1.Introduzione
La decisione che si commenta s’inquadra in un ormai consolidato e assai fecondo orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che vede l’emissione di provvedimenti de potestate nei confronti di taluni appartenenti ad organizzazioni malavitose di stampo ‘ndranghetistico 1.
Come già rilevato in un tentativo di categorizzazione dei provvedimenti in argomento 2, tre appaiono le direttrici fondamentali seguite dalla giurisdizione minorile in tale ambito: la prima, è quella riferibile all’individuazione di un concreto e grave pregiudizio del minore in termini di sua assuefazione a modelli culturali e comportamentali criminali posti in essere dal genitore, o in ordine a comportamenti irregolari/illeciti dello stesso minore, sottovalutati o persino approvati e alimentati dal genitore.
Secondariamente, poi, vengono in rilievo quelle decisioni in cui alla tutela del minore paiono affiancarsi altri obiettivi, quali ad esempio la tutela del testimone/collaboratore di giustizia o comunque della persona sottoposta a misure di protezione, il cui figlio è condiviso con un soggetto appartenente ad una organizzazione di stampo mafioso contro cui si è deciso di testimoniare.
Infine, appare importante riferire quell’ipotesi in cui il comportamento criminale del genitore, pur non integrando un diretto pregiudizio minorile nei termini suesposti, si traduce comunque in un danno al sereno e armonico sviluppo del figlio: è il caso della prolungata latitanza del condannato per reati di mafia.
L’unico precedente a tal ultimo riguardo appare essere quello ormai risalente relativo alla pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti di un noto esponente di una ‘ndrina calabrese, latitante e già condannato per gravissimi fatti si sangue 3.
In quel caso, tuttavia, attesa la giovanissima età dei minori e la materiale assenza del padre, il Collegio ritenne che non vi fossero concreti rischi di un condizionamento negativo nella formazione dei minori “secondo l’abnorme modello culturale” mafioso 4.
La decadenza fu comunque pronunciata in forza della considerazione che la scelta volontaria del padre di darsi alla latitanza, e quindi di totale assenza dalla vita dei figli, era da valutarsi come oggettivamente pregiudizievole per il sereno sviluppo degli stessi.
Ora, la decisione che si commenta è particolarmente interessante non solo perché definisce ed enuclea con maggiore completezza rispetto ai precedenti il concetto di pregiudizio minorile derivante dal modello pedagogico mafioso, ma anche in ragione del fatto che pare segnare una evoluzione nella valutazione della latitanza del genitore anche in termini di modello educativo deviante e disvaloriale, pregiudizievole per il minore.
2.Inidoneità educativa e pregiudizio patito dai c.d. “figli di mafia”
Con la locuzione “figli di mafia” la letteratura sociologica 5 vuole fare riferimento a quei minori coinvolti in attività di criminalità organizzata di stampo mafioso o che comunque ne subiscono la subcultura.
a. Merito della giurisprudenza minorile calabrese è proprio quello di avere per così dire “isolato” il dato culturale che promana dal “contesto familiare mafioso” e che si rivela gravemente pregiudizievole nei confronti dei minori, in termini di interiorizzazione di “valori”, schemi comportamentali e modelli cognitivi che si pongono in profondo e radicale antagonismo con quelli fondanti una società che si voglia civile, nel senso di “civilizzata” 6.
Nel caso che ci occupa, il fanciullo vive in una famiglia in cui, sia il padre (latitante per oltre 10 anni, ed in procinto di essere inserito, poco prima della cattura, tra i primi dieci latitanti più pericolosi) sia la madre (imputata insieme al marito per truffa e associazione mafiosa, e soggetta agli arresti domiciliari) sono da ritenersi intranei all’associazione mafiosa locale.
Persino i nonni appaiono essere dello stesso spessore criminale e detenuti agli arresti domiciliari per associazione mafiosa.
Ora, come correttamente rilevato in sentenza, le riportate vicende giudiziarie dei genitori non sono funzionali a “stigmatizzare” gli stessi, «ma piuttosto ad affermare che il contesto educativo in cui il minore si trova è, non solo in prospettiva, ma nell’attualità della situazione di vita del ragazzo, decisivo nella produzione di marcate distorsioni preoccupanti e di rilevanza da compromettere, se non contrastate, in modo decisivo il suo sviluppo» 7.
