1. Introduzione
Essere abbandonati alla nascita da una madre che non ha il coraggio o la possibilità di far sapere il suo nome e non avere il diritto di sapere chi è lei e perché lo ha fatto, è una delle questioni che in questi anni ha tenuto impegnati costantemente sia la giurisprudenza europea sia, a seguito di questa, la giurisprudenza interna costituzionale e ordinaria.
La legge n. 184 del 1983 ( c.d. legge sulle adozioni) disciplina l’istituto dell’adozione legittimante concepita come una “rinascita”per il minore che, abbandonato dalla famiglia di origine, vede sostituito il suo status di figlio naturale con quello di figlio legittimo, entrando giuridicamente a far parte di una nuova famiglia con il presupposto peròche fosse mantenuto il segreto sulle sue origini.
La scelta del legislatore, di porre il segreto sulle origini biologiche del minore, poggiava sostanzialmente sulla necessitàdi tutelare due contrapposti interessi: da un lato quello dei genitori adottivi ai quali, una volta soddisfatto il loro desiderio di genitorialità, si doveva garantire effettivamente l’integrazione del minore nell’ambiente familiare e ciòsi sarebbe potuto realizzare soltanto attraverso una cesura netta di ogni tipo di rapporto con i genitori naturali; dall’altro quello della famiglia biologica al mantenimento dell’anonimato per evitare che l’eventuale volontàdel minore di conoscere, in un futuro prossimo, la propria storia avrebbe potuto comportare complicazioni e quindi turbamenti al sereno svolgimento della loro vita.
Il legislatore a tal fine vietava, qualsiasi circolazione dei dati relativi alle origini biologiche del minore, disponendo che “qualunque attestazione dello stato civile riferita all’adottato, dovesse essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore nonché della sentenza che avesse pronunciato l’adozione (così la disciplina previgente dell’art 28, 2° comma, L.184/1983).
Tale divieto veniva temperato nel terzo comma dell’art 28 l.cit. che concedeva la possibilitàall’ufficiale dello stato civile e all’ufficiale di anagrafe di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali potesse risultare il rapporto di adozione, attraverso un’espressa autorizzazione dell’autoritàgiudiziaria, la quale veniva accordata, mancando presupposti determinati cui far riferimento ai fini del rilascio della stessa, solo nell’ipotesi in cui tale conoscenza fosse strumentale alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, in primis la salute, cosicchéil mero desiderio di conoscere le proprie origini era destinato a rimanere totalmente insoddisfatto.
2. I primi interventi legislativi e giurisprudenziali volti a garantire una maggiore tutela all’interesse dell’adottato.
Il legislatore italiano, a seguito della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20/11/1989, ha cercato di accordare una maggiore tutela all’interesse dell’adottato a conoscere le proprie origini, pur non dimenticando la relazione conflittuale tra tale interesse e quello dei genitori naturali e adottivi, infatti con la legge del 2001 n.149 ha modificato la disciplina sulla segretezza dell’adozione prevista dalla legge 184/1983 e introdotto attraverso la novella dell’art 28 la possibilità, se pur a determinate condizioni, per la persona adottata di accedere alle informazioni riguardanti l'identitàdei genitori naturali, al fine di tutelare la fondamentale esigenza dell'adottato di ricostruire la propria identitàpersonale.
La nuova previsione legislativa però, è stata disciplinata con particolari limitazioni e cautele di natura sia sostanziale che processuale; essa infatti impone innanzitutto ai genitori adottivi l’obbligo di comunicare al figlio la sua condizione di adottato; questi non hanno la facoltà di scegliere se effettuare o meno tale comunicazione, ma possono soltanto decidere in ordine alle modalità e ai tempi con i quali informare il minore.
