Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

Un altro no delle Sezioni Unite al danno da perdita della vita

di Gianmarco Marinai
Giudice del Tribunale di Livorno
Commento a Cass. S.U. 22.7.2015, n. 15350

Dopo aver risistemato la materia del danno non patrimoniale nel freddo San Martino del 2008, le Sezioni Unite scelgono il torrido luglio 2015 per ribadire ancora una volta l'irrisarcibilità del danno da perdita della vita.

Lo fanno con una sentenza assai sintetica (neanche dieci pagine di motivazione) ma completa ed estremamente lucida, in consapevole contrapposizione alla lunga sentenza Scarano (n. 1361/14) che, per dirla con le parole usate da Travaglino nella successiva ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (n. 5056/14), "con ampia e articolata motivazione […] dopo un lungo excursus sul panorama dottrinario e sui dicta di parte della giurisprudenza di merito, è pervenuta a diversa conclusione [rispetto al consolidato orientamento della Suprema Corte] sulla premessa secondo la quale «la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica», poiché «il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute», così che la sua risarcibilità «costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza»" (per alcune considerazioni ulteriori in merito alla sentenza Scarano e alla successiva ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, mi si permetta di rinviare al mio "Sul danno da perdita della vita", in questa rivista).

Il caso all'attenzione del Collegio è un tipico incidente stradale in cui il danneggiato perde la vita immediatamente dopo la lesione subita a causa dello scontro.

Le Sezioni Unite sgomberano innanzitutto il campo affermando che esula dal giudizio cui i giudici sono chiamati la questione del risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni subite, in quanto, sul punto, non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale (già a partire dalla nota sentenza delle S.U. del 1925, la n. 3475): è pacifico, infatti, il diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi.

All'interno di tale danno possono distinguersi (esclusivamente come "mera sintesi descrittiva", come indicato dalle sentenze di San Martino: Cass. S.U. n. 26972 del 2008) il "danno biologico terminale" (liquidabile come invalidità temporanea assoluta, utilizzando il criterio equitativo puro, ovvero le tabelle di quantificazione del danno biologico, ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno) e il danno "catastrofale" o "da agonia" (la sofferenza provata dalla vittima nella cosciente e consapevole attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni), per taluni assimilabile al danno biologico psichico, per altri al danno morale soggettivo, senza che, peraltro, la diversa qualificazione influisca in modo determinante sulla quantificazione del danno, in conseguenza del principio dell'integralità del risarcimento cristallizzato dalle S.U. del 2008.

Il punto all'attenzione della Corte, invece, è quello del diritto al risarcimento del danno (iure hereditatis) nel caso di morte immediata o che segua a brevissima distanza di tempo le lesioni subite, ovvero del danno da perdita della vita.

Il Supremo Collegio ribadisce l'orientamento da sempre contrario (citando S.U. 3475/1925: "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto" e poi C. Cost. 372/1994 e le recenti S.U. 26972 del 2008 e numerosi altri precedenti tutti concordi), contrastante con la sentenza Scarano (1361/2014) che "non contiene argomentazioni decisive per superare l'orientamento tradizionale, che, d'altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza europea con la sola eccezione di quella portoghese".

Gli argomenti a favore della tesi tradizionale sono sostanzialmente i seguenti:

• Innanzitutto, nel sistema della responsabilità civile, il risarcimento del danno non ha funzione sanzionatoria e di deterrenza, analogamente alla sanzione penale, ma piuttosto una funzione reintegratoria e riparatoria del danno, inteso, secondo la definizione di C. Cost. 372/94 come "perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva".

Con la conseguenza che il danno che segue alla morte causata da un atto illecito è la perdita del bene "vita" e non la perdita, seppur al massimo grado, del bene "salute".

Quindi, la perdita del bene vita non è risarcibile in quanto manca un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito.

• Non è, poi, determinante il riferimento alla "coscienza sociale" con cui contrasterebbe il fatto che la lesione del bene primario della vita rimane senza conseguenze sotto il profilo civilistico.

Correttamente le Sezioni Unite affermano che la coscienza sociale non è criterio che possa orientare l'attività dell'interprete, ma che, in ogni caso, la perdita della vita provoca conseguenze risarcibili, secondo l'orientamento confermato, nella sfera giuridica dei prossimi congiunti (di natura patrimoniale e non patrimoniale).

Ora, poiché il soggetto che perde la vita non potrebbe, per definizione, essere destinatario del risarcimento, la conseguenza della tesi criticata non sarebbe altro che il riconoscimento di un risarcimento (oltre che ai prossimi congiunti, anche) agli eredi.

Né i due risarcimenti – qualora coincidano le "qualità" di prossimo congiunto e di erede – potrebbero sommarsi tra loro, pena il sovvertimento del principio dell'integralità del risarcimento (e del divieto di duplicazioni risarcitorie) sancito dalle Sezioni Unite del novembre 2008.

Se, pertanto, ai prossimi congiunti del defunto è già oggi riconosciuto il risarcimento integrale del danno da perdita del congiunto, l'effetto pratico del riconoscimento del danno da perdita della vita non sarebbe altro che l'elargizione di somme di denaro ad eredi non "prossimi congiunti" e, in ultima analisi, finanche allo Stato, a soggetti, pertanto, che, in realtà, non hanno subito dalla morte alcun danno effettivo.

E ciò è ancora più vero se si considera che la giurisprudenza più accorta tende ad interpretare la locuzione "prossimi congiunti" sganciandola sempre più dall'esistenza di un legame parentale, ma richiedendo esclusivamente la prova della sussistenza di una situazione di affectio con il defunto: si veda, ad esempio, la recente sentenza del Tribunale di Firenze (sez. II civile, del 26/03/2015 n. 1011), che ha riconosciuto la qualità di prossimo congiunto alla fidanzata non convivente, mettendo in risalto l'esistenza (provata in giudizio) di uno stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali.