Ecco allora che a venire in rilievo nella valutazione del pregiudizio minorile non è l’intrinseca gravità e disvalore morale della condotta del genitore, ma piuttosto la circostanza che tale condotta “cagioni o possa cagionare” un danno al regolare sviluppo psico-fisico del minore.
Interessante notare come l’attenzione del giudicante nel valutare le relazioni genitori-figli, si slarghi al più ampio contesto territoriale e circuito sociale in cui la famiglia è inserita e da cui essa trae un certo sistema valoriale fortemente connotato in senso criminale.
Tale contesto ambientale, personale e morale appare per il giudicante «assolutamente inadeguato alle delicate esigenze emotive e di crescita» del fanciullo 8 ed è quindi tale da «comprometter(n)e la possibilità di un equilibrato sviluppo della personalità, con correlato e concreto rischio di devianza»9.
Sulla rilevanza del contesto in ordine al rischio della “definitiva strutturazione criminale” del minore, corre l’obbligo di articolare talune precisazioni.
Innanzitutto e correttamente, i comportamenti genitoriali «sovversivi delle regole morali e civiche del vivere» 10 vengono valutati, “a prescindere dal livello di intenzionalità” dei genitori, oggettivamente pregiudizievoli per il fanciullo: quest’ultimo, infatti, tenderà a emularli, in quanto tali comportamenti «vengono per facta concludentia indicati come norma di vita e linea di condotta»11, e facendo ciò si esporrà «a un futuro di sofferenza, in cui la carcerazione pare – nella migliore delle ipotesi – come un destino ineluttabile».
Ecco allora che la condotta genitoriale potrà essere valutata come pregiudizievole per il minore tanto laddove essa si traduca scientemente in un “indottrinamento” del fanciullo a schemi comportamentali e valoriali devianti, quanto laddove essa oggettivamente si proponga come un modello di vita, suscettibile quindi di emulazione, che altrove verrebbe definito quale un “exemple perniciaux pour l’enfant” 12.
In tale quadro va apprezzata altresì la vicenda della latitanza del padre: essa non solo ha oggettivamente impedito al genitore di sovraintendere ai suoi obblighi morali e materiali nei confronti del figlio, ma ha altresì costituito «per il minore un modello educativo non certo da imitare» 13.
Con tale ultima precisazione mi sembra si sia voluta superare la posizione, di estrema prudenza, già manifestata dalla Corte nel caso analogo citato, in cui la latitanza aveva rilievo “esclusivamente” in quanto espressione e prova dell’inadempimento dei doveri genitoriali - in ragione della materiale assenza – nei confronti del figlio.
Qui la latitanza è un fatto che ha rilevanza “anche” sotto il profilo educativo: il sottrarsi pervicacemente e in modo prolungato ai provvedimenti giudiziari di condanna e custodia costituisce, infatti, un esempio gravemente negativo, improntato alla illegalità, che si offre ai propri figli.
b. Nell’argomentare le gravissime carenze educative dei genitori che condurranno alla decadenza dalla loro responsabilità genitoriale, l’organo giudicante afferma che questi non siano stati in grado «di offrire al figlio minorenne dei parametri normativi idonei a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione dei valori sociali e morali (e, dunque legali) condivisi». Il passaggio appare a chi scrive decisivo e innovativo.
Qui l’idoneità a svolgere le funzioni genitoriali assume – mi pare – una connotazione inedita, in cui si chiede ai genitori l’adempimento di un dovere di educazione dei propri figli informato «al rispetto dei principi costituzionali e ai valori fondamentali della civile convivenza» 14, ovvero di quel “nucleo essenziale dell’ordine sociale”, di rilevanza pubblicistica, che non può essere derogato dalla pur ampissima discrezionalità di cui godono i genitori nell’esercizio delle loro prerogative.
L’economia del presente lavoro, pur non consentendo un approfondimento del tema 15, impone quantomeno due notazioni.
