Ancora una sentenza del Tribunale fiorentino sulla questione dei crimini tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Il nuovo provvedimento, deciso il 22 febbraio, riguarda l’uccisione di Angiolo Donati, a Falzano di Cortona, il 27 giugno 1944.
Il processo civile inizia nel 2009, sia contro Josef Eduard Scheungraber e Herbert Stommel, già condannati all’ergastolo dal Tribunale militare di La Spezia il 28 settembre 2006, condanna confermata dalla Corte militare di appello con la sentenza 13 novembre 2007 n. 37, sia contro lo Stato tedesco. Occhio alle date: la causa civile inizia dopo che la Germania ha chiamato l’Italia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, all’Aia, e può proseguire malgrado i due scandalosi provvedimenti legislativi italiani, che vengono incontro agli interessi tedeschi in pendenza del giudizio internazionale, ossia il decreto legge 28 aprile 2010 n. 63, convertito con la legge 23 giugno 2010 n. 98, e il decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con la legge 24 febbraio 2012 n. 14. Infatti, i due provvedimenti normativi non negano il diritto al risarcimento né la responsabilità: si limitano a sospendere l’esecuzione.
Ma durante questo processo, e gli altri simili, si assiste alle molteplici iniziative tedesche per non pagare. Alcuni danneggiati, italiani e greci, nel frattempo sono riusciti a pignorare la villa Vigoni, edificio pregiato sul Lago di Como, sufficiente forse a risarcire due o tre, delle famiglie dei caduti nelle stragi in Italia. Il processo all’Aia termina con la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, in cui l’Italia è soccombente (si veda Il processo dell’Aia: Germania contro Italia, in «Questione giustizia», 2012 n. 3, pp. 185-194). Fra le cause della sconfitta ci sono il potere della Germania, la scarsa indipendenza della giustizia internazionale e la cattiva difesa italiana. Domenico Gallo recentemente ha osservato: «L’Italia in quel giudizio ha fatto finta di opporsi, ma in realtà sosteneva la tesi della Germania contro i suoi giudici. Cioè il governo italiano – tutti i governi, i vari che si sono succeduti – hanno guardato con fastidio questo intervento dei giudici, perché interferiva nei rapporti diplomatici; quindi hanno fatto finta di opporsi alla Germania. In effetti hanno fatto in modo – è assurdo ma è così – da essere condannati».
Poi la sconfitta è ribaltata da una magnifica sentenza della Corte costituzionale, 22 ottobre 2014 n. 238, presidente estensore Giuseppe Tesauro, che ristabilisce i limiti della sovranità degli Stati di fronte ai diritti delle persone. A rimettere gli atti alla Consulta era stato proprio il Tribunale di Firenze.
Anche in questo processo della famiglia Donati gli atti erano stati rimessi alla Corte costituzionale, ma per questioni procedurali la vicenda non era stata compresa nella decisione del 2014; la stessa Corte, però, con ordinanza 11 febbraio 2015 n. 30 (pubblicata qui il 13 marzo 2015), ha consentito al processo di proseguire. E adesso, appunto, il Tribunale condanna al risarcimento sia i due militari sia la Germania.
La nuova sentenza ha qualche particolarità. Anzitutto, non si tratta di deportazione, con o senza assassinio, ma di una strage avvenuta in Italia. Poi, gli ufficiali tedeschi condannati sono ancora vivi (un maggiore e un tenente). E soprattutto, sono liquidati sia il danno proprio della vittima, uccisa con un apprezzabile intervallo di tempo fra la caccia all’uomo subita e l’assassinio compiuto, sia il danno iure proprio delle figlie, di cui una rimasta orfana a due anni di età, e l’altra concepita ma non ancora nata. Resta sullo sfondo, invece, la questione della domanda di risarcimento proposta dalle vittime anche contro lo Stato italiano, risolta solo in procedura perché tardiva.
