Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Il reato di voto di scambio politico mafioso alla prova di resistenza

di Calogero Gaetano Paci
Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria
Continua a far discutere la nuova fattispecie incriminatrice entrata in vigore nell'aprile del 2014

1. Appena un anno fa…

Anche quest’anno - puntualmente, alla ripresa dalle vacanze estive - ritorna di attualità il dibattito sull’efficacia della nuova fattispecie incriminatrice del voto di scambio politico mafioso, entrata in vigore nell’aprile del 2014.

E puntualmente si ritorna a parlare della necessità di riformare la riforma, cosi che in sede parlamentare è stata proposta l’approvazione di una ulteriore norma, sia pure di interpretazione autentica di quella appena varata, che possa agevolare l’attività ermeneutica della magistratura allo scopo di prevenire cosi ulteriori contrasti interpretativi.

In realtà il legislatore del 2014, dopo oltre un ventennio di attesa e di sostanziale impunità del voto di scambio politico mafioso, ha finalmente dotato l’ordinamento di una disposizione con cui è stato raggiunto un punto di equilibrio tra l’imprescindibile esigenza di contrasto dell’imponente fenomeno criminale del voto di scambio - che a tutte le latitudini del Paese altera uno dei fondamenti della democrazia rappresentativa - e la tutela delle garanzie individuali saldamente ancorata alla determinatezza descrittiva della condotta punibile.

Tuttavia già lo scorso anno se ne era invocata l’immediata modifica poiché, in seno alla Sesta Sezione Penale della Cassazione, erano emersi due distinti orientamenti: secondo la sentenza n. 36382 (Antinoro), depositata il 28 agosto 2014, la riforma del 17 aprile 2014 ha ampliato l’ambito della controprestazione alle “altre utilità”, rendendo cosi punibile lo scambio anche quando la promessa va ben oltre l’erogazione di una somma di denaro, e nel contempo ha apportato una modifica strutturale allo scambio delle promesse che, in virtù dell’espresso richiamo al 3° comma dell’art. 416 bis c.p., deve necessariamente ricomprendere anche le modalità mafiose con cui i voti vengono procurati, sicchè non è più sufficiente provare l’esistenza di un accordo ma occorre dimostrare che esso preveda anche l’impegno del gruppo mafioso ad operare secondo le tipiche modalità previste dal richiamato 3° comma.

A distanza di poco più di 10 giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza Antinoro, sempre la Sesta Sezione penale è ritornata sul tema (n. 37374, Polizzi) ed ha ribadito in primo luogo la natura di reato di pericolo, fondata “sulla mera conclusione dell’accordo” ma soprattutto ha concentrato l’analisi su un elemento che la sentenza Antinoro aveva trascurato, ossia la individuazione del protagonista qualificante dell’accordo: “la presenza di una associazione di stampo mafioso che si occupa anche del condizionamento del voto”, la cui “particolare qualità” va rigorosamente accertata e dimostrata.

Le due divergenti ricostruzioni della struttura della fattispecie hanno inevitabili riflessi sul piano probatorio se si considera che, secondo l’orientamento accolto dalla sentenza Polizzi, le modalità esecutive dell’accordo non rientrano nella condotta tipica sicchè non occorre provarle nella loro dimensione effettuale, potendo anzi costituire un post factum non punibile oppure integrare ulteriori autonome ipotesi di reato (si va dalla coartazione elettorale, passando per la violenza privata sino all’estorsione o all’associazione mafiosa vera e propria): è sufficiente accertare che l’indicazione di voto sia percepita all’esterno come proveniente dal gruppo mafioso che esercita il suo condizionamento sul territorio, dato che la ricerca dei voti costituisce espressione della vita e dell’operato dell’organizzazione, della sua capacità di “assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso..”.

Ed in effetti il tenore delle due decisioni lasciava presagire l’insorgenza di un contrasto che soltanto un intervento delle Sezioni Unite avrebbe potuto dirimere.

