1. Pubblichiamo la sentenza n.194/2018 con la quale la Corte costituzionale, in parziale accoglimento delle questioni sollevate dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 1 del d.lgs n. 23/2015, anche nella versione modificata con il dl n. 87/2018 (cd. Decreto dignità), poi convertito in legge n. 96/2018. Il contrasto con la Costituzione è stato affermato nella parte in cui la norma prevede un rigido automatismo nella liquidazione dell’indennità spettante al lavoratore licenziato illegittimamente, fondato sul solo parametro dell’anzianità di servizio (due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno), pur entro limiti predefiniti sia verso il basso sia verso l’alto, per cui la misura dell’indennità non può comunque essere inferiore a quattro (ora sei) mensilità dell’ultima retribuzione, né superiore alla soglia massima di ventiquattro (ora trentasei) mensilità.
La Corte, ricapitolando le precedenti sentenze in tema, ribadisce che attiene alla discrezionalità del legislatore l’individuazione delle forme di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato.
Già la sentenza n. 194 del 1970 (poi seguita da un costante orientamento), dopo avere affermato che i principi cui si ispira l’art. 4 della Costituzione «esprimono l’esigenza di un contenimento della libertà del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell’ampliamento della tutela del lavoratore, quanto alla conservazione del posto di lavoro», aveva precisato che «[l]’attuazione di questi principi resta tuttavia affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale» (punto 4. del Considerato in diritto). Più di recente la Corte aveva espressamente escluso che «il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore», potesse imporre un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto).
Nell’esercizio di tale discrezionalità il legislatore ben può prevedere un meccanismo di tutela del lavoratore anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n.303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti, «non ha una propria autonomia concettuale, ma è nient’altro che una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme» (sentenza n. 268 del 1994, punto 5. del Considerato in diritto).
2. Da queste premesse, che valgono ad enucleare l’ambito delle tutele fondate sugli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., la Corte procede alla analisi della tutela prevista dal censurato art. 3, comma 1.
Il legislatore nell’occasione ha ritenuto di accordare una tutela meramente economica: ma la qualificazione come «indennità» dell’obbligazione prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs n. 23 del 2015 non ne esclude la natura di rimedio risarcitorio, a fronte di un licenziamento illegittimo che, anche se efficace, in quanto idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito, in quanto adottato in violazione della normativa imperativa preesistente, l’art. 1 della legge n. 604/1966, non modificato nel 2015 né in altra diversa occasione.
Su questa sequenza la Corte innesta l’evidenziazione del punto di crisi, costituito dallo scollamento tra il concetto di tutela risarcitoria che necessariamente è da vestire sul caso concreto, e la previsione rigida di un solo criterio, quello dell’anzianità, che non esprime questa esigenza se non in modo limitatissimo e del tutto eventuale, in base ad un automatismo che rappresenta una contraddizione in termini: potrebbe in ipotesi non esserci alcun danno e l’indennità essere commisurata a vari anni di servizio. Il bilanciamento all’interno dei principi costituzionali è conseguentemente carente perché in realtà si muove solo all’interno delle esigenze dell’impresa di sapere quanto rischia e non c’è un collegamento significativo con la situazione concreta del lavoratore. Il passaggio riporta alla mente le tante voci levatesi all’epoca dell’approvazione del Jobs act, plaudenti all’introduzione di un meccanismo capace di consentire all’imprenditore di predeterminare il costo del licenziamento, e di eliminare ogni “protagonismo” di giudici ed avvocati nel sistema delle relazioni industriali.
La Corte rinnega apertamente questa impostazione, e riporta il baricentro della tutela verso una doverosa considerazione della posizione della parte che subisce l’illegittima perdita del lavoro: «In una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio. Non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia. Tale discrezionalità si esercita, comunque, entro confini tracciati dal legislatore per garantire una calibrata modulazione del risarcimento dovuto, entro una soglia minima e una massima».
D’altronde, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 23 del 2015 il legislatore ha ripetutamente percorso la strada che conduce all’individuazione di tali molteplici fattori, enucleando norme capaci di fornire parametri generali, la cui applicazione è stata rimessa al prudente (e motivato) apprezzamento del giudice [vds. art. 8 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990, ed art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012].
