Quale futuro per la giustizia penale?
Fra derive populiste e inefficienze “garantiste”, cosa ci riserva il presente “giallorosso”?
1. L’inefficienza del processo penale
Chi siamo? Se muoviamo dalla percezione comune (dato dal quale sarebbe velleitario prescindere del tutto), la nostra giustizia penale, gravata da enormi aspettative, risulta in stallo su entrambi i fronti che ne caratterizzano il senso. Innanzitutto, su quello di un buon livello di efficacia, intesa come capacità di giungere in tempi ragionevoli a una decisione stabile sul merito del processo, autentico fallimento della giustizia italiana. In secondo luogo, su quello di un buon livello di giustizia, inteso come effettivo rispetto dei diritti, delle garanzie e del principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge. Aspetti, peraltro, fra loro strettamente connessi, poiché è del tutto evidente che un processo che duri dieci anni è “ingiusto” per definizione, qualsiasi ne sia il risultato.
Se, invece, guardiamo la giustizia penale più da vicino e con gli occhi di chi vi opera, probabilmente i due fronti dello stallo non sono del tutto simmetrici. Da un lato, l’inefficienza del processo penale non è poi così omogenea a tutti i settori e le tipologie penali. Dall’altro, se l’ingiustizia di un sistema si misura dal numero di innocenti condannati, quella del sistema italiano è di certo meno clamorosa di quanto appaia.
Sul fronte dell’inefficienza, sembra giusto constatare che l’area dei reati violenti per i quali sia stata disposta la custodia cautelare non viaggia poi così lentamente! Processi per delitti – diversi da quelli associativi e – caratterizzati da pene consistenti nei confronti di imputati in custodia cautelare giungono, per lo più, a una decisione definitiva in tempi contenuti e conservando lo stato detentivo, ove necessario. C’è una specifica tipologia repressiva (e, mi verrebbe da dire, criminologica e per certi aspetti sociologica) che non sembra colpita significativamente dalla crisi del processo penale: quella che riguarda i processi alla grave devianza di strada, per rapina, estorsione, spesso – ma non sempre – per violenza sessuale e per i crimini violenti in genere. Questi processi si concludono, per lo più, in udienza preliminare o “in direttissima” in stato di custodia cautelare con rito abbreviato o col patteggiamento; anche quando sono sottoposti ad appello o a ricorso in Cassazione, lo stadio custodiale assicura loro tempi contenuti e decisioni veloci. Per questi processi, la sentenza definitiva arriva in tempi ragionevoli. Per tutti gli altri c’è un destino dilatato negli anni – ma, più frequentemente, la prescrizione.
2. L’ingiustizia del processo penale
Sul versante dell’ingiustizia, tocca prima intendersi sul significato del termine. “Ingiusto” è un processo che impiega dieci anni o più a giungere a una conclusione. Qualunque essa sia. Se, poi, essa è anche una conclusione di non liquet, come sostanzialmente può dirsi per la dichiarazione di prescrizione, l’ingiustizia si trasforma addirittura in farsa, anzi in beffa, che alimenta l’ingiustizia moltiplicandone gli effetti negativi. E il discorso sull’ingiustizia potrebbe anche chiudersi qui, recitando senza appello il de profundis del sistema penale italiano per tutti i processi, con le sole eccezioni cui ho accennato poc’anzi. Se invece approfondiamo il significato di questo termine, ci accorgiamo che anche qui le cose sono più complicate. Pur nella consapevolezza che nessun sistema penale è immune da errori o pericoli, se il grado di ingiustizia di un processo penale si valutasse dalla sua capacità di evitare che un innocente venga condannato, il sistema italiano complessivamente considerato non potrebbe definirsi ingiusto. Del resto, è piuttosto recente la polemica che – sia pure ad altri fini – ha stigmatizzato la qualità del lavoro delle procure della Repubblica basandosi sul numero, stimato come eccessivamente alto, di assoluzioni dibattimentali.
