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APP, cronaca necessaria di un annunciato ma utile flop

di Valerio Savio
Presidente Aggiunto Sezione GIP-GUP Tribunale Roma

La cronaca dei fatti, e la disamina delle ragioni, che hanno portato al disastroso varo, col DM 29.12.2023 n. 217, del Processo Penale Telematico a mezzo dell’applicativo APP, un esito “annunciato” ma dal Ministero ritenuto senza alternative in funzione degli obiettivi PNRR, da un lato interpellano C.S.M. ed associazionismo giudiziario a seguire l’epocale transizione digitale con visione di ampio respiro e con protagonismo istituzionale e dall’altro si profilano utili a comprendere quali dovranno essere, e quali non potranno mai più essere, le direttrici di costruzione e le modalità evolutive del Processo Penale Telematico.

1. La cronologia dei fatti

«Io sono il vostro nuovo Presidente, da oggi la nuova lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese…». Così da un balcone arringava el pueblo in festa il giorno dopo la Rivoluzione il nuovo Líder máximo (un Woody Allen dalle volute sembianze castriste) in un vecchio film del regista americano che voleva ironizzare sull’astrattezza ideologica di tutte le rivoluzioni (appunto, Il Dittatore dello Stato libero di Bananas, immaginario paese caraibico). 

Senza che – il Cielo ci guardi – si voglia paragonare la Nazione al Bananas – è questa la scena che è balzata in mente a leggere i comunicati del Ministero-DGSIA del 10, del 24 e del 27.10.2023, con i quali solennemente e al contempo con toni burocratici e non problematici, dall’alto delle stanze dei bottoni ministeriali, si notiziavano gli amministrati Uffici che dal 2 gennaio 2024 l’intera fase delle indagini preliminari «udienza preliminare esclusa» sarebbe stata gestita in via esclusiva con l’applicativo «APP già WFM», a varare il Processo Penale Telematico (PPT), seppure, con magnanima e prudente concessione, per i soli «procedimenti di nuova iscrizione». Per il resto, senza eccezione di singole tipologie di atti o di sub-procedimenti.

Già in grave ritardo, dopo un anno di mancato utilizzo dei tempi dati dalla riforma Cartabia (l’art. 87 D.lvo 150 / 2022 già nell’ottobre 2022 dava il via alla transizione digitale del processo penale dando al Ministero il 31.12.2023 come termine ultimo per varare i regolamenti attuativi dell’art. 111-bis cpp), dopo un anno in cui non vi era stato nella costruzione dell’applicativo il benché minimo concreto effettivo coinvolgimento degli Uffici interessati al suo primo utilizzo, ad ottobre 2023 il DGSIA dà insomma a Procure e Uffici GIP di tutta Italia il messaggio urbi et orbi che al 2 gennaio 2024 cambia il mondo. Sparisce la carta, su tutto, per tutta la fase delle indagini preliminari. Lo vuole l’Europa, lo vuole il PNRR. Dal due gennaio pluridecennali prassi lavorative, pure fondate su strumenti informatici (ed evidentemente certo non solo cartacei) devono sparire da un momento all’altro e riconvertirsi. 

Ma nessuna paura. Il DGSIA tranquillizza tutti, nonostante al Giorno del Bing Bang manchino a metà ottobre solo otto/nove settimane (con dentro Natale e le Feste). Andrà tutto bene. Si legge infatti nei rassicuranti comunicati DGSIA che APP è «senz’altro in grado di gestire telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori interni al procedimento, dalla fase delle indagini preliminari fino all’udienza preliminare esclusa, secondo gli obiettivi affidati al Ministero della Giustizia dal PNRR”, che APP “consente la redazione semplificata di atti nativi digitali tramite collegamento diretto all’applicazione Word online», che APP incorpora «innovative funzioni per la ricerca e lo studio dei documenti dei fascicoli e per la redazione evoluta degli atti», che APP «consente altresì la formazione e la gestione del fascicolo informatico». Una cosa che funziona, insomma. Oltretutto, ad abundantiam, con sperimentazione dal 30.10.2023 per undici uffici pilota nelle grandi sedi e dal 24 novembre per tutti gli altri Uffici di Procura e di GIP, e con parallela disponibilità on line di un Manuale Utente di 450 pagine e di vari webinar.

