Magistratura democratica
Magistratura e società

«Onde convenne legge per fren porre». Dante e il diritto *

di Nicolò Lipari
Emerito di Istituzioni di diritto privato, Università di Roma La Sapienza

Presentazione del volume di Leonardo Terrusi, edito da Cacucci (2022) per la collana Biblioteca di cultura giuridica diretta da Piero Curzio

Prima di affrontare il delicato compito che mi è stato proposto, di recensire da giurista il libro di un letterato, consentite che io spenda qualche parola sulla collana nella quale il volume che presentiamo è collocato: una collana che, a mio giudizio, colma una lacuna nel panorama editoriale italiano perché si sforza di far intendere il diritto, rompendo tutta una serie di consolidati paradigmi, non come fatto tecnico o da specialisti, ma come fatto essenzialmente culturale. L’iniziativa di Cacucci, affidata alla sensibile e raffinata direzione del Presidente Curzio, rompe una lunga catena di luoghi comuni, che tuttavia appartengono, lo si voglia o no, ai modelli argomentativi anche di molti c.d. uomini di cultura. A ben vedere, il modo di pensare corrente, in larga misura influenzato dalla nostra formazione liceale, risente ancora dell’impianto della riforma scolastica di Gentile, che era tutta costruita sulla logica delle due culture: quella classica e quella scientifica. In questa prospettiva il diritto come scienza sociale non trovava spazio perché non era riconducibile né all’esprit de finesse né all’esprit de geometrie. Questa posizione riceveva conforto dalla filosofia di Croce, che, nella sua rigida classificazione categoriale, non riusciva a trovar spazio per il diritto, tutto riconducendolo alla dimensione dell’economia. Si comprende allora perché chi giunge oggi agli studi universitari di diritto vi giunga quasi sempre per esclusione, in mancanza di una seria motivazione culturale, e perché anche persone di raffinata formazione non assumono affatto il diritto entro il panorama delle loro riflessioni, riducendolo al becero formalismo di una regola dettata dal potere costituito che, se non è possibile condividere, si tratta semplicemente di subire o di violare. Ecco perché un’iniziativa editoriale che intende il diritto, al di fuori di ogni tecnicismo da iniziati, come fatto essenzialmente culturale, assume, a mio giudizio, una portata decisiva, aiutando a rimuovere uno di quegli schemi costrittivi che hanno pesantemente inciso (ma questo è un profilo che non è qui possibile neppure sfiorare) sullo stesso corrente modo di intendere il quadro politico.

Se il diritto è essenzialmente cultura non può evidentemente essere letto solo nell’ottica di un sistema di enunciati, di regole dettate, ma va collocato nel duttile quadro di un’esperienza vissuta. Non deve quindi sembrare improprio impostare un rapporto tra diritto e letteratura, un tema del quale mi sono di recente occupato, riprendendo alcuni spunti che un raffinato giurista quale Benjamin Nathan Cardozo, che è stato anche giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, affidava, ormai quasi cento anni fa, al suo elegante scritto su “Diritto e letteratura”. Opportunamente Terrusi, nell’ultimo capitolo del suo volume, ricorda anche il movimento che va sotto il nome di Law and Literature, sorto negli Stati Uniti negli anni Ottanta del secolo scorso, un movimento che è stato tradotto non solo in “diritto nella letteratura” (nel senso quindi di una possibile specificazione contenutistica), ma anche in “diritto come letteratura” (nel senso invece di una potenziale identità di struttura). Ancorché la nostra tradizione accademica abbia sempre collocato i due temi su piani assolutamente paralleli, è chiaro infatti che il diritto può essere legittimamente accomunato alla letteratura in quanto tentativo formalizzato di strutturare la realtà attraverso il linguaggio. A ben vedere, lo stesso giudice, consapevolmente o meno, si serve di un medium linguistico che introduce necessariamente un elemento creativo nella sua quotidiana attività decisionale. È stato giustamente riconosciuto che diritto e letteratura, quali imprese intellettuali affini, hanno una base comune nello stile e nella retorica, nella consapevolezza dei valori e nell’immaginazione. Se non fosse per i diversi usi che facciamo del diritto da una parte e della letteratura dall’altra, saremmo immediatamente colpiti dall’affinità della loro epistemologia. Caratterizzati entrambi dalla dimensione narrativa sul piano formale, diritto e letteratura si affidano al linguaggio per strutturare una realtà amorfa e non verbale. Di fronte al verificarsi di un evento sia il giurista che lo scrittore cercano di ricostruire tale evento conferendogli inevitabilmente un’impronta sostanzialmente soggettiva. In questo senso può dirsi che non solo ogni opera letteraria ma anche ogni documento giuridico esprime i valori della società nella quale si manifesta. Mi è accaduto altra volta di dire che le parole di Socrate all’esito del suo processo o quelle del tutto omologhe del Mahatma Gandhi nell’aula giudiziaria di Allahabad sono solo artificiosamente ascrivibili al territorio del diritto o della letteratura. Esprimono l’antica inesauribile tenzone tra Nomos e Dike, tra la forma degli enunciati normativi e l’aspirazione a conseguire un risultato di giustizia, che appaia condivisibile alla società di riferimento.