Invece io credo che sia corretto dubitare del grado di giustizia del nostro sistema processuale penale, non solo per il gravissimo vulnus legato alla sua durata. Credo che il punto debole del nostro sistema sia costituito dallo scarso o nullo coinvolgimento dell’imputato nel processo o, per meglio dire, del suo coinvolgimento solo formale e apparente. In definitiva, credo che il punto debole sia costituito dalla gestione dei processi in absentia. Avendo perso fiducia nella “serietà” e “gravità” dell’evento “processo penale” nella vita di una persona, abbiamo accettato che la sua celebrazione avvenga ordinariamente nell’assenza del protagonista imputato, spesso fondando questa assenza sulla fictio di una scelta che di rado vi è realmente e che, ancor più raramente, è valutata con consapevolezza. Invece, l’assenza radicale del protagonista dalla scena e dalle scelte processuali condiziona negativamente l’andamento e l’affidabilità del processo penale e pone le premesse per una conclusione lontana dalla realtà di vita che lo ha generato. Ancor più, essa favorisce lunghi accertamenti processuali sfilacciati e complessi e, magari, conseguenze esecutive di estremo rigore, quando invece la sua presenza assai verosimilmente avrebbe condotto a soluzioni più agili e adeguate al fatto e al protagonista. Troppo spesso dando anche luogo a processi inutili, nei confronti di soggetti che mai ne subiranno le conseguenze: pensiamo agli innumerevoli processi a soggetti stranieri e di passaggio in Italia – per lo più per reati modesti – la cui consapevolezza dell’esistenza di un processo penale è legata a dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate con superficialità e nell’assenza di un effettivo luogo di vita, con enorme dispendio di inutili energie giudiziarie. Su un altro versante, l’esecuzione penale – conosciuta e soppesata seriamente – evidenzia come il soggetto detenuto, troppo frequentemente, risulti essere stato assente nel processo penale (spesso non per scelta) laddove l’apporto del suo contributo di conoscenza e del suo effettivo punto di vista avrebbe potuto offrire al processo dati rilevanti per una valutazione completa e, comunque, ne avrebbe certamente favorito una conclusione semplificata.
3. Quali energie e per cosa. L’aspirazione verso chi vorremmo essere
Se, per capire chi vorremmo essere, dovessimo guardare al numero di magistrati cui affidiamo la cura di ciascun processo, dovremmo senza dubbio concludere che al centro delle nostre paure c’è il rischio dell’errore giudiziario. È stato già osservato come, in un processo penale “elementare” (sarebbe a dire monocratico, non caratterizzato da “incidenti” particolari e privo di parentesi cautelari) che percorra i nostri ordinari tre gradi di giudizio, vi sono almeno tredici magistrati che si sono chinati sulla vicenda: un pubblico ministero, un giudice per le indagini preliminari, un giudice dibattimentale, un procuratore generale in appello, un collegio d’appello, un procuratore generale di legittimità, un collegio di legittimità. Se, poi, la vicenda ha avuto una fase cautelare o riguarda fattispecie meno elementari, il numero di magistrati coinvolti nel processo sale sino ad almeno venticinque (ma il numero può salire anche molto oltre, in caso di corte d’assise). Tutto ciò sempre senza ipotizzare incidenti particolari (giudizi di “rinvio” o incidenti di esecuzione) e, ovviamente, senza considerare la fase di esecuzione della pena. Ogni singolo processo penale: non credo che il numero abbia uguali in altri ordinamenti. Se, però, si raffronta questo dato con la naturalezza con cui ci aspettiamo che ogni singolo processo si svolga in assenza dell’imputato, ci sarebbe da interrogarsi seriamente sul grado di buon senso del nostro sistema: intorno al fatto-reato si muove un mondo enorme di professionisti, che prescinde pressoché interamente dal protagonista principale. Ma senza la partecipazione effettiva del protagonista principale, la gigantesca macchina giudiziaria trasfigura. Si trasforma, se non in un circo senza pubblico, quanto meno in una medievale macchina esoterica, disegnata per andare sulla luna, ma frutto della fantasia di chi non ha alcuna idea di come raggiungerla realmente.
