L'art. 10 quater del D.Lvo 74/00 sanziona, con la pena di cui all’art. 10 bis, anche chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. L.vo 9 luglio 1997 n° 241, crediti non spettanti o inesistenti.
Mentre è chiaro che per crediti inesistenti si debbano intendere crediti fraudolentemente portanti in compensazione dal contribuente, pur non essendo fondati su pretese esistenti (c.d. frode in compensazione), più ambigua è la nozione di crediti "non spettanti".
Un'interpretazione restrittiva della norma penale imporrebbe di considerare come "non spettanti" solo i crediti che esulano dall rapporto tributario fra contribuente ed Amministrazione finanzaria.
Al contrario, la sentenza del Tribunale di Genova che oggi pubblichiamo ritiene che nel novero dei "crediti non spettanti" rientrino anche i crediti "non esigibili" e dunque che sia penalmente sanzionato anche l' "eccesso di compensazione".
Il ragionamento del giudice genovese fonda su uno stingente argomento sistematico: la legge 28 Gennaio 2009 n. 2 ha sanzionato, sul piano tributario, i mancati versamenti tanto che derivino da compensazioni indebite perché fondate su crediti inesistenti (frode in compensazione), quanto perchè derivino da compensazioni indebite perché, pur fondate su crediti esistenti, sia avvenute "oltre misura" (eccesso di compensazione).
Da tale norma deriva l'illiceità della condotta (salvo il diverso trattamento sanzionatorio) di qualunque abuso nella compensazione, sia nel caso vengano portati in compensazioni crediti inesistenti, sia perché vengano portati in compensazione crediti esistenti ma "oltre i limiti di legge".