Accade però che nessuno si tranquillizzi. L’applicativo si presenta a tutti, da subito, anche ai più informaticamente avanzati, non solo lento ma astruso, farraginoso, non intuitivo, assai poco maneggevole, in grado di complicare operazioni anche semplici e semplicissime. Un programma di mera gestione documentale di atti, che si palesa creato lontano dai Tribunali e nato per altro, di fatto inutilizzabile per le tante attività delle indagini preliminari. Inoltre blocchi continui, atti che non si vedono, atti che invece tutti possono vedere con buona pace del segreto investigativo. Undici minuti per fare una iscrizione di notizia di reato, otto per archiviare un “ignoti”, e cose così. 

Naturalmente, il dubbio di essere solo dei trogloditi incapaci di usarlo da subito avvolge non solo chi, boomer come chi scrive, pur arrancando da sempre dietro le novità, lavora al PC anche su cose complesse da trent’anni, ma anche chi magari sa cos’è un wizard. Ma a rasserenare su quest’ultimo punto, e al contempo a preoccupare definitivamente su quello che può succedere dal 2 gennaio, vengono il 20 novembre le relazioni del Gruppo di Analisi istituito dalla Settima Commissione CSM, che per mesi ha verificato le funzionalità di APP insieme al Gruppo di Lavoro PPT del Ministero.

La stroncatura – analiticamente argomentata ed esemplificata -- non potrebbe essere più netta. In sintesi, con linguaggio chiaro, evitando i tecnicismi non necessari, e con giudizio che si unisce a quello unanime dei MAGRIF e di chi negli Uffici ne ha tentato l’utilizzazione anche su cose semplici, APP viene giudicato assolutamente inidoneo allo scopo per cui è stato creato, gravemente carente sul piano dell’usabilità anche da parte di utenti informaticamente avanzati, non in grado di gestire in modo migliore e più veloce anche il più semplice dei procedimenti come una archiviazione contro ignoti, perfino non in grado di rispettare le normative ordinamentali che regolano Procure e Uffici GIP. In APP, si legge, «la creazione anche del più semplice degli atti passa per il tramite di un wizard-procedura obbligata» che risulta «operazione complicata e farraginosa e allunga notevolmente i tempi per la predisposizione di un qualsiasi atto». Più in generale, APP si rivela in grado di poter rallentare tutte le attività processuali appesantendole di passaggi non necessari. Non presenta i benché minimi standard di sicurezza e (dettaglio) non tiene in alcun conto la sussistenza (nel corso delle indagini) del segreto investigativo (consentendo di default a tutti gli utenti magistrati di uno stesso ufficio in esso profilati la visibilità di tutti gli atti di tutti i fascicoli). APP «non funziona nella parte dedicata allo studio dei fascicoli» e non ne consente la consultazione offline, impone procedure guidate per la redazione degli atti non solo idonee a complicarla ma perfino in dati casi giuridicamente erronee, non consente a PM e GIP di selezionare in modo agevole gli atti urgenti rispetto ai non urgenti, non considera le procedure interne tra magistrati e loro ausiliari ovvero le rende inutilmente più complesse laddove le considera, non tiene conto che in penale il procedimento si snoda con collegamenti ad istanze ed Istituzioni non giudiziarie, non consente nella schermata di homepage una gestione efficace della “scrivania virtuale del magistrato” né mette a disposizione strumenti di pianificazione del lavoro e di personalizzazione delle funzionalità, e ancora incredibilmente non tiene in alcun conto né le diversità strutturali dei singoli uffici da sede a sede né i profili ordinamentali del lavoro di Procure e Uffici Gip regolamentati in “progetti organizzativi” e “tabelle” (profili notoriamente collegati non solo a ragioni organizzative ma a beni costituzionali quali il principio del giudice naturale e l’indipendenza e autonomia “interna” dei magistrati). In sintesi, il giudizio è che APP da un lato «è inidoneo ad organizzare e gestire gli uffici giudiziari interessati in conformità delle normative ordinamentali primarie e secondarie» e dall’altro manifesta gravissime criticità e disfunzionalità «che impediscono nel modo più assoluto che il sistema possa gestire il funzionamento della giurisdizione penale nella fase delle indagini preliminari». Nelle Relazioni, a tali già dirimenti constatazioni si affiancano poi ineludibili interrogativi in ordine all’idoneità delle reti disponibili (che già ora spesso presentano rilevanti criticità per l’operatività dei molto più semplici sistemi SICP e TIAP) a supportare un applicativo, come APP, operativo solo a mezzo WEB. 

