Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

L’autodeterminazione
e le cure mediche
in una recente pronuncia
della Corte di Cassazione

di Maria Acierno
presidente di sezione della Corte di cassazione
In tutti gli ambiti nei quali si ragioni di autodeterminazione è necessario iscrivere i diritti della persona umana in un quadro costituzionale non solo nazionale, sempre più condizionato dalle fonti costituzionali e convenzionali non solo europee ed, in particolare, dagli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo
L’autodeterminazione<br > e le cure mediche<br> in una recente pronuncia<br> della Corte di Cassazione

Nella sentenza n. 23707 del 2012 la Corte di Cassazione è stata chiamata a affrontare, sotto l’angolo visuale relativo alla nomina ed ai poteri dell’amministratore di sostegno, il tema, quanto mai attuale, nel panorama dei diritti della persona, del diritto all’autodeterminazione nella scelta delle cure mediche in situazioni particolari. E’ stata richiesta al giudice tutelare la nomina di un amministratore  di sostegno già designato dal richiedente con atto notarile ai sensi dell’art. 408 cod. civ. Tale norma prevede che il beneficiario, in previsione di una sua futura incapacità possa determinare la scelta dell’amministratore di sostegno con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La indicazione è revocabile da parte dell’autore. Il giudice tutelare è tenuto al rispetto della scelta salvo che ricorrano gravi motivi che giustifichino una diversa designazione. Il giudice tutelare e il giudice del reclamo disattendono la richiesta, ritenendo che, ai fini della nomina giudiziale sia necessaria la condizione attuale d’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi da parte del beneficiario. Nel ricorso per cassazione viene sottolineato che la designazione anticipata rappresenta lo strumento più idoneo a garantire piena validità alle direttive in tema di trattamenti sanitari impartite dal designante e specificamente indicate nell’atto. La realizzazione della condizione indicata nell’art. 404 cod. civ., rappresenta, di conseguenza, il momento in cui si producono gli effetti della designazione che, al contrario, è perfettamente valida ed efficace fin quando il soggetto che esprime la propria volontà, nel pieno possesso delle sue facoltà psichiche e fisiche.

La Corte condivide la soluzione negativa del giudice di merito fissando, tuttavia, alcuni principi che devono essere segnalati :

  1. il differimento della nomina giudiziale non limita la vincolatività delle direttive indicate nella scrittura privata con la quale sia stato designato l’amministratore di sostegno. Tali direttive nella specie riguardavano: l’esclusione della rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione o alimentazione forzata artificiale in caso di malattia allo stato terminale, lesione cerebrale irreversibile e invalidante comportanti trattamenti o sistemi artificiali impeditivi della normale vita di relazione; il consenso, ove si fosse verificata la condizione sopradescritta, all’assunzione di cure dirette ad alleviare il dolore, compreso l'uso di oppiacei, anche se comportanti l'anticipo del fine vita;
  2. le indicazioni sopradescritte, oltre a vincolare l'amministratore di sostegno, “nel perseguire la finalità della "cura" necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell'attuarne le aspirazioni, laddove ne venga in rilievo il diritto alla salute, prestando il consenso o il dissenso informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari”orientano l'intervento del sanitario; e costituiscono il criterio prioritario che il giudice tutelare sarà tenuto a seguire “nell'attribuzione dei poteri da affidare all'amministratore di sostegno, ovvero in sede d'autorizzazione agli interventi che incidono sulla salvaguardia della salute del beneficiato in caso di sua incapacità”.
  3. Il diritto alla predisposizione anticipata delle direttive sanitarie nell’atto di designazione dell’amministratore di sostegno costituisce una delle estrinsecazioni di maggiore rilievo del diritto all’autodeterminazione personale che trova il suo fondamento in un quadro di garanzie costituzionali nel quale emergono :

3.1. l'art. 32, comma 2, della Costituzione, che prevede in senso preminentemente volontario il trattamento sanitario, in coerenza con i principi fondamentali e indeclinabili d'identità e libertà della persona umana,anche con capacità psico fisiche dimidiate;

3.2. gli artt. 2 e 13 Cost., dei quali è espressione il consenso informato quale libera e volontaria adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.

3.3. Il valore della dignità umana alla luce delle fonti giuridiche interne e sovranazionali, rappresentate :

3.3.1. dagli artt. 2, 3 e 35 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona,

3.3.2. dai principi di cui agli artt. 5, 9 e 21 della Convenzione di Oviedo che impongono di tener conto, a proposito di un intervento medico, dei desideri del paziente non in grado di esprimere la sua volontà;

3.3.3. dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 che reca raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti,

3.3.4 dalla Convenzione di New York ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, che nel preambolo riconosce l'importanza per le persone con disabilità nell'autonomia ed indipendenza individuale della libertà di scegliere le cure mediche, e ne promuove, garantisce e protegge il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevedendo all'art. 3 il rispetto della dignità del disabile attraverso l'eliminazione di barriere che ne determinino disuguaglianze, all'art. 17 il rispetto dell'integrità fisica, all'art. 12 l'esercizio effettivo della capacità giuridica, imponendo agli Stati d'assicurare tutte le misure relative.

3.3.5. dagli arresti giurisprudenziali della Cassazione n. 21748/2007 sul caso di Eluana Englaro, della Corte Costituzionale n. 438 del 2008 in materia di consenso informato, della CEDU del 29 aprile 2002, Pretty contro R.U. ricorso n. 2346/2002.

L’ampiezza dei riferimenti contenuti nella pronuncia evidenzia la necessità d’iscrivere i diritti della persona umana in un quadro costituzionale non solo nazionale, sempre più condizionato dalle fonti costituzionali e convenzionali non solo europee ed, in particolare, dagli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo in tutti gli ambiti nei quali si ragioni di autodeterminazione (recente è il caso delle tecniche di fecondazione assistita che ha investito proprio la legislazione italiana). Infine le affermazioni più rilevanti ed utili nel panorama degli strumenti legislativi e giurisdizionali d’inveramento dei diritti della persona, riguardano il richiamo, forse ancora poco noto, alla concreta possibilità di fornire, nell’attuale sistema normativo, mediante la designazione anticipata dell’amministratore di sostegno ex art. 408 cod. civ., indicazioni precise e vincolanti sui trattamenti sanitari cui si desidera o non si desidera essere sottoposti, alle quali devono tendenzialmente attenersi i soggetti, amministratore di sostegno, giudice tutelare e sanitario, tenuti, qualora si rendesse necessario a causa di una sopravvenuta condizione d’incapacità psichica, a darne attuazione.  

25/02/2013
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