La partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia nei codici italiani di procedura penale
L’A. si interroga sulla mutevole fisionomia strutturale e sull’incerta identità funzionale assegnate ai giudici popolari nei codici italiani di procedura penale, nel tentativo di comprendere le ragioni di un coinvolgimento dei cittadini comuni nell’amministrazione della giustizia penale che si è fatto, nel corso degli anni, sempre più marginale.
Note a margine dell’ordinanza del 13 maggio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano
Segnaliamo un recente contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità relativo alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari in altro paese dell’Unione europea
L’art. 275, comma 2 bis, c.p.p. – pur con eccezioni – esclude che possa applicarsi la custodia in carcere quando, al momento dell’emissione dell’ordinanza, il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Ma cosa succede quando la prognosi è smentita dalla successiva sentenza? Sul punto si registra un contrasto di giurisprudenza, esaminato in questo contributo.
L’A. si interroga sulla mutevole fisionomia strutturale e sull’incerta identità funzionale assegnate ai giudici popolari nei codici italiani di procedura penale, nel tentativo di comprendere le ragioni di un coinvolgimento dei cittadini comuni nell’amministrazione della giustizia penale che si è fatto, nel corso degli anni, sempre più marginale.