L’art 28 comma 5 riconosce per la prima volta al minore, che sia venuto a conoscenza della sua situazione, la possibilità di accedere alle informazioni sulle sue origini subordinandola però alla condizione che lo stesso abbia raggiunto i venticinque anni di età, limite ritenuto dal legislatore idoneo per garantire che la conoscenza non rappresenti uno shock troppo grande per l’adottato; inoltre l’accesso a tali informazioni è ammesso per il soggetto maggiorenne infra-venticinquenne solo in presenza di «gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica».
In entrambi i casi, ai fini dell’accesso, è necessaria un’autorizzazione del Tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore, il quale, fatte le opportune valutazioni di carattere formale e ritenuta ragionevole la richiesta, anche in relazione ai motivi posti a suo fondamento, potràconcedere l’autorizzazione all’accesso.
Ulteriore limite èprevisto dal settimo comma dell’articolo 28, il quale non consente al minore, nato da madre che al momento della parto ha espresso la volontà di rimanere anonima ai sensi dell’articolo 30, comma 1, DPR 3 novembre 2000, n. 396, di avere accesso alle informazioni circa la propria identità nonostante egli fosse in possesso di quei presupposti previsti dalla legge, in presenza dei quali normalmente l’accesso risulterebbe consentito.
Il meccanismo della norma sembra essere abbastanza chiaro: non è prevista alcuna possibilità che permetta la reversibilità del segreto nel caso di morte della madre biologica o comunque nell’eventualitàche la stessa possa cambiare opinione.
Ed èproprio la previsione di quest’ulteriore limite, di cui al settimo comma dell’art 28, che preme in questa sede rilevare, chiedendosi come intervenire nell’eventualità in cui il figlio adottato, raggiunta l’età adulta, manifesti la volontà di accedere alle informazioni circa le proprie origini familiari e genetiche e come farlo in modo da garantire il giusto equilibrio tra i due contrapposti interessi, da un lato quello della madre a mantenere l’anonimato e dall’altro quello del figlio desideroso di conoscere la propria identità, cercando di evitare per quanto possibile che il soddisfacimento dell’uno possa pregiudicare eccessivamente l’altro.
La norma tutela in maniera significativa il diritto della gestante a mantenere l’anonimato, non accordando alcuna tutela al contrapposto interesse del figlio; per questi motivi la Corte Costituzionaleèstata chiamata nel 2005 (sent. n. 425 del 2005)a decidere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art 28, settimo comma, sollevata dal Tribunale di Firenze, nella parte in cui escludeva la possibilitàdi autorizzare l’accesso alle informazioni sulle origini, da parte del richiedente, senza aver previamente verificato la persistenza della volontà della madre biologica di non voler essere nominata.
In quell’occasione la Corte dichiaròla questione infondata rilevando come l’art 28, settimo comma, sia “espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili” quali quello della madre biologica e del figlio adulto adottato, e che la prevalenza della prima fosse giustificata con lo stesso interesse del figlio a che la donna partorisca in condizioni sanitarie adeguate senza che si verifichino danni irreversibili per entrambi gli individui, cosicché anche solo una limitazione temporale di tale diritto all’anonimato avrebbe reso la scelta della gestante difficile laddove vi fosse stata una ben che minima possibilitàdi essere, in un futuro prossimo, interpellata dall’autorità giudiziaria, a seguito della richiesta del figlio non riconosciuto, al fine di confermare o revocare la dichiarazione di volontà fatta all’epoca del parto.
In ordine al parto anonimo fu chiamata a pronunciarsi anche la CEDU, nel caso Godelli c. Italia, con sentenza del 22 settembre 2012, emessa a seguito di un ricorso avanzato da parte della Sig.ra Godelli nei confronti dello Stato Italiano, contro il quale faceva valere la violazione del diritto alla vita privata e familiare riconosciutole dall’art 8 della Cedu che dispone: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”.
