La segnalazione della notizia di reato formulata dalla squadra mobile della Questura di Agrigento aveva ad oggetto la possibile rilevanza penale delle condotte di alcuni operatori umanitari che – avendo soccorso in mare centinaia di migranti stipati su alcuni barconi – li avevano poi condotti presso il porto di Lampedusa.
La situazione è in parte diversa rispetto al noto e recente caso del sequestro della nave Open arms della ong Proactiva Open Arms, posto che – stando alla richiesta formulata dalla Procura di Palermo – le operazioni di soccorso in mare avvennero in accordo con il Mrcc di Roma (Maritime rescue coordination centre).
Tuttavia, la squadra mobile di Agrigento aveva comunque segnalato la possibile consumazione dei reati sopra indicati in relazione alle operazioni di salvataggio del 7-8 maggio 2017.
In punto di fatto, la richiesta di archiviazione evidenzia come non sia emersa alcuna prova di legami tra gli operatori umanitari della ong protagonista del salvataggio e i trafficanti libici che organizzarono il viaggio dei migranti poi soccorsi. Ciò porta l’organo requirente ad escludere la sussistenza di elementi di prova circa la partecipazione dei predetti ad un’associazione per delinquere.
Ben più interessanti risultano però altri aspetti della richiesta di archiviazione qui pubblicata e alla cui diretta lettura si rimanda. Essa si caratterizza per una articolata ricognizione delle fonti sovranazionali di origine consuetudinaria e pattizia che delineano come vero e proprio «obbligo umanitario» quello di procedere alle operazioni di soccorso in mare e di conduzione delle persone salvate in un porto sicuro (Pos, place of safety).
Data tale premessa normativa, la richiesta di archiviazione sviluppa logicamente le conseguenze di rilievo sul piano penale: le operazioni di soccorso in mare – in quanto imposte dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio – sono condotte poste in essere nell’adempimento di «un obbligo imposto da una norma giuridica internazionale» e, dunque, coperte dalla causa di giustificazione codificata all’art. 51 cp.
La richiesta di archiviazione si sofferma poi sull’ulteriore questione, relativa al comportamento degli operatori umanitari che – dopo il salvataggio – hanno condotto le persone soccorse a Lampedusa e non in altri porti più vicini.
Nella richiesta di archiviazione ci si sofferma sulla nozione di place of safety, evidenziando come una lettura sostanziale dell’art. 98 Unclos imponga di interpretare la nozione di «luogo sicuro» in modo tale da assicurare la effettiva tutela dei diritti fondamentali delle persone soccorse. In tale cornice, la richiesta di archiviazione accolta dal gip evidenzia come «l’assoluta mancanza di cooperazione dello Stato di Malta nella gestione degli eventi Sar» e le condizioni di instabilità politica e amministrativa riscontrabili in territorio libico non consentano di ritenere tali alternative come validi luoghi sicuri.
Data tale premessa normativa e da tale constatazione in fatto, la Procura di Palermo trae nuovamente le conseguenze sul piano penale: in quel contesto, la scelta di condurre i migranti soccorsi nel porto di Lampedusa (ritenuto porto sicuro) rispondeva alla necessità di salvare quelle persone da un pericolo attuale di grave danno alla persona. Pericolo che – si aggiunge – non era altrimenti evitabile, in assenza di altri luoghi sicuri. Di qui l'applicabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità.
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Link a precedenti pubblicazioni in questa Rivista on-line:
S. Perelli, Il sequestro della nave Open Arms: è reato soccorrere migranti in pericolo di vita?, 31 marzo 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/il-sequestro-della-nave-open-arms-e-reato-soccorrere-migranti-in-pericolo-di-vita-_31-03-2018.php
M. Patarnello, Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i migranti non è reato, 19 aprile 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/dissequestrata-la-nave-open-arms-soccorrere-i-migranti-non-e-reato_19-04-2018.php