Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Pillole di diritto dell'immigrazione

Due interessanti decisioni: con la prima si escludono le proroghe automatiche per i trattenimenti al CIE. Con la seconda si concede lo status di rifugiato ad un cittadino pakistano di religione sciita
Pillole di diritto dell'immigrazione

No alle proroghe automatiche per i trattenimenti al CIE.

Il Tribunale di Roma (LEGGI), in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia del 30 maggio 2013, emessa nella causa C-534/11, caso Arslan, ha dato una lettura costituzionalmente orientata dell’art 21 D.lgs. n. 25/2008.

Infatti ha deciso che la proroga del trattenimento al CIE nel caso il richiedente sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento (comma 1 lett c) non possa essere automaticamente concessa per consentire l’espletamento della procedura di cui all’art 28, ma debba essere effettuata dal giudice una valutazione caso per caso onde verificare se la domanda di asilo sia stata proposta per fini meramente dilatori, al solo scopo di evitare l’espulsione.

Si al riconoscimento dello status di rifugiato per un cittadino pakistano di religione sciita.

Il Tribunale di Catanzaro (LEGGI), accogliendo un ricorso avverso il diniego opposto dalla competente commissione territoriale, ha riconosciuto la protezione internazionale ad un cittadino pakistano che, essendo di religione sciita, rischia di essere vittima di persecuzione da parte del gruppo terroristico Lashkar-e Jhangvi, che ha lo scopo di eliminare gli sciiti dal Pakistan.

La decisione merita rilievo sia per la selezioni delle informazioni sulla base delle quali assumere la decisione, sia per la qualificazione del gruppo Lashkar-e Jhangvi, in virtù dei legami con le forze governative pakistane, come soggetto rientrante nel novero dell'art. 5 lett. C D. Lgs. 251/07.

17/01/2015
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