La signora, figlia di donna che al momento del parto aveva dichiarato di rimanere anonima, chiedeva di avere accesso alle informazioni riguardanti la sua famiglia di origine e di interpellare la madre per verificare se quest’ultima avesse cambiato idea in ordine alla volontàdi mantenere l’anonimato; accusava lo Stato convenuto “di non garantire il rispetto della sua vita privata per mezzo del proprio sistema giuridico che ostacola, in modo assoluto, l’azione di ricerca della maternità quando la madre biologica ha chiesto il segreto e che, soprattutto, non permette la comunicazione di dati non identificativi su quest’ultima, néper il tramite dei servizi di assistenza sociale all’infanzia nédi altri organi che le diano accesso a tali informazioni”.
La Corte, riconoscendo l’interesse alla conoscenza delle proprie origini come un elemento della vita privata che deve essere garantito ad “ogni persona”, quindi tanto alla madre quanto al figlio, affermava che “tutti hanno diritto a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e comprendere la loro infanzia e gli anni della loro formazione”e che rientra nella discrezionalità degli Stati la scelta delle misure idonee a garantire il rispetto dell’art 8 della convenzione.
Per questo motivo la Corte condannò l’Italia, che non concedeva alcuna possibilitàal figlio, adottivo e non riconosciuto alla nascita, di ottenere l’accesso alle informazioni sulle sue origini e quindi la reversibilità del segreto apposto dalla madre al momento del parto argomentando che: “l’Italia non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che ha dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato”.
La Corte, nella parte motiva della pronuncia de quo, riporta l’attenzione ad una sua precedente decisione relativa alla causa Odiévre c. Francia e pone a confronto il sistema italiano con quello francese, ritenendo quest’ultimo un possibile modello a cui ispirarsi per trovare quei meccanismi correttivi che consentano una volta e per tutte di trovare il giusto equilibrio tra i due interessi in questione.
La legge francese infatti non solo prevede maggiori meccanismi che permettono la reversibilitàdel segreto apposto dalla gestante al momento del parto, attribuendo una tutela effettiva al figlio che vuole accedere a determinate informazioni, ma ha istituito addirittura un organismo, il CNAOP, che ha il compito di agevolare la ricerca delle origini biologiche e storiche dell’adottato e di mediare tra i due consensi cosicchénel caso in cui manchi l’iniziativa dell’adottato la procedura non avràneppure inizio mentre l’accesso alle informazioni identificative sarà precluso al figlio in mancanza del consenso della madre biologica
Dopo la sentenza Godelli, la Corte Costituzionale nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale dell’art 28 settimo comma l.184/83, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, ha dichiarato, con sentenza del 18/11/2013 n. 278, illegittimo l’art 28, settimo comma, nella parte in cui “non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione”, trasformando cosìil segreto, apposto dalla madre al momento del parto, da irreversibile a reversibile e riconoscendo al figlio, adulto adottato da terzi, la possibilitàdi dare impulso, con le opportune cautele e previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ad una procedura di interpello della madre biologica per verificare se nel tempo la donna avesse cambiato la propria volontà a rimanere anonima, e quindi volesse accogliere la richiesta del figlio.
Le ragioni del rivirement della Corte Costituzionale non sono esplicitate; sicuramente avrà influito la decisione, mai menzionata dal giudice delle leggi, della CEDU, nel caso Godelli c Italia, la quale non ha avuto una efficacia immediata nel nostro ordinamento, non essendosi ad oggi il Legislatore italiano attivato per predisporre i giusti mezzi che rendano effettivo il diritto alla conoscenza delle origini, esponendo il nostro paese al rischio di ulteriori condanne europee.
Una volta che il diritto alla conoscenza delle origini viene, con la sentenza Godelli, riconosciuto come un elemento rientrante nel concetto di vita privata trasformandolo da mero interesse a diritto vero e proprio garantito dall’art 8 della Cedu, e una volta individuata, attraverso la pronuncia della Corte costituzionale, la possibilità per il figlio adottato di verificare, attraverso una procedura di interpello, la persistenza della volontàdella madre a rimanere anonima, ci si chiede in che modo rendere effettivo tale diritto, ossia come devono procedere in concreto i Tribunali laddove ricevano la richieste di interpello della propria madre biologica, ai sensi dell’art 28 settimo comma della l.184/83, visto che nulla èprevisto legislativamente.
