Un cittadino pakistano, giunto a Pordenone in data 11 marzo 2018 attraverso la rotta terrestre, si presentava immediatamente alla locale questura manifestando la propria intenzione di domandare protezione internazionale, ma gli veniva negato l’accesso alla procedura in quanto non era in grado di dimostrare di avere dimora nel territorio. Lo straniero, che aveva raggiunto il fratello accolto in una struttura prefettizia per richiedenti protezione internazionale, impossibilitato ad accedere alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale a causa dell’impossibilità di accesso alla procedura e privo di mezzi di sussistenza, otteneva aiuto dalla Croce rossa italiana che accettava di ospitarlo nel dormitorio sito nella località di Porcia per la notte, garantendogli altresì un pasto giornaliero.
L’attestazione fornita dalla Croce rossa al cittadino pakistano, tuttavia, non era considerata documentazione idonea dalla questura di Pordenone che l’8 maggio 2018, convocato lo straniero, procedeva al rilevamento delle sue impronte e gli consegnava verbale di identificazione ed elezione di domicilio ex art. 161 cpp e nomina del difensore ex art. 96 cpp per l’avvio delle indagini in ordine al reato p. e p. dall’art. 10-bis legge n. 286/98 (soggiorno irregolare).
Fallito così ogni tentativo di presentare la domanda di protezione internazionale e trovandosi a rischio di espulsione, il cittadino pakistano presentava ricorso ex art. 700 cpc alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale di Trieste al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto all’accesso alla procedura previa declaratoria di illegittimità del diniego della questura di Pordenone.
Il condivisibile provvedimento di accoglimento del Tribunale di Trieste prende le mosse dalla constatazione che il diritto alla protezione internazionale è un diritto assoluto ed incomprimibile e che l’attuale assetto normativo europeo, in parte recepito nell’ordinamento interno, è improntato alla massima tutela del richiedente.
È, del resto, evidente che negare l’accesso alla procedura equivale a negare in radice ogni possibilità di tutela.
Il Tribunale di Trieste ha affrontato direttamente il merito senza soffermarsi sulle eccezioni preliminari, palesemente infondate se non addirittura pretestuose, sollevate dall’Avvocatura dello Stato a sostegno della tesi dell’Amministrazione.
È opportuno segnalare che l’Avvocatura ha eccepito «il difetto di giurisdizione assoluto in quanto la materia oggetto della lite appartiene alle funzioni esclusive della pubblica amministrazione, e dunque nessun giudice appare dotato del potere di giudicare la controversia».
Al contrario, come emerge dalla diffusa argomentazione della ordinanza in commento, non sussiste alcuna «funzione esclusiva della PA» in materia in quanto gli articoli 6 e 26 del decreto legislativo n. 25/2008 si limitano a designare le autorità che sono preposta alla ricezione della domanda e cioè la polizia di frontiera oppure la questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
Secondo la direttiva 2013/32/UE, peraltro, la presentazione della domanda deve comunque essere accettata anche dall’autorità non competente: «Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda» (vds. art. 6 § 1 secondo alinea citata direttiva).
Di conseguenza la questura di Pordenone non doveva esercitare alcun potere discrezionale, ma limitarsi ad acquisire e registrare la domanda di protezione del cittadino straniero ovvero acquisirla e trasmetterla per la registrazione all’ autorità competente.
Si ricorda che l’art. 3 del d. lgs 25/2008 dispone che «(…) Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. 2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26 (…)» (cfr. altresì articolo 4 dl n. 13/47 conv. in legge n. 46/17).
Il Tribunale di Trieste ha correttamente rilevato quanto segue:
- la previsione normativa interna ha come unico obiettivo quello di individuare la questura competente per territorio alla ricezione della domanda e, di conseguenza, la dimora consiste nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente sul territorio di un comune ricadente sotto la giurisdizione amministrativa della questura;
- l’istruzione prefettizia (prot. Uscita 0003301 del 2 febbraio 2018), in base alla quale il richiedente che non abbia presentato la domanda in polizia di frontiera sarebbe legittimato a presentarla presso la questura di Pordenone solo se nella giurisdizione della stessa egli disponga di «una autonoma sistemazione», ed a condizione di «avere la disponibilità della dimora come sopra indicata già al momento in cui presenta la richiesta di riconoscimento e la questura che esamina la richiesta deve essere messa nelle condizioni di accertare la sussistenza di tale requisito, attraverso la presentazione, a cura del richiedente stesso, di idonea documentazione o, comunque, di elementi probanti certi», per un verso non elimina l’obbligo della questura stessa di adoperarsi per effettuare la registrazione entro sei giorni lavorativi e per altro profilo si pone in evidente contrasto con il principio di effettività;
- nessuna disposizione autorizza la questura a richiedere, al fine di verificare la propria competenza all’accettazione della domanda, una dichiarazione di ospitalità o la prova di «una autonoma sistemazione» che, anzi, finirebbe per rendere, se non impossibile, quantomeno eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto della Unione;
- ai sensi della direttiva 2013/33/UE (recepita dal d. lgs n. 142/2015) non si possono esigere dai richiedenti documenti inutili o sproporzionati né imporre loro altri requisiti amministrativi per il solo fatto che gli stessi chiedano protezione internazionale;
- il richiedente aveva presentato attestazione di ospitalità notturna presso la Croce rossa italiana di Porcia che gli garantiva anche un pasto giornaliero, sufficiente a far scattare l’obbligo di accettazione della richiesta di registrazione
Del resto il d. lgs n. 142/2015, che traspone nell'ordinamento interno le norme in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale previste dalla direttiva 2013/33/UE, stabilisce, all'art. 1 comma 2 che l'accesso alle misure di accoglienza deve essere garantito fin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, proprio in considerazione del fatto che uno straniero che si dichiari da poco entrato clandestinamente in Italia non ha, di norma, alcuna possibilità di «autonoma sistemazione».
In fatto il rifiuto della questura di Pordenone ha trasformato un richiedente protezione in un indagato per soggiorno illegale.
L’unico rimedito esperibile dal richiedente era appunto quello di ottenere l’accertamento del suo diritto a presentare la domanda dal giudice competente ex lege ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 comma 2 del dl n. 13/2017, convertito in legge n. 46/2017.
Il ricorso alla procedura di urgenza è giustificato, come sottolineato nell’ordinanza del Tribunale di Trieste, dal periculum rappresentato dalla esposizione ad iniziative repressive statuali precluse solamente dalla presentazione della domanda di protezione.
L’alternativa di rivolgersi alla polizia della frontiera da cui aveva fatto ingresso il richiedente, suggerita nel caso di specie dall’Avvocatura dello Stato, oltre che priva di supporto normativo, finirebbe per ritardare ingiustificatamente la presentazione della domanda di protezione e si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 1 del d. lgs n. 142/2015.