Su questo tessuto va immaginata e valutata ogni ipotesi di riforma del processo penale. Muovendo, però, da alcune consapevolezze fondamentali. Un processo penale molto attento ai diritti, ma naufragato in una durata infinita e privo di alcun risultato non è un processo garantito, è un processo ingiusto e incivile. A un processo penale ingiusto e incivile corrisponde una società ingiusta e incivile. Se la comunità chiede ai suoi giuristi di amministrare o realizzare un processo giusto, gli chiede di renderlo innanzitutto efficiente, come precondizione per qualsiasi valutazione sul suo grado di giustizia. Quando noi tutti ci interroghiamo sulle garanzie del processo, abbiamo anzitutto il dovere di interrogarci su come rendere il processo efficiente. Non dovrebbe essere consentito a nessuno degli stakeholders culturali coinvolti su questo argomento di dibattere il tema senza confrontarsi con tale preliminare necessità. Questo non perché il diritto del singolo debba essere trascurato o cedere il passo, ma perché sull’altro piatto della bilancia c’è il diritto della comunità, di tutti noi cittadini, a un ordinamento che tuteli effettivamente chi ha bisogno dell’intervento dello Stato e che garantisca il rispetto delle regole, perché il rispetto delle regole è l’unico argine contro la supremazia del più forte. Se il processo non funziona, non produce i risultati che deve assicurare, prima o poi qualcuno bussa alla porta e chiede conto di ciò che accade e la risposta non può essere, semplicemente, “non sono fatti tuoi”. La risposta deve essere razionale, lucida e attenta ai diritti, ma ci deve essere.
Sulla base di queste premesse e in – si spera – provvisoria assenza di un testo governativo per la riforma del processo penale, è comunque possibile sviluppare alcune considerazioni sul tema indicato nel titolo.
4. L’incerto presente “giallorosso”
Nel perimetro culturale e ideale che caratterizza ciascuno dei due – anzi tre, se non quattro – raggruppamenti politici al governo, esiste in linea teorica, a mio giudizio, la possibilità di un’intersezione suscettibile di produrre risultati positivi. La spinta propulsiva più sensibile ai bisogni concreti dei cittadini – o, se preferite, del popolo – che caratterizza il M5S può saldarsi e giovarsi positivamente della maggiore competenza e attenzione ai diritti individuali che caratterizza il Pd e gli altri alleati di governo. Detta diversamente, può dirsi che l’eccessiva cautela e la scarsa attenzione ai bisogni concreti dei cittadini “normali” che caratterizza il Pd e, ancor più, i suoi fuoriusciti può molto beneficiare del senso di realtà e della spinta al cambiamento che caratterizza gli alleati Cinquestelle. Ma è vero anche il contrario. In questo scambio, gli alleati possono mettere in comune le proprie qualità o i propri difetti. Gli uni e gli altri consentono l’individuazione di un’area comune di intersezione suscettibile di produrre un risultato. Ma se, anziché mettere insieme, da un lato, concretezza e sincera spinta propulsiva e, dall’altro, competenza e attenzione ai diritti, questi alleati mettono insieme populismo di facciata e garantismo “peloso”, il risultato sarà un disastro peggiore dello stato semicomatoso in cui versa attualmente il processo penale. Se, anziché mettere insieme i loro pregi, queste forze metteranno in comune i loro difetti, la giustizia sarà il campo d’elezione del loro disastro.
