Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Tono di voce incalzante e atteggiamento partecipativo e il giudice viene ricusato!!

di Maria Giuliana Civinini
Presidente di Sezione presso il Tribunale di Livorno
Commento a ordinanza Corte d'Appello di Firenze, Pres. Drago, Est. Cannizzaro, 24 luglio 2014
Tono di voce incalzante e atteggiamento partecipativo e il giudice viene ricusato!!

1.Il caso.

Dopo 61 udienze svoltesi a ritmi serrati nel procedimento contro Rodolfo Fiesoli e altri 22 imputati, la Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza in data 24 luglio 2014, ha accolto l'istanza del principale imputato di ricusazione nei confronti del Presidente del collegio giudicante.

Le ragioni della ricusazione sarebbero emerse in occasione della 47ma e 56ma udienza, nel corso dell'esame di due imputati. In entrambe le circostanze non era presente l'imputato ricusante, rimasto contumace, né il difensore che ha presentato le istanze. Nessuna istanza di ricusazione è stata presentata  dagli imputati di cui era in corso l'esame né dai loro difensori.

L’ordinanza ha suscitato un’ondata di indignazione nell’opinione pubblica cui hanno dato voce i giornali, con articoli veementi (che possono essere letti sulla rassegna stampa del CSM o sui siti web dei quotidiani fiorentini della fine di luglio) in cui si è teso a contrapporre il “giudice-buono” ricusato alla Corte d’Appello accostando anche la ricusazione a vari casi di vero o presunto malcostume giudiziario fiorentino, e che è stata ripresa in un appello a sostegno del collega ricusato da numerosi intellettuali del capoluogo toscano. Contro la stessa hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale e una delle parti civili e si è in attesa della pronuncia della SC.
 
2. Il processo.

Rodolfo Fiesoli, l'imputato ricusante, è accusato di aver avuto - nella sua qualità di capo "spirituale" della comunità "Il Forteto" - attenzioni sessuali nei confronti di cinque giovani ospiti della struttura tra gli anni 2004 e 2009. Inoltre è accusato di aver tenuto una condotta maltrattante sia nei loro confronti sia verso altre nove persone consistita, in particolare, nell'aver imposto - all'interno della comunità - una rigorosa separazione tra uomini e donne (ancorché legati da vincoli affettivi o matrimoniali), nella pratica dell'omosessualità anche con persone minori di età e nel sostenere l'inferiorità delle donne perché "impure e puttane", nel divieto di rapporti eterosessuali, nella denigrazione costante della famiglia di origine e nell'ostacolare i rapporti degli ospiti e dei membri della comunità con i loro parenti, nel divieto di coltivare rapporti con l'esterno sostenendo che tutto quello che era fuori era "il male", nell'imporre la permanenza e il lavoro all'interno della comunità, nell'inibire la prosecuzione degli studi, nel'impedire il ricorso alle cure mediche presso strutture pubbliche esterne, nel condizionare le scelte di voto, nella pratica ossessiva di "chiarimenti" interminabili volti frequentemente alla confessione di inesistenti fantasie sessuali e nel fare ricorso a minacce anche di morte nei confronti di coloro che intendevano sottrarsi alle regole della comunità.

L'accusa di maltrattamenti è stata estesa ad altre 22 persone perché, in quanto membri della comunità, avrebbero coadiuvato il Fiesoli nella realizzazione del reato contestato secondo condotte dettagliatamente descritte per ciascuno dei concorrenti.

La storia de Il Forteto è piuttosto nota nella regione Toscana perché fin dalla sua costituzione (alla fine degli anni '70) i suoi fondatori hanno cercato di unire l'impegno cooperativistico nell'agricoltura e nella commercializzazione dei prodotti agricoli con l'accoglienza di persone disagiate (casi psichiatrici, disabili, minori in stato di abbandono o privi di un ambiente familiare idoneo). E' altrettanto nota la condanna subita da Rodolfo Fiesoli negli anni '80 per reati simili a quelli contestati nel processo in corso così come una certa eco ha avuto la condanna della Repubblica Italiana da parte della C.E.D.U.  nel 2000 perché alla madre di una delle persone offese ospiti del Forteto era stato sistematicamente impedito il contatto con il figlio in violazione dell'art. 8 della Convenzione sul rispetto della vita familiare.
 