Il tema di questo rapporto assume tuttavia qualche connotazione di maggiore delicatezza per le opere poetiche. Senza addentrarci qui negli equilibrismi sul punto dell’Estetica crociana, certo è che la poesia sembra stemperarsi nella pura esteticità del linguaggio, inevitabilmente illanguidendo ogni tentativo di connotarla in chiave di contenuto. Nel suo scritto su La poesia (che è, nella consueta edizione laterziana, del 1936) Croce, ribadendo il suo concetto di cosmicità dell’arte, afferma esplicitamente che questa si esprime prevalentemente nella poesia, nella quale concetti e sentimenti «hanno perduto l’impronta storica e unilaterale per ricevere impronta umana e onnilaterale» (op cit., p. 184). Se dovessimo collocarci in un’ottica di questo tipo ogni lettura di un’opera poetica che non si ponga in una chiave esclusivamente estetica sarebbe quindi del tutto impropria.

Quali che siano i profili di approfondimento di un discorso che non è qui possibile neppure sfumatamente sfiorare, certo è che un’opera ciclopica come quella di Dante si offre (e un’esperienza plurisecolare l’ha ormai ampiamente verificato) ad un’infinita possibilità di letture, posto che ha incrociato tutte le dimensioni dell’esperienza umana. Non dobbiamo quindi scandalizzarci se un letterato come Terrusi ha ripercorso le cantiche del divino poeta per cogliervi tutte le occasioni in cui egli si è misurato con il paradigma della giuridicità, cercando di far emergere il modo in cui Dante intese il diritto e la giustizia.

Lo ha fatto con una serie di spunti e di illuminazioni, esplicitamente dichiarando che il libro non impone di essere letto in una continuità logica, proprio perché non svolge una tesi, ma si sforza di cogliere, entro uno sterminato panorama, tutte le occasioni e gli spunti in cui Dante si è misurato con ciò che noi oggi siamo soliti definire “diritto”. Egli è tuttavia perfettamente consapevole, pur da non giurista, che questo termine non può essere assunto con significato univoco nel passaggio di oltre sette secoli.

Sarebbe quindi qui del tutto improprio interrogarsi preliminarmente sulla legittimità di un’operazione che si riproponga di leggere un’opera poetica nell’ottica del diritto. E’ chiaro che la prospettiva non è estetica, ma culturale e storica. Oltre tutto, se ci collocassimo in un rifiuto aprioristico di questo tipo contraddiremmo ad una consolidata letteratura (che Terrusi accuratamente richiama nell’ultimo capitolo del suo libro) che, a partire dalla voce di Filippo Cancelli nell’Enciclopedia Dantesca su Dante e il diritto romano, ha esaminato tutti i possibili risvolti di questo tema. Terrusi, esplicitamente dichiarando in limine che il motore della sua ricerca è stata la curiosità, che ovviamente non si connota in chiave sistematica, ma si colora di illuminazioni e sempre nuove aperture, di spunti improvvisi e di ammiccamenti, ripercorre tutti i possibili risvolti del tema.

