

I reati tributari al tempo
della crisi: tra fatto e principi

di Luigi Marini
Consigliere Corte di Cassazione
Dopo la rassegna di sentenze di merito sull'incidenza della crisi economici sui reati tributari commessi dall'imprenditore, il punto di vista del giudice di legittimità
I reati tributari al tempo<br>della crisi: tra fatto e principi

Sempre più spesso in Corte di cassazione affrontiamo ricorsi dove “la crisi” viene invocata come elemento scusante dalle persone condannate per reati legati alla gestione aziendale o, più in generale, ad attività imprenditoriali.

Si tratta di realtà che interessa certamente gli autori di reati tributari, quali l’omesso versamento delle ritenute sugli emolumenti ai dipendenti o ai collaboratori e l’omesso versamento delle imposte dovute secondo dichiarazione.

I ricorsi fanno leva sulla crisi di liquidità per invocare l’assenza dell’elemento soggettivo del reato oppure, ma con argomenti spesso del tutto atecnici, lo “stato di necessità”.

Esiste da parte della Corte una forte resistenza a dare ingresso a simili argomenti, del resto non nuovi e sistematicamente respinti dalla giurisprudenza di legittimità.

Sono note, ad esempio, le decisioni che ritengono le ritenute dovute in ogni caso rispetto agli emolumenti pagati ai dipendenti / collaboratori e che giudicano sufficiente la dichiarazione annuale dell’imprenditore quale prova di tale presupposto.

Le ragioni di questa posizione così netta sono ampiamente comprensibili e hanno a che vedere con la responsabilità dell’imprenditore che deriva dalla sua autonomia gestionale; con la circostanza che, soprattutto per ritenute e I.v.a., egli opera come intermediario di somme altrui; con l’assoluta aleatorietà di argomenti che introdurrebbero fattori indiretti e di difficile esame e valutazione, quali la incolpevole carenza di liquidità.

Va detto, ancora, che le circostanze scusanti invocate in passato da molti ricorrenti sono apparse non dotate di effettiva rilevanza rispetto ai mancati versamenti all’Erario e agli istituti di previdenza, e questo ha rafforzato il convincimento che possano essere prese in esame solo situazioni eccezionali sul piano obiettivo e specifico.

Le decisioni che in sede di merito si stanno formando con valutazioni ed esiti diversi rispetto alla posizione della Corte introducono argomenti che non possono essere trascurati.

E’ evidente che in presenza di mancati pagamenti da parte dei clienti che assumano carattere di sistematicità l’impresa non solo vede ridursi la propria liquidità, ma viene a trovarsi a debito di I.v.a. su fatture non incassate; due elementi che interagiscono tra loro in modo particolarmente pesante.

Per altro verso, risponde a verità che nei casi di carenza di liquidità molti imprenditori cercano di tenere fermi i salari e scelgono di continuare a pagare “il netto” in busta sapendo che non riusciranno ad accantonare la restante parte destinata ai versamenti mensili.

Contrariamente a quanto si legge nei ricorsi, dunque, il mancato versamento delle somme dovute rappresenta una scelta precisa, ancorché la si assuma non libera.

Per altro verso, l’esperienza insegna anche che nei momenti di crisi si assiste spesso a condotte spregiudicate e a scelte che privilegiano gli interessi privati rispetto a quelli tutelati dalla legge. Il che impone particolare cautela nel giudizio.

In questa situazione la posizione della Corte è molto delicata, soprattutto ove intenda tenere ferma la propria competenza di legittimità ed evitare le incursioni nella valutazione del fatto.

Spetta così ai giudici di merito trovare i percorsi motivazionali che diano valore dirimente ai temi legati alla “crisi”, senza incorrere in posizioni pregiudiziali e senza accogliere tesi che nel singolo caso sono scarsamente dimostrate e non in grado di superare i principi interpretativi che la Corte ha fissato.

A queste condizioni si può aprire una fase di sana dialettica fra merito e legittimità e la durezza della “crisi” potrebbe non restare fuori della aule di giustizia, ivi comprese quelle del “Palazzaccio”.

01/07/2013
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