1. L'esclusione dell'audizione dai giudici di merito alla Cassazione
La sentenza n. 1681/2019 della Corte di cassazione trae origine dal ricorso di un richiedente asilo maliano contro la pronuncia della Corte di appello di Torino che ne aveva respinto la domanda di protezione internazionale.
Alla base della richiesta di asilo il ricorrente manifestava il timore di subire nuove ritorsioni da parte dei fratelli del padre defunto, già protagonisti di episodi di violenza ai suoi danni, che pretendevano il matrimonio del richiedente con una ragazza individuata dagli stessi.
La sentenza della Corte di appello aveva respinto la domanda di protezione internazionale in quanto: «Narra il signor (omissis) che i problemi con i fratelli del padre sarebbero sorti dopo la morte di quest’ultimo (quindi dopo il 2009) ma specifica che il motivo per il quale sarebbe stato vittima delle azioni violente degli zii e causa della sua fuga (il suo rifiuto di sposare la donna destinata al fratello) si sarebbe verificato nel corso dell’anno 2011. Nella narrazione dell’episodio di cui sarebbe rimasto vittima il fratello, a fronte di dettagli assai precisi (pag. 2 dell’atto di citazione in appello) si indica una datazione estremamente generica (“...nel 2011, nel corso della mattinata...”) e tale da escludere la possibilità di una seria valutazione nel complesso del racconto; come pure del tutto contraddittoria nel complessivo impianto narrativo, risulta l’affermazione che il signor (omissis) sarebbe cresciuto senza genitori».
La Corte di appello di Torino rifiutava inoltre l’audizione personale del richiedente in quanto «non si appalesano esigenze di chiarimento o specificazione sia perché la vicenda dedotta è chiara nei sui contenuti dirimenti (il signor (omissis) sarebbe scappato dal suo Paese, il Mali, regione di Kayes, a causa delle minacce ricevute dagli zii paterni per il suo rifiuto a sposare una ragazza già destinata ad un suo fratello defunto), sia perché i dati oggettivi temporali evidenziati (la sua data di nascita, la data della morte dei genitori e del fratello, il tempo delle minacce causa della fuga, il matrimonio e la nascita dei tre figli) e la affermazione resa in Commissione in chiusura dell’intervista sono circostanze precise e, di per loro, non “dettagliabili” e, a parere della Corte, non cronologicamente coerenti e, perciò, non attendibili».
La difesa ricorreva per Cassazione sostenendo che l’incapacità di riferire con precisione il mese e il giorno di uno specifico episodio, peraltro collocato in termini cronologicamente congrui con l’intero impianto narrativo, non potesse da sola impedire la valutazione complessiva della vicenda e/o determinarne l’inattendibilità. Inoltre veniva contestata la mancata audizione personale e la violazione del diritto del richiedente di «spiegare l’eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni» (art. 16, Dir. 2013/32/UE, cd. direttiva procedure).
Con una decisione senza precedenti, la Corte di cassazione afferma che il diritto al contraddittorio riconosciuto dalla direttiva procedure «riguarda la fase amministrativa della richiesta» e non troverebbe quindi applicazione in quella giudiziaria; inoltre «le contraddizioni presenti nella narrazione, ove non rilevate in quella sede [amministrativa, n.d.r.], dovranno essere spiegate – su iniziativa del difensore della parte – in sede di ricorso innanzi al tribunale: onde, ove tale rilievo sia mancato e il tribunale abbia posto a base della valutazione di non credibilità proprio quelle contraddizioni o incongruenze, la questione non può essere posta, per la prima volta, innanzi al giudice [d]i legittimità».