3. Alcune possibili soluzioni in attesa di un futuro intervento legislativo
La mera dichiarazione di incostituzionalitàdella norma a nulla serve se poi Il legislatore non predispone con legge i giusti mezzi e non stabilisce le procedure che i Tribunali dovranno seguire in concreto al fine interpellare la madre.
Molti sono i problemi; per esempio: a quali mezzi investigativi bisogna far ricorso? Come garantire la riservatezza nei diversi passaggi che seguiranno la decisione del Tribunale, nelle indagini per ritrovare la donna e poi contattarla?
Tale aspetto non èdi poca rilevanza se immaginiamo lo scompiglio che potrebbe comportare nella di lei famiglia l’arrivo di una lettera del Tribunale o la visita di un’assistente sociale, che potrebbe costringere la donna a giustificarsi con l’attuale compagno o con i suoi figli o con il contesto sociale in cui vive.
Bisognerebbe anche fare luce su cosa possa succedere nel caso in cui, a seguito dell’interpello, si scopra che la madre biologica èdefunta o irreperibile e che non ha espresso alcuna volontà di mantenere il segreto, oppure che l’abbia espressa in maniera del tutto irrituale prima della sua morte; in questi casi il Tribunale come dovràvalutare tali circostanze e quindi procedere?
Si capisce bene che lasciare tutti questi aspetti privi di un substrato normativo cui fare riferimento vorrebbe dire permettere ai vari Tribunali aditi il compito di individuare in via giurisprudenziale, quindi discrezionalmente, le modalità di ricerca della madre biologica con probabilitàconcreta di prassi difformi tra i vari uffici. Tale preoccupazione èstata posta in evidenza non solo dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2013, ma anche da gran parte della dottrina la quale ha sottolineato la necessitàdi dare attuazione alle indicazioni di principio fornite dal giudice delle leggi nel provvedimento in esame, pur in assenza di un intervento del legislatore.
Dall’inizio della legislatura il Parlamento ha più volte tentato, attraverso varie proposte di legge, di trovare una soluzione che potesse mettere un punto alla questione in esame; tra queste proposte però nessuna rispondeva al dettato della Corte costituzionale di assicurare «la massima riservatezza»delle donne.
Dopo un periodo di latenza, la questione in esame è tornata di nuovo alla ribalta; molte associazioni di figli adottivi e genitori naturali ai quali si aggiunge anche il Comitato nazionale per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche hanno richiesto una modifica della normativa vigente, rivendicando il diritto di poter rintracciare le proprie radici.
Così tale diritto è nuovamente divenuto oggetto di discussione all’interno delle aule Parlamentari attraverso un Pdl, precisamente il n. 784, che mercoledì 13 maggio è stato esaminato dalla Commissione Giustizia e nei prossimi giorni approderà in assemblea parlamentare per un’eventuale approvazione definitiva.
L’articolo unico della Pdl n. 784 riformula il settimo comma dell’art 28 ampliando e specificando la tipologia delle informazioni alle quali il figlio adottato potrà avere accesso, in particolare si fa riferimento alla procedura di adozione, ai dati sanitari, ai periodi di permanenza in istituti, escludendo però la possibilità di cognizione dell’identità dei genitori biologici, laddove il soggetto non sia stato dagli stessi riconosciuto alla nascita.
In quest’ultimo caso il Progetto di legge ha introdotto un’eccezione al divieto assoluto di accesso alle origini, ammettendone la conoscenza previa richiesta dell’interessato venticinquenne al Tribunale per i minorennie qualora interpellata la madre essa esprima il consenso al superamento dell'anonimato attraverso una «revoca del diniego», alla luce delle mutate condizioni esistenziali.
Il Pdl sembra soddisfare solo in parte le aspettative di quanti chiedevano da tempo una modifica sostanziale della norma, infatti non sono state introdotte grandi novità e molte delle problematiche su esposte rimangono ancora prive di una soluzione legislativa, come ad esempio gli aspetti relativi alle procedure di ricerca della madre biologica, cosicché ancora una volta il tutto dovrà essere risolto esclusivamente per via giurisprudenziale.