 

2. La sentenza Annunziata e l’analisi del metodo mafioso

L’occasione per riattualizzare il dibattito l’ha fornita la sentenza in commento (n. 313482015 depositata il 17 luglio 2015, Annunziata) con la quale sono state annullate due ordinanze del Tribunale del Riesame che, accogliendo il ricorso del P.M., aveva aggravato la misura originariamente emessa dal Gip disponendo la custodia cautelare in carcere ed aveva rigettato anche il ricorso dell’indagato.

L’esito annullatorio ha immediatamente scatenato, non senza superficialità e demagogia, l’ennesima campagna di riforma che, mossa dall’intento di voler fornire alla magistratura uno strumento asseritamente ancora più efficace, rischia probabilmente di complicare il già tortuoso cammino dell’istituto.

Al contrario va dato atto che la sentenza Annunziata ha il pregio di sviluppare una rigorosa ed inedita analisi della nuova fattispecie, procedendo intanto dalla chiara e convincente identificazione della sua struttura, riconosciuta fondata, anche a seguito della riforma del 2014, sullo scambio delle promesse, attraverso le quali si consuma il reato contratto e senza che sia anche necessario accertare, per il suo perfezionamento, la concreta esecuzione degli impegni assunti dai contraenti.

Su due elementi della nuova fattispecie, in particolare, si svolge l’analisi più elaborata della Corte: l’espresso richiamo alle “modalità” previste dal 3° comma dell’art. 416 bis c.p. e l’ambito soggettivo di riferimento previsto dal 2° comma dell’art. 416 ter c.p.

L’uso per fini elettorali del metodo mafioso, ossia dell’esercizio della “ forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti…ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali” (art. 416 bis, comma 3°,c.p.) è indicato quale elemento costitutivo necessario dell’oggetto dell’accordo incriminato, del quale entrambi i contraenti debbono essere pienamente consapevoli, altrimenti il patto elettorale potrà avere rilevanza ai sensi delle fattispecie previste dagli artt. 96 e 97 D.P.R. 36157, art. 85 e 87 D.P.R. 75060.

Nello sviluppo di tale ragionamento la Corte ha reiteratamente evidenziato la piena coerenza tra la fattispecie riformata nel 2014 e l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria formatasi sul previgente testo della disposizione, argomentazione prodromica per escludere che, come aveva sostenuto la sentenza Antinoro sulla base di una discutibile utilizzazione di alcuni passaggi dei lavori preparatori, la riforma legislativa abbia operato una restrizione, anche parziale, dell’area dell’illecito.

La prova del metodo mafioso non richiede anche la specifica dimostrazione della programmazione dei concreti atti di intimidazione o di coartazione del libero esercizio del diritto di voto da parte dell’organizzazione mafiosa promittente: è necessario accertare con rigore che questa esista ed operi sul territorio secondo le caratteristiche ontologiche indicate nel comma terzo dell’art. 416 bis c.p. perché il suo impegno elettorale, se seriamente assunto, assuma la rilevanza penale prevista dalla nuova fattispecie dell’art. 416 ter c.p. In sostanza, l’agire di una organizzazione che abbia tutte le caratteristiche descritte dall’art. 416 bis c.p. non richiede una prova autonoma ed ulteriore ma si identifica con l’organizzazione stessa.

Dall’esame dell’elemento oggettivo a quello soggettivo il passo è breve perché, a differenza di quanto accadeva con la vigenza della precedente formulazione della norma, il legislatore del 2014 ha voluto creare uno stretto collegamento tra i due profili, prevedendo espressamente l’incriminazione della condotta di colui che “promette di procurare voti con le modalità indicate nel primo comma”; in precedenza, per pervenire al medesimo risultato occorreva estendere la punibilità anche al mafioso, o comunque al promittente i voti, con la norma generale sul concorso di persone nel reato, oggi è prevista una fattispecie incriminatrice autonoma con potenzialità applicative notevoli.

Infatti sulla base di tale disposizione la Corte, con uno sguardo molto attento alle moderne fenomenologie criminali organizzate, può operare una (sinora inedita) distinzione tra l’ipotesi in cui la promessa proviene dal soggetto appartenente all’organizzazione da quella in cui sia un intermediario ad essa estraneo a prospettarla.

