Soprattutto rispetto al morire, le conoscenze tecniche, pur senza procurare la guarigione o, quantomeno, la proroga, per quanto breve, di una vita degna di essere vissuta, possono comportare il protrarsi dell’esistenza biologica al di là di quanto un soggetto voglia o immagini possibile. Questo fa sorgere, all’interno della società attuale, istanze che chiedono di investigare se, nel nostro ordinamento giuridico, il diritto alla vita comprenda anche un diritto sulla vita e, quindi, la possibile pretesa di rinunciarvi attraverso l’aiuto di terzi che causalmente determinino la morte e che ruolo, lo Stato, sia chiamato a rivestire intervenendo, in tali ambiti, attraverso divieti, obblighi o permessi.
In tale contesto si colloca l’ordinanza della Corte di assise di Milano che solleva, nel processo che vede imputato Marco Cappato, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 cp nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa a quelle di istigazione e, quindi, a «prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicida».
Processo Cappato, tra diritto di morire e reato di aiuto al suicidio. La questione è rimessa alla Corte costituzionale
Un documento di Antigone e di Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) sul Disegno di legge n. 1660/C recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario
Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, con cui è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio. Di tale norma abrogativa è stato, più in particolare, denunciato il contrasto sia con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia con l’adesione, ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida nell’anno 2003, sia con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Nuovi tasselli della politica penale della destra
Probabilmente costituisce un record il numero di pronunce di incostituzionalità che hanno colpito il d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs act): ciò che ne esce sconfessata è soprattutto la filosofia che vi era sottesa
Come riflettere insieme ai più giovani sul significato di diritto umano? Cosa viene incluso e cosa di fatto si esclude osservandolo alla luce dell’esperienza concreta? Nel libro-laboratorio Diritti in gioco (2004) avevamo affrontato il tema in un lavoro collettivo attraverso un cambio del punto di vista, ovvero, partire dalla vita reale e quindi dai bisogni, e verificare se e in che modo erano stati accolti e considerati nell’ambito del diritto. La scelta è stata quella di considerare alcuni beni comuni fondamentali: acqua, terra, cibo, sapere, salute, uguaglianza, pace. Il libro, molto utilizzato nelle scuole, oggi necessita di una ristampa e i cambiamenti in atto (sul piano geopolitico, economico, climatico, le nuove forme di sfruttamento, le guerre continue, le sistematiche violazioni dei diritti - e del diritto internazionale in particolare - che rimangono impunite se non addirittura avallate) richiedono una rinnovata riflessione. Accenniamo qui ad alcune questioni che andrebbero considerate e affrontate: una proposta, nell’intento di svilupparle attraverso un percorso ancora una volta collettivo.
Pubblichiamo, per il suo valore in termini di controllo sulla discrezionalità legislativa in materia di dosimetria della pena, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale
Un dialogo con i passaggi più significativi di G. Fiandaca, Punizione, Bologna, 2024. Un “piccolo libro” prezioso, un itinerario dialettico e mai dogmatico attraverso le forme e le ideologie della pena, che giunge sino alla contemporanea crisi di legittimità del diritto penale e alle domande suscitate dai modelli alternativi alla punizione
Il tema della applicazione della pena in modi conformi alla dignità della persona privata della libertà e della conseguente necessità della espansione degli aspetti della persona stessa che più rischiano di venir compromessi o compressi dallo stato detentivo ormai da tempo, e per merito del brillante impegno di studiosi ed operatori professionali specializzati, attrae un qualificato dibattito sociale-istituzionale-giuridico. L'intensità della discussione sviluppatasi e la persuasività delle ragioni poste a fondamento di idee e soluzioni idonee a realizzare quella necessità hanno trovato compimento, quanto ad una delle dimensioni costitutive della personalità umana, quella dell'affettività destinata ad esplicarsi in una sfera di inviolabile intimità, nella sentenza n. 10 depositata il 26 gennaio 2024 dalla Corte costituzionale. Questa ha additivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) là dove non prevede la possibilità di contatti, destinati a tradursi anche in momenti di intensa ed intima affettività, tra il detenuto e le persone a lui legate da vincoli parentali, giuridici e sociali. Questo saggio è dedicato alla breve rassegna dei coordinati argomenti impiegati, in progressiva successione, dalla sentenza.
Pubblichiamo un’interessante ordinanza, con la quale il Tribunale di Siena ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa alla prosecuzione del giudizio dibattimentale, successivamente alla celebrazione dell’udienza di comparizione predibattimentale disciplinata dagli artt. 554-bis e ss. c.p.p.