Se dovessimo giudicare dalle premesse, entrambi gli scenari sembrano concretamente raggiungibili e anzi, sullo specifico della giustizia penale, non mancherebbero le ragioni di preoccupazione. In difetto di un progetto governativo attuale, la bozza di riforma della giustizia presentata dal ministro Bonafede al Consiglio dei ministri del Governo “gialloverde” aveva, infatti, luci e ombre. Mentre, però, sul versante della riforma ordinamentale vi erano molte intuizioni e proposte positive, e una sola vera e drammatica criticità incostituzionale costituita dall’introduzione del sorteggio per la scelta dei componenti togati del Csm, sul versante del processo penale la bozza di riforma era di un’imbarazzante modestia e sembrava giustappunto frutto di un populismo di facciata: i processi penali italiani non sono fermi a causa dei pm neghittosi o dei giudici fannulloni; magari fosse così semplice. D’altro canto, anche la circoscritta riforma delle intercettazioni, varata dal precedente ministro Orlando e ancora in attesa di entrare in vigore, non aggiunge ragioni di serenità a chi voglia cimentarsi con questa specie di lettura del volo delle rondini: farraginosa e preoccupata solo di circoscrivere alcuni abusi, ma estranea al tema dell’efficienza o incisività del processo penale. Più delicata e problematica la lettura della riforma della prescrizione realizzata dal Governo precedente, sotto la pressione politica del M5S e del ministro Bonafede. Si tratta di una riforma che non può certo essere definita “timida”, né “poco incisiva”, ma che ha già subito critiche feroci, e anche su questa Rivista sono emerse argomentate e convinte criticità. Anche perché la sua riuscita, in chiave di accelerazione processuale, è tutta da dimostrare. Un giudizio sereno e serio su questa riforma non può limitarsi a valutarla isolatamente, falcidiandola. Si tratta senza dubbio di un intervento che, per incidere positivamente sul funzionamento concreto del processo penale nel senso più sopra richiamato, necessita di essere collocato nell’ambito di una riforma complessiva, capace di rendere il processo penale davvero efficiente e caratterizzato da una durata ragionevole, non solo a parole. Al di fuori di un progetto complessivo di interventi incisivi per la velocizzazione dei processi penali italiani, la sola riforma della prescrizione varata rischierebbe di completare il quadro di uno sfascio già imminente, aggiungendovi l’ingiustizia di un processo perenne, senza rimedio. In assenza di una prospettiva di effettiva accelerazione, il funzionamento del processo, privato della spada di Damocle della prescrizione, finirebbe assai verosimilmente coll’allungarsi ancora. Anche se oggi la durata dei processi risente negativamente dell’obiettivo di conseguire la prescrizione, la causa della durata interminabile dei processi penali è, purtroppo, assai più complessa. Peraltro, collocata all’interno di un quadro di interventi riformatori e di risorse umane suscettibili di imprimere alla giustizia penale un’autentica ed effettiva iniezione di efficienza, la riforma della prescrizione approvata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 – con qualche accorgimento correttivo, soprattutto nel caso di assoluzione in primo grado – non potrebbe che ricondurre a un adeguato standard di equità e di giustizia un processo penale che se ne è troppo allontanato. In questo senso, si può dire che anche questa riforma della prescrizione può rivelarsi il primo passo verso un nuovo innesco di funzionalità e giustizia nel sistema processuale penale italiano o l’ultimo passo verso il baratro di un sistema irredimibile.
5. Quale direzione imprimere: l’imputato al centro e l’uso razionale delle risorse
Nella cornice finora descritta e nell’assenza di un quadro da criticare dipinto dall’artista, la cosa più ragionevole che una rivista può fare è abbozzare sulla tela la trama di un soggetto plausibile, ricordando a chi ha il compito di scrivere le riforme che, in questa materia, neppure il legislatore può muoversi in modo autistico e chiuso in se stesso, senza tradire il proprio mandato. Se si vuole realizzare un risultato concretamente utile, meditato e praticabile, è con gli operatori del diritto che bisogna confrontarsi. O, quanto meno, con quegli operatori che siano sinceramente mossi dal desiderio di restituire al processo penale italiano la funzione che gli è propria: quella di accertare i fatti e giungere a una decisione stabile e giusta su di essi.
Da questo punto di vista, se l’enucleazione dei punti di debolezza e criticità del processo penale sono davvero quelli accennati in precedenza, le leve di un possibile intervento sono state già indicate al dibattito, proprio sulle pagine di questa Rivista, fondando la visione dell’intervento su una impegnativa filosofia di fondo: non si processa nessuno senza la preventiva ed effettiva instaurazione di un rapporto diretto fra imputato e giudice. L’imputato al centro, nessun processo in absentia; ma anche su una valutazione fredda e razionale delle risorse: gli istituti di garanzia non si moltiplicano a prescindere, senza una visione complessiva. Infine, è venuta l’ora di considerare che la macchina processuale e la sua incisività non dipendono solo dal numero dei magistrati che si china su ciascun processo, ma anche da una struttura moderna e organizzata.
