Il progresso scientifico e l’evolversi delle tecniche di riproduzione hanno fatto emergere diverse figure genitoriali madre genetica, madre biologica, madre sociale, padre genetico, padre sociale), ponendo il problema della regolamentazione dei diversi rapporti di filiazione in ipotesi di ricorso a tecniche procreative vietate dalla legge (cd. maternità surrogata e fecondazione eterologa prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014) o non compiutamente disciplinati dalla normativa (v. scambio di embrioni).
Nella relazione si illustrano i principi che devono, secondo l'autrice, guidare l’interprete in questa delicata materia, che coinvolge anche molto pesantemente le convinzioni etiche di ciascuno.
In tutte le ipotesi nelle quali è coinvolto un minore il criterio guida per il giudice nella difficile operazione di bilanciamento degli interessi in conflitto deve essere quello della prevalenza dell’interesse del minore (art 3 Convenzione di NY).
Il principio che ormai governa i rapporti di filiazione è, invece, quello dell’autoresponsabilità: l'assunzione di responsabilità in ordine alla genitorialità (non a caso con la recente riforma della filiazione si è abbandonato il concetto di potestà genitoriale passando a quello di responsabilità genitoriale), perdendo di rilevanza la verità genetica del rapporto di filiazione in favore dei rapporti familiari concretamente instaurati, e come tali degni di tutela da parte dell’O.G.