Magistratura democratica
MEDEL

23 maggio: giornata di allerta per l'indipendenza della giustizia

di Medel
Magistrats européens pour la démocratie et les libertés

 
Ogni anno, il 23 maggio, MEDEL onora la memoria di Giovanni Falcone e quella di tutti i magistrati che hanno perso la vita per il loro coraggioso impegno a favore della Giustizia.
 
MEDEL celebra questo giorno come la Giornata di Allerta per l'Indipendenza della Giustizia, chiedendo che vengano ripristinate le condizioni per una Giustizia efficace e indipendente in tutti i contesti in cui le derive autoritarie hanno privato le persone  delle garanzie del giusto processo e trasformato i Tribunali in strumenti di oppressione.
 
In questa giornata, vogliamo ricordare ancora una volta i nostri colleghi turchi e la loro lotta per il ritorno dello Stato di diritto nel loro paese e l’esempio luminoso di Murat Arslan.
Murat, Presidente di Yarsav, ingiustamente condannato a 10 anni di reclusione e detenuto dall'ottobre 2016, vincitore del prestigioso Premio Václav Havel per i Diritti Umani, assegnato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2017, è stato arbitrariamente privato della sua libertà personale a causa del suo impegno per lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.
 
Nonostante l'illegittimo rifiuto della liberazione condizionale e l'arbitrario rigetto dell'appello contro questa decisione, Murat continua a portare avanti con coraggio dal carcere di Sincan la sua lotta per la giustizia.
MEDEL, insieme alle associazioni che ne fanno parte, continuerà a lottare al fianco di Murat e a sostenerlo con la solidarietà di tutti i giudici e i procuratori europei (https://medelnet.eu/medel-in-support-of-murat/).
 
MEDEL esorta ancora una volta la comunità internazionale a compiere tutti i passi necessari affinché a Murat e a tutti coloro che sono ingiustamente detenuti in Turchia venga finalmente restituita la libertà.
 
23 maggio 2024

23/05/2024
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E' diffusa presso ogni sistema giuridico la preoccupazione che sia sempre rispettato il canone dell'imparzialità dell'opera giudiziale affinché ai cittadini che vi si rivolgono la Giustizia -oltre ad essere rettamente amministrata -appaia circondata da garanzie sostanziali e processuali tali da sottarla al rischio di impropri condizionamenti legati alla persona ed ai comportamenti dei Giudici. L'esperienza giuridica inglese è particolarmente ricca di un pensiero, sviluppatosi sia in dottrina sia in giurisprudenza, modellato nel senso di creare come presupposto della violazione del canone stesso circostanze che ispirino nel cittadino anche il semplice, seppur ragionevole, timore che l'attività giudiziale non sia l'espressione della scienza e coscienza di chi la pone in essere. In particolare, tale presupposto si ritiene realizzato allorché risalti un nesso diretto tra le condizioni soggettive del Giudice e la decisione adottata nel singolo caso, escludendo l'automatica presunzione che il modo di esprimere la propria personalità mediante le libertà riconosciute dall'ordinamento sia di per sé indice sintomatico dell'allontanamento dalla via dell'imparzialità effettiva o anche semplicemente percepita. In altri termini, il diritto di common law europeo pretende sempre la severa dimostrazione, ai fini di una pronuncia caducatoria di provvedimenti giurisdizionali impugnati per la ricorrenza di un “bias” inteso come assenza nell'animo del giudicante di pregiudizi in contrasto con i suoi doveri funzionali, dell'immediata e provata incidenza sull'atto del suo stato soggettivo quale si ricava da comportamenti concreti e da specifici interessi in relazione alla questione oggetto del processo. Importanti e decisive indicazioni provengono dal grado più elevato della giurisprudenza del Regno Unito. La lezione che se ne ricava ben può orientare anche il dibattito nell'ordinamento italiano e consentire di ritenere, in perfetta sintonia con le regole codicistiche in materia di astensione e ricusazione, che solo la concreta riferibilità alla singola fattispecie da esaminare di circostanze riguardanti la persona del Giudice che inequivocabilmente disvelino un atteggiamento contrario ai doveri di imparzialità univocamente desumibile dal contenuto intrinseco del provvedimento possa giustificare la seguente conclusione. Da un canto, che sia rimasto inosservato l'obbligo di astensione e, d'altro canto, che la decisione possa dirsi affetta da un pregiudizio in misura tale da esporla al rischio della successiva caducazione in quanto immediato prodotto di tale improprio atteggiamento mentale.
Soltanto il rigorosamente verificato difetto di questi requisiti, e non altri sintomi esteriori quali le convinzioni personali rimaste ai margini del provvedimento, si rivela indice affidabile e consentito dell'avvenuta delusione dell'aspettativa collettiva di un'amministrazione imparziale della Giustizia, anche sotto l'aspetto dell'apparenza.

12/10/2023