Non si vede, pertanto, come tale conseguenza potrebbe rimordere la coscienza sociale.

Inoltre, la vita − prosegue la Cassazione – "è bene meritevole di tutela nell'interesse della intera collettività, ma tale rilievo giustifica e anzi impone, come è ovvio, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso, senza escludere il diritto ex art. 185, 2° comma c.p. al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato".

Quanto detto, inoltre, confuta il suggestivo argomento secondo cui il non riconoscere il danno da perdita della vita renderebbe "più conveniente uccidere che ferire", sia perché le sanzioni penali dell'omicidio colposo sono molto più pesanti rispetto a quelle previste per le lesioni colpose, sia perché – alla luce del principio dell'integralità del risarcimento − non è affatto detto che il quantum oggi riconosciuto ai prossimi congiunti sia inferiore a quello che complessivamente sarebbe riconosciuto (anche) agli eredi non prossimi congiunti.

Le Sezioni Unite hanno, infine, buon gioco nel criticare l'ultimo fragile argomento che si incontra nella sentenza Scarano, secondo cui il danno da perdita della vita costituirebbe l'unica eccezione al principio del danno-conseguenza (che la sentenza 1361/2014 non intende mettere in discussione), in quanto il risarcimento conseguirebbe direttamente all'evento lesivo in sé e non consisterebbe – unico caso nell'ordinamento – nelle perdite conseguenza della lesione della situazione soggettiva.

L'eccezione, infatti, oltre a non essere fondata su alcuna concreta ragione giuridica, sarebbe anche talmente clamorosa da mettere seriamente in dubbio la permanenza della regola (invece che, secondo il proverbio, confermarla).

Alla luce di quanto detto, la sentenza del Supremo Collegio appare corretta e rigorosa nelle argomentazioni, cosicché appaiono ingiustificate le prime critiche mosse, che, per quanto consta, si limitano a riproporre le argomentazioni dottrinali fatte proprie dalla sentenza Scarano e, come visto, agilmente confutate dalle Sezioni Unite.

In conclusione, nel modo più schematico possibile, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale che oggi può dirsi consolidata, i danni non patrimoniali risarcibili in caso di morte conseguenza di lesioni risultano i seguenti:

a) jure proprio: danno da perdita del congiunto, conseguenza della lesione del rapporto parentale (inteso in senso lato, non collegato a legami di parentela, affinità, coniugio, ma come conseguenza dell'affectio familiaris).

b) jure hereditatis:

• danno alla persona per l'invalidità temporanea maturata tra il momento della lesione e il momento della morte ("danno biologico terminale"), a prescindere dallo stato di coscienza o incoscienza del leso e da liquidarsi equitativamente, tenendosi conto, quali parametri oggettivi di riferimento, dell'età della vittima, delle sue condizioni di totale incoscienza, delle modalità di verificazione del fatto, dell'entità e della natura del vulnus subito, o anche utilizzando i parametri delle tabelle dei tribunali, ma sempre con adeguata personalizzazione in considerazione della particolarità della situazione (v. Cass. 20 maggio 2015, n. 10246);

• danno "catastrofale" o "da agonia": è il "danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte", danno che può essere riconosciuto "a condizione che la vittima stessa, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita" (v. da ultimo Cass. 19 giugno 2015, n. 12722, dalla quale si evince che anche un periodo breve di sopravvivenza, come un'ora, è apprezzabile, a patto che chi invoca il risarcimento fornisca la prova dello stato di lucidità del danneggiato nel periodo intercorrente tra la lesione e la morte, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della pretesa creditoria).

È, pertanto, da escludere qualsiasi possibilità di risarcimento di danni non patrimoniali nel caso in cui la morte sia immediata o quasi, dato che non c'è alcuno spazio, in tal caso, per il sorgere di una "invalidità" risarcibile (seppur temporanea), né, tantomeno, è possibile ipotizzare una "lucida agonia".

Nulla è cambiato, dunque: le Sezioni Unite hanno scelto di mantenere la responsabilità civile ancorata alla funzione eminentemente riparatoria (e non sanzionatoria), rimane risarcibile solo il danno-conseguenza (e non il danno-evento) e dunque non è risarcibile un autonomo danno da perdita della vita.

Gli argomenti a favore della tesi opposta non sono apparsi sufficientemente solidi per scardinare un sistema consolidato (ed effettivamente l'argomento logico "eccezione che conferma la regola" è oggettivamente debole), né si è riusciti a trovarne altri validi e capaci di inserire nel sistema anche il danno da lesione del bene "vita".

Tutto finito, allora? Sarà solo il tempo a dirci se assisteremo o meno ad una primavera di nuovi danni o di nuove ricostruzioni della teoria del danno. Intanto prepariamoci ad un autunno di discussioni tra tradizionalisti e avanguardisti, difensori dello status quo e esploratori di nuovi diritti da tutelare, esponenti delle lobby delle assicurazioni, timorosi di un aumento del quantum risarcitorio, e impavidi difensori dei diritti dei danneggiati, sempre in cerca di nuove vie per aumentare l'entità dei risarcimenti.

 

09/09/2015
Altri articoli di Gianmarco Marinai
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il danno tanatologico da infortunio sul lavoro
Dalla sentenza commentata si riproprone il tema della competenza specializzata per materia e l'attribuzione di alcuni tipi di controversie al giudice del lavoro
19/07/2013