Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Misure di prevenzione personali e presunzione semplice di attualità della pericolosità sociale nei confronti di condannati per mafia

di Roberto Le Pera
avvocato del Foro di Cosenza
Nota a margine del decreto emesso, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs 159/2001, dal Tribunale di Cosenza, sezione Misure di prevenzione, n. 618/17 RPCC, depositato il 15 febbraio 2018. Prime applicazioni di merito dei principi enunciati dalla suprema Corte a Sezioni unite con la pronuncia n. 111/2018: «A fronte di misure di prevenzione richieste o applicate nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del soggetto per l’applicazione o il mantenimento della misura, senza che sia possibile una presunzione di pericolosità legata alla passata partecipazione ad un gruppo associativo suscettibile di essere vinta solo in caso di dimostrazione di un formale recesso dal gruppo medesimo»

Il Tribunale di Cosenza, sezione Misure di prevenzione, con il decreto depositato lo scorso 15 febbraio, accogliendo un’istanza di revoca della misura di prevenzione personale, ha attuato la sensibile inversione di tendenza, recentemente dettata dalle Sezioni unite della suprema Corte, in materia di «sostanziale presunzione di attualità di pericolosità sociale (qualificata) di soggetti indiziati di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso in assenza di prova del recesso personale del prevenuto dall’organizzazione di appartenenza o della disintegrazione dell’organizzazione medesima».

L’istante, sottoposto a misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, aveva rilevato, a fondamento della propria richiesta di revoca di tale misura, unitamente al decorso temporale dalla data di applicazione della misura, fatti nuovi, tesi a comprovare il mutamento del proprio modus vivendi e, conseguentemente, per inferenza deduttiva, il comportamento recessivo rispetto al consortium.

Il Tribunale, con la pronuncia in nota, prendeva atto del consolidato e dominante orientamento della giurisprudenza in tema di esclusione dell’attualità del pericolo sociale dell’appartenente a consorteria mafiosa esclusivamente nei casi di evidenza probatoria del recesso dalla stessa ovvero della sua disintegrazione; constatava, però, che tale unanime convincimento, nelle more dello stesso giudizio, era stato oggetto di recentissimo intervento delle Sezioni unite dalla suprema Corte (n. 111/2018) che imponeva una completa rivisitazione della presunzione di attualità della pericolosità sociale nei termini appena esposti.

La pronuncia del giudice di merito, al di là del rilievo per la concreta attuazione di fondamentali principi in materia di libertà personale, offre spunti di riflessione in tema di vera e propria trasformazione – finalmente in chiave costituzionale – della materia della prevenzione.

La citata pronuncia delle Sezioni unite oblitera il recente passato giurisprudenziale – contrastato da isolate pronunce soprattutto di merito – su cui fondavano le motivazioni reiettive delle istanze di revoca della misura di prevenzione personale sul presupposto della massima di esperienza che riguardava la presunzione (semplice) di tendenziale stabilità del vincolo associativo; lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità, è precisato nella sentenza n. 111/2018, invero impone che il richiamo alle presunzioni semplici debba essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano e che evidenzino la natura strutturale dell’apporto del singolo al consortium, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura.

La sentenza n. 111/2018 costituisce il traguardo di un (seppur controverso ma progressivo) percorso avviato, anni addietro, dalle stesse Sezioni unite con la pronuncia 4880 del 2014; in quella sede, traendo forza dai principi enunciati dal giudice delle leggi con la sentenza n. 93/2010, i giudici di legittimità provocavano il primo, vero “smottamento” nella materia della prevenzione personale ossia tra la radicale lettura social-preventiva della “sanzione amministrativa”, da una parte, e l’interpretazione costituzionale della “sanzione penale”, dall’altra. Proprio sull’inevitabile trasformazione della misura in parola – da sanzione amministrativa a sanzione penale – si consumava lo “strappo” dell’interprete in chiave costituzionale e giurisdizionale.

La pervicacia con cui la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 93/2010, ricordava la portata dei principi sottesi all’articolo 13 Cost. consentiva l’utile dialogo (questa volta tra Corti nazionali) che ha costituito il portato della sentenza n. 4880/2014, mediante la quale riprendeva e proseguiva, questa volta in modo inarrestabile, il processo di «progressiva costituzionalizzazione e giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione personale», la cui funzione social-preventiva veniva definitivamente ricondotta nell’alveo del giusto processo e dei relativi parametri costituzionali.

In questo modo, mediante l’affermazione della necessità della costituzionalizzazione delle misure di prevenzione, la Costituzione è stata riproposta, con gli articoli 111 e 13 della Carta, quale parametro nella materia della prevenzione personale, a tutela delle garanzie difensive; proprio in ossequio a tali canoni, la suprema Corte, con la sentenza n. 3945 del 12 novembre 2017, ha “ripudiato” affermazioni in termini assoluti circa l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione dell’attualità della pericolosità, del decorso temporale rispetto all’epoca dell’applicazione della misura e neppure ha tollerato presunzioni di stabilità dell’indiziato-prevenuto all’interno dell’associazione desunte dalla natura e dalla tipologia del vincolo associativo.

In questa chiave deve essere letto il percorso costituzionale delle misure di prevenzione personale, che, a parere dello scrivente, nonostante l’inciso contenuto nella pronuncia n. 111/2018, solo apparentemente ha subito l’influenza dei giudici sovranazionali (il riferimento è alla nota sentenza De Tommaso contro Italia).

Vero è che le Sezioni unite nella sentenza in commento ripercorrono, anche, il ragionamento svolto nella decisione De Tommaso in tema di tassatività e determinatezza di dette misure, ma v’è da precisare che tale richiamo è esclusivamente propedeutico alla necessità di una lettura tassativizzante e tipizzante della fattispecie in parola, così da assicurare l’aderenza del sistema di prevenzione – anche – ai principi convenzionali.

L’esigenza di tassatività e tipicità, invero, è la semplice e naturale conseguenza della (ben più rilevante) necessità di costituzionalizzazione e giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione avvertita, come appena ricordato, dall’interprete nazionale, ancor prima di quello sovranazionale, con la sentenza n. 4880/2014, nella quale è contenuta la lettura simbiotica – ed è questo lo slancio inarrivabile, finanche, per il giudice sovranazionale – dell’articolo 13 Cost. con i criteri applicativi delle misure, sia per la loro caratteristica di afflittività sia, soprattutto, per la connessa pertinenza ad una situazione di allarme sociale incombente, di cui devono essere definiti specificamente i contorni per giustificarne l’applicazione.

In definitiva, le Sezioni unite, unicamente mediante il naturale ripristino dei valori fondanti il nostro sistema democratico ed espressi nella Carta fondamentale, ha dismesso, quale criterio di autonoma valutazione della persistenza dell’attualità del pericolo sociale del condannato per delitti associativi, qualsiasi forma di automatismo dimostrativo; non si tratta di limitare il libero convincimento del giudice bensì di rispondere all’esigenza di costituzionalizzazione e giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione personali mediante il rigetto di forme di presunzioni semplici, certamente insufficienti, al pari del processo penale, a fondare giudizi limitativi della libertà personale.

13/03/2018
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