3. L’ordinanza

L’ordinanza con cui la Corte d’Appello – Presidente Drago, Estensore Cannizzaro – ha accolto l’istanza di ricusazione è divisa in due parti: nella prima si riassume con dovizia di particolari il contenuto di due istanze di ricusazione riunite, l’una relativa all’udienza del 6 giugno e l’altra all’udienza del 30 giugno 2014, entrambe depositate nel termine di tre giorni successivo all’udienza; nella seconda parte – superata l’eccezione di inammissibilità per tardività sul presupposto che le due udienze sarebbero terminate nel pomeriggio ciò impedendo il deposito dell’istanza di ricusazione nel giorno dell’udienza – si esaminano nel merito le doglianze.

Queste consistono nella deduzione di indebite anticipazioni di valutazioni di merito da parte del Presidente del collegio. In particolare il Presidente Bouchard avrebbe anticipato il proprio giudizio sulla credibilità di due testi, uno per ciascuna udienza “incriminata”. L’anticipazione di giudizio sarebbe consistita, all’udienza del 6 giugno, nell’affermare di non credere che il teste G si fosse inventato una frase piuttosto colorita dal teste attribuita all’imputato principale e nel chiedere all’imputato quale ragione avrebbe il teste G – definito ragazzo disperato che non si è costituito parte civile e non ha chiesto soldi a nessuno - di mentire. Al fine di rimpolpare questi due episodi, sono addotti dall’istante nove fatti – o fatterelli – di per sé senza rilievo ma che dovrebbero dimostrare l’esistenza di una asimmetria nel trattamento di difesa, accusa e vittime. L’anticipazione dell’udienza del 30 giugno sarebbe poi consistita nell’aver contestato a un teste le dichiarazioni di altro teste (su fatti direttamente riguardanti quest’ultimo) con modalità assertive e ironiche.

La Corte ha ritenuto sussistente l’anticipazione di giudizio mediante condotte endoprocessuali sulla base del seguente ragionamento:

A) è escluso che l’anticipazione di giudizio rispondesse a una necessità funzionale del processo, “ciò che diventa più evidente dalla lettura dei verbali e soprattutto dall’ascolto delle registrazioni delle udienze, dalle quali si evince come il presidente incalzi gli imputati con domande stringenti, formulando premesse tratte dagli esiti di precedenti acquisizioni istruttorie, senza obiettiva necessità funzionale rispetto all’atto d’assumere rispetto alla quale le contestazioni, tratte da precedenti esiti istruttori, assumono un ruolo rappresentativo, lontano da ogni (lecito) obiettivo di composizione dell’eventuale contrasto con precedenti acquisizioni probatorie.”;

B) il presidente gestisce l’udienza facendo “ricorso ad uno stile prevalentemente colloquiale, non particolarmente formale con frequenti interventi officiosi, pur compresi nelle prerogative dell’organo giudicante”; il “tono [è]frequentemente assertivo”, si formulano “domande retoriche”, si tiene “un atteggiamento partecipativo, suscettibile già di recare vulnus alla apparenza di imparzialità e di terzietà del giudicante”.