Nel primo caso, la veste che la promessa dei voti formulata da un intraneo assume è indubbiamente connotata da quella mafiosità del metodo richiesta dal 1° comma dell’art. 416 ter c.p. semprechè risulti accertato che il promittente procacciatore sia appartenente ad un sodalizio mafioso esistente, operante sul territorio, la cui fama criminale conseguita induce pertanto il candidato ad aderire al patto.

Nel caso in cui il patto, invece,venga concluso da un estraneo all’organizzazione che si impegna per questa occorre dimostrare, oltre ovviamente all’esistenza dell’organizzazione ed alla sua operatività sul territorio, anche le specifiche modalità attraverso le quali l’organizzazione intende conseguire la mobilitazione elettorale.

Il deficit di conoscenza sulla reale mafiosità dell’organizzazione criminale invocata dal terzo promittente deve essere compensato, sembra dire la Corte, da un accertamento rigoroso sulle specifiche modalità attraverso le quali si intendono raccogliere i voti in favore del candidato: una compensazione resa necessaria per connotare il patto di scambio di quel tasso di offensività che rischia di smarrirsi di fronte ad organizzazioni di incerta fama o di scarsa operatività sul territorio, come emerge dalla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.

Attraverso questa lettura estensiva del 2° comma dell’art. 416 ter c.p. la Corte compie una operazione ermeneutica sicuramente coraggiosa e perciò destinata ad alimentare il dibattito che, da un lato, ha il merito di realizzare un (imprevisto) punto di convergenza tra gli opposti orientamenti che si erano espressi con le sentenze Antinoro e Polizzi ma dall’altro apre la strada ad ulteriori interrogativi sui criteri ovvero gli indici fattuali da utilizzare per riempire di contenuto la disposizione. 

In sostanza, ci deve domandare: come si perviene in concreto ad accertare la matrice mafiosa del gruppo per conto del quale l’accordo viene stipulato? I precedenti giudiziari da soli non bastano, il caso concreto esaminato dal Tribunale del riesame lo evidenzia e fornisce anche la condivisibile spiegazione dell’annullamento operato dalla Corte, occorre dimostrare in concreto la presenza e la vitalità sul territorio del gruppo, soprattutto rispetto a quelle realtà criminali che non hanno ancora conseguito un crisma di mafiosità ma che sul territorio cominciano a manifestarsi attraverso le tipiche modalità dell’agire mafioso.

Ed occorre soprattutto provare la consapevolezza del candidato che chiede i voti in ordine alle specifiche modalità di procacciamento che l’organizzazione rappresentata da un terzo, o comunque non dotata di quella riconoscibilità criminale richiesta per le organizzazioni strutturate, intende adottare: prova non sempre agevole ed in ogni caso non surrogabile dall’automatismo logico derivante dalla mera evocazione della esistenza di una organizzazione mafiosa.

La distinzione tracciata dalla Corte, della cui coscienza da parte del legislatore della riforma del 2014 è fortemente lecito dubitare, consente di recuperare sul piano oggettivo in termini di struttura della fattispecie incriminatrice un elemento che viceversa non è richiesto allorquando il promittente è un intraneo. In tal modo si viene a realizzare una fattispecie oggettiva “mobile” la cui struttura muta, sotto il profilo probatorio, in dipendenza del rapporto del promittente con l’organizzazione e, va aggiunto per logica conseguenza, anche in dipendenza della avvenuta acquisizione della fama criminale necessaria per ritenere una organizzazione quale interlocutore credibile per la stipula di un patto di voto di scambio elettorale politico mafioso.

L’intervento della Corte, in definitiva, appare ispirato da una logica nomofilattica di carattere sistemico evidentemente finalizzato a coniugare la garanzia di determinatezza della fattispecie con l’esigenza di reprimere efficacemente uno dei fenomeni più inquinanti della democrazia nel nostro Paese.

Obiettivo che sembra avere raggiunto il suo scopo, avendo anche scongiurato l’intervento delle Sezioni Unite.

Almeno per ora. 

22/10/2015
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