Non riproporrò certamente qui le varie sollecitazioni che la lettura del libro offre nell’amplissimo spazio che corre, nell’esperienza umana del sommo poeta, tra Dante giudice e Dante imputato. Terrusi, pur non dimenticando di essere un letterato (e quindi non mancando di inserire, qua e là, nel suo svolgimento, raffinate notazioni estetiche, basti dire delle molte belle pagine dedicate al canto di Paolo e Francesca), pone una serie di problemi in chiave giuridica: quale sia il concetto di pena in Dante e se vi prevalga il momento della retribuzione o quello della espiazione; se, rileggendo il poema sub specie giuridica, si possa cogliere una sostanziale coincidenza del sistema punitivo dantesco con le norme del Corpus iuris civili di Giustiniano; come si coniughi la legge del contrappasso con la logica medioevale della vendetta; come si collochi, nell’alternativa tra sistema inquisitorio e sistema accusatorio, la posizione di Minosse che non giudica ma punisce; se, nella logica dell’art. 595 cod. pen., oggi Dante potrebbe essere addirittura accusato di diffamazione, tanto più che talora ha condannato anche soggetti ancora in vita. Se volete una mia personale impressione di lettura, vi dirò che a me ha colpito soprattutto l’arditezza di alcune simmetrie con l’attualità, quando, per esempio, si accosta Francesca a Lady Diana, si legge l’invocazione di Ulisse in chiave di bioetica, si coglie nel fatto che Dante punisca più severamente i reati di frode rispetto a quelli di violenza, una sorta di anticipazione dell’evoluzione moderna dell’antigiuridicità, si indica (anche qui evidenziando una caratteristica tipica dei nostri tempi) nella notorietà del soggetto un elemento concorrente che vale ad aggravare la sua responsabilità. Sono tutte prospettive che dimostrano che anche una lettura di Dante svincolata dall’ottica della poesia non è affatto priva di significative ricadute su quanto ci impegna oggi nel quotidiano.

Se tuttavia gli organizzatori di questo incontro hanno chiesto ad un giurista come me di interloquire sul tema di Dante e il diritto non lo hanno certamente fatto perché fornissi epidermiche notazioni di questo tipo. Proprio nella prospettiva culturale nella quale si colloca la collana diretta dal Presidente Curzio, direi che potrebbe essere interessante soffermarsi sul tema (al quale naturalmente neppure Terrusi si sottrae) del rapporto legge-diritto-giustizia, che ovviamente connota qualunque esperienza giuridica, ma che è certamente quello che tocca il nucleo essenziale del raccordo tra diritto e cultura. Forse è proprio questo che si chiede oggi a chi fa professione del diritto di fronte ad un’opera di questo tipo, al di là dell’ammirazione per un fuoco pirotecnico di citazioni che emozionano e sorprendono, arricchiscono e danno da pensare. Fermo restando che nessuna manifestazione dello spirito si sottrae alle influenze della storia, l’interrogativo di fondo che forse è legittimo porsi potrebbe formularsi in questi termini: il diritto a cui pensava Dante è lo stesso diritto a cui è necessario riferirsi oggi o vi è fra le due realtà, al di là dell’assimilazione semantica, una totale irriducibilità?

La semplice prospettazione di un interrogativo di questo tipo consente, a mio giudizio, di aprire, ancora una volta, una illuminante prospettiva sul modo di intendere il diritto, una prospettiva che chi mi conosce sa avere io a lungo coltivato in questi ultimi anni, vincendo le radicate resistenze di una cultura accademica ancora formalmente ancorata ai paradigmi del positivismo. Mi limiterò ad indicare, in pochi minuti, alcune linee di riflessione nella speranza che, specie da coloro fra i presenti che non hanno competenze giuridiche, possano essere assunte a presupposto di un personale approfondimento.

In sostanza, se noi oggi assumessimo che il diritto consiste in un sistema di enunciati normativi riconducibili alla volontà di chi esercita il potere, una struttura formale giudicabile solo in chiave di validità e quindi inesorabilmente destinata o ad essere subíta o ad essere violata, questo diritto non avrebbe nulla a che fare con quello di Dante, che – come giustamente ricorda Terrusi – già nel De Monarchia poneva una precisa equazione tra diritto e volontà divina. La traduzione del testo latino così si formula: «il diritto altro non è che una conformità al volere divino e quindi tutto ciò che non concorda con esso non può identificarsi col diritto, come, viceversa, ciò che vi si conforma è senz’altro diritto». Quando perciò Dante invoca la legge come rimedio («onde convenne legge per fren porre») o quando si rammarica che la legge non sia attuata («le leggi son, ma chi pon mano ad esse») non pensa ad una legge dettata dal potere costituito, ma semmai ad una legge che a quel potere preesiste e, in definitiva, lo legittima. Riduce la legge ad un principio di giustizia.

Ancorché sia ovviamente oggi venuta meno ogni possibilità di lettura del diritto in chiave metafisica, a me sembra essenziale rilevare che anche noi non possiamo ridurre il diritto a semplice riflesso di un potere sovrano, rispetto al quale sia consentito misurarsi solo in termini di obbedienza o disobbedienza, svincolandolo quindi da ogni possibilità di lettura in chiave di giustizia. Questa è ancora la convinzione di molti, ma è una convinzione assolutamente sbagliata.