C) ammettendo a deporre il teste G su tutto quanto gli era successo al Forteto e così anche su fatti di contorno non compresi nell’imputazione, viene operato un indebito ampliamento del thema decidendum;

D) le affermazioni relative al teste G (non credo si sia inventato la frase …; è un ragazzo disperato) hanno un impatto sul thema probandum, anche perché “il tono è incalzante e assertivo e … le contestazioni non sono espresse in forma dubitativa ma esprimono una decisa presa di posizione proprio sui punti qualificanti della contestazione. E non si tratta di una battuta, per quanto inopportuna, ma dell’adozione reiterata di un punto di vista convintamente conformato a esiti probatori ancora parziali. Il Presidente, cioè, non si limita a contestare all’imputato ciò che ha riferito il teste, ma si esprime nettamente per la veridicità delle affermazioni…”; 

E) quanto all’altro teste (udienza del 30 giugno) il presidente si sarebbe diffuso sulle contestazioni senza “alcuna funzionale necessità rispetto allo scopo dell’atto”; “il tono della voce e l’incedere delle domande rafforzano ancor di più l’inequivoco contenuto delle espressioni adoperate, rendendo palese che il presidente si è già formato un’opinione non favorevole agli imputati”; “il tono incalzante e a tratti insofferente, con scoppi e sovrapposizione della sua voce …culmina poi nella esplicita manifestazione di convincimento recata dalla frase formulata in forma di domanda retorica: .
 
4. Violazioni di legge. Rinvio.

Non interessa a chi scrive esaminare i profili formali dell’ordinanza, le eventuali violazioni di legge, i salti logici della motivazione (in specie dove afferma che le contestazioni non sarebbero state funzionali all’atto in corso). Questi sono stati oggetto di ricorso da parte del PG e di una parte civile e saranno presto esaminati dalla SC di Cassazione. Vi torneremo a commento della sentenza di legittimità che certo leggeremo tra breve.

Quel che sconcerta nella decisione – più che l’ampiezza nell’interpretazione della disciplina sui termini per la ricusazione, la negazione dell’appartenenza alle tipiche funzioni del giudice del dibattimento penale del giudizio sulla rilevanza di determinati fatti  (l’irrilevanza, se su detti fatti si fondi la successiva sentenza, potendo essere fatta valere con l’impugnazione), la debolezza del supporto logico-argomentativo – è la visione del giudice e dell’imparzialità che la stessa adotta e l’assenza di una chiara linea di demarcazione tra aspetti giuridico/funzionali e aspetti etico/deontologici. E’ su questi profili che ci soffermeremo.
 
5. Ma cos’è l’imparzialità?

L’imparzialità è l’essenza della funzione giudiziaria e l’essere imparziale è il tratto distintivo del giudice. Protetto dalla garanzia di indipendenza, e dai meccanismi per la sua attuazione, da interferenze esterne (del potere esecutivo e di quello legislativo, della stampa, di reti criminali, di partiti politici e di lobby politiche od economiche, di gruppi militari o paramilitari …..) e interne (da parte di organi di governo o autogoverno o di altri membri del sistema giudiziario che possono avere un’influenza diretta o indiretta sulla carriera o lo status del giudice), il giudice è posto nella condizione di esercitare le sue funzioni e di decidere i casi concreti libero da ogni forma di pregiudizio, di condizionamento, di interesse personale di qualunque natura, di timore per il proprio lavoro la propria famiglia e la propria vita.

Al fine di garantire l’imparzialità nonché l’omogeneità di trattamento dei consociati, il giudice opera nell’ambito di limiti procedurali (ad es., le regole sull’ammissione e sull’assunzione delle prove) che limitano la sua libertà di scelta: in relazione alle modalità delle scelte da compiere; in relazione ai fattori che può prendere in considerazione per realizzare le scelte. Tali limiti sono tradotti in norme processuali conoscibili ex ante e la cui attuazione è controllabile ex post attraverso appositi rimedi.

Accanto alle regole processuali, a tutela dell’imparzialità sono poste le norme sulla astensione e sulla ricusazione, che introducono criteri certi per revocare l’assegnazione di un caso al giudice che non offra sufficienti garanzie di imparzialità, in relazione alla condizione e agli interessi propri o di persone a lui vicine.

