Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

La lepre e l’anatra: il ddl sul rito civile, alcune proposte di modifica e qualche idea alternativa *

di Marco Gattuso
giudice del Tribunale di Bologna
Aspetti positivi e aspetti critici del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo civile, depositato in Senato il 9 gennaio, insieme con qualche prima proposta di emendamento e qualche ipotesi alternativa di riforma della giustizia civile, incidente soprattutto sugli aspetti organizzativi

1. Quale riforma per la giustizia civile?

È stato depositato il 9 gennaio in Senato, con il numero 1662, il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo civile, all’insegna della «semplificazione, speditezza e razionalizzazione».

L’iniziativa ha ricevuto sinora un’accoglienza piuttosto fredda, posto che giudici e avvocati sono accomunati da un diffuso scetticismo di fronte a riforme annunciate ogni volta come epocali, ma che di rado si sono rivelate efficaci (tant’è che una parte degli interventi “riformatori” previsti nel ddl consiste nella cancellazione di recenti riforme, annunciate a suo tempo come risolutive), oltre che da un forte disagio e, direi, vera preoccupazione, poiché ogni intervento sul rito genera incertezze interpretative, spesso per anni o decenni, in una materia in cui il valore primario dovrebbe essere la certezza.

Il comprensibile scetticismo e la preoccupazione, tuttavia, non debbono indurre a mio avviso a un riflesso conservatore, poiché il sistema della giustizia italiana necessita davvero di profonde riforme, in più direzioni. È vero che negli ultimi anni la situazione è migliorata e che in molti tribunali, qui a Bologna e un po’ in tutto il nord Italia, i tempi del primo grado di giudizio si sono ridotti e non superano più, salvo che per una piccola percentuale, i famosi tre anni indicati dalla Corte di Strasburgo. Ma sappiamo che i nostri due/tre anni (che diventano quattro o cinque in molte parti del Paese) sono ancora molto lontani dalle medie di altri paesi europei, nostri diretti concorrenti nel mercato unico, dove la sentenza di primo grado giunge entro sei/sette mesi dall’inizio della causa (come, ad esempio, in Germania).

Non possiamo perdere l’occasione, dunque, di una maggioranza politica che proclama oggi di volere riformare a fondo la nostra giustizia civile. Dobbiamo cogliere a mio avviso questa opportunità, perché non è detto che ce ne sarà un’altra nella prossima legislatura. Sono convinto che la reazione a una riforma che non ci convince e che rischia non di risolvere ma di aggravare ulteriormente la crisi della giustizia civile sarà efficace soltanto se saremo in grado di proporre, come giudici, come avvocati e come personale amministrativo, innovazioni più convincenti e persino più radicali di quelle che vengono discusse in Parlamento.

Mi pare allora da accogliere con favore la richiesta che proviene dalle organizzatrici di questo primo convegno di studi, di unire alla critica anche il tentativo di fare proposte alternative, sapendo che non possiamo limitarci a invocare più investimenti e più risorse, perché per tante ragioni non arriveranno né a breve né in misura sufficiente. In carenza di profonde misure organizzative, più danaro non è neppure garanzia di maggiore efficienza. Pur consapevoli dell’insufficienza del numero di giudici, che in Italia sono, in rapporto alla popolazione, meno che in altri Paesi, sappiamo inoltre dell’enorme difficoltà di un sostanziale reclutamento di nuovi giudici, sicché siamo chiamati a fare comunque ogni sforzo per migliorare le condizioni di lavoro dei magistrati oggi presenti in organico, coscienti che pur presentando livelli di produttività fra i più alti d’Europa, lavorano in uno dei sistemi più lenti e inefficienti (l’indice di smaltimento dei giudici italiani ha raggiunto infatti uno straordinario 113%, ma l’Italia resta il quint’ultimo Paese in ambito Ue, dopo Malta, Cipro, Grecia e Portogallo, come evidenziato dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia, Cepej e nella stessa «Analisi di impatto della regolamentazione» che accompagna il ddl).

Seguendo le indicazioni delle illustri organizzatrici di questa tavola rotonda, cercherò quindi di esaminare la proposta di riforma del (solo) giudizio di primo grado, segnalando se e che in misura corrisponda alle aspettative degli operatori e, come ci è stato gentilmente chiesto, tenterò quindi di abbozzare qualche primo suggerimento di modifica, ancora possibile in sede parlamentare, e di immaginare comunque qualche proposta di segno diverso.

2. Le proposte condivisibili

Alcune delle proposte contenute nel disegno di legge sono, a mio avviso, condivisibili e persino auspicate da anni. Si tratta di limitati interventi chirurgici che possono portare qualche frutto in termini di maggiore efficienza del sistema.

È a mio avviso un bene, ad esempio, incentivare il ricorso alle notifiche mediante pec, imponendole nei confronti dei soggetti che risultino obbligati ad avere una casella di posta elettronica certificata (art. 12), ed è bene implementare il processo telematico prevedendo, salvo che la parte si sia costituita personalmente, il deposito solo telematico degli atti e dei documenti (art. 11), seppure sarà indispensabile consentire una deroga autorizzata in caso di documenti aventi natura e caratteristiche particolari.

