La sentenza che si presenta, relativa a domanda di protezione internazionale trattata con rito sommario, riguarda un cittadino turco di etnia curda, impegnato nel partito indipendentista HDP come iscritto privo di compiti dirigenziali.
Il richiedente asilo assumeva che, dopo passati controlli vessatori di polizia, era emigrato nel timore di subire torture come altri suoi compagni, come lui coinvolti in una manifestazione nel 2011.
La Corte di Appello di Bari ha dapprima dato atto della credibilità del racconto del richiedente asilo, non mancando di attestare che l'altro partito indipendentista curdo, il PKK, non rifugge dalla violenza ma non è (contrariamente a una diffusa vulgata) un'organizzazione terrorista, come accertato della giustizia sovranazionale.
Successivamente la Corte ha analizzato, in base al notorio storico e giornalistico emergente anche da Internet, lo stato attuale della questione curda e la generale politica di Erdoğan, sì da correlare il giudizio al momento presente, in attuazione del dovere del giudice di esaminare la domanda di asilo alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine (COI, Country of Origin Information) del richiedente.
Nel merito, la situazione turca emersa dalle elezioni del Primo novembre 2015 è stata ritenuta poco tranquillizzante per gli indipendentisti curdi, sì da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, ma non fino al punto da giustificare lo status di rifugiato.
Sullo sfondo della sentenza, il ruolo attuale della Turchia rispetto ai flussi migratori provenienti dalla Siria e la sua ambiguità nei confronti dell'ISIS, elementi che la Corte ha dovuto considerare per una valutazione che rimane giuridica e non politica.