Se si dovesse essere coerenti con questa proposta di legge allora il legislatore dovrebbe mettere mano anche sulla disciplina dell’art 93 del Codice della Privacy, che prevede l’accesso alle informazioni solo decorsi cento anni dall’adozione, facendo salva l'ipotesi di revoca della volontà di anonimato prevista dall'art. 28, comma 7, della legge 183 del 1984, come modificato.
De iure condendo la soluzione, cosìcome suggerita anche dalla Corte Europea, sembrerebbe essere quella di uniformare il sistema italiano a quello francese istituendo un‘autorità amministrativa indipendente, come il CNAOP, attribuendogli il compito di raccogliere tutte le informazioni identificative della famiglia biologica inserendole, insieme agli atti relativi all’adozione, in una eventuale banca dati cui eventualmente il figlio potrà attingere laddove la madre dia il consenso.
Infatti l’attuale competenza in capo al Tribunale per i minorenni, già gravato di una grossa mole di lavoro, comporta innanzitutto un rallentamento della giustizia minorile oltre a realizzare un sistema non effettivo, tenuto conto che il Tribunale per i Minorenni dovrebbe effettuare ricerche e non avrebbe immediatamente a disposizione i dati necessari.
Deve anche considerarsi che le procedure di interpello della madre dovrebbero essere svolte nel modo più delicato possibile, evitando che l’identità della stessa venga svelata prima ancora che ve ne dia l’effettivo consenso, esigenza non fa che avvalorare l’idea di attribuire la competenza a “mediare” tra le richieste del figlio e l’interesse all’anonimato della madre ad un soggetto amministrativo indipendente e centralizzato.
Un altro problema delicato riguarda la possibilità/obbligo per le strutture sanitarie di raccogliere i dati anamnestici e sanitari delle donne che si avvalgono della facoltà di non riconoscere il figlio come previsto dal legislatore francese, cosicché tutte le donne che richiedono l’assistenza sanitaria al parto dovrebbero indicare il proprio profilo genetico e, in quanto possibile, quello del padre, insieme alle più complete informazioni sull’anamnesi delle rispettive famiglie, al fine di compilare una cartella clinica completa, nella prospettiva di un’eventuale utilizzazione di quel patrimonio di conoscenze a tutela della salute del figlio e dei suoi discendenti.
In riferimento a ciòanche la Corte costituzionale nella sentenza del 2013 ha rilevato che la rivelazione di questi dati al figlio non può dipendere dalla volontàdi rimuovere l'anonimato materno perché significherebbe far soggiacere il diritto alla salute al diritto alla privacy, cosa non assolutamente ammissibile dal punto di vista costituzionale.
Bisognerebbe quindi distinguere i dati non identificativi della madre, come quelli relativi al patrimonio genetico, e i dati identificativi, quali ad esempio il nome, la residenza, lo stato di famiglia e cosìvia , permettendo l’accesso diretto, cioè senza la mediazione del Tribunale, ai primi in quanto non sono tali da poter compromettere l’anonimato della madre biologica. Attualmente, però, il Codice in materia di protezione dei dati personali al secondo comma dell'articolo 93, prevede la facoltà del figlio di conoscere i dati non identificanti, ma questi dati, come evidenziato dal Tribunale di Catanzaro e dalla Corte costituzionale, non vengono nemmeno raccolti.
Si tratta di un problema di disapplicazione.
Inoltre l’art. 93, comma secondo, del medesimo Codice, dispone che “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata [...] possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformitàdella legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”. Ciò vuol dire che i figli non riconosciuti al parto possono conoscere il nome della madre solo al compimento dei cento anni d’età, il che equivale a dire mai! Durante tale periodo opera il vincolo del comma terzo dell’art. 93 ad osservare le opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile.
