Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Scambio di embrioni, nuova decisione del Tribunale di Roma

di Monica Velletti
giudice del Tribunale di Roma
Il secondo pronunciamento sulla drammatica vicenda dello scambio realizzatosi durante un percorso di procreazione medicalmente assistita

Il Tribunale di Roma, Prima Sezione civile, si è di nuovo pronunciato sulla drammatica vicenda dello scambio di embrioni realizzatosi durante un percorso di procreazione medicalmente assistita alla quale avevano fatto ricorso due coppie, quando, per un errore umano, gli embrioni generati dai gameti prelevati da una coppia sono stati impiantati sulla donna di una seconda coppia (e viceversa). Solo una delle due gravidanze ha avuto esito positivo con la nascita di due gemelli.

I genitori “genetici” dei gemelli già al momento della nascita avevano proposto procedimento cautelare per rivendicare i loro diritti nei confronti della madre “uterina”, giuridicamente madre in applicazione dell’art. 269 c.c. in forza del quale è madre colei che ha partorito il figlio, e del di lei marito, giuridicamente padre in forza della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c. ai sensi del quale il marito della donna che partorisce è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Con provvedimento cautelare dell’8 agosto 2014 (pubblicato su questo sito) il Tribunale di Roma ha rigettato le richieste cautelari, proposte in via d’urgenza nell’attesa della futura instaurazione di un procedimento di merito, riconoscendo la sussistenza del legame di filiazione tra i gemelli e la madre “uterina” e del di lei marito, e rigettando le domande dei genitori “genetici” finalizzate tra l’altro a chiedere che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento alle norme in forza delle quali si era giuridicamente instaurato il legame di filiazione e a consentire loro di frequentare i gemelli appena nati. 

Il secondo atto di questa complessa vicenda vede il padre e la madre “genetici” agire con distinte azioni per ottenere il disconoscimento dello status di filiazione instauratosi tra i gemelli e la madre “uterina” e il di lei marito, considerati in forza delle norme sopra richiamati giuridicamente genitori. In particolare, il padre “genetico” ha proposto azione di disconoscimento di paternità “sul presupposto – che costituisce dato storicamente acquisto e non contestato- che i due gemelli nati dalla coppia oggi evocata in giudizio, siano stati concepiti attraverso una tecnica di procreazione medicalmente assistita tramite la fecondazione di gameti prelevati dalla sua persona e da quella di sua moglie, e non della donna che li ha partoriti e del marito di lei, odierni convenuti”.

Il primo ostacolo frapposto all’esercizio di tale azione è rappresentato dall’assenza di legittimazione attiva del padre “genetico” a proporre azione di disconoscimento di paternità: ai sensi dell’art. 243-bis c.c. l’azione di disconoscimento di paternità può essere esercitata esclusivamente dal marito, dalla madre o dal figlio. Colui che si affermi, o come nel caso di specie, sia incontestabilmente il padre “genetico” del bambino è, sulla base della legislazione vigente, escluso dalla rosa dei legittimati attivi, potendo avere come unica possibilità quella di sollecitare il pubblico ministero affinché sia nominato un curatore speciale per la proposizione dell’azione (art. 244 ult. comma c.c.). Consapevole dell’ostacolo normativo il padre “genetico” ha chiesto venga sollevata questione di legittimità costituzionale della norma oltre a chiedere l’emissione di un provvedimento di urgenza che assicuri il diritto di incontrare i bambini in ambiente neutro, nel tempo necessario per la definizione della controversia sull’accertamento dello status.

Il ricorrente ha allegato la sussistenza del periculum in mora, individuato nel possibile stato ansioso depressivo nel quale potrebbe incorrere e nell’importanza che i gemelli instaurino un legame con i genitori “genetici”, e ha ravvisato la sussistenza del fumus boni iuris nella presumibile fondatezza dell’azione di merito.

Nel provvedimento in esame, il giudice romano dopo essersi acutamente interrogato sulla sussistenza del c.d. giudicato cautelare, stante l’emissione del provvedimento dell’agosto scorso di rigetto di domande ritenute, dai genitori “legali”, sostanzialmente analoghe a quelle successivamente proposte, ha rigettato il ricorso cautelare. Richiamando le sentenze della Corte Costituzionale che più volte investita della questione ha ritenuto conforme ai valori della Carta fondamentale la norma che escludeva la legittimazione attiva a proporre azione di disconoscimento di paternità a soggetti diversi dalla madre, dal di lei marito o dal figlio, e dunque anche al padre “genetico”, e affermando che “nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, è certamente oggi da escludere l’esistenza di un principio di ordine pubblico che preveda come necessaria la sovrapposizione del rapporto di filiazione all’appartenenza o verità genetica”, ha ritenuto che sulla base della normativa vigente non sussistesse il presupposto del fumus boni iuris.

Di fronte alla prospettiva di sollevare una questione di legittimità costituzionale del sistema normativo nella parte in cui non prevede la legittimazione del padre genetico a proporre azione di disconoscimento, ha poi osservato come la Corte Costituzionale abbia in più occasioni emesso pronunce di inammissibilità di fronte a questioni che prospettavano interventi manipolativi in materia non “costituzionalmente obbligata” ma riservata alle scelte del legislatore, rilevando che almeno in astratto non potesse escludersi la legittimità sul piano costituzionale di un diverso assetto degli interessi in conflitto rispetto a quello oggi percorribile in base al complesso delle disposizioni vigenti.

Altro elemento posto a fondamento della decisione è l’interesse dei minori a conservare i legami genitoriali instauratisi negli otto mesi di vita. A tal fine il giudice evocando puntualmente sia l’ordinanza già emessa dal Tribunale di Roma, sia la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 27.1.2015, n.25358/12), ha ritenuto contrario all’art. 8 della CEDU - che tutela la vita familiare - il possibile allontanamento dei gemelli dall’unico contesto riconosciuto come familiare, quello dei genitori “legali”.    

Il rigetto del ricorso cautelare costituisce il secondo atto ma non l’epilogo della drammatica vicenda che ha coinvolto le due coppie e i due gemelli; altri capitoli si succederanno – possibile reclamo del provvedimento, decisione nel merito, successivi gradi di giudizio, possibili questioni di costituzionalità, possibile proposizioni di diverse azioni – in una vicenda umana, prima che giudiziaria, presumibilmente senza fine, perché se il futuro giudicato potrà fornire una risposta legale, non sarà comunque in grado di porre termine al tormento personale di tutti i protagonisti di questa unica storia. 

19/05/2015
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