1. La questione
Con la sentenza, che si annota, la Corte suprema, pronunciandosi sulla questione se il nuovo art. 590 bis cp, che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime, descriva una fattispecie autonoma di reato procedibile di ufficio, oppure, una circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni colpose previsto dall’art. 590 cp, con conseguente necessità della querela, conclude affermando che «la norma incriminatrice di cui all’art. 590 bis cp delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all’art. 590 cp, e pertanto non necessita di querela ai fini della sua procedibilità».
Come vedremo, intorno a questa problematica non vi è una piena convergenza di opinioni.
2. Il caso
Prima di tutto, però, riassumiamo i fatti.
Nel caso di specie il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal gip del Tribunale di Udine, con la quale veniva applicata la pena concordata tra le parti, a norma dell’art. 444 cpp, in ordine al reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis cp, comma 1, con contestuale revoca della patente di guida.
Nel proprio ricorso il difensore articola due motivi.
Con il primo motivo, con specifico riferimento alla revoca della patente di guida, il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 222 cds, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui rende obbligatoria la revoca della patente quale effetto dell’accertamento del reato.
In particolare il ricorrente, presupponendo che la revoca della patente rappresenti nella sostanza una sanzione penale, afferma che la norma oggetto di censura, prevedendo l’applicazione obbligatoria della revoca della patente quale effetto dell’accertamento del reato, contrasti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione, atteso che non consentirebbe «una valutazione di congruità della sanzione rispetto al caso concreto».
Con il secondo motivo, invece, che ci interessa più da vicino, il ricorrente denunzia una violazione di legge, in quanto il giudice avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento, difettando nella specie la condizione di procedibilità della querela, che sarebbe richiesta, secondo la difesa, dall’art. 590 bis cp.
Entrambi i motivi vengono ritenuti destituiti di fondamento.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene manifestamente infondata la questione di incostituzionalità, in quanto essa si basa «sull’erroneo presupposto che la revoca della patente costituisce una sanzione avente rilievo sostanzialmente penale».
Invero, secondo la Corte, la sanzione della revoca della patente ha una natura amministrativa, avendo finalità differenti rispetto alla sanzione penale, e la scelta di renderne obbligatoria l’irrogazione quale effetto dell’accertamento del reato rientra nella piena discrezionalità del legislatore.
Quanto al secondo motivo, per il quale l’art. 590 bis cp individuerebbe una circostanza ad effetto speciale del reato base di lesioni colpose previsto dall’art. 590 cp, con conseguente necessità di una querela ai fini della sua procedibilità, la Corte si schiera a favore della opposta tesi che attribuisce natura autonoma alla fattispecie di cui all’art. 590 bis cp.
Più in dettaglio, la Corte adduce quattro ragioni per respingere la tesi del ricorrente.
La prima ragione sta nel fatto che la legge n. 41/2016, che ha dettato la disciplina dei nuovi artt. 589 bis e 590 bis cp, reca la seguente intestazione: Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali.
Tale intestazione indica, con chiarezza, che il legislatore ha voluto introdurre «due nuove figure di reato che, pur descrivendo condotte specifiche e specializzanti rispetto alle fattispecie base di cui ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (artt. 589 e 590 cp), assumono caratteristiche particolari a sé stanti, che le distinguono da queste ultime e le rendono meritevoli di una disciplina autonoma».
Ciò in linea, anche, con l’intento del legislatore di apprestare uno specifico ed autonomo assetto normativo, marcatamente più repressivo rispetto a quanto previsto per le generali figure colpose di omicidio e lesioni, che sia in grado di arginare con maggiore efficacia il crescente numero di vittime della strada determinato da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.
La seconda ragione si basa su una valutazione di tipo testuale, atteso che non può passare inosservato che «la disciplina in disanima sia stata inserita in articoli autonomi del codice penale, rubricati con il titolo del relativo reato e con previsione di specifiche e distinte pene edittali».
Su una valutazione di tipo testuale si basa, pure, la terza ragione.
La Corte, infatti, fa notare che, nell’ambito degli artt. 589 bis e 590 bis cp, sono previste delle specifiche circostanze aggravanti e attenuanti.
Secondo la Corte è evidente che «la previsione di specifiche circostanze di aggravamento o di attenuazione delle pene previste per le ipotesi base dei reati stradali colposi in riferimento è indicativa della natura autonoma (e non circostanziale) di tali fattispecie incriminatrici».