La prima è inerente al fatto che se è vero che l’ordinamento repubblicano rifiuta per principio qualsiasi ideologia di Stato che tenda a uniformare l’educazione morale ed intellettuale dei minori a principi e valori imposti per legge 16, ciò tuttavia non fa venire meno il disegno costituzionale che vuole l’intero processo di formazione del minore vincolato, ex art. 2 Cost., all’integrale sviluppo della sua personalità in un quadro che deve risultare “solidale con i valori che la Costituzione indica a criterio direttivo dell’intero processo di formazione morale ed intellettuale della gioventù” 17.
La seconda, si basa sulla considerazione che il diritto educativo dei genitori non è in sé un valore assoluto che può essere brandito indiscriminatamente contro ogni ipotesi di intervento pubblico. Come viene insegnato, la ratio dell’art. 30 della Cost. “non si identifica con l’omaggio reso ad un astratto principio di autonomia della famiglia”18, il Costituente “persegue la tutela e la promozione della personalità minorile attraverso la famiglia, sul presupposto che questa ne costituisca la sede e (…) o strumento funzionalmente più adeguato: ma non esclude davvero che, nei casi in cui questa generale previsione sia smentita dall’esperienza, ed i metodi e i contenuti dell’educazione familiare di fatto contraddicano l’obiettivo di una piena maturazione ed esplicazione della personalità del minore, allora ad esso ci si studi di provvedere anche (…) senza o addirittura contro la famiglia”19.
Ancora, come argomenta in modo condivisibile la Corte, lo stesso diritto del fanciullo a crescere all’interno della famiglia, sancito a livello nazionale (art. 315-bis, II comma, c.c.) e internazionale (artt. 7 e 8, Conv. Intern. sui Diritti del fanciullo, New York, 1989), «non è assoluto e, nel superiore interesse del minore, deve essere bilanciato con quello, altrettanto fondamentale, di ricevere una educazione responsabile che lo preservi dalle conseguenze riconnesse alla trasgressione dei valori condivisi»20. A tal riguardo, si badi, con il termine “bilanciamento”, contrariamente a quanto si possa inferire intuitivamente, non si vuole indicare l’obiettivo di trovare un punto di equilibrio tra un principio, un diritto, un valore e un altro, ma piuttosto quello di “sacrificarne” uno a favore di un altro, seppur in relazione ad un singolo caso concreto 21.
Tale attività di ponderazione si appalesa particolarmente complessa e delicata, nella misura in cui entrambi i diritti rispondono al superiore interesse del minore.
La decisione del giudice minorile pertanto risolverà di volta in volta il conflitto tra i diritti in esame in base alla valutazione degli interessi in gioco, della gravità del pregiudizio attuale o potenziale, del grado di allarme sociale che caratterizza la condotta genitoriale, e in genere, ad un apprezzamento globale delle circostanze rilevanti del caso specifico.
3.Prognosi sul pregiudizio futuro dei “figli di mafia”
Nel caso in argomento la valutazione prognostica relativa al pregiudizio del minore nel contesto familiare di mafia si basa su due linee logico argomentative perfettamente integrate ed equilibrate.
Innanzitutto vengono in rilievo concreti segni di devianza da parte del minore, il quale risulta essere stato rinviato a giudizio per oltraggio a pubblico ufficiale (ex art 341-bis c.p.) consistente nell’avere offeso il personale di polizia a protezione di una figlia di un testimone di giustizia con l’epiteto “cani da guardia”, appellando altresì la donna con l’espressione “figlia dell’infame”.
La Corte valuta la vicenda, per un canto, come sintomatica dell’introiezione della cultura mafiosa ed «espressione immediata e assolutamente convincente della personale adesione del minore ai valori negativi» e conferma «l’efficacia in negativo del sistema educativo su cui si vuole intervenire»22; per l’altro, tale condotta del minore «…costituisce diretta riprova dell’inadeguato parametro di valori educativi offerto al giovane dai genitori, con gravissima ripercussione sul suo equilibrato sviluppo psico-fisico e rischio di esposizione del medesimo a procedimenti e, quindi, a condanne penali» 23.
