La relazione della Corte sull’operato del 2013 si apre con un dato numerico interessante: 1587 cause concluse, il 10% in più rispetto al 2012. Il 2013 è quindi l’anno in cui il sistema giurisdizionale dell’Unione ha conosciuto il numero più elevato di cause promosse dalla sua creazione.
Se questo dato indica che ormai i giudici nazionali utilizzano stabilmente lo strumento processuale del rinvio pregiudiziale, con un totale di 8282 pronunce rese dalla Corte di giustizia a seguito di rinvio tra cui il numero più elevato di ricorsi presentati dalla Germania (2.050), seguita dall’Italia (1.227), dalla Francia (886), dai Paesi Bassi (879), dal Regno Unito (561) è tuttavia necessario sottolineare la preoccupazione del Presidente Skouris ovvero che questa intensificazione dell’attività giurisdizionale possa compromettere, in un futuro non necessariamente lontano, l’efficienza del sistema giurisdizionale dell’Unione nel suo complesso.
Dal punto di vista dell’evoluzione generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’evento che ha caratterizzato l’anno trascorso è stato l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. Per quanto riguarda le regole di procedura, e a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia nel 2012, la Corte ha presentato al Consiglio una proposta volta all’adozione di un nuovo regolamento integrativo; tale proposta è stata accolta favorevolmente dal Consiglio nei primi giorni del 2014.
Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, i dati statistici vengono definiti dalla Corte stessa come “molto positivi”. Per i rinvii pregiudiziali, la durata è di 16,3 mesi. Il leggero aumento rilevato rispetto al 2012 (15,6) non è considerato statisticamente significativo. Per quanto concerne i ricorsi diretti la durata media della trattazione è stata di 24,3 mesi, aumentando considerevolmente rispetto all’anno precedente (19,7 mesi).
Il procedimento pregiudiziale d’urgenza è stato richiesto in 5 cause e in 2 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti stabiliti dagli artt. 107 ss. del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un arco di tempo medio di 2,2 mesi. Il procedimento accelerato è stato richiesto 14 volte, ma per nessuna di esse erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte.
Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti, la Grande Sezione ha definito circa l’8%, le sezioni a cinque giudici il 59% e le sezioni a tre giudici approssimativamente il 32% delle cause.
La relazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea può leggersi qui.