Sempre si è fatto ricorso ad una valorizzazione della molteplicità dei fattori che incidono sull’entità del pregiudizio causato dall’ingiustificato licenziamento e conseguentemente sulla misura del risarcimento. Da tale percorso – rileva la Corte − si discosta la disposizione censurata. Ciò accade proprio quando viene meno la tutela reale, esclusa, come già detto, per i lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015, salvo che nei casi di cui al comma 2 dell’art. 3 del d.lgs n. 23 del 2015.
Per riportare il meccanismo all’interno di un sistema equilibrato di tutele, pur bilanciato con i valori dell’impresa, non vi è che un rimedio: riaffermare l’essenzialità della discrezionalità del giudice che sola risponde, infatti, «all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza».
Lo snodo ulteriore e consequenziale è quello della definizione di un intervallo significativo, da un minimo a un massimo, che consenta la realizzazione di una disciplina di contemperamento soddisfacente, che si attagli il più possibile al caso concreto. Il caso concreto per sua essenza sfugge ad una definizione in astratto: in via generale al più si possono dettare criteri di liquidazione, rispetto ai quali per giurisprudenza unanime vige l’obbligo della motivazione. Solo il giudice può e deve procedere all’accertamento completo del fatto e alla conseguente liquidazione in termini aderenti a ciò che dall’accertamento è risultato.
La conclusione è netta: una volta individuato il contenuto del bilanciamento tra limiti alla libertà negoziale e conseguenti obblighi di riparazione, non appartiene al legislatore la possibilità di introdurre criteri rigidi di deroga al diritto al risarcimento del danno. «La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse».
3. Non solo: la norma contrasta altresì con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inidoneità dell’indennità medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente (quarto dei profili di violazione dell’art. 3 Cost. prospettati dal rimettente).
La giurisprudenza costituzionale ha sempre ribadito che la previsione di ipotesi di risarcimento forfetizzato è compatibile con i principi costituzionali, purché essa realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto (sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 482 del 2000, n. 132 del 1985).
Secondo la Corte non contrasta con tale nozione di adeguatezza il limite di ventiquattro (ora trentasei) mensilità, fissato dal legislatore quale soglia massima del risarcimento. Ciò che risulta irragionevole è la rigida dipendenza dell’aumento dell’indennità dalla sola crescita dell’anzianità di servizio, che «mostra la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata, come nel giudizio a quo. In tali casi, appare ancor più inadeguato il ristoro del pregiudizio causato dal licenziamento illegittimo, senza che a ciò possa sempre ovviare la previsione della misura minima dell’indennità di quattro (e, ora, di sei) mensilità».
Pertanto la norma nella parte in cui prevede il parametro di liquidazione, «non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro». Nella previsione di una tutela economica che può non rappresentare un risarcimento adeguato del danno inferto, e d’altro lato nemmeno un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, la Corte riscontra un’eccessiva compressione dell’interesse del lavoratore, al punto da risultare la norma incompatibile con il principio di ragionevolezza, e comunque una violazione degli artt. artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., posti a tutela dell’interesse del lavoratore alla stabilità dell’occupazione.
L’irragionevolezza del rimedio previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs n. 23 del 2015 assume, in realtà, un rilievo ancor maggiore alla luce del particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost.), per realizzare un pieno sviluppo della personalità umana (sentenza n. 163 del 1983, punto 6. del Considerato in diritto).
5. Infine, la Corte riscontra anche la denunciata violazione degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, che impone alle Parti contraenti, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, il riconoscimento de «il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione» [primo comma, lettera b)].
Richiamate le precedenti affermazioni dell’idoneità della Carta sociale europea a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. e il riconoscimento dell’autorevolezza delle decisioni del Comitato, ancorché non vincolanti per i giudici nazionali (sentenza n. 120 del 2018), la Corte precisa che l’art. 24, che si ispira alla Convenzione OIL n. 158 del 1982, non fa che esplicitare sul piano internazionale, in armonia con l’art. 35, terzo comma, Cost. e con riguardo al licenziamento ingiustificato, l’obbligo di garantire l’adeguatezza del risarcimento, in coerenza con quanto affermato sulla base del parametro costituzionale interno dell’art. 3 Cost.
