Sulla disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice civile. Il “caso” del c.d. Decreto Paesi sicuri
Il fermento determinato dai limiti alla sindacabilità, da parte del giudice civile, del c.d. Decreto Paesi sicuri, nell’ambito delle azioni di riconoscimento del diritto di asilo, pone all’attenzione un tema antico e al contempo modernissimo, quello del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo. Lo scritto si propone di evidenziare alcune incongruenze nella interpretazione dei limiti dell’esercizio di questo potere, dettati per lo più dal timore di travalicare i confini della giurisdizione ordinaria, e di suggerire una possibile soluzione interpretativa.
Una prima analisi giuridica del D.L. 37/2025 a cura di ASGI (aprile 2025)
Se è vero che lo scenario politico tedesco ha le proprie specificità, una più ampia ottica internazionale rivela un andamento ricorrente, segnato dallo sforzo continuo di porre forzatamente al centro del discorso politico i migranti, soggetti privi di rappresentanza perché privi del diritto di voto, ma al tempo stesso stigmatizzati e strumentalizzati per promuovere programmi nazionalisti.
Accolto il ricorso presentato da oltre un centinaio di persone straniere e associazioni. Commento alla sentenza Consiglio di Stato del 20 settembre 2024, n. 7704
Pubblichiamo – in attesa di eventualmente tornare sul tema con commenti più approfonditi – il provvedimento cautelare con cui il Tribunale di Genova ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del fermo amministrativo della nave Geo Barents.
Le associazioni sollecitano il Tar Lazio a porre questione di legittimità costituzionale
Nel 2023 il legislatore è intervenuto due volte sulla disciplina delle domande reiterate, incidendo su diversi aspetti che riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda (le nuove prove, l’aumento significativo delle probabilità, l’introduzione del principio di colpevolezza) e una nuova fattispecie di inammissibilità disposta dal Questore. Il presente contributo si ripromette di operare una ricognizione della disciplina europea e nazionale delle domande reiterate, dando conto degli effetti e delle compatibilità di tali rilevanti interventi.