Magistratura democratica
Magistratura e società

La residenza e l’accesso alla giustizia delle persone senza fissa dimora

di Daniele Beneventi
Avvocato in Torino, associazione Avvocato di strada
Secondo il bilancio sociale del 2016 dell’associazione Avvocato di Strada, una notevole percentuale delle questioni riguardanti persone senza fissa dimora ha per oggetto il diritto alla residenza. Per chi vive in strada, le questioni inerenti la residenza costituiscono la principale delle preoccupazioni, e la prima delle soluzioni. Ma l’accesso alla giustizia è problematico, così come la tutela dei diritti sostanziali

Tutelare i diritti e gli interessi delle persone senza fissa dimora e, più in generale, dei soggetti deboli e svantaggiati dovrebbe costituire obbligo e interesse primario di ogni sistema giuridico avanzato.

Ciò non solo per l’esistenza, in argomento, di norme positive di differente fonte e rango, ma anche per l’elementare considerazione che un sistema giuridico avanzato ha senso di esistere se e in quanto è in grado di garantire le istanze di chi non ha altri efficaci strumenti (economici, sociali, culturali, fisici) per tutelarle.

Tuttavia, in base a una contraria e sempre più diffusa interpretazione della realtà sociale, chi nulla ha, o chi nulla fa, nulla potrebbe pretendere. Secondo tale impostazione, le domande di chi non produce o non ha ricchezza non solo non dovrebbero essere accolte, ma neppure ascoltate, perché semplicemente non dovrebbero essere. Il senza fissa dimora, l’ultimo, lo sbandato, la tossicodipendente, non potrebbero pretendere e non dovrebbero chiedere perché sarebbero artefici della propria condizione, autori del proprio fallimento.

Si è spesso portati a credere erroneamente che le problematiche giuridiche riguardanti i senza fissa dimora o non possano esistere, o siano limitate all’ambito penale giacché, si dice, gli ultimi e i disperati tenderebbero a delinquere più frequentemente.

Dal bilancio sociale 2016 dell’associazione Avvocato di Strada si apprende che, invero, solo il 10% delle 3.703 questioni giuridiche riguardanti le persone senza fissa dimora siano di natura penale. Di queste, oltre il 13% riguarda procedimenti in cui le persone senza fissa dimora rivestono il ruolo di persone offese.

Le questioni di diritto amministrativo costituiscono il 25% del totale, quelle di diritto dei migranti il 28%. È tuttavia il diritto civile, con il 37% delle pratiche, la materia in cui gli ultimi esprimono la maggior necessità di tutela.

All’interno del diritto civile, il maggior numero delle richieste (circa il 25%) attiene al diritto alla residenza. Si tratta di una disciplina la cui stessa esistenza appare sconosciuta ai non addetti ai lavori, e la cui conoscenza non sembra uniformemente diffusa neppure tra i giuristi.

Per chi vive per strada, al contrario, le questioni inerenti la residenza non solo suonano famigliari, ma costituiscono la principale delle preoccupazioni. È dall’iscrizione alle liste anagrafiche, infatti, che spesso discende la qualità della vita e l’effettivo esercizio dei diritti di chi non ha nulla. La residenza spesso costituisce precondizione necessaria per l’accesso alle prestazioni non urgenti del servizio sanitario nazionale, per l’iscrizione alle liste del collocamento e al registro delle imprese, per la regolarizzazione della posizione fiscale, per godere del beneficio di prestazioni previdenziali, per l’esercizio del diritto di voto.

L’iscrizione alle liste anagrafiche, inoltre, comporta l’occasione di fruire dei contributi sociali e dei sussidi eventualmente erogati dal comune di residenza. Spesso i comuni prevedono, per i residenti, possibilità di rimanere più a lungo nei dormitori e nelle strutture di accoglienza: ecco perché avere o non avere la residenza può finire per determinare se e quanto a lungo una persona potrà passare la notte al riparo o all’aperto, o se e quando potrà essere curata.

Essendo l’iscrizione nelle liste anagrafiche e le relative politiche residenziali prerogativa dei singoli comuni, è facile immaginare come le norme in materia (prima fra tutte la l. n. 1228 del 24 dicembre 1954 e successive modifiche e integrazioni) siano applicate nelle modalità più varie. In particolare, l’omessa previsione, per un grande numero di comuni, della via virtuale ove i senza fissa dimora possano essere iscritti, contribuisce a determinare il fenomeno di concentrazione degli ultimi verso i comuni, di solito i più grandi e i più popolosi, in tal senso attrezzati.

Si assiste così allo spostamento dei senza tetto dalla periferia al centro, ovvero nei maggiori centro urbani e, fra questi, verso i comuni con le politiche sociali relativamente più efficaci. Tali comuni diventano così luogo di migrazione di nuovi ultimi, con la conseguente perenne insufficienza delle risorse, pur cospicue in rapporto ad altre amministrazioni, già dedicate a chi è più in difficoltà.

