Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Diritto all’accesso alle proprie origini

di Alice Giurlanda
Tirocinante presso il Tribunale di Livorno
Commento alla sentenza della Corte di cassazione n.15024 del 21 luglio 2016

1. LA SITUAZIONE NORMATIVA

È possibile per un figlio, nato da una donna che aveva chiesto di restare anonima, accedere ai dati identificativi riguardanti la propria madre biologica, qualora quest’ultima sia deceduta prima di aver revocato la precedente volontà a rimanere anonima? L’acquisizione della morte della madre biologica, a seguito di interpello, può essere considerata un valido presupposto per respingere la richiesta di accesso alle proprie origini?

L’impianto normativo sul “parto anonimo (art 28 Legge 4 maggio 1983 n.184, dichiarato incostituzionale con la sent. 278/2013) non consente al figlio di venire a conoscenza delle proprie origini, assicurando alla madre l’anonimato dei dati relativi alla sua identità laddove la stessa abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 di voler rimanere anonima.

Invero, secondo la disciplina oggi in vigore e contenuta nel Codice della Privacy (art 93 comma II e III del D.L.vo n.193/2003), il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, sono consultabili decorsi 100 anni dalla formazione del documento.

La ratio è, evidentemente, quella di offrire alla madre la garanzia che, in nessun modo, il figlio non riconosciuto possa, finché ella stessa rimane in vita, risalire alla sua identità. 

Che il diritto della madre alla riservatezza dovesse prevalere su quello del figlio a conoscere le sue origini biologiche è stato un principio indiscusso fino al 2013, quando la Corte Costituzionale, in seguito a una condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Godelli contro Italia), ha stabilito l’illegittimità del divieto assoluto.

In quella sede la Corte, infattipur riconoscendo l’obbligo di tutelare la partoriente, ritenne necessariodare alla madre la possibilità di revocare la decisione dell’anonimato, di fronte alla richiesta del figlio, rinviando al legislatore il compito di individuare il procedimento che renda possibile l’esercizio di tale diritto.

Ad oggi, salvo qualche vano tentativo, il legislatore non ha assolto al compito demandatogli dalla Corte Costituzionale così, dove non arriva il legislatore è facile, e piuttosto frequente, che arrivi una sentenza.

 

2. LA DECISIONE

Così è accaduto con la sentenza in commento, nella quale un figlio, nato da una donna che aveva chiesto di restare anonima, chiedeva l’accesso, giusto quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 278/2013, ai dati riguardanti la madre e il parto contenuti nella cartella clinica relativa alla sua nascita. Tale richiesta veniva respinta dal T.M. di Torino il quale, acquisita la notizia del decesso della madre, dichiarava l’impossibilità di interpellare la madre sulla sua persistente volontà di mantenere l’anonimato.

Tale decisione, confermata anche dalla Corte di Appello di Torino a seguito del reclamo proposto dalla istante, veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione sulla base di due motivi:

  1. falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per erronea interpretazione dell’art. 28 comma 7 della legge n. 184/1983, alla luce della sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale;

  2. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La questione che la Suprema Corte doveva risolvere è se si può sostenere che l’accertamento della morte della madre biologica possa essere considerato un valido presupposto per respingere la richiesta di accesso alle proprie origini.

La Corte di Cassazione, ai fine del decidere, ha richiamato le fonti internazionali e sovranazionali più importanti (all’art 7 convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite, alla convenzione dell’ Aja del 29.05.1993; alla Convenzione dell’Aja del 29.5.1993; la Raccomandazione n. 1443/2000 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa) nelle quali il diritto alla conoscenza delle proprie origini trova ampio riconoscimento.

Allo stesso tempo, ha volto lo sguardo alle altre legislazioni europee (Germania, Svizzera, Olanda e Spagna) dove il diritto a conoscere le proprie origini, a differenza che nel nostro ordinamento, è espressamente riconosciuto non solo in astratto, ma anche in concreto attraverso la predisposizione di strumenti legislativi e giuridici in grado di rendere effettivo l’esercizio di tale diritto.