A ciò si aggiunge, pure, che, allorché l’art. 590 quater cp, allo scopo di disciplinarne il computo, richiama le aggravanti previste negli artt. 589 bis e 590 bis cp, menziona esplicitamente «le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma ... », omettendo dunque qualsiasi tipo di richiamo al primo comma dell’art. 589 bis cp e al primo comma dell’art. 590 bis cp, segno che il legislatore ha inteso in questo modo escludere la natura circostanziale dei rispettivi primi commi dei due articoli in esame.
La quarta ed ultima ragione poggia sul fatto che la legge n. 41/2016 ha modificato l’art. 222 cds, qualificando espressamente come reati e non come circostanze aggravanti le nuove fattispecie criminose in questione, atteso che ha testualmente stabilito che debba conseguire la revoca della patente di guida alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp «per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale».
3. Figura autonoma di reato o circostanza aggravante ad effetto speciale?
Come anticipato in apertura, la questione dibattuta dalla Corte è controversa e va seguita con particolare attenzione soprattutto per le sue ricadute applicative in punto di procedibilità.
Infatti se si ritiene che l’art. 590 bis cp preveda una fattispecie criminosa autonoma, il reato sarebbe indiscutibilmente procedibile di ufficio, in mancanza di una specifica previsione di segno contrario da parte del legislatore.
Se, invece, si ritiene che l’art. 590 bis cp contenga un elenco di nuove circostanze della fattispecie base di cui all’art. 590, comma 1 cp, il reato sarebbe procedibile a querela, dovendo in questo caso operare l’ultimo comma dell’art. 590 cp, che stabilisce appunto la procedibilità a querela delle lesioni personali colpose, comprese dunque quelle stradali, posto che l’unica eccezione alla procedibilità a querela riguarda i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Ebbene alcuni commentatori hanno avanzato il dubbio che le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, contenute all’interno dell’art. 590 bis cp, costituiscano delle circostanze aggravanti ad effetto speciale del reato di lesioni personali colpose previsto dall’art. 590 cp.
Più nello specifico si è detto che tutte le previsioni dell’art. 590 bis cp «puniscono le condotte di lesioni personali colpose, già contemplate nella norma generale dell’art. 590, comma 1, cp, semplicemente aggiungendo uno o più elementi specializzanti. Infatti, l’art. 590 bis, comma 1, cp aumenta la pena a quella quota di casi di lesioni personali gravi o gravissime la cui colpa specifica è costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale» [1].
Si è aggiunto, poi, che l’art. 590 cp, che continua peraltro a punire le lesioni stradali colpose, che non siano gravi o gravissime e l’art. 590 bis cp «tutelano entrambi lo stesso bene giuridico (cioè l’integrità fisica)» [2].
Da ultimo, premesso che il nuovo comma 8 dell’art. 189 cds impedisce l’arresto in flagranza di reato del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, si è sottolineato che, se non si vuole votare alla disapplicazione il suddetto comma, limitandolo ai soli casi di cui all’art. 590 cp, per i quali peraltro sarebbe preclusa la possibilità di ricorrere alla misura precautelare dell’arresto, occorrerà necessariamente ipotizzare che «l’art. 590 bis cp costituisca interamente un catalogo di nuove circostanze aggravanti, poiché solo in tal modo potrebbe confluire nel comune reato di lesioni personali colpose in relazione al quale potrebbe applicarsi l’esenzione dall’arresto in flagranza per il conducente responsabile ma collaborante» [3].
Ciò posto, è forse ancora presto per dire se la tesi sostenuta dalla Corte nella sentenza qui annotata, che classifica l’ipotesi di cui all’art. 590 bis cp come fattispecie autonoma di reato, sia destinata a consolidarsi in un prossimo futuro all’interno della giurisprudenza di legittimità.
Nel frattempo la Corte, in un recentissimo arresto sempre della IV Sezione, relativo ad un caso di omicidio colposo stradale, seguendo un percorso motivazionale sostanzialmente analogo a quello sviluppato nella sentenza in commento, ha già avuto modo di affermare, a chiare lettere, che i nuovi delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose [4].
