Il presente contributo costituisce anticipazione del n. 3/2023 di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione
Il prisma dell’accoglienza: la disciplina del sistema alla luce della legge n. 50/2023 *
La legge n. 50/2023 rappresenta il terzo provvedimento adottato nell’arco di sei anni che interviene pesantemente sul d.lgs n. 142/2015 nonché sull’art. 1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell’accoglienza e frammentando ulteriormente il sistema nel suo complesso. L’intervento riguarda la gestione dei punti di crisi (cd. "hotspot") e dei centri governativi di accoglienza, la platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite.
In particolare, il legislatore riforma il sistema di accoglienza reintroducendo la logica binaria che separa i percorsi dei richiedenti asilo dai titolari di protezione internazionale che possono accedere al Sai, e rivede l’impianto ripristinato due anni prima dal dl n. 130/2020, che sanciva l’interconnessione stretta tra sistema di accoglienza e integrazione come elementi inscindibili di un percorso che porta all’autonomia della persona. Oltre a intervenire sulle categorie di beneficiari, l’attuale provvedimento interviene sulle prestazioni da garantire ai richiedenti protezione internazionale e prevede misure che selezionano ulteriormente gli aventi diritto e stratificano, moltiplicandoli, gli spazi e i luoghi deputati all’accoglienza.
In Belgio, dal 2020, autorità statali come l'Agenzia federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il Segretariato di Stato per l'asilo e l’immigrazione non hanno dato esecuzione a migliaia di decisioni giudiziarie che imponevano loro di fornire assistenza materiale ai richiedenti asilo e ai rifugiati in attesa dell’esame della loro domanda. Investita della questione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato la carenza sistemica delle autorità belghe nel non dare esecuzione a tali sentenze volte a proteggere la dignità umana. Il caso del Belgio mostra come una crisi dell'accoglienza possa rapidamente aprire la strada a una crisi dello Stato di diritto.
Le migrazioni creano conflitto perché sovvertono l’ordine dei privilegi di “razza”, di genere e di classe sostenuti dalla matrice coloniale dei confini, con il loro portato di morte. La libertà di movimento, all’interno e oltre l’Europa, è una prospettiva politica necessaria perché libertà e democrazia non siano il privilegio di una parte guadagnato al prezzo di migliaia di vite. L’abrogazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, l’abolizione della detenzione amministrativa e il riconoscimento della cittadinanza a chi nasce o cresce in Europa sono tre proposte concrete per la libertà di movimento, e per il futuro dell’Europa.
Per parlare di “immigrati”, bisogna anzitutto definire chi siano gli esseri umani a cui attribuiamo questa etichetta. Cercherò in questo contributo anzitutto di introdurre e discutere questo concetto, meno evidente e scontato di quanto potrebbe sembrare. Vedremo come la figura dell’immigrato mette insieme nazionalità straniera e povertà almeno presunta. Tenterò poi di dare un quadro informativo sull’immigrazione in Italia, allo scopo di collocare la questione dell’asilo in una prospettiva adeguata. Discuterò del rapporto tra migrazioni e povertà e dell’idea della promozione dello sviluppo come alternativa all’emigrazione. Tratterò infine delle politiche migratorie del Governo Meloni. Filo conduttore del testo sarà una domanda cruciale: siamo davvero sotto una pressione migratoria sempre più massiccia e secondo alcuni insostenibile? Siamo, insomma, sottoposti a un’invasione?
A pochi giorni dal naufragio di Roccella Ionica, consumatosi nel silenzio delle autorità che presenziavano al G7, parlare di “Patto europeo sull’asilo e le migrazioni” può comportare, una volta di più, ancora, l’accettazione del compromesso fragile, delle morti in mare come “danno collaterale”, della solidarietà come obbligo imposto… A meno che non intervenga una nuova narrazione, capace di considerare i protagonisti della migrazione come una risorsa, un motore di cambiamento e di sviluppo: non solo – utilitaristicamente – in senso economico e materiale, ma anche umano e sociale. Una risorsa capace di garantire un futuro all’Europa e ai principi che la fondano come soggetto politico unitario.
L’intervento di apertura della conferenza internazionale Immigrazione e diritti fondamentali. Quale progetto per la prossima legislatura europea organizzata il 12 aprile 2024 presso l’Università di Roma Tre da MEDEL, Magistratura democratica, Fondazione Basso e Movimento europeo.
Opening speech made at the international conference Immigration in Europe and Fundamental Rights. Which perspectives for the next European Legislature? organised on April 12, 2024 at Roma Tre University by MEDEL, Magistratura Democratica, Fondazione Basso and Movimento europeo.
Con la sentenza n. 11399 del 9 aprile 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bologna – prendono posizione in ordine al tema delle conseguenze derivanti dal superamento dei termini nelle procedure c.d. accelerate. La pronuncia, nel risolvere il contrasto sviluppatosi tra le varie Sezioni Specializzate, apre numerosi spunti di riflessione.
Trattenimenti, procedure accelerate, domande reiterate, protezione nazionale
Roma, Corte di Cassazione, Aula Giallombardo - 20 marzo 2024, ore 14.30-18
(per il video integrale, vedi link nel testo)
La riforma volutamente restrittiva all’istituto della protezione speciale, recata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023, a soli due anni dalla precedente che invece ne aveva ampliato i presupposti (D.L. n. 130/2020 e legge n. 173/2020), induce l’interprete a nuove riflessioni per comprendere se e quanto essa abbia inciso sui diritti che presidiano questo diritto fondamentale, che molti altri ne contiene. L’occasione è data dalla pronuncia del Tribunale di Milano in commento, che offre interessanti spunti di analisi sia sull’istituto in generale, sia in relazione a una specifica declinazione della condizione di vulnerabilità riferibile alla prostituzione volontaria, in assenza di effettive reali alternative.