2. Il terremoto del 18 agosto 2017
La tesi dell’applicabilità del diritto al contraddittorio, nella peculiare versione prevista nella materia dell’asilo, alla sola fase avanti la Commissione territoriale suscita forti perplessità. A sostegno di tale interpretazione la suprema Corte richiama la nota sentenza C-348/16 (cd. Sacko) della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale «ha escluso l’incompatibilità con il diritto eurounitario della normativa nazionale che consenta al giudice di respingere il ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, senza procedere all’audizione del richiedente asilo, a condizione che egli abbia avuto la facoltà di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, che il verbale di tale colloquio redatto nel pregresso procedimento sia stato reso disponibile nella fase successiva e che il giudice adito con il ricorso possa disporre l’audizione personale, ove lo ritenga necessario».
Il significato dell’ascolto del richiedente asilo impone una diversa ricostruzione normativa ed ermeneutica. Il legislatore comunitario ha inserito il diritto al contraddittorio tra i Principi fondamentali e garanzie della cd. Direttiva procedure (Capo II, Dir. 2013/32/UE), e ha previsto che il diritto a un ricorso effettivo assicuri «l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto» (art. 46, par. 3), obiettivo difficilmente avvicinabile in assenza del confronto con il ricorrente. La stessa sentenza della Corte di giustizia, autentico mantra dei provvedimenti con cui numerosi tribunali nazionali escludono l’audizione personale, offre in realtà una valutazione più articolata, ricordando che una tutela giurisdizionale effettiva garantisce «segnatamente, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».
Con specifico riferimento dell’ascolto dello straniero, i giudici di Lussemburgo affermano che «l’assenza di audizione del richiedente nel corso di una procedura di ricorso come quella oggetto del capo V della direttiva 2013/32 integra una restrizione dei diritti della difesa, che fanno parte del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta» [1]. Tali restrizioni possono giustificarsi solo qualora «rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti». Nel delicato bilanciamento tra diritto di difesa e interesse alla speditezza delle procedure, i giudici di Lussemburgo non legittimano sempre e comunque il sacrificio dell’ascolto, ma lo giustificano nel caso di una richiesta di protezione internazionale «manifestamente infondata». Ciò che non ricorre nella fattispecie all’esame della Corte di cassazione.
Richiamando inoltre un canone fondamentale di buona amministrazione della giustizia e di tutela degli interessi individuali, la Corte di giustizia ricorda «la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere posto in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata», e ciò allo scopo di «consentire, in particolare, che tale persona possa correggere un errore o far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro».
Rilievi di assoluta importanza sullo scenario nazionale, in cui la concreta tutela delle prerogative dei richiedenti inciampa sulle macerie lasciate dal terremoto del 18 agosto 2017 (data di entrata in vigore del rito deformato dalla legge n. 46/17), che ha abrogato il grado di appello e istituito un procedimento camerale a udienza residuale e contraddittorio cartolare. In questo quadro, limitare il diritto alla parola del richiedente alla fase amministrativa sollecita l’idea di una giustizia concretamente inaccessibile, di un tribunale sordo e indisponibile, di valutazioni astratte e velleitarie, dimentiche che l’ascolto del ricorrente è il miglior antidoto agli errori.
3. La riduzione matematica della realtà
Il secondo argomento avanzato dalla Corte arriva a minacciare in radice il concetto di ricorso effettivo previsto dalla direttiva procedure.
La tesi proposta muove dall’assunto per cui contraddizioni e incongruenze nelle narrazioni dei richiedenti asilo costituirebbero dati oggettivi, statici, rilevabili a priori dalla semplice lettura dei verbali di audizione. La Corte esige che qualora la Commissione non ne abbia ravvisato l’esistenza (ipotesi, a ben vedere, già intrinsecamente incoerente: come è possibile ignorare circostanze auto-evidenti?), le stesse «dovranno essere spiegate – su iniziativa del difensore della parte – in sede di ricorso innanzi al tribunale». Diversamente il giudice potrà negare la credibilità della vicenda richiamando «proprio quelle contraddizioni o incongruenze», senza alcun obbligo di sottoposizione al ricorrente.