4. Brevi considerazioni conclusive
Per quanto la tesi della natura circostanziale dell’art. 590 bis cp si basi su argomentazioni di sicuro spessore, la contrapposta tesi della natura autonoma sembrerebbe maggiormente persuasiva perché più aderente alla voluntas legis.
In questo senso, a supporto della tesi secondo cui il reato di cui all’art. 590 bis cp sia da considerare autonomo rispetto a quello previsto dall’art. 590 cp, un prezioso spunto di riflessione può ricavarsi dalla sentenza Fedi, con cui i giudici di legittimità hanno fissato i criteri che devono essere seguiti per stabilire, in assenza di una esplicita indicazione da parte del legislatore, la qualificazione autonoma o circostanziale di una fattispecie [5].
Come è noto, la questione analizzata dalla sentenza Fedi consisteva nello stabilire se il reato di cui all’art. 640 bis cp, che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, costituisse una figura autonoma di reato, oppure, una circostanza aggravante del reato di truffa ed era stata risolta nel senso di considerare l’art. 640 bis cp come una circostanza aggravante del reato di truffa di cui all’art. 640 cp.
I giudici di legittimità erano giunti a questa conclusione in quanto la fattispecie di cui all’art. 640 bis cp viene descritta «attraverso il rinvio al fatto-reato previsto nell’art. 640, seppure con l’integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici)».
Orbene, ritornando al nostro caso, il ragionamento seguito dalla sentenza Fedi non potrebbe valere raffrontando tra di loro gli artt. 590 e 590 bis cp, essendo evidente che la fattispecie di cui all’art. 590 bis cp non viene descritta attraverso un rinvio al fatto-reato previsto nell’art. 590 cp.
Infatti, leggendo l’art. 590 bis cp, si osserva che al suo interno vengono descritte autonomamente e dettagliatamente tutte le condotte materiali incriminate, senza alcun richiamo al fatto descritto nell’art. 590 cp.
Tutto questo indurrebbe a pensare che il legislatore, mediante l’introduzione dell’articolo 590 bis cp, abbia voluto creare una fattispecie a sé stante.
A parte questo, però, è certo che il nodo ermeneutico della qualifica autonoma o circostanziale del fatto previsto dall’art. 590 bis è da prendere in seria considerazione, a fronte della solidità delle argomentazioni poste a base dell’una o dell’altra tesi, tant’è che la questione potrebbe annoverarsi, senza alcuna forzatura, fra quelle cosiddette «ostinatamente dubbie» [6] e meriterebbe di essere sciolto da un intervento a Sezioni unite della Corte al fine di bloccare sul nascere la diffusione di contrasti interpretativi, che parrebbero essere già in atto.
Basti pensare che è dell’ultima ora la notizia che un giudice per le indagini preliminari di Milano, ritenendo fondata la tesi della natura circostanziale dell’art. 590 bis cp, ha accolto una richiesta di archiviazione avanzata dal pm, in relazione ad un caso di lesione colposa stradale grave, stante l’assenza della querela [7].
[1] Cfr. M. Tornatore, Lesioni personali stradali: profili problematici in tema di procedibilità del reato, in Altalex.com, 4 marzo 2016; cfr., pure, V. Attili, Il reato di omicidio stradale, a cura di S. Pollastrelli-R. Acquaroli, p. 59.
[2] Cfr. V. Attili, cit., pag. 60.
[3] Cfr. V. Attili, cit., pag. 60.
[4] Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 1 marzo 2017 (dep. 14 giugno 2017), n. 29721, Pres. Bianchi, Rel. Bellini.
[5] Cass., Pen., Sez. unite., Sent. 26 giugno 2002 (dep. 10 luglio 2002), n. 26351, Pres. Vessia, Rel. Onorato.
[6] L’espressione è di R. Bartoli, Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziante?, in Dir. pen. proc., 2003, p. 303.
[7] Gip Milano, decr. arch. 4 maggio 2017, RGNR n. 15897/16, Giud. Gargiulo, con nota adesiva del 25 settembre 17 di M. Aranci, in Penalecontemporaneo.it. Nella nota, tra l’altro, si sottolinea, a riprova di un pensiero oscillante sul tema, che le Procure di S. M. Capua Vetere, Sondrio, Macerata, Udine e Trento ritengono che la nuova fattispecie incriminatrice di cui all’art. 590 bis cp sia invece procedibile d’ufficio.