In secondo luogo, poi, attesa la strutturazione familiare della consorteria mafiosa con connotazioni dinastiche, si valuta “diacronicamente” la storia criminale della famiglia al fine di apprezzare la plausibile reiterazione di quelle condotte genitoriali che hanno già provocato un pregiudizio al minore o per valutare il perdurare degli effetti negativi degli atti già compiuti.
Ecco allora che appare rilevante (ed allarmante) il fatto che il padre del minore sia stato in passato giudicato dallo stesso tribunale per i minorenni innanzi al quale oggi è il figlio, e che le condotte del primo «connotate da arroganza e adesione allo stile di vita, che lo ha poi condotto a rendersi latitante, (sono) del tutto similari a quelle che in fieri si intravedono nel figlio minorenne»24.
Ancora, per la Corte i dati diacronici (della storia familiare) e sincronici (del contesto ambientale criminale in cui il minore vive) vanno «messi in correlazione logica e cronologica»25, in tal modo si delineano con nettezza e si rafforzano «le preoccupazioni palesate per la sorte futura del minore, che appare proiettato a ripercorrere le orme paterne – o meglio, degli ascendenti del relativo ramo – in un’ottica dinastica, che i suoi genitori non sembrano abbiano l’intenzione o, quantomeno, la capacità di contrastare» 26.
Nel misurato e raffinato ragionamento dei giudici dunque non ha spazio alcun tipo di automatismo valutativo e presuntivo, ma piuttosto un’attenta e circostanziata valutazione del singolo caso concreto, in termini soggettivi ed oggettivi.
4. Educazione familiare all’estremismo jihadista e intervento delle Corti inglesi
Se volgiamo pur brevemente lo sguardo oltre i confini nazionali, il tema dei limiti alla funzione educativa dei genitori si è posto con grande urgenza anche nell’ordinamento giuridico inglese con riferimento a quei minori educati all’estremismo religioso violento all’interno dei nuclei familiari. Minori dunque che subiscono un processo di radicalizzazione e indottrinamento da parte dei genitori, o dei familiari più stretti, e che corrono il concreto rischio di patire profonde distorsioni nel loro equilibrio psico-fisico e relazionale, se non di andare incontro – laddove trasferitisi in zone di guerra in cui imperversa Daesh – a gravi pericoli per la loro incolumità fisica.
Nell’ottica dello studioso di diritto di famiglia molte sono le problematiche relative ai c.d. “minori radicalizzati”: cosa debba intendersi per “estremismo”, quale il rapporto tra libertà educativa e libertà religiosa, quando l’intervento pubblico nella “family autonomy” è legittimo e quando invece è da considerarsi abusivo, ed infine, quali strumenti sono a disposizione del giudice per far fronte a tale fenomeno.
Non è qui possibile soffermarsi sulla complessità delle succitate questioni 27, basti dire che articolato filone giurisprudenziale può essere suddiviso in due insiemi: il primo riguarda quei minori esposti da parte dei familiari a una azione di indottrinamento a ideologie estremiste, che conduce sovente alla circuitazione dell’individuo nell’ambito del radicalismo terroristico28; il secondo comprende invece tutti quei provvedimenti che si occupano di quei genitori ai quali si contesta il tentativo di trasferirsi in quelle zone di guerra controllate dall’ISIS, esponendo così i propri figli minori a rischi gravi di danni fisici ed emotivi 29.
In un recente caso, deciso dalla County Court di Leicester, viene in rilievo la condizione di tre minori, figli di una coppia di aspiranti foreign fighters 30.
Il caso scaturisce dal fermo della madre dei fanciulli da parte dei servizi segreti presso l’aeroporto di Birmingham. Contrariamente alle assicurazioni della donna di volere raggiungere il marito per una breve vacanza a Monaco con i figli, si rinvengono prove inoppugnabili relative al progetto di trasferirsi in Siria con tutta la famiglia: un ulteriore biglietto aereo per la Turchia, prenotazioni alberghiere a Istanbul, una lista di numeri telefonici di noti combattenti islamici operanti in Siria; oltre duecento chiamate effettuate dal proprio cellulare verso utenze di importanti esponenti di Daesh; grandi quantitativi di farmaci; immagini dei propri figli, contenute nel cellulare, che brandiscono armi da fuoco, emblemi dell’ISIS, e indossano passamontagna.
