Come è noto il c.d. decreto sostegni ter (d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022 conv. nella legge n. 25 del 28 marzo 2022) ha introdotto, nell’art. 28 bis, modifiche delle fattispecie incriminatrici dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, c.p) ed ha esteso la confisca c.d. allargata ex art. 240 bis c.p. ai reati di truffa ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma , n. 1 c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, c.p).
Inoltre è stato tipizzato un reato di falso ideologico dichiarativo riguardante i tecnici che espongono informazioni false, omettono di riferire informazioni rilevanti o attestano falsamente la congruità delle spese nelle “asseverazioni” necessarie ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali.
Sui temi oggetto del recente intervento normativo questa Rivista è più volte intervenuta[1].
Oggi riteniamo di rendere un servizio utile ai lettori pubblicando il testo della Relazione dell’Ufficio massimario della Corte di cassazione del 7 giugno di quest’anno sui profili penali del decreto sostegni ter[2].
[1] Cfr. da ultimo, N. Rossi, Il Superbonus: sulle frodi interviene il magistrato penale, in Questione Giustizia on line,4.1.2022.
[2] Tra i primi contributi di analisi sulla nuova normativa segnaliamo lo scritto di A. Pantanella e D. Federici, Profili penali del "decreto sostegni ter" : dalla modifica dei reati di “frode” all’introduzione del delitto di false asseverazioni, in dis-CRIMEN, on line, 24 maggio 2022 .