Di fronte a giudizi così netti, anche l’ANM di questi mesi comprensibilmente distratta da altri altrettanto importanti fronti raccoglie con un comunicato del suo Comitato Direttivo Centrale del 25 novembre la denuncia e l’allarme lanciati dagli uffici di Procura e dagli Uffici GIP di tutta Italia, chiedendo di rinviare del tutto l’operatività di APP o quantomeno di limitarne l’obbligatorietà – in un sistema per il resto di doppio binario con il cartaceo/analogico -- ad atti che non abbiano a che fare con la libertà personale, con la sicurezza delle persone, con termini processuali di decadenza. Si evidenzia che il rischio, concreto, è la paralisi dell’attività processuale penale sui nuovi procedimenti iscritti dal 1 gennaio 2024, e che una paralizzata o al minimo del tutto rallentata attività processuale di PM e GIP faccia accumulare in poche settimane un arretrato di procedimenti superiore a quello creatosi nel 2020-2021 con la pandemia, idoneo in pochissimo tempo a porre nel nulla i notevoli risultati negli ultimi anni già raggiunti in punto di riduzione dei tempi del procedimento. Si evidenzia dal CDC il rischio, proprio in ottica PNRR, di mostrare all’Europa non un passo in avanti sulla necessaria via di una razionale digitalizzazione di ciò che nell’attività penale è utile e anche necessario digitalizzare ma un disastroso fallimento e una tragica arretratezza. Un disastro, che con ogni probabilità verrebbe poi oltretutto imputato ai magistrati e ai loro collaboratori.

In un simile quadro, visto il giudizio demolitorio dei tecnici e la enorme rilevanza politica della vicenda legata agli obiettivi del PNRR, più d’uno negli Uffici ha osservato che, in ossequio al principio di responsabilità, al Ministero se ne dovessero trarre, a più livelli, onorevoli conseguenze. 

Nulla di tutto questo. Arriva però La Grande Virata. 

Contrordine colleghi. Prima il 29.11.2023 in un incontro su TEAMS cui partecipano centinaia tra magistrati e dirigenti, quindi nella bozza di DM ex art. 87 D.L.vo 150 / 2023 su cui ai primi di dicembre il CSM rende un parere critico ma (qualunque ne sia stata la ragione) politicamente assai sbiadito e assai “rispettoso” di via Arenula, il Ministero annuncia che si passa al c.d. doppio binario. Nessuna paura: da gennaio esclusività ed obbligatorietà telematica a mezzo APP per le sole procedure di archiviazione e di riapertura delle indagini, possibilità di redazione e deposito anche non telematico per il resto degli atti delle indagini preliminari per tutto il 2024. Nel successivo incontro del 18.12.2023 presso il CSM con Procuratori della Repubblica e Presidenti di Sezione GIP-GUP i Dirigenti ministeriali, buttando nel cestino mesi di comunicati DGSIA, coraggiosamente annunciano che “no, nessuno ha mai lontanamente pensato di far partire APP da subito per tutti gli atti delle indagini preliminari” ed esternano con sincerità la “filosofia” della Grande Virata, così sintetizzata nell’incontro da uno di loro: «l’Europa ci chiedeva un passo in avanti sulla via della digitalizzazione del processo penale e noi rispetteremo l’impegno, con il nostro operato puntualmente garantiremo a tutti i magistrati italiani, da gennaio 2024, certo magari con il doppio binario, la possibilità di utilizzare un applicativo di digitalizzazione del PPT. E con esclusività per la stragrande maggioranza dei procedimenti penali: le archiviazioni». Che le archiviazioni siano dei non-procedimenti, che APP non funzioni (le criticità generali dell’applicativo, viene ribadito nell’incontro da tutti, tecnici inclusi, sussistono anche per le archiviazioni, con “piccole” specificità proprie per tale procedura, tipo la non gestibilità in APP delle opposizioni all’archiviazione) è cosa evidentemente ritenuta trascurabile. I presenti, rassicurati ma ovviamente più confusi che persuasi, chiedono che APP, anche solo per le archiviazioni, operi almeno solo per i procedimenti di nuova iscrizione, a creare meno problemi. Risposta (coerente con l’appena sintetizzata “filosofia” ma incoerente con gli annunci di ottobre, per i quali APP, per il tutto, e non per le archiviazioni, doveva applicarsi solo per i procedimenti iscritti dal 2 gennaio in poi): “lasciamo la questione all’interpretazione”, come dire: noi scriveremo il DM in modo che così lo possiate interpretare, ma così davanti all’Europa non sarà il Governo a limitare in modo così significativo i procedimenti digitalizzati, ma l’intaccabile autonomia e l’indipendenza della Magistratura. Se poi la cosa potrà creare problemi agli Uffici, non morirà nessuno, sono i prezzi da pagare alla transizione.