Il giudice, valutato che l’intenzione dei genitori di trasferirsi in Siria è guidata eminentemente da una ideologia religiosa estremistica e che in tal modo si espongono i figli minori al rischio di patire un “grave pregiudizio” dispone con un “care order” la collocazione dei minori presso i nonni materni e la revoca dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori.
Interessante notare come il “significant harm” valutato dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emanazione del provvedimento non è solo quello psico-fisico derivante dal contesto di guerra in cui i minori si troverebbero a vivere, ma anche quello della loro «probable radicalisation» 31 a causa della ideologia religiosa condivisa dai genitori.
A tal proposito, in un celeberrimo caso giudiziario deciso dalla High Court of Justice, il giudice, Lord Holman, affronta il tema dell’educazione religiosa di matrice islamica nell’ambito familiare, individuando i limiti, oltrepassati i quali, l’azione educativa è da valutarsi come “abusive”32.
Vale la pena di riportare - traducendo alla buona - il percorso logico-argomentativo espresso dalla corte che appare conducente e di grande interesse anche per il civil lawyer: “radicalizzazione è una parola dal significato vago e generico che può essere utilizzata con differenti accezioni semantiche. (…). Questa nazione e la nostra cultura sono tolleranti nei riguardi della diversità religiosa, e non vi può essere alcuna obiezione di alcun tipo a che un minore venga esposto, spesso anche piuttosto intensivamente, a pratiche religiose e riti seguiti dai genitori del minore stesso. Se e nella misura in cui si intende questo per radicalismo, ciò significa niente di più che un insieme di credenze musulmane e pratiche religiose a cui i minori sono indottrinati anche in modo pervasivo, il ché non può essere in alcun modo considerato opinabile o inappropriato. Diversamente, però, se la radicalizzazione si traduce in una azione negativa di indottrinamento del minore al pensiero radicale fondamentalista, associato al terrorismo, la valutazione sarà ovviamente del tutto differente. Se qualsivoglia bambino viene educato o infected con una ideologia che implica la possibilità dell’azione terroristica o sentimenti di odio per la propria terra natia, che è l’Inghilterra, o contro altra religione, quale il Cristianesimo (…) allora tale azione pedagogica è in potenza fortemente abusiva e di estrema gravità”.
5. Conclusioni
La giurisprudenza del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in materia di “minori di mafia”, di cui la sentenza in commento è espressione, costituisce un esempio importante ed innovativo di come il ricco strumentario a disposizione del giudice a protezione del superiore interesse del minore possa essere utilizzato come formidabile strumento di contrasto nei confronti del fenomeno mafioso.
Se si riconosce infatti nella mafia, nelle mafie, un fenomeno a forte connotazione culturale, forse ancor prima che criminale, allora si dovrà prendere atto della estrema limitatezza della risposta esclusivamente sanzionatoria di matrice penale.
L’azione del giudice minorile - di sottrazione del fanciullo al grave pregiudizio che gli deriva dalla pedagogia mafiosa - sembra quindi muoversi su un piano di prevenzione rispetto ad un destino criminale che appare ineluttabile.
Con quanto detto, non si vuole affatto avvallare l’idea di automatismi valutativi che conducono alla presunzione assoluta in base alla quale ogni genitore implicato nell’associazione mafiosa sia di per sé “inidoneo” a svolgere la funzione educativa nei confronti dei figli. Ciò non soltanto perché la “pericolosità sociale” di coloro i quali agiscono in un contesto mafioso può tradursi in diverse ipotesi criminose, che postulano pertanto disvalori differenziabili: coloro che agiscono con “metodo mafioso”, gli “intranei” all’associazione, i “concorrenti esterni”; ma anche perché ben può darsi il caso di genitori che desiderino per i propri figli un destino diverso e lontano dalle dinamiche culturali dell’organizzazione criminale 33.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento all’esperienza straniera considerata, laddove il giudice sarà chiamato a verificare, “caso per caso” se un determinato fanciullo soffra, o sia a rischio di patire, un pregiudizio derivante dalla condotta del genitore estremista.
