1. «L’unico paragone che mi viene da fare per questi luoghi è quello con i campi di concentramento nazisti». Queste le parole adoperate dal pubblico ministero Marcello Tatangelo all’interno della sua requisitoria nel processo celebrato nell’ottobre 2017 di fronte alla Corte d'assise di Milano, ove i giudici condannavano Osman Matammud, cittadino somalo di 22 anni, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni, per la perpetrazione dei reati di omicidio plurimo avvenuto in conseguenza del sequestro di persona a scopo di estorsione di tredici persone, sequestro di persona a scopo di estorsione di alcune centinaia di suoi connazionali, violenza sessuale su decine di ragazze e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati avvinti dal vincolo della continuazione e commessi in concorso con altre persone (vds. pag. 115 della sentenza in commento). La sentenza disponeva inoltre che, qualora Matammud divenga destinatario di benefici di pena tali da ridurre il periodo di detenzione carceraria, a pena espiata, sia espulso dallo Stato Italiano, secondo quanto previsto dall’art. 235 cp.
Il procedimento penale ha avuto la sua genesi con il riconoscimento di Matammud da parte di altri migranti, nel centro di accoglienza milanese situato in via Sammartiri. Quegli stessi profughi che, ospitati in precedenza nel campo profughi di Bani Walid in Libia, situato a 150 chilometri da Tripoli, erano stati ivi sequestrati da una congrega di persone armate, facenti parte di un’organizzazione transnazionale finalizzata alla gestione del campo di raccolta libico con lo specifico intento di farsi consegnare dai malcapitati o dalle loro famiglie una somma di denaro come corrispettivo necessario per poterli condurre con un barcone fino all’altra parte della costa. Tale intento estorsivo veniva sistematicamente conseguito mediante la perpetrazione di condotte di maltrattamento di ogni genere da parte dei loro esecutori materiali presenti sul luogo, dei quali Matammud risultava uno degli apicali, al fine di stimolare maggiore solerzia nei pagamenti.
I racconti delle 17 vittime non hanno lasciato dubbi alla Direzione distrettuale antimafia di Milano, che prontamente sottoponeva ad arresto l’indagato il 26 settembre del 2016.
Le dichiarazioni rese in udienza dalle vittime, ciascuna accuratamente corroborata dai numerosi riscontri rilevati sui loro corpi cosparsi di cicatrici di vario genere, sono valse a rendere edotta la Corte non solo della autenticità dei fatti contestati a Matammud, ma altresì del clima di terrore che pervadeva il capannone in cui tali persone erano venute a trovarsi, nella speranza iniziale di potersi imbarcare per l’Europa. Scariche elettriche, frustate, colpi di bastone, erano solo alcune delle vessazioni inflitte ai circa cinquecento malcapitati ritrovatisi in quel campo profughi. E nei momenti in cui questo orrendo stillicidio veniva sospeso, a contribuire all’aggravamento delle condizioni di salute dei profughi era l’ambiente malsano e inospitale ove queste persone si ritrovavano, ammassati tra loro senza poter proferire parola.
Ma se lo scopo principale a cui tale organizzazione ambiva a mezzo della segregazione e dei conseguenti maltrattamenti degli ostaggi poteva essere ricondotto a logiche di illecito profitto, le spinte propulsive che conducevano Matammud alla perpetrazione delle condotte sue proprie, come puntualmente descritte dai vari testimoni escussi durante il processo, coinvolgevano aspetti di sadismo senza eguali, difficilmente comprensibili se non con quanto affermato dal pubblico ministero in uno scorcio della sua discussione, definendo l’imputato come un ragazzo che «a solo 22 anni si è sentito onnipotente ad avere nelle sue mani la vita di centinaia di persone».
«Anche se mi vedrete in Europa io sarò sempre sopra di voi, io sono il vostro Dio e non potete dire niente» declamava Matammud ai sequestrati. Lui li avrebbe «picchiati, torturati e alla fine uccisi, poiché lui nel campo poteva fare ciò che voleva». Deliri di onnipotenza che trovavano successivamente piena corrispondenza nel loro seguito fattuale.
Tra le condotte più gravi ascritte all’aguzzino si evidenziano quelle che portavano alla morte degli ostaggi, come la pratica dell’impiccagione o tutte quelle azioni con cui il Matammud infieriva sulla vittima con una sbarra di ferro fino a condurla fuori dal capannone. In tal caso, l’ineluttabile parametro che consentiva ai soggetti situati all’interno di acquisire certezza del decesso era quello del rumore, continuando a captare i colpi di bastone inferti sul corpo inerte, senza essere accompagnati dalle urla del malcapitato, cessate all’improvviso. Di analogo disvalore le condotte di violenza sessuale consumate sulle ragazze sequestrate. Matammud entrava nel capannone, si rivolgeva ad una delle ragazze presenti e le intimava di alzarsi e seguirlo. Poi, durante la loro assenza, a permettere agli altri di conoscere senza sforzo ciò che accadeva tra i due erano le grida della ragazza, la quale continuava a versar lacrime anche dopo essere rientrata nella stanza.
2. Ritenuta la prova ampiamente raggiunta in merito ai fatti contestati in tutti e quattro i capi d’imputazione, la Corte tuttavia assolveva l’imputato dal reato di omicidio volontario. Ora, per quanto possa sembrare prima facie singolare una simile soluzione alla luce del succinto narrato, i giudici addivenivano correttamente a tale conclusione essendo state cagionate tutte condotte omicidiarie in costanza della posizione di sequestrati delle persone offese (peraltro identificate in maniera generica nel capo d’accusa con la dicitura «numerosi cittadini somali», non essendo riuscita la procura milanese a recepire l’intero compendio dei nominativi delle persone decedute a causa delle condotte del Matammud). Condotte tutte poste in essere almeno a titolo di dolo eventuale. Veniva quindi riqualificato il reato di cui al relativo capo d’imputazione nel reato già contestato di sequestro di persona a scopo estorsivo quando da questo ne sia derivata la morte − cagionata con dolo − del sequestrato (terzo comma dell’art. 630 cp).