In altre parole la Corte solidifica, reifica le nozioni di contraddizioni e incongruenze, suggerendo la possibilità di isolare dal contesto narrativo singole informazioni come altrettanti tasselli di un’operazione matematica, riducendo le biografie dei richiedenti a una serie di opposizioni binarie (vero/falso, dentro/fuori, prima/dopo); una volta estratti i dati, il loro confronto consentirebbe di individuare le incoerenze come altrettante soluzioni di un’equazione.
Il catalogo di vite racchiuse nei verbali delle Commissioni territoriali offre al contrario un’infinita lista di incognite prive di soluzione. È “congruente” scoprirsi omosessuali nel Punjab pakistano all’età di 15 anni? È “plausibile” affrontare il Sahara lasciando indietro moglie e figli? È “coerente” che un cittadino iraniano si professi cristiano senza essere stato battezzato? È “contraddittorio” che una donna somala parta per la Libia consapevole che lo stupro è eventualità pressoché certa? O che una giovane ragazza nigeriana si consegni volontariamente ai propri aguzzini? Optando per una concezione algebrica delle narrazioni, la tesi immagina certezze là dove regnano l’opinabile e l’imprevedibile.
La sentenza n. 1681/19 legittima inoltre in sede giudiziaria una delle più evidenti patologie della fase amministrativa, il second-guessing, l’indovinarsi a vicenda, quel groviglio di pregiudizi e diffidenze che «contribuisce alla circolazione di 2 distinti meta-discorsi sulla credibilità» [2]. Un’ampia letteratura scientifica ha indagato le sottili trame psicologiche che orientano la raccolta delle biografie dei richiedenti asilo, svelando componenti linguistiche, storiche, gerarchiche e ambientali [3] (già Primo Levi ammoniva sulla «illusione della neutralità dell’ascolto» [4]).
Interrogato dalla complessità – cosa significa subire una maledizione? Disobbedire all’ordine del padre? O sentire «i vermi sotto la pelle»? – il giudice della protezione può affidarsi allo studio, all’approfondimento e al confronto con il richiedente, vale a dire le più sofisticate armi giuridiche, oppure rifugiarsi nei «pregiudizi quantofrenici» [5] di Felwine Sarr, «l’ossessione cioè di numerare tutto, valutare, quantificare, mettere in equazione» concetti irriducibili, attraverso meccanismi di matematica giuridica sconosciuti al dato normativo e contrari all’intera letteratura specialistica.
L’argomento della Corte di cassazione testimonia la persistente difficoltà di immaginare un giudice civile chiamato a un ruolo attivo nella causa e titolare di un anomalo potere-dovere di cooperazione istruttoria, nozioni peraltro ampiamente acquisite dalla stessa giurisprudenza di legittimità [6]. Secondo la sentenza in esame, invece, è il difensore del richiedente a doversi fare interprete autentico e divinatore del pensiero del tribunale [7], anticipando un’analisi potenzialmente infinita – e concretamente nemmeno immaginabile – di ogni singolo dato di fatto, circostanza o affermazione emersi nel corso dell’audizione. Una difesa bulimica, onnivora, delirante e inesorabilmente votata al fallimento («Credere è monotono», sosteneva Oscar Wilde, «Dubitare, invece, è profondamente appassionante») [8].
4. Appuntamento al “foyer”
La tesi avanzata dalla Corte di cassazione avalla una brutalità processuale. Il rigetto della domanda di asilo potrebbe infatti essere motivato attraverso argomenti scaturiti dalle dichiarazioni del richiedente, ma mai sottoposti al contraddittorio con quest’ultimo perché non contestati dalla Commissione territoriale, non preventivamente-analizzati-e-preventivamente-confutati dalla difesa, né sollevati dal giudice nel corso della causa. Senza, ovviamente, possibilità di appello nel merito.