Si riconosce in tal senso la realizzazione di «un’integrazione tra fonti e – ciò che più rileva – tra le tutele da esse garantite (sentenza n. 317 del 2009, punto 7. del Considerato in diritto, secondo cui “[i]l risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento deve essere di segno positivo”)».
Per il tramite dell’art. 24 della Carta sociale europea, risultano pertanto violati sia l’art. 76 – nel riferimento operato dalla legge di delegazione al rispetto delle convenzioni internazionali – sia l’art. 117, primo comma, Cost.
6. La decisione contiene affermazioni di grande spessore e di notevole valenza di principio, a cui ovviamente faranno seguito approfondimenti e considerazioni di sistema di più generale respiro. Qui interessa evidenziare, con l’urgenza che merita, la scelta compiuta dai giudici costituzionali che vale a rimettere il giudice del lavoro, nell’esercizio della sua valutazione discrezionale, al centro di quel delicato meccanismo che tende alla individuazione caso per caso di un punto di bilanciamento tra interessi contrapposti. La sua discrezionalità si deve muovere in uno spazio delimitato tra un massimo ed un minimo, e secondo l’applicazione di parametri che vengono astrattamente posti dal sistema in quanto ritenuti significativi al fine della quantificazione del risarcimento: ma resta in questo ambito il ruolo ineludibile della funzione giurisdizionale nel suo significato più pregnante e responsabilizzante, quello dell’individuazione della soluzione più adeguata al caso concreto. La proterva negazione dell’essenzialità di questo ruolo (da completarsi evidentemente con quello parimenti essenziale della difesa, a cui spetta la prospettazione e l’allegazione degli elementi di fatto a cui ancorare il giudizio) contenuta nell’art. 3 del Jobs act trova da parte dei giudici delle leggi una severa ed istruttiva sanzione. Il giudice resta al centro della funzione giurisdizionale, con la piena attribuzione della sua capacità valutativa, perché è fuori dal quadro costituzionale di riferimento una mera e meccanica attitudine applicativa di norme rigide e che non consentono alcun adattamento alla specificità del caso concreto.
Un filo rosso lega la sentenza n.194 con la precedente n. 77, con cui si è cancellata la riforma del 2014 che limitava fortemente la possibilità di compensazione fra le parti all'esito del giudizio civile [1]: anche in quel caso si è rimessa in mano al giudice di merito, ed in particolare a quello del lavoro, uno strumento efficace di adeguamento del regolamento delle spese alle peculiarità del caso concreto, ancorato a parametri oggettivi di apprezzamento dell’andamento complessivo del processo, delle modalità con le quali si è svolta l’istruttoria, delle ragioni del rigetto e così via, di cui dar conto con un’adeguata ed effettiva motivazione, in modo da evitare penalizzazioni irrazionali che creino ostacoli all’accesso alla tutela giurisdizionale e nel contempo un lassismo che agevoli un ingiustificato incremento del contenzioso.
Non certo un cieco trionfalismo può seguire a questo rinnovato riconoscimento, ma piuttosto, anche in questo caso, un richiamo più forte alla responsabilità del giudicare. La stessa iniziativa del giudice rimettente è espressione, a ben vedere, di questa orgogliosa consapevolezza del ruolo ricoperto: il riconoscimento della Corte della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati non è solo la conferma della bontà dell’inquadramento della portata dei principi che si ritenevano lesi, è ancora di più la consacrazione di un fermo rigetto di un ulteriore tentativo di ridurre spazio all’esercizio del dovere istituzionale di affermazione e di tutela dei diritti. Per tutto questo dobbiamo essere particolarmente grati, alla nostra Corte costituzionale, ed ai nostri giudici di merito.
[1] R. Sanlorenzo, La Corte costituzionale ed il regime delle spese di giudizio nel processo del lavoro, in questa Rivista on-line, 1 maggio 2018, http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-costituzionale-ed-il-regime-delle-spese-di-giudizio-nel-processo-del-lavoro_01-05-2018.php