6. Soluzioni preprocessuali per i reati minori
Premessa necessaria a qualsiasi intervento riformatore è quella di evitare l’ingresso nel circuito processuale penale di tutti i “casi” che possono chiudersi senza sanzione penale, non solo perché il fatto è di modesta offensività (e l’attuale assetto della tenuità del fatto deve essere significativamente modificato), ma anche qualora un fatto − non tenue, ma relativamente “offensivo” − sia passibile di un esito diverso dalla sanzione penale per la sua natura occasionale, per la dinamica sociale che lo sottende, per la personalità dell’autore, per il possibile intervento di significativi comportamenti “riparatori”, etc. Si tratta, in buona parte, del segmento che oggi viene definito a mezzo di “citazione diretta” (anche a seguito di opposizione a decreto penale), per il quale andrebbe modificato il rito. Per lo più si tratta di fatti che non richiedono accertamenti approfonditi e, pertanto, la presentazione davanti a un giudice dovrebbe essere pressoché immediata e avere lo scopo di valutare l’opportunità o meno di schiudere le porte del procedimento penale. Se l’indiziato presente accetta soluzioni alternative allo schema processo/condanna, gli strumenti per affrontare la rottura degli equilibri della comunità in modo meno costoso di un processo penale, le cui forme sono pensate per giungere alla privazione della libertà personale, possono essere vari e tarati sul caso concreto. In materia, possono essere utilmente adattate soluzioni adottate in altri sistemi non dissimili dal nostro (ad esempio, in Francia o in Olanda), ma anche soluzioni sanzionatorie innovative, che allarghino l’attuale tipizzazione sanzionatoria o che affidino al giudice la possibilità di allontanarsi dalla tradizionale tipizzazione sanzionatoria e individuare e proporre comportamenti suscettibili di “sciogliere” concretamente la tensione o la lacerazione creata nella comunità dal comportamento penalmente sanzionato, e fare uscire dal circuito processuale penale vicende che non necessitano della “solennità” e formalità del processo e della sanzione penale (così ricca di corollari e di conseguenze), potendo essere più concretamente risolte con provvedimenti di natura amministrativa concordati. Se l’indiziato presente indica plausibili e agili approfondimenti necessari, essi potranno essere effettuati senza formalità e solennità, in modo funzionale alla fase non propriamente processuale in corso e alla definizione, con archiviazione o concordata, sulla base di quanto emerso. Se l’indiziato presente rifiuta qualsiasi interlocuzione ragionevole o concordata, il giudice potrà orientare il procedimento verso la sua prospettiva processuale o, magari, potrà disporre una reprimenda o un ordine coattivo che determini il comportamento/sanzione imposto. Si potrebbe ipotizzare, infatti, che trattandosi di uno snodo al di fuori del processo e della sanzione penale, il provvedimento − anche coattivo − del giudice si muova in un ambito slegato da un vero e proprio accertamento e caratterizzato da agilità e leggerezza, alternativo alla scelta processuale comunque possibile, legando la sua efficacia alla prospettiva che la sua violazione comporti − all’esito dell’eventuale accertamento penale conseguente − conseguenze penali più consistenti.
È del tutto evidente che, all’obbligo di presenza, consegue la necessità dell’accompagnamento coattivo in caso di assenza o una sorta di ordine di custodia per l’udienza, nel caso di irreperibilità del soggetto. In tal caso, si potrebbe immaginare un meccanismo di udienza strutturato in modo simile a quello del rito direttissimo.
