Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

La riforma delle impugnazioni civili: esperienza tedesca
e italiana a confronto

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Il filtro per l'appello recentemente importato dal sistema tedesco può funzionare in Italia? Su questo quesito si sono confrontati magistrati e studiosi italiani e tedeschi in un recente incontro milanese
La riforma delle impugnazioni civili: esperienza tedesca<br>e italiana a confronto

Grazie all’impegno della Dott.ssa Francesca Fiecconi e della Dott.ssa Giulia Turri, responsabili per la formazione magistrati in diritto europeo del distretto territoriale di Milano della scuola superiore della magistratura, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Unione Avvocati Europei (UAE), il 22 Aprile 2013 presso l’aula magna del Palazzo di Giustizia si è svolto un importante seminario di studio, approfondimento e comparazione giuridica in materia d’impugnazioni nel processo civile al fine di realizzare una formazione comune degli operatori del diritto.

Il Presidente della Corte d’Appello di Milano Giovanni Canzio, ha in apertura rilevato che la ratio legis della recente modifica legislativa d. l. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012, deve essere identificata con le esigenze deflattive del procedimento civile. Al fine di accelerare i procedimenti senza allocare risorse al sistema giudiziario e quindi operando solo riforme c.d. “a costo zero” con una clausola d’invarianza dei costi, la riforma mira a diminuire il numero dei procedimento nella fase impugnatoria. 

Partendo dall’analisi della relazione di accompagnamento alla modifica legislativa nella quale viene chiaramente indicato che la soluzione italiana d’introduzione di filtri nella fase d’appello si ispira al modello tedesco, il seminario di studi dedicato al recentemente scomparso Prof. Marinucci (19 Aprile 2013) propone una riflessione circa l’opportunità di copiare sic et simpliciter un istituto giuridico straniero e trapiantarlo nell’ordinamento italiano. Infatti, se è vero che ogni istituto giuridico deve, prima di tutto, essere contestualizzato nel sistema giuridico di appartenenza, allora è evidente che per comprendere e valutare la portata della novella legislativa italiana bisogna studiare il sistema d’impugnazione tedesco nella sua interezza.

Il Prof. Hess, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università di Heidelberg, ha presentato i principi generali che reggono il sistema processuale: il principio di concentrazione processuale, la massima della velocizzazione e della cooperazione nonché la massima della tempestività delle allegazioni di parte (art. 276 ZPO). Tali massime del processo sviluppate dalla giurisprudenza si caratterizzano per una certa mutevolezza nel tempo che non contrasta con la cristallizzazione in un elenco normativo. Tuttavia, in seguito a una pronuncia di una condanna della Corte di Strasburgo nel 2000 per violazione del principio del legittimo affidamento e, quindi, lesione della certezza del diritto, il legislatore tedesco ha introdotto il sistema di filtri basato sulla verifica preliminare dell’ammissibilità dell’appello.

L’ordinamento tedesco non conosceva, fino alla riforma del 2001, un vero e proprio sistema di filtri per l’impugnazione. Introducendo, ai sensi dell’art. 522 ZPO, la possibilità per il Tribunale di optare per una trattazione orale o un procedimento preliminare scritto, è previsto che il Tribunale prenda attivamente parte al processo instaurando un dialogo permanente tra le parti in conformità con la massima della cooperazione, invitando eventualmente le stesse a comparire personalmente. Certamente la riforma dell’art. 522 del codice di procedura tedesco, unitamente ad un’interpretazione restrittiva dei criteri indicati, specialmente il rigetto dell’appello qualora manifestamente non vi sia prospettiva di successo e il rigetto senza indugio con ordinanza all’unanimità nel caso in cui la decisione non sia necessaria ai fini dell’evoluzione del diritto né all’uniformità della giurisprudenza, dimostrano una diminuzione delle impugnazioni. Tuttavia altre disposizioni concorrono a realizzare l’obiettivo deflattivo: il sistema di calcolo degli onorari degli avvocati non basato sul numero di udienze, il tirocinio comune di magistrati e avvocati e da ultimo, ma non meno rilevante, lo sgravio fiscale del 50% applicato in caso di ritiro dell’impugnazione.

Il Prof. Remo Caponi, ordinario di Diritto Processuale Civile dell’Università degli Studi di Firenze, propone quindi una riflessione sull’ordinamento italiano a partire dalla finalità della comparazione giuridica manifestamente utilizzata dal nostro legislatore. La comparazione degli ordinamenti non può trascurare l’individuazione, oltre delle soluzioni ottimali, anche delle discordanze tra i sistemi giuridici. La situazione italiana non permette una semplice importazione di soluzioni basate su premesse radicalmente diverse, quali per esempio la formazione comune di avvocati e magistrati.

Per addivenire ad una soluzione soddisfacente nell’ordinamento italiano non è sufficiente riformare l’art. 360 c.p.c. bensì andrebbe riformata l’intera piramide giudiziale, a partire dal primo grado e dal concetto di “diritto d’azione”, ovvero il diritto ad avere una decisione nel merito che si realizza in primo grado interpretando i gradi successivi per la realizzazione di finalità distinte delle politiche pubbliche.

Il Prof. Michele Taruffo, ordinario di Diritto Processuale Civile dell’Università degli Studi di Pavia, ha infine analizzato la riforma del 2012 dalla prospettiva della Corte di Cassazione che si pone come vertice ambiguo tra il modello di revisione tedesco e quello francese di puro diritto. Quale Corte Suprema abbiamo in Italia? Svolge effettivamente una funzione nomofilattica? La Corte di Cassazione ha spesso utilizzato la motivazione della sentenza (sentenza mal motivata o non motivata) per addentrarsi nella revisione del giudizio di fatto, distorcendo così il funzionamento del sistema stesso.

Una radicale riforma dell’organo di vertice con una limitazione della competenza alla mera logica del giudizio produrrebbe una riduzione del 90% delle impugnazioni. Dal numero delle pronunce degli organi di vertice, 3.000 in Germania e 30.000 in Italia, si evince che è necessario da una parte una riforma sostanziale dei filtri processuali e dall’altra un rafforzamento del giudizio di primo grado per il raggiungimento di un buon equilibrio tra i vari gradi di giudizio.

Gil atti del corso si possono leggere QUI:

15/05/2013
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