Pubblichiamo di seguito un pregevole intervento del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, in ordine alla possibilità e alle modalità di rideterminazione della pena applicata in sede di cognizione con sentenza di patteggiamento in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. Anche in questo caso, si ragiona delle conseguenze in sede esecutiva della declaratoria di incostituzionalità delle sanzioni penali introdotte dalla legge cd. Fini-Giovanardi (poi dichiarata incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 32 del 2014).
Il provvedimento – dopo avere positivamente risolto la questione della possibilità di rideterminare la pena – si diffonde sulle modalità attraverso le quali tale intervento debba svilupparsi. Il caso è interessante anche perché, in sede di cognizione, il procedimento fu definito con sentenza di applicazione pena e il Tribunale di Torino ha ritenuto di dovere dare applicazione analogica all’art. 188 disp.att. c.p.p. (con il che ritenendo necessario che – in sede esecutiva – si tenti di concludere un “nuovo” accordo sulla pena, su iniziativa dell’interessato - o del difensore munito di procura speciale - e ritenendo altresì che – in caso di dissenso ingiustificato del PM – il giudice dell’esecuzione possa comunque accogliere la richiesta).
Si tratta di una soluzione che sembra in grado di adeguare al giudizio di esecuzione penale la peculiare natura del rito prescelto in sede di cognizione, assicurando sia il rispetto del ruolo delle parti (protagoniste dell’accordo negoziale sull’entità della pena), sia il ruolo del giudice (controllore della legalità e della congruità della sanzione in relazione alla gravità del fatto, etc. e, non ultimo, alla pena edittale comminata dal legislatore).
Il provvedimento allegato in calce si segnala poi, oltre che per la soluzione prospettata, anche perché esso si fa carico di saggiare criticamente gli orientamenti giurisprudenziali che hanno prospettato soluzioni operative diverse (secondo alcune decisioni potendo il giudice dell’esecuzione rideterminare liberamente la pena; secondo altre dovendo solo “eliminare” la pena “divenuta” illegale, perché eccedente il massimo edittale; secondo altre decisioni ancora dovendo effettuare una rideterminazione della pena in misura esattamente proporzionale alle determinazioni assunte in sede di cognizione); soluzioni operative che presentano profili problematici che il Tribunale di Torino affronta in modo argomentato ed efficace.