Similmente a quanto accade in Italia ad opera della raffinata e attenta giurisprudenza calabrese, grande attenzione è rivolta alla prova del pregiudizio minorile e al nesso causale rispetto ad una data condotta genitoriale che si assume pregiudizievole.
La società, si ammonisce 34, deve essere aperta a tollerare standard molto diversi di genitorialità, incluso quei genitori eccentrici o appena adeguati, altrimenti argomentando il rischio è quello di azioni più o meno surrettizie di “ingegneria sociale”.
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* Dello stesso autore, segnaliamo “Pedagogia dell’odio e funzione educativa dei genitori” (Giuffrè Editori, Milano, 2016). Il volume si apprezza per l’esauriente analisi delle decisioni in materia di responsabilità genitoriali nel caso dei c.d. “figli della mafia”, verificando in quali limiti l’accertata appartenenza dei genitori ad organizzazioni mafiosi possa incidere negativamente sulla capacità di accudimento della prole. Assai interessante è l’approccio comparatistico svolto attraverso l’esame della casistica inglese e francese a fronte di genitori già “radicalizzati” jihadisti o che cercino di radicalizzare i figli. In tutti casi, appare evidente la dialettica fra l’autonomia familiare, e dunque libertà pedagogica, e la necessità di rispettare l’ordine pubblico e prevenire scelte educative disfunzionali se non addirittura criminogene. Il punto di equilibrio, nel rispetto delle fonti internazionali, è l’interesse del minore, obiettivo di ciascun genitore e clausola generale nei giudizi sulla responsabilità genitoriale. L’autore, condivisibilmente, propone di dare oggettività a tale formula postulando il “diritto del minore ad essere educato nel rispetto dei principi costituzionali e dei valori della civile convivenza.” Ne consegue che saranno sanzionati, con provvedimenti limitativi o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, coloro che tengono condotte attive (avviamento al crimine, affiliazione, arruolamento) o semplicemente esibiscono stili di vita improntati al disprezzo della vita e della dignità umana, all’intolleranza ed alla sopraffazione ed in tale modo non indirizzano le loro strategie educative ad inculcare il rispetto dei valori costituzionale e della civile convivenza. (g.z.)
1 Cfr. ex multis Trib. min. Bari, decreto 17 gennaio 2007, p. 2, in Fam. e minori, 2007, n. 8, p 16, con nota di V. Montaruli, Ravvisabile un pregiudizio nell’abituare a codici fondati su omertà e violenza;; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 7 febbraio 2012; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 19 luglio 2012; Trib. min. Reggio Calabria, decreto 07 settembre 2012; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 22 gennaio 2013; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 19 giugno 2013; Trib. min. Reggio Calabria, decreto 23 settembre 2014; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 3 marzo 2015; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 31 marzo 2015; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 14 luglio 2015; Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 29 settembre 2015.
Cfr. altresì Trib. min. Bari, decreto 10 maggio 2006, in Minori giust., 2007, n. 3, p. 156-163, con nota di F.R. Arciuli, Decadenza dalla potestà i genitori appartenenti alla criminalità organizzata; Trib. min. Napoli, decreto del 27 marzo 2007; Trib. min. Catania, decreto del 2 aprile 2007, con nota di Carmelo Padalino, in Fam. e minori, 2007, n. 11, p. 88.
2 S. Casabona, Pedagogia dell’odio e limiti alla funzione educativa dei genitori – Una indagine di diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista, Giuffrè, Milano, 2016, p. 30-31.
3 Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 22 agosto 2008, in Fam. e minori, 2009, n. 1, con nota di A. Cisterna, La scelta di delinquere presenta un costo educativo nei confronti della prole, p. 78 ss.