Ancora, nel corso dell’incontro del 18.12.2023 – un incontro che avrebbe avuto senso un anno prima -- viene da tutti, tecnici inclusi, rappresentata la verificata inoperatività di APP, le difficoltà prevedibili negli uffici, l’assurdità “storica” di rallentare proprio la più veloce delle procedure, quella che ha prodotto negli ultimi anni la gran parte dei mirabolanti numeri sulla riduzione dei tempi del processo (scusate: del disposition time): ma si coglie un “muro di gomma”, si capisce che APP deve partire, che qualcosa deve partire, per rispettare la tempistica (scusate: la milestone) del PNRR.

Si arriva così alla fase aperta dal D.M. 29.12.2023 n. 217, emanato ai sensi del già citato art. 87 D.L.vo 150 / 2022, il cui articolo 3 comma 7 prevede, per la Procura della Repubblica, per l’Ufficio GIP, per la Procura Europea, per la Procura Generale presso la Corte di Appello «limitatamente al procedimento di avocazione», che con decorrenza 14 gennaio 2024 il deposito «da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie» relativi «ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale» nonché «di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del cpp» debba necessariamente avvenire con modalità telematiche, a mezzo APP. Per tutto il resto, nelle indagini, doppio binario, per tali Uffici, sino al 31.12.2024. Con possibilità quindi di utilizzo del “cartaceo-analogico”, accanto al telematico, per tutto l’anno in corso. In assenza della invocata norma transitoria che preveda l’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche (anche solo per le archiviazioni) unicamente per i procedimenti iscritti dopo il 14.1.2024, si lascia all’interpretazione di riferire il principio tempus regit actum ai singoli atti del procedimento e non «ai procedimenti» e alla loro data di iscrizione.

Il messaggio del Ministero, cui spettano «l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia» (110 Cost.) è, in italiano, sintetizzabile in un “vedetevela un po' voi”. Non proprio un modo di motivare magistrati e Uffici già oberati dei carichi e dei problemi di sempre.

A fine gennaio 2024, può dirsi che APP sin dal primo giorno di operatività abbia puntualmente confermato gli annunciati gravissimi problemi di funzionamento. Non si riesce a fare, col programma, praticamente nulla. Qualcuno trionfalmente annuncia ogni tanto che è riuscito a depositare, con tempi improponibili, qualche archiviazione. Tra Procure e Uffici GIP sono in corso di svolgimento interlocuzioni che stanno portando a protocolli “difensivi” che hanno come base la condivisa assoluta necessità che in questa contingenza l’Ufficio di Procura trasmetta le sue richieste (e per il possibile anche gli atti) con modalità esclusivamente telematiche solo ed unicamente per i procedimenti per i quali tale modalità è, per il DM 217 cit., senza alternative (la lettera dei commi 1 e 7 dell’art. 3 del DM cit. – volutamente equivoca per la evidenziata “filosofia” dell’operazione -- non impedendo in teoria alla Procura della Repubblica, proprio perché viene stabilito il c.d. doppio binario, di inviare al GIP dal 14.1.2024 richieste ed istanze «con modalità telematiche», a mezzo APP, durante la fase delle indagini preliminari, anche in ogni altro tipo di procedimento, diverso da quelli inerenti le archiviazioni e la riapertura indagini).

Negli Uffici GIP ai problemi operativi ci si trova poi ad affrontare altresì gravi problemi di gestione “tabellare”: APP non legge le Tabelle ed i criteri di assegnazione degli affari tra i diversi Giudici di una stessa Sezione.

Quanto sta avvenendo non è evidentemente sorprendente. I vizi rilevati per APP così come valevano per il tutto, valevano e valgono per le archiviazioni. Il tutto ricorda un po' l’entrata in vigore del Codice di Procedura Penale del 1988, fatto entrare in vigore il 24.10.1989, con le sue “Procure presso le Preture”, in una situazione in cui tali nuovi Uffici in tante Città non avevano neanche le sedi fisiche. Forse si è ragionato come allora, le cose devono partire perché se no non partono mai. Chissà, forse hanno perfino ragione, visto che il sistema-Paese ha le falle di sempre.