Se per Dante applicare la legge significava attuare la giustizia, per noi potrebbe accadere l’opposto: bisogna ridurre l’apparente forza della legge per conseguire un risultato di giustizia. Ma il traguardo rimane sempre il medesimo: la giustizia appunto. Se fosse consentito qui abbandonare le finezze della poesia per scendere sul terreno dei conflitti giudiziali, potrei fornirvi un’infinità di esempi volti a dimostrare come – in un contesto sociale che non può certo più definirsi in funzione di un omogeneo quadro assiologico – i tentativi del legislatore di imporre sue visuali di principio siano tutti miseramente falliti. Mi limito ad uno soltanto, immediatamente fruibile da tutti i presenti. Proprio negli stessi giorni in cui il Parlamento, licenziando la legge sulle unioni civili (la c.d. legge Cirinnà), rigettava un emendamento volto ad ammettere, nei rapporti omosessuali, l’adozione, da parte del partner, del figlio del convivente, la Cassazione, confermando analoghe decisioni di giudici del merito, la riconosceva legittima, ragionando sulla base dei principi costituzionali. Anche qui certamente attuando un risultato di giustizia. Quel che per Dante scendeva dall’alto di una valutazione divina, per noi sale dal basso di una condivisione sociale.

Nel Duecento l’equilibrio poteva trovarsi solo ricorrendo alla pacificante mano di Dio (ma era un modo per svincolarsi dalla tirannia di coloro che Dante ha inesorabilmente condannato), oggi noi ricorriamo ad altri strumenti, ma il fine rimane sempre lo stesso. In questi anni mi sono sforzato di spiegare che se la Costituzione non può ridursi al paradigma di una legge dettata (perché afferma diritti fondamentali che preesistono al suo stesso vigore), se il giudice è chiamato a ragionare per principi, cioè secondo criteri che vanno storicamente definiti e fra di loro bilanciati secondo un processo di adattamento alla dinamica socio-economica, se (come ormai ha sistematicamente affermato la Corte costituzionale) il criterio che deve governare questo processo attuativo è la ragionevolezza, cioè un indice commisurato a criteri di valore condivisi, il riferimento ad una prospettiva di giustizia diventa momento essenziale e ineludibile nel modo d’essere dell’esperienza giuridica. Ciò che per Dante preesiste, per noi deve essere conquistato. Ma il risultato da conseguire nei comportamenti sui quali si fonda il giudizio, rimane il medesimo. Ecco perché non considero affatto fuori luogo per un giurista riflettere su Dante e il diritto.

Semmai la simmetria che qui ho prospettato sollecita un altro spunto di riflessione, quello relativo al rapporto tra diritto positivo e diritto naturale. Ragionando secondo vecchi schemi concettuali si potrebbe dire che Dante si colloca nell’ottica di un diritto naturale inteso come un diritto installato da Dio nell’universo e nella stessa natura umana, mentre noi non possiamo che ragionare nell’ottica di un diritto positivo, che passa inevitabilmente attraverso il filtro di regole dettate, di precetti legati alla peculiarità del momento storico. Qui il discorso diventa più complicato. Per coloro che assumono occasioni come questa a stimoli per loro personali approfondimenti suggerisco la lettura di un recentissimo volume di uno dei maggiori filosofi del diritto italiano, Francesco Viola, intitolato Una storia del diritto naturale, che, pur essendo riferito all’ultimo secolo, contiene illuminanti notazioni di carattere storico. Se mi è qui consentita una volgarizzazione attraverso alcune enunciazioni di carattere molto sommario, vorrei dire che noi dobbiamo liberarci da un altro dei luoghi comuni che hanno accompagnato la nostra formazione: quello che assegna al diritto naturale un significato univoco ed anelastico, anchilosato in una sua inesorabile datità. Proprio chi, come me, crede alla mano di Dio nella storia, non può non riconoscere che la natura è essenzialmente storia, sottoposta quindi a mutamenti ed evoluzioni, con la conseguenza che il diritto naturale deve abbandonare l’ambiziosa pretesa all’assolutezza e all’eternità per vedere riaffermato il suo carattere schiettamente umano e storico.

