Oh dear! Oh dear! I shall be too late!
White Rabbit in Alice in wonderland, Lewis Carroll
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Ancora una volta, con l’ordinanza suindicata, la Cassazione ha ribadito che la notifica effettuata telematicamente dopo le ore 21 produce i suoi effetti anche per il notificante soltanto alle ore sette del giorno seguente e non è perciò idonea, seppure compiuta prima dello spirare dell’ultimo giorno utile, ad instaurare tempestivamente e utilmente il rapporto di impugnazione.
L’intento di queste poche righe è, allora, quello di proporre alcuni spunti di riflessione per una diversa lettura della norma, secondo quanto emerso, all’inizio dell’estate 2018, in una interessante discussione nella camera di consiglio della nostra I sezione civile della Corte d’appello di Bari [1].
Tutto è dovuto alla formulazione dell’art. 16-septies dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui «la notifica richiesta, con modalità telematiche, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo».
Questa finzione giuridica è prevista di seguito alla statuizione per cui «la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche».
La prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, tuttavia, ha ritenuto e continua a ritenere le due statuizioni − contenute nello stesso articolo − scollegate tra loro, con ciò ravvisando per il notificante comunque l’obbligo di attenersi al limite orario delle ore 21 per spedire telematicamente la sua notifica e, per il destinatario, la certezza del perfezionamento della notifica nel giorno seguente.
In particolare, Cassazione civile, sez. VI 22 dicembre 2017 n. 30766, richiamata dall’ultima ordinanza suindicata, ha affermato che:
- la previsione consta di due parti; la prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall'art. 147 cpc per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21; la seconda precisa testualmente che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21, «si considera perfezionata» alle 7 del giorno dopo;
- il legislatore avrebbe pertanto esteso le delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte) e avrebbe «trasformato quello che nell'art. 147 è un divieto di compiere materialmente l'atto in un meccanismo per cui la notificazione comunque eseguita si considera perfezionata soltanto alle 7 del giorno dopo»;
- sarebbe, perciò, il legislatore intervenuto «sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino»;
- nel fare ciò, non avrebbe distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica, mentre avrebbe potuto farlo, disponendo che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo «solo per il destinatario della notifica»;
- ciò significherebbe che l'interprete non possa introdurre un'aggiunta che ne modifichi il contenuto, «creando una norma nuova» e, pertanto, la notifica effettuata dopo le 21 deve considerarsi comunque perfezionata, anche per il notificante, il giorno dopo.
In questa motivazione sono espressamente richiamate, quali precedenti di legittimità conformi, le sentenze della Cassazione civile, sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886 e della Cassazione civile, sez. III 21 settembre 2017, n. 21915; quest’ultima pronuncia, invero, ha proprio escluso la rilevanza del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario perché «non ricadente nelle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato»: vi si afferma, infatti, che la legge «espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali)»; pertanto, il principio della scissione resterebbe estraneo all’ipotesi in cui sia lo stesso notificante che ha «iniziato a compiere l'attività attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato».
Nella giurisprudenza di merito, poi, la Corte d’appello di Milano, sez. II, con ordinanza del 16 ottobre 2017, ha sollevato questione di costituzionalità di quest’art. 16-septies; tanto ha fatto, invero, pur dopo aver individuato una «lettura costituzionalmente orientata» della norma, ipotizzando che:
«- nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l'ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso;
- qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema;
- per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione del limite d'orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo;
- la scissione, così applicata, consentirebbe di tutelare sia l'interesse della vita privata di chi deve ricevere la notifica, sia l'interesse di chi, onerato di compiere un atto giuridico al fine di tutelare un proprio diritto, deve vedersi riconosciuto interamente il termine a propria difesa» [2].
La stessa Corte, tuttavia, ha poi escluso la percorribilità della via interpretativa perché la lettura costituzionalmente orientata proposta implicherebbe «una sostanziale abrogazione della norma in esame che, all'esito di quell'interpretazione, si troverebbe svuotata di una parte essenziale del suo significato».