Inoltre, per contrastare il pre-giudizio o la pre-cognizione, nel processo penale – quale è quello che qui interessa - gli artt. 36 lett. c) e 37 lett b) cpp escludono che un caso possa essere trattato da un giudice che ha espresso il proprio parere fuori dal processo o che ha “indebitamente” anticipato la propria opinione nel processo. Il richiamo alla “anticipazione indebita” esprime il bilanciamento tra l’esigenza per il giudice di governare e dirigere il processo e l’esigenza che, fino al momento della decisione, lo stesso rimanga aperto alla soluzione che nascerà solo dalla ricostruzione dei fatti sulla base della conoscenza acquisita al processo e dalla loro qualificazione giuridica.
 
6. L’anticipazione indebita.

L’art. 37 lett. b) cpp sottende chiaramente che il giudice può fare legittime anticipazioni durante il processo. Può e anzi deve. Si pensi alla decisione sulla rilevanza delle prove, sull’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge, sulla revoca delle prove ammesse, sull’indicazione alle parti di nuovi temi di prova, sulla ammissione di prove ex officio, cioè a quelle attività che determinano quantità e qualità della conoscenza fattuale che entrerà nel giudizio. Si tratta di decisioni che il giudice adotta non nello spirito di non far capire alle parti “dove vuole andare a parare” ma alla luce dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di collaborazione processuale che impongono che la prova si svolga solo sui fatti principali e sui fatti secondari idonei a fornire la prova dei fatti principali (e solo attraverso i mezzi idonei a tal fine) e che le parti siano edotte, anche per poter reagire, dell’orientamento che il giudice intende dare al processo. Non è un caso che la giustizia sia iconograficamente rappresentata sovente con la bilancia e con la spada, perché il giudice usa la bilancia nel dibattito processuale garantendo collaborazione e parità delle armi e usa la spada quando decide e taglia. Nessuna indebita anticipazione può nascere dalle decisioni istruttorie (quale quella sull’estensione della deposizione di G a tutto quanto osservato nella sua permanenza al Forteto), salvo ovviamente il caso “scolastico”, ben lontano da quello che ci interessa, del giudice che motiva il rigetto delle istanze istruttorie “perché l’imputato è colpevole”.

Ancora, il giudice esercita un ampio potere discrezionale nella direzione del dibattimento, laddove decide calendario, andamento e organizzazione delle udienze, e nella direzione delle udienze, in particolare delle udienze istruttorie. E qui l’osservazione si apre a tutte le micro-decisioni che il presidente del collegio (o il giudice monocratico) adotta nello svolgimento di queste ultime, nella ammissione o non ammissione di domande delle parti, nella formulazione di domande ai sensi dell’art. 507 cpp. E come non può esserci anticipazione indebita nelle decisioni istruttorie così non può esserci nella conduzione delle prove …. salvo ancora esempi di scuola di esplicita formulazione di un giudizio anticipato.

Resta poi l’area grigia della conduzione delle prove, dell’esame dei testimoni e degli imputati, dell’intreccio di domande e sub-domande e chiarimenti e contestazioni, un’area che deve necessariamente vedere un’ampia discrezionalità del giudice e che non può essere oggetto di specifica ingessante disciplina. Anche qui può forse nascere l’anticipazione indebita, ma deve essere chiara, espressa, esplicita.

La ricusazione del giudice Bouchard  si colloca in quest’area e si nutre di mezze (e men che mezze) frasi estrapolate dal contesto, estratte con fatica dalle lunghe trascrizioni di ben 62 udienze, interpretate dalla Corte d’Appello come univoco segno di anticipazione grazie a un elemento che tutto informa e tutto illumina: il tono di voce! Tono di voce dal ruolo chiave, evocato ben quattro volte, definito due volte assertivo, altrettante incalzante e una insofferente; tono di voce che si accompagna ad un incedere delle domande “incalzante”, ad una modalità “colloquiale”, ad un “atteggiamento partecipativo”,  da solo idoneo a recare un vulnus all’apparenza di imparzialità.