7. Udienza preliminare quale ponte di comando della “nave” processuale
Al di fuori del segmento bagatellare accennato, l’udienza preliminare deve diventare il ponte di comando della “nave” del processo penale. Come si è detto – ed essendo la sede in cui si effettuano tutte le scelte più importanti –, all’udienza preliminare è indispensabile e obbligatoria la partecipazione personale dell’imputato. Essa dovrebbe essere la sede in cui si valutano i presupposti per la chiusura del processo con il “non luogo a procedere”, mediante canoni di delibazione rigorosi e realistici sulle prospettive di condanna: una verifica, con strumenti “inquisitori”, della responsabilità penale ai soli fini della celebrazione del processo, senza formulare prognosi su ipotetiche e improbabili acquisizioni dibattimentali ulteriori. Anche per questo segmento penale meno banale, l’udienza preliminare diventerebbe la sede per una definizione di natura concordata o non penale del processo. Si potrebbe anche ipotizzare che il giudice formalizzi una ragionevole “proposta solenne” di definizione, il cui rifiuto, eventualmente rivelatosi irragionevole all’esito della condanna a seguito del processo dibattimentale, possa essere elemento di valutazione negativo ai fini della pena. È certamente la sede per definire la vicenda con un rito alternativo incentivato, magari consentendo, in caso di patteggiamento, di patteggiare anche la natura della pena o della misura alternativa, così da incentivarne l’utilizzo; con rito abbreviato incentivato da maggiori aperture istruttorie e dalla possibilità di scelta di definizione immediata, con l’attuale sconto “secco” di pena innanzi al giudice dell’udienza preliminare, o di ottenere la fissazione di un rito abbreviato collegiale con sconto di pena “fino” a un terzo; conservando al rito abbreviato tutti gli attuali strumenti e margini di impugnazione, conservando l’attuale divieto di reformatio in peius. Con una pronunzia che, proprio in quanto maturata in seno a un processo “scelto” dall’imputato, magari apre, in caso di condanna, la possibilità di accesso a istituti esecutivi di maggior favore. Del resto – fermo restando l’attuale impianto costituzionale, che lega l’uso dei riti alternativi alla scelta dell’imputato – è giusto ricordare che già oggi il rito abbreviato è lo strumento processuale che, in concreto, amministra la giustizia in quasi tutti i processi con detenuti e che ha dato dimostrazione di una buona capacità di accertamento e valutazione dei fatti; si tratta di favorire l’ampliamento della sua utilizzazione. Ma, soprattutto, in questa chiave l’udienza è la sede propria per disporre sull’istruttoria dibattimentale e sulla trascrizione delle intercettazioni rilevanti: se il processo si muove verso il rito ordinario, le parti dovrebbero avere l’obbligo, a pena di decadenza, di concludere su tutte le proprie richieste istruttorie dibattimentali e di indicare le intercettazioni rilevanti di cui chiedere la trascrizione; conseguentemente, le parti potrebbero anche patteggiare sulla prova. Corollario di ciò è che sulle richieste istruttorie decida il giudice dell’udienza preliminare – il quale conosce il fascicolo e i fatti –, e decida contestualmente all’eventuale rinvio a giudizio (fermi restando i poteri istruttori del futuro giudice dibattimentale ai sensi dell’art. 507 cpp), con conferimento dell’incarico peritale per le trascrizioni delle intercettazioni rilevanti, da trascrivere nelle more dell’inizio del dibattimento e depositare innanzi al giudice del dibattimento.
8. Quale rito ordinario e perché
È inutile nascondersi che, per riformare in modo incisivo e concreto il processo penale, lo snodo del rito ordinario è decisivo. Esso costituisce il terreno su cui si vince o si perde la battaglia del sistema processuale italiano. È impensabile − e infatti è un fallimento − trattare con rito ordinario l’ordinaria domanda di giustizia penale. Il rito ordinario serve a gestire i processi caratterizzati dalla necessità di una acquisizione probatoria di particolare raffinatezza ed è in questo alveo che dovrebbe collocarsi. Occorre creare le condizioni perché ciò accada. All’esito di un’udienza preliminare del genere di quella descritta, e dunque con una scelta del rito ordinario pienamente consapevole e avvertita, maturata previa instaurazione di un rapporto diretto fra il giudice e l’imputato, il processo con rito ordinario deve essere caratterizzato da oralità, concentrazione, celerità e rispetto sostanziale delle garanzie. Per questa ragione, il processo dovrà essere verbalizzato solo mediante videoregistrazione, si svolgerà innanzi a un giudice collegiale, che si china essenzialmente solo su un processo alla volta, in modo “sequenziale”, e che porta a compimento il processo nella medesima composizione, non potendosi dare esecuzione neppure a trasferimenti ad altro ufficio o incarico senza aver terminato il processo in corso. Al contempo, la pratica e l’esperienza quotidiana rendono razionale consentire, nella sede dibattimentale, la lettura degli atti redatti dalla polizia giudiziaria o da organi dell’amministrazione pubblica o con funzioni di accertamento, limitatamente ai contenuti che documentano l’attività svolta e con esclusione di ogni riferimento valutativo, ferma restando la possibilità di ottenere l’esame dell’autore dell’atto a chiarimento (come autorevolmente suggerito dall’Associazione nazionale magistrati). In applicazione di questi principi, è conseguente che il processo con rito ordinario si svolga, di regola, in un unico grado di merito (tanto in caso di condanna, quanto in caso di assoluzione). Solo in caso di vizio nell’assunzione della prova che ne infici l’attendibilità e, quindi, nel caso in cui la prova debba essere riassunta, potrà essere proposto appello innanzi alla corte di appello, la quale decide con ordinanza camerale sull’ammissibilità e, se lo ritiene ammissibile, fissa la celebrazione del nuovo processo innanzi a sé per rinnovare o effettuare l’acquisizione probatoria e per la decisione. Continuare – come si è fatto sinora – a effettuare giudizi ordinari fondati sul principio di oralità e sui suoi corollari in primo grado, e consentire l’appello cartolare in secondo grado anche solo sulla pena, come accade per i processi definiti in rito abbreviato, significa sommare gli istituti di due diversi sistemi processuali e far fare il cortocircuito al processo penale italiano, uccidendolo. Come infatti è accaduto.