La situazione a fine gennaio 2024 è in piena evoluzione. Il problema è che a quelle Procure, e a quegli Uffici GIP cui sempre più con la riforma “Cartabia” si chiede di essere fulcro e snodo decisivo del sistema penale, sono state create ulteriori difficoltà, di cui francamente non si sentiva il bisogno. Come sempre, i magistrati faranno il possibile per limitare i danni. 

 

2. I profili che riguardano il Consiglio

Alla Grande Virata, e alla soluzione adottata, è giusto riconoscerlo, ha certamente contribuito il Consiglio con il lavoro del Tavolo Paritetico, e la soluzione adottata è stata una azione di riduzione del danno certo assai rilevante. 

Diversi sono però i profili – non riducibili a quelli tecnici - che in questa vicenda interpellano il CSM su temi per il governo autonomo di più ampio respiro, sinora chiaramente nel complesso minimizzati o comunque accantonati, forse per malintese ragioni “diplomatiche” legate all’esistenza appunto di un “Tavolo Paritetico” Consiglio-Ministero, probabilmente per il timore di apparire di ostacolo alle magnifiche sorti e progressive del PNRR, si spera non per timidezze legate alla volontà di alcune componenti consiliari, laiche come togate, di non apparire comunque oppositive rispetto alla attuale gestione di via Arenula.

Compete o no al CSM occuparsi dell’evoluzione di una simile vicenda, per la giustizia penale certo epocale e “rivoluzionaria”, visto che presenta, come già del resto ha ritenuto in documenti ufficiali, effetti “conformativi della giurisdizione”? Compete o no al CSM occuparsi del fatto obiettivo che APP allo stato è incredibilmente una sperimentazione fatta sul corpo vivo delle indagini, sul «processo penale in corso» (un po' come se nel corso di una operazione chirurgica a cuore aperto si sperimentasse in sala operatoria il software delle macchine che tengono in vita il paziente)? E’ compito o no del Consiglio occuparsi di quello che, di fatto, allo stato è obiettivamente un pesante condizionamento ed una oggettiva interferenza del Ministero sul modo di esercitare l’attività giurisdizionale nel delicatissimo segmento delle indagini preliminari? Di una vicenda che cambia la stessa gestualità delle attività processuali, la possibilità (che rende splendida questa professione) di organizzare in proprio e dare forma al proprio lavoro nella libertà intellettuale anche di operare e scrivere con modalità non ingabbiate in percorsi informatici (pardon: wizard) e modelli burocratici ministeriali? Interessa o no il CSM che la digitalizzazione delle indagini preliminari avvenga per scelte del Ministero che lo coinvolgono di fatto solo a cose fatte, dopo essersi affidati a società private chiaramente non provviste di know-how riferibile al processo penale, scelte che non appaiono in alcun modo avere avuto sufficienti pubbliche sedi di confronto? E’ compito o no del C.S.M. seguire passo passo una vicenda che dal 14 gennaio ha già iniziato a fare danni e che rischia di creare in pochi mesi un notevole arretrato come si è già rilevato proprio nel settore, le archiviazioni, che stava “facendo numeri” in funzione degli obiettivi PNRR? Consiglio e Scuola della Magistratura devono o no interessarsi al fatto che la formazione dei magistrati sul programma del PPT (che con ogni probabilità non sarà e non potrà mai essere questa APP), formazione sinora mai nella sostanza avvenuta, possa in prospettiva essere gestita esclusivamente o principalmente dal Ministero? E’ materia di governo autonomo o no (se riteniamo che il CSM non sia un mero consiglio di amministrazione del personale) che l’organo di governo autonomo discuta della complessiva “filosofia” dell’operazione, fondata sull’idea di fondo (quasi sull’ideologia) che – fermo il resto del contesto: personale, risorse, procedure ecc. – la colpa della lentezza dei processi sia la carta? Che discuta dell’impatto di una transizione fatta in questo modo, a cadere sull’organizzazione di uffici dotati spesso di hardware e software obsoleti o non aggiornati già in difficoltà per le gravi scoperture di organico di magistratura e di un personale amministrativo spesso in età avanzata ed informaticamente (come peraltro anche i magistrati) non attrezzato come necessario per un simile passaggio? E’ utile che il CSM mostri a Parlamento e Governo, alla Politica, di discutere pubblicamente dei rischi che una transizione varata in modo così affrettato e controproducente può avere sugli obiettivi PNRR, visto che i vantaggi del digitale - là dove certamente si vedranno – li si coglierà fra diversi anni laddove evidentemente i rallentamenti ed i problemi della transizione riguarderanno fatalmente proprio gli anni PNRR 2024-2025-2026? E’ bene o no che Palazzo dei Marescialli prenda pubblicamente le distanze dalle apparenze che il Ministero in materia di digitalizzazione ha chiaramente e politicamente deciso di apparecchiare e presentare in Europa con questo abborracciato DM 217 / 2023, in una vicenda in cui il Ministero prima con i suoi gravi ritardi e poi varando comunque APP nonostante le sue acclarate inidoneità è oggettivamente venuto meno al suo compito costituzionale di garantire «l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia»?