Qualche osservazione. Bisogna convenire col Tribunale di Firenze, quando sottolinea che la portata della pronuncia della Consulta del 2014 è più ampia di quanto notato in un primo momento. La basilare sentenza del 2014 incide per l’avvenire sugli effetti nel diritto italiano della Carta dell’Onu. Il Tribunale argomenta: «Non solo nel terzo punto del dispositivo ma anche nella censura di incostituzionalità che ha parzialmente colpito l’art. 1 della legge n. 848 del 1957 si scorge un intervento originale di chirurgia costituzionale. […] Si tratta, ad avviso del giudicante, di un intervento che, pur prendendo le forme di una pronuncia interpretativa di accoglimento della questione sollevata, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme, è molto più simile alla pronuncia direttamente rivolta alla censura dell’operatività della norma consuetudinaria di quanto il dispositivo non faccia, prima facie, ritenere».
Tenuto conto di questo, il Tribunale prende in esame la consuetudine internazionale, come descritta nella sentenza del 2012 della Corte internazionale, ma «con il seme evolutivo piantato dalla Corte costituzionale italiana». Quanta differenza, rispetto alla sentenza della Corte di cassazione su Bardine, San Terenzo e Vinca! Fu la prima, in Italia, dopo la decisione dell’Aia (Cass. 30 maggio 2012, dep. 9 agosto 2012 n. 32139, imputati Albers e altri), e vi si leggeva: «[L’orientamento secondo cui la Germania deve pagare] non è stato, o non è stato ancora, fornito della necessaria condivisione, e […] per questa ineluttabile considerazione, non può essere portato ad ulteriori applicazioni. […] In avvenire il principio del necessario ritrarsi della immunità per gli Stati che agiscano jure imperii quando l’azione incida sui diritti individuali di rilievo primario per i cittadini [può] essere in tutto o in parte acquisito dalla comunità internazionale. Ma allo stato ciò non è». Nel 2012, l’ineluttabile e il rinvio all’avvenire. Dal 2014, il seme evolutivo.
Di questo seme, il Tribunale fa buon uso, quando valorizza l’esigenza di unità europea – non la sentiamo sempre citare per porgerci amare medicine? – a favore di diritti inviolabili: «Non può esser irrilevante anche per il diritto internazionale che Germania e Italia abbiano, nella vigenza della consuetudine confermata dalla Corte dell’Aia, contribuito a costruire, insieme a un numero crescente di Stati, un diverso ordinamento sovranazionale». Una premessa così buona porta ad affermazioni coraggiose: «È perciò normale, oltre che coerente con la migliore tradizione giuridica europea, che nell’ordinamento internazionale si possano produrre strappi, in grado di assumere anche la forma di illeciti internazionali, verso più avanzati equilibri di tutela dei beni che rappresentano la proiezione, sul terreno giuridico, dei valori fondativi dell’ordinamento unitario europeo». Ecco un caso in cui sentiamo dire «lo vuole l’Europa», e non ci stanno togliendo qualcosa.
Come negli altri procedimenti fiorentini, anche in quello per l’assassinio di Angiolo Donati, dopo la sentenza della Corte costituzionale, la Germania ha depositato una secca nota, rifiutandosi di partecipare al seguito del processo. Come negli altri casi, il Tribunale è andato avanti. E il risarcimento non è stato certo eccessivo: 50.000 euro per il danno patito in proprio dall’ucciso, perché questo fu il trattamento: «[Il tedesco] nell’uscire vide Angiolo Donati avvicinarsi alle case del paese (messo in allarme dall’incendio di un fienile e preoccupato per la moglie incinta) e sparò al pover’uomo con la pistola mitragliatrice, colpendolo ma senza ucciderlo. Il Donati si rifugiò in una vasca coperta ma il tedesco lo inseguì e lo uccise». Poi ci sono 200.000 euro per la moglie di Angiolo (successivamente deceduta) e 200.000 euro per ciascuna delle due figlie. In totale, i due militari e lo Stato tedesco sono condannati in solido a pagare 650.000 euro, oltre agli interessi.
