Il decreto del Tribunale per i minorenni di Bari esclude la competenza del tribunale minorile anche per i provvedimenti ex art. 330 cc, in pendenza di giudizio di separazione fra i genitori, auspicando che le ragioni della Procura minorile, che aveva promosso il ricorso, siano sostenute dalla Procura ordinaria, litisconsorte necessaria nel procedimento di separazione fra i genitori.
Si tratta di una delle prime applicazioni note della novella introdotta dalla legge 219 del 10.12.12, già commentata su questa rivista da Costanzo Cea.
I giudici baresi, pure nelle imperfetta tecnica legislativa, aderiscono alla tesi secondo la quale la pendenza del giudizio di separazione attrae, nella competenza del tribunale ordinario, anche le richieste ex art. 330 cc (e non solo quelle ex art. 333 cc espressamente indicate dal legislatore).
Per non precludere la tutela dei minori, imposta dalle convenzioni internazionali, spetterà alla PM ordinario, interventore ex lege nel procedimento di separazione, svolgere le domande proprie del PM minorile.
Oltre a porre questioni circa l'ambito delle domande del PM ordinario, che dovrebbe essere contenute in quelle svolte dalla parti private, la riforma legislativa impone una nuova organizzazione degli uffici di Procura, che dovranno necessariamente rinforzare il settore addetto agli affari civili, nonchè ad una maggiore specializzaizone dei magistrati addetti a tali settori.