Del resto, è lo stesso giudice di legittimità che più volte ha osservato come il legislatore avesse già considerato nella formulazione della fattispecie incriminatrice (al comma 2 per quanto riguarda la morte colposa, e al comma 3 per il decesso cagionato con dolo) un dato di fatto di natura eminentemente empirica, ossia che nel sequestro di persona a scopo di estorsione la morte della persona sequestrata costituisce un epilogo tutt’altro che peregrino, in quanto conseguenza della «privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate» (vds. Cass. Pen., n. 4768/1989).
Tra le condanne di tipo risarcitorio che l’imputato veniva obbligato a corrispondere, oltre alle vittime materiali delle sue condotte o ai parenti delle stesse, figurava altresì il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (vds. pagg. 120 e ss. della sentenza in commento).
Prendendo spunto da tale ultimo rilievo, occorre osservare come l’intera vicenda costituisca solo un campione paradigmatico di una problematica quanto mai attuale e radicata nella prassi, ossia quella della gestione dei campi di accoglienza libici, lasciati sistematicamente alla mercé degli intenti delinquenziali di organizzazioni criminali transnazionali.
3. Di particolare interesse risulta quanto affermato dall’alto commissario dell’Onu per i diritti umani Zeid Ra’ad al-Hussein, il quale ritiene che uno dei problemi cardine riguarda proprio la disciplina oggetto di accordi tra l’Unione Europea e la stessa Italia da un lato e le autorità libiche dall’altro, finalizzata a porre un freno all’immigrazione clandestina in Europa. In particolare, se è indubbio che tali accordi abbiano effettivamente raggiunto lo scopo di limitare in parte l’ingresso di una porzione di stranieri intenzionati a fuggire dall’Africa − obiettivo raggiunto attraverso vari mezzi (più o meno efficaci nella pratica), tra cui l’addestramento della Guardia costiera libica a intercettare le imbarcazioni e a riportare i migranti nel continente africano − il rovescio della medaglia riguarda proprio il brusco aumento delle persone detenute nei centri di accoglienza libici, una volta che questi abbiano tentato invano di prendere il largo. E da questo momento in poi tali accordi si rendono silenti.
I soprusi, il sovraffollamento, le condizioni precarie dei luoghi di detenzione, sono tutte questioni di attualità che tali accordi non toccano, se non in maniera alquanto marginale o contraddittoria.
Un esempio di iniziativa finalizzata alla lotta contro l’immigrazione clandestina, di cui l’Italia ha preso parte, riguarda il Memorandum firmato il 2 febbraio 2017 dall’ (ex) Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il primo Ministro di unità nazionale libico Fayez al-Serraj, nel quale viene esposta una disciplina “di base” per contrastare l’immigrazione clandestina proveniente dalla Libia. Tale obiettivo dovrebbe raggiungersi operando su due fronti: da un lato mediante una cooperazione finalizzata al sostegno delle istituzioni di sicurezza e militari libiche (cioè la Guardia costiera) fornendole «supporto tecnico e tecnologico» al fine di arginare i flussi di migranti illegali, e dall’altro mediante un sostanzioso finanziamento dei centri di accoglienza preposti a raccogliere i migranti intercettati alla partenza per l’Italia. Pleonastico risulta il cortocircuito di tale accordo, il quale si preoccupa di fornire aiuti materiali su diversi livelli, tra cui proprio a quei centri di accoglienza dove le torture e i soprusi fanno parte della quotidianità.
Ora, senza misconoscere il valore dei rilievi appena enucleati, occorrerebbe soffermarsi a riflettere su un ulteriore fattore, ossia che il quadro di eventi emersi dal processo Matammud, che ormai fa parte della normalità all’interno dei centri di accoglienza per migranti in Africa, in realtà costituisce una vera e propria “patologia” sistematica. Qualora i migranti, una volta maltrattati e minacciati per finalità di illecito guadagno, riuscissero a “pagarsi la libertà” da quei centri di accoglienza, verrebbero comunque illecitamente imbarcati con destinazione l’Italia o altro Paese europeo.
Risulta quindi evidente come, a monte della scarna disciplina in materia di lotta all’immigrazione clandestina, uno dei problemi principe che occorre sanare riguarda proprio tali centri, al cui interno i diritti umani vengono ancora − è appena del 26 maggio 2018 una delle ultime testimonianze di maltrattamenti nei centri di accoglienza libici sistematicamente calpestati [1].
A parer di chi scrive, occorrerebbe innanzitutto indirizzare lo sguardo contro i principali colpevoli, magari promuovendo forme di missioni umanitarie per fare in modo che tali forme di criminalità transnazionale vengano perseguite in maniera oculata, senza strumentalizzare forme (seppur intrinsecamente mal strutturate) di lotta all’ingresso clandestino, col rischio di trasformare il tutto in un palliativo trasposto su carta, con scarsi riscontri di tipo pratico.
[1] Vds. l’articolo Libia, voci dall’inferno di Katia Fitermann, in Famigliacristiana.it, 26 maggio 2018, http://www.famigliacristiana.it/articolo/libia-voci-dall-inferno.aspx