Entrambe le interpretazioni suesposte, di merito e di legittimità, pongono, dunque, specifica attenzione alla formulazione letterale della sola seconda parte dell’art. 16-septies.
Alternativa, invece, potrebbe essere la lettura consequenziale e unitaria delle due parti dell’articolo in esame: così si potrebbe, da un lato, dare al limite orario delle 21 un significato conforme al sistema del codice di rito e, dall’altro, adeguare ragionevolmente la disposizione di legge alle reali potenzialità tecniche offerte dalla comunicazione per via telematica, senza per questo abrogare la norma o forzarne la lettera.
È necessario, infatti, considerare innanzitutto la portata e la ratio dell’art. 147 cpc richiamato, come pensato dal legislatore che ha scritto il cpc per le notifiche evidentemente diverse da quelle in forma telematica: nel fissare l’orario in cui possono eseguirsi le notificazioni (tra le 7 e le 21), l’art. 147 aveva ed ha quale scopo proprio e unicamente quello di tutelare «il riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l’atto in sua vece».
Ciò stabilito, non deve trascurarsi che la Corte di legittimità ha sempre ritenuto meramente irregolare e non nulla − né inesistente − la notifica effettuata oltre i limiti di orario suindicati.
La sez. II della Cassazione civile, con la sentenza del 21 giugno 1979, n. 3478, per sancire la mera irregolarità della notifica effettuata oltre l’orario, ha proprio rimarcato che l'art. 147 cpc è posto a tutela dell'interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece e che il vizio conseguente al superamento dell’orario possa esser fatto valere soltanto dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito, mediante il legittimo rifiuto di ricevere l'atto.
Da tali premesse, la stessa Cassazione ha tratto quali conseguenze che «nessuna nullità può essere ravvisata nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l'accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all'art. 140 cpc, rimanendo sostituito, in tal caso, l'orario citato dall'art. 147 da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione; pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell'art. 140 citato nelle ore di apertura degli uffici all'uopo indicati, anche se oltre l'orario di cui all'art. 147 cpc, sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile».
Ugualmente, dopo un anno, la Sez. lav. della stessa Cassazione, con la sentenza del 3 marzo 1980, n. 1422 ha statuito che «qualora il destinatario della notificazione di un'impugnazione, cui sia consegnato l'atto l'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione stessa, oltre i limiti di tempo indicati nell'art. 147 cpc, non rifiuti la consegna ma l'accetti, sia pure con riserva, l'irregolarità della notificazione non impedisce il completamento della fattispecie notificatoria, con la realizzazione sia dello scopo immediato di essa (legale ed effettiva conoscenza dell'atto medesimo) sia di quello mediato (costituzione del rapporto giuridico processuale)».
Questa lettura dell’art.147 cpc era già coerente con il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario come è stato poi definitivamente affermato nel nostro ordinamento (Cassazione civile, Sez. unite, 09 dicembre 2015, n. 24822).
Lo stesso principio di scissione era ben noto al legislatore che ha disciplinato la notifica informatica ed è stato da lui condiviso: il comma terzo dell’art.16 quater del dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, infatti, prevede che «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma primo, del dPR 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal secondo comma dello stesso articolo».
La ricevuta di accettazione a cui si fa riferimento è, secondo l’art. 6 comma 1 del dPR 68/05, quella fornita dal «gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente... nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata».
Quindi, ai sensi dei comma secondo e terzo dello stesso art. 6 del dPR 68/05, il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, al suo indirizzo elettronico, la ricevuta di avvenuta consegna e tale ricevuta di consegna costituisce per il mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo leggibile, contenente i dati di certificazione: in altri termini, la ricevuta di consegna è generata automaticamente dal sistema di posta e non è controllabile dal destinatario.
