Magistratura democratica
Corti europee e Corti internazionali

Cedu, crimini di guerra
e amnistia davanti alla Grande Chambre

di Francesco Buffa
consigliere della Corte di cassazione
Nell'udienza del 26 giugno la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si occuperà del caso di un ex comandante dell'esercito croato condannato per crimini contro la popolazione
Cedu, crimini di guerra<br>e amnistia davanti alla Grande Chambre

CEDU, Grande Chambre, Marguš v Croazia (n. 4455/10), udienza del 23 giugno 2013

 

CRIMINI DI GUERRA – APPLICAZIONE DI AMNISTIA – FATTI COMMESSI DA MILITARI IN DANNO DI CIVILI FUORI DAL TURNO DI SERVIZIO – NON RICOMPRENSIONE.

Articoli CEDU: 6 § § 1 e 3 (c); 4 Protocollo n. 7.

 

La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo terrà il 26 giugno udienza relativa ad un caso che ha visto la condanna, nel 2007, di un ex comandante dell'esercito croato per crimini di guerra contro la popolazione civile commessi nel 1991.

Il ricorrente è un cittadino croato che sta scontando una pena detentiva nella prigione di Stato di Lepoglava (Croazia). Una prima serie di procedimenti penali a suo carico per l'accusa di vari reati (tra cui diversiomicidi) era terminato nel 1997 a seguito del General Amnesty Act, che aveva amnistiato i reati commessida militari durante la guerra in Croazia tra il 1990 e il 1996. La decisione era stata però annullata dalla Corte Suprema, che aveva dichiarato, in particolare, che il sig Marguš aveva commesso i reati come membro delle forze di riserva dopo il suo turno di servizio e che, di conseguenza, non ci fosse stato un collegamento significativo tra i reati e la guerra, come richiesto dalla legge sull’amnistia (restando escluso che la legge di amnistia avesse inteso fornire copertura a tutti i fatti comunque commessi nel periodo di riferimento).

All’esito di tale decisione, si era aperto un secondo procedimento penale, a seguito del quale il ricorrente è stato condannato per crimini di guerra contro la popolazione civile. In particolare, il tribunale ha accertato in fatto che il signor Marguš aveva ucciso e torturato civili serbi, li aveva trattati in un modo disumano, li aveva illegittimamente arrestati, aveva ordinato l'uccisione di un civile ed aveva derubato il patrimonio della popolazione civile; in diritto, il giudice ha ritenuto che tali atti hanno violato il diritto internazionale, segnatamente la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, nonché la legge penale, condannando conseguentemente l’imputato alla pena di 15 anni di reclusione.

La sentenza è divenuta definitiva nel settembre 2007.

Invocando l'articolo 6 § § 1 e 3 (c) (diritto ad un processo equo) della Convenzione, il signor Marguš lamental’identità del giudice nel primo  e nel secondo processo subito, e , per altro verso, la compressione del suo diritto di difesa in relazione al diniego di deduzioni in chiusura dibattimentale.

Invocando l'articolo 4 del Protocollo n ° 7 alla Convenzione (diritto di non essere giudicato o punito due volte), il ricorrente lamenta che i reati già oggetto del procedimento terminato nel 1997 e quelli per i quali è stato in seguito condannato sono gli stessi, in violazione del principio del ne bis in idem.

Nella sentenza di Camera del 13 novembre 2012, la Corte EDU ha ritenuto all'unanimità che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 6 § § 1 e 3 (c), e dell'articolo 4 del Protocollo No. 7. La Corte ha in particolare rilevato che la concessione di amnistia per i crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio è stato sempre considerarsi vietato dal diritto internazionale, e che l'applicazione della legge generale di amnistia per i crimini commessi nel caso costituiva "un difetto fondamentale nella procedura" ai fini dell'articolo 4 del Protocollo n° 7, che giustificava una riapertura del procedimento.

Il caso è stato quindi deferito alla Grande Camera, su referral del ricorrente, accolto dal Panel della Corte nel marzo scorso.

 

 

24/06/2013
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