Altra questione che è necessario affrontare riguarda l’ipotesi in cui, la ricerca della madre, che dovrebbe esprimere il proprio consenso per la revoca dell’anonimato a seguito della domanda del figlio, dia esito infruttuoso, ad esempio perché defunta.
Credo che questo aspetto debba essere disciplinato al più presto perché il vuoto normativo potrebbe creare problematiche applicative; finché non sarà adottata idonea disciplina, bisognerebbe almeno trovare delle soluzioni in via giurisprudenziale per evitare di lasciare il figlio privo di qualsiasi risposta e quindi di tutela.
Come ribadito piùvolte, il nostro ordinamento tutela il diritto della madre a rimanere anonima consentendo al figlio, che richiede di accedere alla conoscenza sulle proprie origini, soltanto la possibilitàdi attivare una procedura d’interpello della madre al fine di verificare se quest’ultima voglia modificare la sua volontàa rimanere anonima: quindi nel caso in cui la p.g., effettuate le ricerche, venisse a conoscenza del decesso della madre rilevando che quest’ultima prima della morte non abbia manifestato la volontàdi revocare l’anonimato, il figlio si vedrebbe rigettare l’istanza da parte del Tribunale per i minorenni.
A mio parere, la morte della madre dovrebbe equivalere a dissenso dal momento che, ai fini della reversibilità del segreto, è comunque necessario un consenso espresso la cui manifestazione in questo caso risulterebbe impossibile mancando l’interlocutore a cui far riferimento, ossia la madre; tutt’al più il Tribunale potrebbe disporre un accertamento per verificare l’esistenza di dichiarazioni scritte rilasciate dalla madre prima della sua morte, per esempio in un eventuale testamento, oppure la presenza di dichiarazioni rilasciate in maniera irrituale.
Nel caso in cui la madre biologica avesse espresso nel proprio testamento la volontà di permettere al figlio, non riconosciuto alla nascita, di avere accesso alle notizie sulla sua persona non c’è nulla che potrebbe ostacolare tale possibilità, in quanto si tratterebbe dell’ultima volontà espressa dalla donna, per cui il Tribunale dovràprendere atto di ciòe accogliere la richiesta del figlio.
A diversa conclusione si giungerebbe invece nell’ipotesi in cui la madre avesse espresso tali dichiarazioni in modo del tutto informale, ad esempio scrivendole in un foglio di carta qualsiasi oppure attraverso una dichiarazione orale molto informale; in questi casi infatti tale volontànon avrebbe un effettivo valore probatorio, non essendo certa la provenienza della medesima e quindi la dichiarazione resa non potrebbe essere ritenuta valida al fine di consentire l’accesso al figlio alle informazioni.
Forse questo è una delle possibili soluzioni in grado di contemperare in modo equo entrambi gli interessi, certo è che la mancanza totale di dichiarazioni, effettuate dalla madre prima della sua morte, lascerebbe comunque il figlio privo della possibilità di avere accesso alla conoscenza delle sue origini, in questo caso infatti èobbligo riferirsi all’ultima volontà della madre ossia a quella che la stessa ha manifestato al momento del parto.
Un altro aspetto problematico relativo a questo tema, e che richiede anche in questo caso una rivisitazione da parte del legislatore, riguarda l’età-soglia dei venticinque anni quale condizione per avere accesso alle informazione sulle proprie origini. Una volta riconosciuto l’interesse a conoscere le proprie origini come elemento rientrante nel diritto alla vita privata, cosìcome ribadito sia dalla CEDU che dalla Corte Costituzionale, sembra privo di fondamento il subordinarne l’esercizio ad una autorizzazione del Tribunale per i minorenni per chi minorenne non è più ed è capace di valutare e gestire il proprio interesse. A mio avviso, laddove sia stata raggiunta la maggiore età, o in ipotesi l’età-soglia di 25 anni, l’accesso alle origini debba essere consentito de plano al figlio adottivo (ovviamente la cui madre non si sia avvalsa dell’anonimato).