Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Standard probatorio nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale

Cominciamo la pubblicazione di provvedimenti sulla materia auspicando un confronto fra gli orientamenti dei diversi uffici giudiziari
Standard probatorio nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale

Se per valutare la richiesta dell'asilante si valuta anzitutto l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, sia pro che contra se, può accadere che, a un attento esame, le stesse risultino inattendibili o attendibili al di là della presenza o meno di riscontri esterni.

In questo caso, le conclusioni della Corte barese sono state negative; in precedenza lo stesso giudice era giunta a conclusioni opposte, proprio sulla base dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, in questo caso ben diverso.

Quindi il giudice dall'esame del tenore intrinseco delle dichiarazioni dell'asilante non deve necessariamente pervenire all'accogliemtno dell'istanza, anche quando non plausibile, ma conserva il suo libero convincimento.

ln questo caso, dopo avere escluso la credibilità del racconto dell'asilante e negato la protezione sussidiaria concessa dal primo giudice, la Corte di Appello ha ritenuto comunque, nonostante la contumacia dell'appellato e nell'ambito del suo generale potere di valutazione della fattispecie, di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione umanitaria), sulla base di plurimi motivi, tra i quali spicca il fatto che il richiedente asilo, se tornasse nel suo Paese (Burkina Faso), si troverebbe in una situazione peggiore che al momento della partenza, perché quel Paese ospita, secondo Amnesty International, decine di migliaia di profughi del Mali.

Il dato di Amnesty è confermato dall'Unhcr anche se con numeri meno pesanti.

Ci si potrebbe chiedere se in una situazione del genere non possa comunque ravvisarsi quel "rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in condizione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato" (sia pure dal conflitto armato di un Paese limitrofo come è il Mali rispetto al Burkina Faso), che giustifica la protezione sussidiaria anziché quella umanitaria riconosciuta dalla Corte barese.

Ma il dato principale di questa sentenza, è che un Paese tra i più poveri al mondo come il Burkina Faso, di fatto, si fa carico senza lamentarsi più di tanto dei profughi dell'ennesima guerra nel silenzio dai Paesi ricchi, che se si fossero visti di fronte così tanti profughi della loro guerra sarebbero certamente stati presi da isteria collettiva.

 

23/10/2013
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Bis in idem: le domande reiterate dopo gli interventi legislativi del 2023

Nel 2023 il legislatore è intervenuto due volte sulla disciplina delle domande reiterate, incidendo su diversi aspetti che riguardano i requisiti di ammissibilità della domanda (le nuove prove, l’aumento significativo delle probabilità, l’introduzione del principio di colpevolezza) e una nuova fattispecie di inammissibilità disposta dal Questore. Il presente contributo si ripromette di operare una ricognizione della disciplina europea e nazionale delle domande reiterate, dando conto degli effetti e delle compatibilità di tali rilevanti interventi.

26/09/2024
Procedure accelerate e mancato rispetto dei termini: intervengono le Sezioni Unite

Con la sentenza n. 11399 del 9 aprile 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bologna – prendono posizione in ordine al tema delle conseguenze derivanti dal superamento dei termini nelle procedure c.d. accelerate. La pronuncia, nel risolvere il contrasto sviluppatosi tra le varie Sezioni Specializzate, apre numerosi spunti di riflessione. 

21/05/2024
La “nuova” protezione speciale al vaglio della magistratura. La prostituzione volontaria e la tutela di diritti fondamentali. Commento a Tribunale di Milano 13 novembre 2023

La riforma volutamente restrittiva all’istituto della protezione speciale, recata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023, a soli due anni dalla precedente che invece ne aveva ampliato i presupposti (D.L. n. 130/2020 e legge n. 173/2020), induce l’interprete a nuove riflessioni per comprendere se e quanto essa abbia inciso sui diritti che presidiano questo diritto fondamentale, che molti altri ne contiene. L’occasione è data dalla pronuncia del Tribunale di Milano in commento, che offre interessanti spunti di analisi sia sull’istituto in generale, sia in relazione a una specifica declinazione della condizione di vulnerabilità riferibile alla prostituzione volontaria, in assenza di effettive reali alternative.

06/02/2024
Il trattenimento in frontiera dei richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri: una privazione di libertà «per cittadinanza»?

Il presente contributo esamina alcuni dei profili emersi a seguito delle recenti pronunce del Tribunale di Catania e del Tribunale di Firenze tramite le quali è stato messo in discussione l’impianto normativo che vede l’automatica applicazione di una procedura accelerata in frontiera con annesso trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. In primo luogo si analizzerà il profilo relativo ai trasferimenti finalizzati al trattenimento dei richiedenti asilo tra zone di frontiera differenti, e in seguito si cercherà di approfondire la stretta relazione che lega la restrizione della libertà personale in zona di frontiera e il decreto sui Paesi di origine sicuri del 17.03.2023, al fine di cogliere ulteriori rilievi di illegittimità che si celano nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore. 

06/11/2023
Il prisma dell’accoglienza: la disciplina del sistema alla luce della legge n. 50/2023

La legge n. 50/2023 rappresenta il terzo provvedimento adottato nell’arco di sei anni che interviene pesantemente sul d.lgs n. 142/2015 nonché sull’art. 1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell’accoglienza e frammentando ulteriormente il sistema nel suo complesso. L’intervento riguarda la gestione dei punti di crisi (cd. "hotspot") e dei centri governativi di accoglienza, la platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite. 
In particolare, il legislatore riforma il sistema di accoglienza reintroducendo la logica binaria che separa i percorsi dei richiedenti asilo dai titolari di protezione internazionale che possono accedere al Sai, e rivede l’impianto ripristinato due anni prima dal dl n. 130/2020, che sanciva l’interconnessione stretta tra sistema di accoglienza e integrazione come elementi inscindibili di un percorso che porta all’autonomia della persona. Oltre a intervenire sulle categorie di beneficiari, l’attuale provvedimento interviene sulle prestazioni da garantire ai richiedenti protezione internazionale e prevede misure che selezionano ulteriormente gli aventi diritto e stratificano, moltiplicandoli, gli spazi e i luoghi deputati all’accoglienza. 

29/09/2023
Tre domande sui Paesi sicuri

Il contributo esamina tre problemi che si pongono avanti alla commissione territoriale e al giudice in ipotesi di manifesta infondatezza per chi viene da un Paese di origine sicuro. In particolare, ci si interroga se sia necessaria una procedura accelerata ai fini della dichiarazione di manifesta infondatezza; che valutazione debba farsi delle allegazioni del richiedente asilo ai fini della manifesta infondatezza; che valutazioni siano possibili quando oggetto del giudizio non sia il ribaltamento della presunzione, ma la sua contestazione.

22/09/2023
Le nuove procedure accelerate di frontiera. Quali prospettive in un’ottica di genere?

L’art. 7-bis dl n. 20/2023 interviene, fra l’altro, sulle procedure accelerate di frontiera e in particolare sui presupposti e i termini per la loro applicazione, prevedendo anche una nuova ipotesi di trattenimento, direttamente ricollegata allo svolgimento delle procedure accelerate di frontiera, a cui consegue una specifica procedura di impugnazione del provvedimento adottato dalla commissione territoriale. 
Il presente contributo intende soffermarsi su alcuni profili di criticità delle nuove norme e offrire altresì una riflessione in un’ottica di genere che, abbracciando con lo sguardo non solo le donne ma anche gli uomini migranti, aiuti a riflettere sulle conseguenze di un approccio del legislatore stereotipato e categorizzante.

15/09/2023