4 Trib. min. Reggio Calabria, decreto del 22 agosto 2008, p. 4.
5 S. Abbruzzese, Minori in prima pagina: I figli della mafia, in Minori giust., 2009, n. 2, p. 293 ss.; F. Occhiogrosso (a cura di), Ragazzi della mafia. Storie di criminalità e contesti minorili, voci dal carcere, le reazioni e i sentimenti, i ruoli e le proposte, Franco Angeli, Milano, 1993; R. Priore, G. Lavanco (a cura di), Adolescenti e criminali, Franco Angeli, Milano, 2007; S. Ciappi, Adolescenti e appartenenza mafiosa: metafora della complessità della crisi sociale, in Ministero della Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile, Nuove Esperienze di Giustizia Giovanile, n. 2, 2008, p. 159-162; M. Mancini, Cresciuti a pane e ‘ndrangheta, in Narcomafie, gennaio/febbraio 2015, p. 28-30; I. Mastropasqua e M. Schermi, Gli adolescenti e le mafie, un discorso da riprendere, in Minori giust., 2007, n. 3, p. 126-137.
6 N. Bobbio, Stato, governo, società, Einaudi, Torino, 1995, p. 37-39.
7 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 5.
8 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, pp. 4-5.
9 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 1.
10 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 5.
11 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 5.
12Cour d’appel Montpellier, Chambre I, 6 Novembre 1986. Conformente Cour d’appel Paris, Chambre 24 section B, 15 Dècembre 1983; Cour d’appel Paris, Chambre 24 section B, 10 Mai 1988; Cour d’appel Nómes, Chambre civile 2, section C, 19 Mars 2014, n. 12/02171; Cour d’appel Riom, Chambre civil section 2, 22 Novembre 1993; nello stesso senso, Cour d’appel Angers, Chambre Speciale des mineurs, 13 Avril 1999, n. 99/00027-M; Cour d’appel Paris, Chambre 24 section B, 13 Dècembre 1984; Cassation, Chambre civile I, 19 Dècembre 1995, n. 94-05095. Similmente Cour d’appel Bordeaux, ct0028, 24 novembre 2006.; Cour d’appel Douai, Chambre 7, 29 Avril 1999, n. 98/11143; Cour d’appel Agen, Chambre matrimonial 1, 30 Juillet 2008, n. 07/00980, 670/08. Conformente Cour d’appel Agen, Chambre matrimonial 1, 15 Janvier 2009, n. 08/00671; Cour d’appel Agen, Chambre matrimonial 1, 1er Avril 2010, n. 09/00897, 357 — 2010; Cour d’appel Agen, Chambre matrimonial 1, 8 Septembre 2011, n. 10/01756, 847/2011; Cour d’appel Bordeaux, Chambre civile 6, 10 Dècembre 2013.
13 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 7-8.
14 S. Casabona, Pedagogia dell’odio e limiti alla funzione educativa dei genitori, cit., p. 19 ss.
15 Per il quale sia concesso il rinvio a S. Casabona, Pedagogia dell’odio e limiti alla funzione educativa dei genitori, cit.; Idem, Limiti alla funzione educativa dei genitori tra strumenti di controllo giudiziari e automatismi legislativi, in corso di pubblicazione su Minorigiustizia, n. 4, 2016; Idem, Potestà genitoriale ed appartenenza ad organizzazione criminale di stampo mafioso, in A. Miranda (a cura di), Modernità del pensiero giuridico in G. Criscuoli e diritto comparato, Giappichelli, Torino, 2015, parte III, p. 69-84.
16 Si ricorda che l’indicazione di conformità dell’azione educativa ai “principi della morale”, contenuta nell’art. 147 c.c., fu eliminata dal legislatore riformista del 1975 in un’ottica pluralistica e di valorizzazione della personalità dell’individuo rispetto a modelli sociali di comportamento che rischiavano di tradursi in imposizioni culturali ed etiche, e pertanto in indebite ingerenze da parte dello Stato.
17 M. Bessone, Rapporti etico-sociali, Artt. 30-31, in Comm Cost. Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 86-145, 106. Di coerenza dell’azione educativa con l’intero sistema costituzionale parla anche G. Giacobbe, Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari, in Riv. Dir. Civ., 1987, a p. 899-918, a p. 915.