9. La prescrizione
È evidente come il tema della prescrizione, se collocato in un buon alveo processuale efficiente, razionale e attento ai diritti, riemerga del tutto sdrammatizzato e, anzi, ne completi il funzionamento, diventando lo strumento che favorisce scelte processuali libere e consapevoli, prive della prospettiva deviante di ottenere la prescrizione. Se si creano le condizioni perché la decisione definitiva giunga in tempi ragionevoli, diventa inaccettabile che, quando lo Stato ha consolidato l’esercizio della sua pretesa punitiva, il processo non giunga alla sua conclusione nel merito. Del resto, non c’è da inventarsi nulla, basta seguire le esperienze degli ordinamenti a noi più prossimi e adattarli al nostro sistema: nessuno è caratterizzato da discipline simili alla nostra sulla prescrizione. E nessuno è caratterizzato da processi penali che durano dieci anni ordinariamente.
Ma, a ben guardare, l’istituto della prescrizione dovrebbe anche svolgere un utile ruolo regolatore nell’impedire che un processo cominci a troppa distanza dal fatto, ed anzi questo è il suo compito elettivo. Occorre una valutazione fredda delle risorse disponibili e del loro impiego, ovviamente tenendo conto della natura del reato commesso. Anche in questo la prescrizione dovrebbe svolgere un ruolo prezioso, lavorando opportunamente sulla disciplina della sua durata, sospensione e interruzione. Una disciplina rigorosa e lucida, che, distinguendo opportunamente fra le diverse tipologie di reati, riuscisse a impedire di avviare i processi a eccessiva distanza dai fatti, ridimensionerebbe anche il tema del termine di durata delle indagini preliminari, consentendo di eliminare l’istituto della proroga, oggi privo di significato e portatore di inutili complicazioni.
10. Conclusioni
È, però, venuto anche il momento di prendere atto che la funzionalità della macchina processuale non è data solo dalle regole processuali e dal numero dei magistrati. Un’informatizzazione effettiva ed efficiente, una logistica minimamente decorosa e, soprattutto, risorse di personale idonee e motivate sono un’esigenza imprescindibile: un’amministrazione pubblica non può essere caratterizzata da un’età media che sfiora i sessanta anni. Senza una spinta motivazionale di personale giovane e nativo digitale, anche una burocrazia esperta e preparata crollerebbe e perderebbe entusiasmo e motivazione.
Certo, queste considerazioni e prospettive risentono profondamente di ciò che pensiamo e che ci aspettiamo dal processo penale. Se pensiamo che la sua attuale condizione sfilacciata e sonnacchiosa possa essere, in fondo, un male minore e che magari sia meglio una giustizia lenta e poco credibile, perché una giustizia davvero veloce è quasi inevitabilmente frettolosa e ingiusta, in quanto figlia delle differenze sociali del mondo in cui è calata, allora abbandoniamo il processo penale al suo destino e concentriamoci su altro. Se, invece, pensiamo che la giustizia penale serva a restituire alle fasce sociali più deboli uno spazio di vita dignitoso, rimbocchiamoci le maniche.