Pure la legittima e opportuna fissazione di schemi e limiti per l’erogazione dei contributi sociali da parte degli uffici comunali si traduce talvolta, per i senza fissa dimora, in insormontabile ostacolo ai fini dell’ottenimento del beneficio: la proprietà di una frazione di immobile o terreno mai goduto ma lasciato in eredità, la titolarità (fittizia) di quote di s.r.l., il ruolo di amministratore unico (anch’esso fittizio) di società di capitali, la proprietà (naturalmente fittizia) di numerosi beni registrati in pubblici registri, impedisce a chi ne avrebbe necessità di accedere a contributi, iniziative e servizi.

Allo stesso tempo, negli ultimi anni si è sviluppata la prassi, per chi ha in realtà una dimora, di richiedere la residenza nella via fittizia al solo scopo di sottrarsi all’esecuzione forzata promossa dai creditori. È così aumentata la mole di lavoro degli uffici anagrafici che sarebbero dedicati a occuparsi delle richieste dei veri senza tetto.

Quanto sopra, si sviluppa in un contesto in cui tali soggetti sono talvolta dipendenti dall’alcool o da sostanze stupefacenti, soggetti a patologie psichiatriche, carenti dei servizi primari, privi di qualsiasi contatto con la famiglia da loro creata e con quella di origine. Non è infrequente il caso di persone che ignorino il proprio stato civile, o che non sappiano se il coniuge sia ancora in vita. Talvolta gli ultimi non sanno riconoscere un diritto soggettivo: oscillano tra il pretendere ciò che non compete loro, e il tollerare torti insopportabili.

Per chi vive in strada l’accesso alla giustizia è problematico così come la tutela dei diritti sostanziali. Esclusa la possibilità di pagare i compensi per un avvocato, l’esercizio del diritto dovrebbe necessariamente passare per il patrocinio a spese dello Stato.

Per le questioni penali, tuttavia, le categorie del difensore d’ufficio e del difensore presente nelle liste del patrocinio a spese dello Stato non sono necessariamente coincidenti. L’indagato o l’imputato, poi, ben può trovarsi fisicamente in luogo diverso da quello della procura inquirente o del tribunale giudicante, senza alcuna possibilità di raggiungere chi dovrebbe difenderlo. Il processo contro chi vive in strada raramente comporta la partecipazione di chi è imputato che, senza mai vedere il proprio difensore, difficilmente riesce ad accedere a riti alternativi o a richiedere la messa alla prova. Né il difensore, con l’invio di comunicazione, può sperare di rintracciare il proprio assistito, stante lo stato di senza fissa dimora di quest’ultimo.

Per i procedimenti penali in cui gli ultimi potrebbero costituirsi parti civili, poi, è necessaria la conoscenza dell’inizio del processo. Ciò quasi mai accade, posto che la concreta ricezione della fissazione di udienza preliminare o della citazione diretta raramente avviene con successo per le ragioni sopra menzionate.

Anche per le questioni civili e amministrative, l’accesso dovrebbe avvenire per il tramite dei difensori iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato. In realtà, la fondamentale fase di consulenza, ovvero di riconoscimento, selezione, e diagnosi sull’effettiva azionabilità del bisogno giuridico espresso, non è retribuita, poiché l’ordinamento fornisce un pagamento per la fase di studio dei soli casi portati in giudizio.

Né è retribuita la fase extragiudiziale, o la redazione o l’invio di comunicazioni di ogni genere. Ci si affida così al volontariato degli avvocati, o all’insostituibile ruolo di mediazione degli assistenti sociali, degli operatori, dei cooperanti, talvolta dei medici e degli psichiatri: tutte figure professionali di formazione extra-giuridica, che possono trovarsi ad affrontare in prima battuta temi giuridici di prim’ordine.

Alcuni ordini degli avvocati (primo fra tutti quello di Torino, cui mi pregio di appartenere) favoriscono e contribuiscono lo sviluppo di iniziative in favore dei senza fissa dimora da parte dei propri iscritti. Altri ordini arrivano a negare, in ambito civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai soggetti privi di residenza, contribuendo così a creare una situazione paradossale: chi voglia eventualmente agire per ottenere la residenza, dovrebbe prima procurarsela. In questi casi la necessità di pagare contributo unificato e marca da bollo impediscono definitivamente all’interessato di accedere a qualsiasi strumento giudiziale di tutela.

Chi porta in una borsa della spesa tutti i propri averi, inoltre, è spesso privo di documenti: notifiche, comunicazioni e raccomandate sono smarrite, come perse sono spesso le carte d’identità o le ormai inutili patenti. I pochi documenti importanti a disposizione delle persone senza fissa dimora sono come reliquie: nascosti nei cappotti, sotto i maglioni, protetti da bustine di nylon. Sono così consunti che lo scanner non riescono a separarne i singoli fogli, ormai stinti e macchiati. Tra i tanti compiti di un ordinamento giuridico, sarebbe opportuno anche assicurarsi che quei documenti consunti, se rilevanti, arrivino effettivamente a chi ha il compito di valutarli.

12/07/2017
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