Conseguentemente, potrebbe ben ritenersi che il richiamo all’art. 147 cpc nella prima parte dell’art. 16-septies sia stato dettato dal legislatore della notifica informatica unicamente nell’interesse del destinatario, per salvaguardare il suo diritto al riposo dopo le 21, perché quest’ultimo non ha alcuna possibilità – a causa della tecnologia telematica − di rifiutare la consegna dopo le ore 21: tale richiamo, pertanto, costituisce l’antecedente necessario della fictio iuris contenuta nella seconda parte dell’articolo in esame e, cioè, il perfezionamento per il destinatario differito alle ore 7 del giorno successivo.
Il limite delle ore 21, allora, dovrebbe intendersi stabilito soltanto per fare operare questa fictio del perfezionamento differito al giorno seguente per il destinatario e non per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente.
Non risulterebbe, invero, ragionevole limitare nel tempo gli effetti giuridici dell’attività del notificante in via telematica soltanto per tutelare il diritto al riposo del destinatario (cioè, il suo diritto a un’effettiva difesa), laddove nelle notifiche effettuate a mezzo delle persone il codice di rito contempera gli interessi di notificante e destinatario semplicemente scindendo gli effetti dell’attività di chi spedisce e di chi riceve.
In tal senso, questa interpretazione non è affatto abrogante di una parte della norma, ma consente, al contrario, di dare una lettura adeguata dell’articolo all’oggettiva potenzialità della tecnologia, senza pregiudicare il diritto di difesa e, soprattutto, salvaguardando la coerenza giuridica del sistema.
Diversamente concludendo, resta difficile comprendere come possa una notifica ritenuta - dopo le ore 21 – inidonea a consentire l’esercizio di quei diritti che possono essere fatti valere unicamente con l’instaurazione di un giudizio (ad esempio, proprio l’impugnazione) “perfezionarsi” – cioè essere ritenuta valida − il giorno seguente; occorrerebbe, infatti, individuare quale sia la categoria giuridica in cui sussumere tale notifica ritenuta invalida tra le 21:01 e le 6:59 del mattino seguente e poi, invece, suscettibile di perfezionamento alle successive ore 7:00, atteso che l’efficacia differita presuppone comunque la validità di un atto.
Sul punto, molto chiaramente le Sezioni unite della Corte, nella richiamata sentenza n. 24822/2015 sulla scissione degli effetti, hanno spiegato – nelle notifiche effettuate tradizionalmente a mezzo delle persone − che il principio di scissione riconduce a ragionevolezza il sistema perché distingue tra l'an e il quando degli effetti della notifica, nel senso che la consegna all’ufficiale giudiziario (nel nostro caso, la spedizione telematica certificata come effettuata prima delle ore 24 della scadenza del termine) produce per il notificante effetti immediati e provvisori destinati a stabilizzarsi e divenire definitivi se e quando la notifica si perfezioni.
Conseguentemente, l’impugnazione, seppure spedita oltre le 21, dovrebbe essere ritenuta comunque tempestiva in quanto notificata dal mittente nell’ultimo giorno utile concessogli, prima delle ore 24; dalla spedizione oltre le 21 deriva soltanto il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, nel senso che dal giorno successivo inizia, per lui, il decorso del termine a difesa; tanto perché il richiamo all’art. 147 cpc è stato previsto nell’art. 16-septies non quale prescrizione autonoma, ma quale regola presupposto della fictio iuris di perfezionamento differito [3].
Con questa interpretazione dell’art. 16-septies, l’art. 147 cpc non avrebbe conseguenze diverse secondo che la notifica avvenga o non per via telematica.
[1] La discussione ha poi condotto ad una pronuncia di ammissibilità di un appello spedito dopo le ore 21.
[2] In tal senso la Corte d’appello di Milano ha richiamato Corte appello Firenze, Sez. spec. Impresa 26/01/2017 n. 189 che proprio ha proposto questa interpretazione.
[3] Per l’applicazione del principio di scissione al deposito ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del cpa, cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, n. 03309/2018 del 1 giugno 2018.