Ecco dunque perché la prospettiva di Dante, pur collocandosi in un’ottica che il mondo contemporaneo non potrebbe più condividere, assume in definitiva la giustizia a suo punto di riferimento finale e qualificante e non è quindi affatto in contraddizione con la posizione di chi, come me, combatte da una vita contro quella riduzione del diritto a pura forma che ha condotto alle pericolose epigoni del nichilismo giuridico. Noi dobbiamo abituarci a pensare (e la lettura del libro di Terrusi mi ha confermato in questa convinzione) alla positività del diritto naturale e alla naturalità del diritto positivo. Si tratta cioè di rompere la logica dei due ordinamenti alternativi, collocandosi in un’ottica intrasistemica, espressiva di due polarità interne al diritto. A mio giudizio quando Dante fa dire a Ciacco, nel VI canto dell’Inferno «giusti son due e non vi sono intesi», non intende contrapporre una giustizia umana e una giustizia divina, che sarebbe posizione del tutto contraddittoria con la sua impostazione filosofica di fondo, ma semmai indicare l’alternativa tra la giustizia vera, quella che conduce ad un risultato che può essere da tutti condiviso, con una giustizia apparente, del tutto formale e in quanto tale non riconducibile ad un comune paradigma con la prima. Non dimentichiamo che il diritto naturale è stato anche strumentalizzato dalla propaganda nazista. Non si tratta quindi di riguardare un’astrazione, ma di verificare una condivisione, di far vivere – e questo era certamente nella convinzione profonda di Dante – il diritto come attuazione di valori, perseguimento di fini che valgano ad esprimere non l’opinione di un sovrano, ma l’essenza autentica dell’umano.

Mi sembra cioè che una corretta visuale del diritto naturale induca a collocarlo quale forma di ricerca del diritto giusto, una forma che deve essere pensata come interna alla determinazione del diritto positivo e quindi come elemento costitutivo della sua positività. In sostanza quel che Dante riconduce a Dio, a me sembra debba essere ricondotto alla storia, che non è tuttavia per un credente affidata all’accidentalità, ma è lo strumento essenziale del disegno redentivo. Ecco perché, a ben vedere, se mi chiedete, in sintesi, di raccogliere in una formula l’impressione che un giurista può trarre dalla lettura del libro di Terrusi, la ricondurrei alla necessità di riaffermare la ineliminabile simbiosi tra Nomos e Dike. Nel momento in cui questa simbiosi si rompe non può che esservi una condanna, anche se spesso noi non siamo in grado di prevedere quale sia il Minosse che ce la comminerà.

Il che naturalmente non esclude che – al di là di questi nostri raffinati sofismi – Dante vada essenzialmente ricordato per la sua poesia. E la poesia viene inevitabilmente mortificata quando il suo linguaggio emotivo viene ricondotto a schemi referenziali o classificatori. Dante mi perdoni se oggi, parlando da giurista, ho messo la sordina alle sue illuminanti sollecitazioni, alle emozioni della sua poesia. 

***

Sul rapporto fra Dante e il diritto, Questione Giustizia ha pubblicato anche:

Domenico Pulitanò, Una lettura di Dante. Sulla giustizia (14.06.2021)

Giovanni Salvi, Verso la fine della pena come retribuzione? In occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante Alighieri(11.09.2021)

 

 

[*]

Intervento alla presentazione tenutasi il 12 maggio 2022 a Palazzo Giustiniani su iniziativa della Fondazione De Santis

14/05/2022
Altri articoli di Nicolò Lipari
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Dante Poeta giudice?

Ancora una recensione del saggio di L. Terrusi Onde convenne legge per fren porre. Dante e il Diritto edito da Cacucci (2022) per la collana Biblioteca di cultura giuridica diretta da Piero Curzio.

04/06/2022
Spazi di giustizia, comunità di apprendimento

Politiche e strumenti di un metodo di investimento sulle infrastrutture e sulle identità

16/05/2022
«Onde convenne legge per fren porre». Dante e il diritto

Presentazione del volume di Leonardo Terrusi, edito da Cacucci (2022) per la collana Biblioteca di cultura giuridica diretta da Piero Curzio

14/05/2022
Verso la fine della pena come retribuzione? In occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante Alighieri

La relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione svolta ad Anagni il 10 luglio 2021, in occasione del conferimento del premio Bonifacio VIIIPer una cultura della pace. 

11/09/2021
Una lettura di Dante. Sulla giustizia

Problemi di giustizia attraversano tutte e tre le cantiche della Divina Commedia. In quest’anno speciale, nel quale ricorrono settecento anni dalla morte del poeta, Questione Giustizia pubblica le riflessioni di Domenico Pulitanò sul diritto e sulla giustizia nell’opera di Dante. 

14/06/2021