Sicuramente negli anni sono stati compiuti grossi passi avanti, come riconosce la stessa Corte, richiamando alcuni dei casi giurisprudenziali più importanti avutosi a livello europeo, in particolare la sentenza Godelli contro Italia della Corte EDU 2012, con la quale il diritto in questione è stato ricondotto, a seguito di una interpretazione dell’art 8 CEDU, nell’ambito di applicazione della nozione di vita privata e specificamente nella sfera di protezione dell’identità personale; la sentenza emessa il 13 febbraio 2002, nel caso Odièvre contro Francia con la quale la Corte EDU ha riconosciuto l’esistenza di due interessi in conflitto, da una parte quella del figlio alla conoscenza delle proprie origini e dall’altra quella della madre di portare a termine la gravidanza e di partorire in condizioni di sicurezza, e la necessità di una contemperamento tra gli stessi.

In detta sentenza La Corte di Strasburgo riconosceva nella legge Francese (n. 2002-93 del 22 gennaio 2002) quella che meglio di ogni altra è risuscita a contemperare i due interessi in questione, rafforzando le possibilità per la donna di revocare la sua decisione e permettendo mediante l’istituzione di un organismo ad hoc (il Consiglio nazionale per l’accesso alle origini personali) di gestire la reversibilità del segreto condizionandolo all’accordo espresso dalla madre e dal figlio e rendendo concreta ed effettiva l’interpellabilità della madre sulla richiesta del figlio di rimuovere il segreto.

Ma secondo la Corte di Cassazione tutto questo non è ancora sufficiente a rendere effettivo il diritto del figlio, non riconosciuto, ad accedere alle informazioni sulle proprie origini.

La stessa ritiene infatti, “che la Corte EDU, nel riconoscere tale titolarità e autodeterminazione alla madre abbia voluto che alla stessa sia altresì consentito concretamente di rimuovere il segreto e di tenere conto della volontà di chi è nato per effetto della sua scelta. Ha voluto in altri termini che la scelta per l’anonimato si tramutasse in un obbligo alla segretezza sottratto anche alla volontà della persona nel cui interesse preminente era stato riconosciuto e protetto”.

Nemmeno la legge francese, scrive la Corte, è riuscita a realizzare un effettivo bilanciamento tra i due interessi gioco, dimostrando invece “una preferenza cieca ai soli interessi della madre” e rimanendo il diritto del figlio pur sempre soccombente innanzi ad un rifiuto espresso della madre interpellata a rimanere anonima, non avendo lo stesso alcun mezzo giuridico che gli permetta di superare l’ostacolo del diniego.

Rebus sic stantibus non si può richiedere un bilanciamento tra due interessi se gli stessi già dal punto di vista sostanziale sono posti su piani diversi.

La Corte, facendo leva sul principio della reversibilità del segreto sancito dalla Corte Costituzionale e rapportandolo al caso che la occupa, afferma che “la durata del termine di cui al II comma dell’art 93 della L. 196/2003 rende, comunque, di fatto, inattuabile la volontà del figlio di conoscere le proprie origini biologiche” smentendo “la fondatezza e rilevanza della affermazione per cui la morte della madre non può essere eletta a circostanza presuntiva della volontà di rimozione del segreto post mortem” e perviene all’affermazione che la cristallizzazione del segreto anche dopo la morte della madre “provocherebbe la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – diritto che costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” perché il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona”.

Con ciò accoglie il ricorso e autorizza il richiedente ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica.

È evidente che questa sentenza rappresenta una vera e propria svolta, ma soprattutto l’ennesimo monito per legislatore di adempiere al compito demandatogli dalla Corte Costituzionale, ormai, ben tre anni fa.

29/07/2016
Altri articoli di Alice Giurlanda
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il diritto a conoscere le proprie origini può essere esercitato anche nei confronti delle sorelle e dei fratelli biologici dell’adottato?
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6963 del 20 marzo 2018 enuncia il seguente principio di diritto: «L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28 c. 5 L. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di costatene il diniego, da intendersi impeditivo dell'esercizio del diritto»
26/09/2018
Diritto all’accesso alle proprie origini
Commento alla sentenza della Corte di cassazione n.15024 del 21 luglio 2016
29/07/2016
La ricerca delle proprie origini: l'esito del "caso Godelli"
Il TM di Trieste chiude il caso che aveva portato la questione innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo
16/05/2015
Il diritto alla conoscenza delle proprie origini
In linea d'arrivo la nuova disciplina sull'accesso alle origini
15/05/2015