Per la rilevanza “storica” della transizione digitale, sono domande che riguardano il livello del protagonismo istituzionale che il Consiglio vorrà darsi nei prossimi anni. E sono domande che interpellano anche l’associazionismo, inteso come ANM e come correnti che vogliano essere «centri di elaborazione culturale e professionale e non centri di potere».

            

3. L’utilità della vicenda. Le necessarie direttrici di costruzione di un PPT che possa funzionare

Nessuno pensa che il PPT, come la Locomotiva per Pio IX, sia opera del Maligno. 

La Magistratura è da tempo impegnata pur tra tante difficoltà – stando ai dati statistici, con buoni risultati -- per ridurre i tempi dei procedimenti non solo civili ma anche penali. Ed è proprio per l’attenzione, e la tensione, a tali obiettivi (obiettivi che in prospettiva passano anche – seppure certamente non in prima battuta -- per una progressiva maggiore digitalizzazione delle attività processuali) che è doveroso mettere al centro del discorso pubblico quanto avvenuto, quanto sta avvenendo dal 14 gennaio e quanto stando al DM 217/2023 dovrebbe avvenire a fine 2024 con l’utilizzo di APP per ogni tipo di procedura delle indagini preliminari. Ragionando non sul se, ma sul come arrivare al PPT.

Quanto avvenuto è alla fine molto utile. Se APP non è idoneo a gestire il PPT, la vicenda di APP aiuta a comprendere quali possano essere, e quali non potranno mai essere, le modalità di costruzione e le linee evolutive del PPT.

Il confronto tra magistrati di questi mesi ha consentito di arrivare ad alcune consapevolezze.

La prima consapevolezza è quella di partire dall’analisi di realtà, di evitare l’ideologia del telematico, di avere sempre chiaro il contesto in cui si opera. Anche perché è il contesto di sempre. La riduzione dei tempi dei processi dipende al 90% dal rapporto tra il numero spropositato dei processi e le limitate risorse in campo, tra domanda ed offerta del servizio giustizia, dalle procedure, dalla formazione degli operatori. L’alternativa carta/telematico, che piaccia o no, non è al centro del problema.

La vicenda APP ci dice poi che il PPT non potrà essere calato dall’alto. Ma costruito mattone dopo mattone, segmento processuale dopo segmento processuale, coinvolgendo gli operatori anche amministrativi e di PG e non solo i magistrati. L’esperienza del processo civile – molto più semplice da organizzare telematicamente – ha evidenziato che per arrivare a risultati efficaci sono necessari gradualità e anni di sperimentazioni e progressivi aggiustamenti dettati dalla pratica e dal lavoro innanzitutto di magistrati ed avvocati, e dalle loro esigenze. 

Grazie al disastro di APP si è avuto modo di dare consapevolezza a chi non lo frequenta che il processo penale, massimamente nella fase delle indagini, non è fatto solo e principalmente di atti, ma di attività, di processi conoscitivi e relazionali tra plurimi soggetti. Che il processo penale e tanto più le indagini preliminari non potranno quindi mai essere organizzati da un programma di mera gestione documentale degli atti. E che l’approdo potrebbe anche essere quello di scoprire che il PPT dovrà riguardare massimamente la fase del giudizio e non quella delle indagini.

