Articoli di Questione Giustizia su immigrazione clandestina
In reazione alla tragedia di Cutro, e al dichiarato fine di porre rimedio ad una presunta inadeguatezza delle sanzioni previste per le diverse ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, il legislatore interviene aumentando le pene per tali reati, ed introducendo una nuova fattispecie di «morte come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina». Nelle pagine che seguono illustreremo perché ci pare trattarsi di una riforma priva di alcuna base razionale, dal momento che già secondo la legislazione pre-vigente in caso di vicende come quella di Cutro i responsabili del naufragio potevano essere puniti con sanzioni che raggiungono il limite massimo di 30 anni di reclusione, e che ottiene il solo risultato di impedire l’applicazione di pene proporzionate nei casi di minore gravità, avendo fissato il legislatore il limite di pena minimo di 20 anni quando dal favoreggiamento sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.
Il 20 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha assolto "perché il fatto non sussiste" quattro rifugiati eritrei imputati di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare per aver aiutato alcuni loro connazionali appena giunti sul territorio italiano via mare. La sentenza, arrivata al termine di un processo lungo sei anni, sviluppa alcuni argomenti rilevanti in tema di integrazione del reato di cui all'art. 12 TUI, con particolare riferimento alle condotte di facilitazione del transito. In linea con le precedenti decisioni della Consulta, la Corte sviluppa una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie che circoscrive l'ambito di operatività del reato. Una interpretazione che - se confermata - potrà avere un impatto significativo sui numerosi procedimenti a carico di cittadini di Stati terzi accusati di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.
Le scelte del legislatore in occasione dell’ultimo provvedimento per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari hanno per un verso facilitato gli illeciti comportamenti di alcuni datori di lavoro e nel contempo reso inutilmente difficoltoso alla maggior parte dei datori di lavoro onesti l’esito positivo delle procedure intraprese
L’utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti falsi, quale aggravante del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, comporta un aumento di pena quintuplicata nel minimo e triplicata nel massimo rispetto alla fattispecie base, della cui legittimità dubita il Tribunale di Bologna, per violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Il che suggerisce di esplorare la legittimità delle elevate sanzioni pecuniarie previste per la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale e per i reati connessi all’esecuzione dei provvedimenti ablativi. Utili spunti di riflessione derivano anche dalla questione di legittimità della riserva geografica della scriminante umanitaria, ritenuta irrilevante dai giudici a quo.