Qui è il nodo problematico dell’ordinanza, che di fatto crea la categoria dell’anticipazione implicita rivelata dai comportamenti (tono di voce, stile colloquiale, modalità incalzante) e dall’empatia (lo stigmatizzato atteggiamento partecipativo) per le vittime (di cui si coglie la sofferenza e il dolore).
 
7. Regole giuridiche e regole etiche/deontologiche.

E’ ferma opinione di chi scrive che così facendo la Corte d’Appello abbia lasciato il solido campo delle norme giuridiche per inoltrarsi su quello delle regole deontologiche, trasformate, sulla base della propria etica personale, in legge. Prefigurandosi un modello di giudice passivo, silente, distaccato, formale, non partecipativo, la Corte d’Appello ha “condannato” il modello opposto, quello del giudice che esercita i suoi poteri, che dirige l’udienza e adotta le necessarie decisioni, che conduce gli esami in modo effettivo utilizzando gli esiti di altre prove a fini di contestazione, ricercando anche per tal via la verità, un giudice all’ascolto, capace di empatia.

La questione della pratica professionale, dei gesti, parole, espressioni, comportamenti del giudice (e del pubblico ministero) è seria e importante. L’imputato, il testimone, la vittima, l’avvocato sovente ci giudicano più in base a questi che alle nostre conoscenze giuridiche. Ma la Corte d’Appello non è il giudice e censore dei comportamenti.

Ergendosi a giudice delle regole comportamentali, la Corte d’Appello ha anche “confessato” una profonda mancanza di fiducia nella razionalità dell’operato del giudice, nella capacità dello stesso di distaccarsi al momento della decisione da ogni passione che il dibattimento può aver suscitato per calarsi nelle “carte processuali” e decidere solo sulla base delle emergenze processuali. Perché questa è l’essenza dello ius dicere, il distacco (simboleggiato dalla chiusura del dibattimento), la bilancia (soppesare e valutare) e infine la spada (decidere). Ha infine dimenticato, il giudice della ricusazione, che la decisione deve essere decantata nella motivazione e che una ricostruzione fattuale basata sulle prove raccolte non potrebbe resistere all’impugnazione se costruita sul pregiudizio anziché sulla logica.
 
8. Comportamenti giudiziali e rispetto della dignità umana.

Essere un giudice imparziale non significa essere un giudice neutro, che non parla/non vede/non sente. Nel nostro ordinamento il giudice attua la Costituzione e opera per l’effettiva realizzazione dei diritti dei consociati. Da questo punto di vista, può dirsi che il giudice è il paladino dei diritti, in specie dei diritti fondamentali. Inoltre, la società domanda al giudice di non essere indifferente di fronte alle sofferenze, delle vittime ma anche dell’imputato. Se lo spessore umano del giudice lo dota di empatia e della forza di prender partito contro il crimine, questo non tocca la sua imparzialità. Quel che pare importante sottolineare è che il giudice deve essere capace di superare la relazione ineguale con le parti, senza far debordare la compassione, adottando come limite ai propri comportamenti il rispetto della dignità umana di tutti gli attori del processo ed evitando ogni atteggiamento di superiorità, sdegno, condiscendenza, indifferenza che tante volte il mito della neutralità copre.

E’ certamente difficile trovare il giusto metro dei comportamenti giudiziari, che si giocano tra limiti caratteriali, coraggio e sensibilità; né si tratta di un problema che gli studi giuridici preparano ad affrontare. Se un pensiero ispira l’ordinanza della Corte d’Appello è quello della necessità di corsi di auto-formazione nei quali gruppi misti analizzano i comportamenti giudiziali nelle gestione del dibattimento (o di una inchiesta penale o di un processo civile) e riflettono sulle criticità alla luce dei principi fondamentali e dei parametri del rispetto della dignità del giudice e delle parti, al fine di individuare soluzioni migliorative e costruire progetti per una giustizia di qualità.

29/09/2014
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