S. Casabona, Pedagogia dell’odio e limiti alla funzione educativa dei genitori, cit., p. 17: “Ecco allora che l’ampia autonomia assegnata ai genitori dagli artt. 29 e 30 Cost. non può essere intesa nel senso della separazione tra educazione familiare e valori generali della collettività: se prescrizioni costituzionali come quelle enunciate dagli articoli 2, 8, 19, 21, 49 sanciscono l’illegittimità di qualsiasi disposizioni legislativa o misura amministrativa ad esse contrarie, ugualmente esse rappresentano limiti alla autonomia educativa che i genitori non possono oltrepassare, senza incorrere in un autentico “abuso di quei poteri” riconosciuti dal richiamato art. 30 Cost.”.
18 E. Roppo, Il giudice nel conflitto coniugale, il Mulino, Bologna, 1981, p. 286, 287: il Costituente (…) guarda alla famiglia come luogo privilegiato di formazione della personalità del minore, come a quella che, nella presente fase storica, appare ancora come la migliore tra le possibili agenzie di socializzazione degli infanti e degli adolescenti. (…) In questa prospettiva, tale riserva di ruolo parentale – dunque tale spazio di autonomia della famiglia – appare costituire un mezzo molto più che un fine in sé: il fine dovendo se mai identificarsi nella più adeguata formazione della personalità del minore”.
19 E. Roppo, Il giudice nel conflitto coniugale, il Mulino, Bologna, 1981, p. 289.
20 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 8.
21 P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, Metodi di interpretazione e tecniche di argomentazione, Milano, 1999, p. 287; per osservazioni parzialmente critiche rispetto alla tesi su riportata, cfr. G. Pino, Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno e Resp., 2003, n. 6, p. 577-586, a p. 580-581; G. Pino, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali: una mappa dei problemi, in Etica & Politica, 2006, 1.
G. Maniaci, Razionalità e bilanciamento tra principi del diritto: un inventario, un’intuizione, una proposta, in Ragion Pratica, 2005, p. 335-364, p. 365: “Il termine “bilanciare” è inteso (…) nel senso di attribuire un peso, un valore, ad un principio rispetto ad un altro, il che implica che il principio cui viene attribuito minor valore viene sacrificato, (…)”.
22 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 6.
23 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 7.
24 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 7.
25 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 7.
26 Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8 marzo 2016, p. 7.
27 Per un approfondimento sul tema, cfr. S. Casabona, Pedagogia dell’odio e limiti alla funzione educativa dei genitori, cit., p. 86-101.
28 Cfr. ex multis London Borough of Tower Hamlets v. B, 21 August 2015, [2015] EWHC 2491 (Fam); Brighton and Hove City Council v. the mother and Y, 23 aprile 2015, [2015] EWHC 2099 (Fam).
29 Cfr. ex multis In the matter of X and Y (Children), 30 July 2015, [2015] EWHC 2265 (Fam); In the matter of X (Children) (No. 3), 16 December 2015, [2015] EWFC 3651 (Fam); In the matter of X and Y (Children) (No. 2), 4 August 2015, [2015] EWHC 2358 (Fam); Y (Children) (No 3), 7 March 2016, [2016] EWHC 503 (Fam).
30 Leicester City Council v. T, 28 January 2016, (2016) EWFC 20.
31 Leicester City Council v. T, 28 January 2016, (2016) EWFC 20, par. 15.
32 Re M children, 5 March 2014, [2014] EWHC 667 (Fam). Cfr. altresì Martin Downs,Is preventing violent extremism a facet of child protection?, Fam. Law 2015, 45(Oct), 1167-1168.
33 È il caso, ad esempio, del pentito di mafia Gaspare Mutolo, il quale alla domanda sulle ragioni che lo avevano spinto a collaborare con la giustizia, così dichiara: “Cominciai a pensare che tutti i miei guai erano dovuti al comportamento che aveva avuto la mafia, e pensai pure che avevo quattro figli, quale avvenire gli lasciavo" (cfr. Gruppo Abele, Dalla mafia allo Stato. I pentiti: analisi e storie, EGA, Torino, 2005, p. 326); e aggiunge "sono contento, felice perché i miei figli si sono inseriti e lavorano onestamente" ( Ibidem, p. 332).
34 Re L (Care: Threshold Criteria), 26 October 2006,[2007] 1 FLR 2050, par. 50.