Un altro aspetto. Nel processo civile, prima di smettere di partecipare al prosieguo, la Germania ha chiamato in causa lo Stato italiano, in manleva dell’eventuale condanna. Il Tribunale non si è sottratto a questo capo della decisione, pur prendendo atto che così un giudice si trova a decidere della legittimità del suo stesso operato, e ha risolto bene l’enigma: «La preminenza dell’obbligo costituzionale di garantire la tutela (anche giurisdizionale) a valori fondamentali protetti dai principi supremi nazionali e dell’Unione Europea, costituisce esimente nell’ordinamento interno in cui la domanda di manleva è stata proposta dalla Germania. L’esimente trova, nel caso in esame, fondamento normativo interno nell’art. 2045 c.c. essendo l’Italia stata costretta a consumare l’illecito internazionale riscontrato dalla Corte dell’Aia dalla necessità di salvare il personalissimo diritto alla tutela, in via giurisdizionale, della dignità di Angiolo Donati e delle sue figlie».
Probabilmente la sentenza Donati non sarà appellata, rendendo definitivo un diritto al risarcimento che potrà essere azionato per l’esecuzione. Ci sono in gioco i beni dello Stato tedesco in Italia: sono difficili da aggredire, ma chi si scoraggia troppo presto, ha già perduto. Come si dice in Toscana, «la bodda, per ’un chiedere, ’un ebbe coda»: al cospetto del Creatore il rospo fu troppo timido per chiedere la coda, e rimase senza. L’intraprendenza conviene, e il patrimonio tedesco in Italia potrebbe essere anche altro, che una villa sul Lago di Como. Potrebbero esserci beni mobili, beni immateriali, o per esempio crediti, cespiti economici finanziari da scovare nei bilanci e nelle partite contabili, pubbliche e private. Forse, chissà.
Poi ci sono i beni dei privati tedeschi in Germania, ma lì la strada è in salita. A proposito. Sono davvero anziani deboli, indifesi, dimenticati? Wilhelm Ernst Kusterer, delle SS, ha precedenti per fatti persino più gravi di Falzano di Cortona. Fu processato per la strage di Marzabotto: assolto in primo grado dal Tribunale militare di La Spezia con la sentenza 13 gennaio 2007 n. 1, in appello fu condannato all’ergastolo, con la sentenza 7 maggio 2008 n. 25. E dopo, lo stesso Kusterer è stato processato anche per la strage di Bardine San Terenzo, per quella di Vinca e per altri eccidi: è stato condannato dallo stesso Tribunale con la sentenza 26 giugno 2009, confermata in appello con la sentenza 20 aprile 2011 n. 37. Due condanne irrevocabili all’ergastolo. Il totale delle vittime, per i delitti di cui Kusterer è colpevole, stando alle sentenze è di 1.147 (più del triplo delle Fosse Ardeatine), ma i dati sono probabilmente sottostimati, e nella stessa sentenza di Marzabotto si legge che i caduti furono «almeno ottocento».
Anni fa, di imputati come Kusterer si diceva che fossero decrepiti, morenti, con le ore contate. Ma Kusterer, partecipe di Marzabotto, il massacro più grave commesso durante la Seconda guerra mondiale nell’Europa occidentale, lo scorso febbraio è stato premiato da un’amministrazione pubblica tedesca, e circola una foto che lo ritrae, piuttosto in forma, mentre un’autorità sorride e gli stringe la mano. Nel piccolo centro del Baden-Württemberg dove vive ha ricevuto la Ehrenmedaille: medaglia d’onore. Il riconoscimento è stato revocato solo dopo settimane di proteste. Il Comune, lo stesso dove Kusterer viveva all’epoca dei processi, è Engelsbrand, che per feroce ironia, in tedesco significa qualcosa come «incendio degli angeli». A Marzabotto, a Bardine, a Vinca furono davvero giorni d’incendio e di sangue. Le vittime più piccole avevano pochi giorni di vita.