Oltre a ferire un primordiale sentimento di giustizia, l’ipotesi tradisce l’essenza stessa della protezione internazionale – il dialogo tra il richiedente e il suo giudice – lasciando il primo senza domande e il secondo senza risposte. Leggendo un verbale di audizione, un tribunale potrebbe ritenere incongruo che un richiedente dichiari di avere vissuto in Libia con altri connazionali presso un “foyer”, faticando ad immaginare gruppi di migranti rifugiati nelle anticamere di teatri o cinema disseminati per il Paese. Il mancato ascolto impedirebbe al giudice di apprendere che “foyer” (nel senso etimologico di focolare) è il termine con cui i migranti francofoni indicano gli edifici fatiscenti e le baracche in cui trovano riparo, in condizioni di miseria e marginalità, nei sobborghi delle città libiche. Tipica questione, come ricorda la sentenza n. 1681/19, che «non può essere posta, per la prima volta, innanzi al giudice [d]i legittimità».
Il futuro dirà se si tratta di un incidente di percorso. Nell’immediato la sentenza ha il pregio di mostrare lo scarto tra le affermazioni di massima tutela del richiedente asilo e il quotidiano diniego di tale aspirazione, così profondo da spingersi a invocare la generale disapplicazione di un principio cardine del giusto processo [9].
O si accetta la sfida della complessità e del dialogo, non tollerando, né concedendo, ma riconoscendo il diritto al contraddittorio – la prise de parole del richiedente – o migliaia di altre decisioni riempiranno gli scaffali di una nuova biblioteca coloniale [10].
[1] Il riferimento è alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cd. Carta di Nizza).
[2] C. Bohmer, A. Shuman, Producing epistemologies of ignorance in the political asylum application process, in Identities: Global Studies in Culture and Power, 2007, p. 613.
[3] R. Beneduce, The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum, in Medical Anthropology, 2015, pp. 551-571; J. Blommaert, Language, Asylum, and the National Order, in Current Anthropology, 2009, Vol. 50, No. 4, pp. 415-441; F. Crépeau, Droit d’asile: de l’hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 283; D. Fassin, E. D'Halluin, The Truth from the Body: Medical Certificates as Ultimate Evidence for Asylum Seekers, in American Anthropologist, New Series, 2005, Vol. 107, No. 4, pp. 597- 608; N. Gill, A. Good, Asylum Determination in Europe. Ethnographic Perspectives, Palgrave Macmillan, 2018; L. Malkki, Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization, in Cultural Anthropology, 1996, Vol. 11, No. 3, pp. 377-404; A. Pereltsvaig, Languages of the World: An Introduction, Cambridge University Press, 2012; C. Rousseau, F. Crepeau, P. Foxen, F. Houle, The Complexity of Determining Refugeehood: A multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board, in Journal of Refugee Studies, 2002, Vol. 15, No. 1, Oxford University Press; B. Sorgoni, Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni, in Antropologia, 2013 – XIII, 15, pp. 131-151; M. Ticktin, Where ethics and politics meet: The violence of humanitarianism in France, in American Ethnologist, 2006, Vol. 33, No. 1, pp. 33-49; J. Valluy, Rejet des exilés. Le grand retournement du droit de l'asile, Editions du Croquant, 2009.
[4] P. Levi, L’altrui mestiere, Einaudi, Torino, 2016.
[5] F. Sarr, Afrotopia, Edizioni dell’asino, Roma, 2018.
[6] Tra le numerose sentenze si segnalano Cass. civ., 17576/10, 24544/11, 26841/11 e 16221/12.
[7] Dal 18 agosto 2017 il Tribunale competente per le cause di protezione internazionale decide in composizione collegiale (art. 3, comma 4-bis, dl 13/17, conv. dalla legge n. 46/17).
[8] L’inequivoco dato normativo (art. 3, d.lgs 251/07) pone a carico del richiedente – e del difensore, in fase contenziosa – l’onere di allegare «tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda», mentre sull’autorità giudicante, amministrativa come giudiziaria, incombe l’obbligo di svolgere l’esame «in cooperazione con il richiedente».
[9] «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione» (art. 101, comma 2, cpc).
[10] V.Y. Mudimbe, L’invenzione dell’Africa, Milano, Meltemi, 2017.