I tecnici troveranno soluzioni ed algoritmi. Ma dovranno partire da un attento studio delle attività, nel caso APP totalmente mancato. Il PPT non potrà essere costruito altrove, i costruttori e gli sviluppatori del programma dovranno venire negli Uffici per lunghi periodi di osservazione per osservare come i magistrati e gli amministrativi lavorino ora (in grandi, medi e piccoli uffici), con quale hardware, con quale software e con quale effettiva pratica informatica, per partire, quanto alle indagini, non solo da cosa fanno pm e gip, ma da come lo fanno, con quali tempi, con quali relazioni e con quali relazioni con soggetti interni ed esterni agli Uffici, per capire quali siano più in particolare le dinamiche delle indagini preliminari e i suoi sub-procedimenti, perché no per capire anche dove valga la pena digitalizzare e dove la cosa in ipotesi abbia poco o nessun senso.

Si dovrà poi costruire un programma adattabile non solo alle diverse dimensioni degli uffici ma anche alla loro diversa strutturazione interna. E’ impensabile un programma che imponga un unico modello organizzativo base a Casale Monferrato come a Napoli oltretutto con lesione dell’autonomia organizzativa dei singoli Uffici, che è già autogoverno.

Si dovrà costruire un programma che consenta appunto una autonoma e duttile gestione delle funzioni direttive e semidirettive, che rispetti le norme ordinarie e secondarie di ordinamento giudiziario che riguardano lo statuto professionale dei magistrati, l’assegnazione degli affari.

Punto imprescindibile dovrà essere, ancora, il garantire ai magistrati la possibilità di lavorare in assoluta autonomia intellettuale ed organizzativa fuori come dentro l’applicativo di gestione del PPT, di liberamente formare e redigere gli atti senza essere “costretti” in percorsi obbligati e modelli ministeriali, atti che bene potranno poi – ma solo poi – essere “caricati” nel sistema, nascere digitali e nel programma essere gestiti, copiati, trasmessi, archiviati. Si dovrà consentire ai magistrati di modificare la propria modulistica e di salvarla anche dentro il programma. Si dovrà garantire loro che il programma consenta di riprodurre la loro attuale scrivania e le loro attuali possibilità di riconoscere le urgenze in modo immediato ed in generale di gestire le priorità. 

In penale, al centro della transizione non potrà che essere il problema della assoluta sicurezza della rete. Criminalità organizzata o speculatori di borsa quanto sarebbero disposti a pagare ad un hacker pur di carpire informazioni su indagini che coinvolgano grandi affari, leciti come illeciti, o vicende politicamente sensibili?

Servirà, ancora, una formazione non teorica sul programma ma pratica ed operativa sulle operazioni da compiere nel quotidiano. Fatta anche con webinar, ma non solo con webinar, ma con formatori negli uffici. Fatta con modalità che non diano per scontate conoscenze anche di lessico, e abilità informatiche, che anche chi lavora col PC da trent’anni ma fa il magistrato e non il programmatore non può avere. Soprattutto, fatta prima che il PPT, o ogni suo segmento, parta.

Più in generale, perché le cose funzionino e la Locomotiva non deragli, servirà far partire le cose processualmente quando le cose, se non tutte, saranno in larga parte pronte. 

Servirà gradualità su tutto. 

Insomma, un lavoro difficile, non breve, ad alto tasso di sofisticazione giuridica e tecnica. Adelante, ma con juicio. Lo svedese non si impara in due mesi, anche per il già poliglotta.

 

31/01/2024
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01/03/2024
APP, cronaca necessaria di un annunciato ma utile flop

La cronaca dei fatti, e la disamina delle ragioni, che hanno portato al disastroso varo, col DM 29.12.2023 n. 217, del Processo Penale Telematico a mezzo dell’applicativo APP, un esito “annunciato” ma dal Ministero ritenuto senza alternative in funzione degli obiettivi PNRR, da un lato interpellano C.S.M. ed associazionismo giudiziario a seguire l’epocale transizione digitale con visione di ampio respiro e con protagonismo istituzionale e dall’altro si profilano utili a comprendere quali dovranno essere, e quali non potranno mai più essere, le direttrici di costruzione e le modalità evolutive del Processo Penale Telematico.

31/01/2024
Tempi di discussione dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e nuovo rito civile

L’Autore affronta la questione della possibilità, dopo la riforma del rito civile, di discutere un’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto in un’udienza precedente a quella di prima comparizione e trattazione, regolata dal novellato art. 183 c.p.c., come ritenuto recentemente anche dal Tribunale di Bologna in un decreto del 21 settembre 2023.

07/12/2023