È pure condivisibile, a mio avviso, che l’introduzione della causa avvenga sempre con ricorso (art. 3, lett. b1), strumento più razionale e duttile dell’atto di citazione, in quanto consente al giudice una più agile gestione della propria agenda e in quanto più adatto al processo telematico.

È bene, ancora, che sia previsto che in caso di errore nella scelta del rito restino fermi gli effetti processuali e sostanziali (art. 3, lett. d3, estendendo dunque a tutti i processi il principio già affermato dall’art. 4, comma 5, d.lgs n. 150/2011), anche se forse la riforma giunge fuori tempo massimo, posto che adesso si prevede, appunto, che tutte le cause siano introdotte con ricorso.

È senz’altro un’ottima scelta quella di consentire al giudice, all’esito della discussione orale, di riservare la decisione e il deposito della sentenza entro trenta giorni, in alternativa alla scomoda lettura già in udienza del dispositivo e delle motivazioni (art. 3, lett. c2). L’astrusa previsione della lettura del dispositivo e delle motivazioni immediatamente dopo la discussione orale è alla base dello scarso successo del modulo decisorio di cui all’art. 281-sexies cpc, che presuppone che il giudice possa decidere complesse questioni in fatto e in diritto nello spazio di pochi minuti o che abbia già deciso e scritto la sentenza ben prima della stessa discussione orale. Che le parti discutano la causa e che all’esito il giudice si riservi di decidere è modulo talmente ovvio e razionale che si fa fatica a capire come non sia già previsto dal codice italiano (mentre lo è comunemente all’estero).

È assai condivisibile la scelta di estendere la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma cpc anche a favore della Cassa ammende (art. 13, lett. a) anche se per un impatto concreto sarebbe opportuno avere più coraggio, utilizzando come parametro, non il valore del contributo unificato, ma quello delle spese di lite, nel solco peraltro di un indirizzo giurisprudenziale consolidato per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata.

Sono condivisibili, ancora, l’introduzione della sanzione per il terzo che non ottemperi all’ordine del giudice ex art. 210 cpc (art. 13, lett. b), e la previsione di un termine di 60 giorni per la pubblica amministrazione raggiunta da una richiesta del giudice istruttore di informazioni ai sensi dell’art. 231 cpc (art. 13, lett. c).

Detto questo, suscitano invece profonde perplessità le due innovazioni maggiori previste per il primo grado: l’anticipazione stragiudiziale dell’istruttoria orale (art. 2, lett. g e h) e la nuova scansione della fase introduttiva e di quella istruttoria (artt. 3, 4 e 5).

3. L’attività di istruzione stragiudiziale

Il ddl prevede una attività di istruzione stragiudiziale, nell’ambito della negoziazione assistita (dunque per le cause con valore fino a 50.000 euro). In pratica, i difensori delle parti potranno concordare l’acquisizione di prove orali, che in caso di fallimento della negoziazione diverrebbero utilizzabili nel giudizio di merito. Diversi aspetti sono a mio avviso tutt’altro che limpidi e necessitano di un chiarimento già in sede di delega, o comunque dal legislatore delegato.

Il ddl parla, ad esempio, assai genericamente di «garanzie (…) per le modalità di verbalizzazione» (art. 2, lett. h1), ma non è chiaro se sarà prevista la necessaria articolazione mediante capitoli (oppure come si individui in caso contrario il tema della prova), né è chiaro in che termini sarà richiesto un preventivo accordo fra le parti (su ogni singolo capitolo?). Non si comprende, inoltre, come si eviteranno prove generiche, valutative, contrarie a scritture, e come si risolva l’eventuale disaccordo fra le parti. Per l’ipotesi in cui i terzi rifiutino di rendere dichiarazioni, il ddl prevede «in tal caso» l’intervento del giudice al fine della loro acquisizione (art. 2, lett. h1), ma nulla dice sulla soluzione di eventuali conflitti sulla ammissibilità della prova, sulla capacità del teste, sul modo di proporre una domanda. Anche a immaginare un intervento più incisivo del giudice, non si comprende come si possa dichiararle irrilevanti, se non vi sono ancora atti introduttivi che definiscano il thema decidendum e probandum (né è chiarito come si individui il giudice competente, posto che non vi sono ancora atti introduttivi, né come si eccepisca e risolva l’eventuale incompetenza o carenza di giurisdizione).

Il ddl prevede, come detto, l’utilizzabilità delle prove orali così acquisite «salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione» (art. 2, lett. h3), ma, immagino, anche di dichiararle (in blocco? O anche espungendole singole dichiarazioni?) inammissibili e/o inutilizzabili quando siano valutative, ridondanti, in violazione di preclusioni o quando il teste sia incapace. Non è chiaro, peraltro, cosa accada quando il giudice dichiari l’inutilizzabilità della prova e la sua rinnovazione: chiederà alle parti di formulare i capitoli, li formulerà lui stesso, le parti depositando le prove acquisite stragiudizialmente dovranno formulare comunque un capitolato per l’ipotesi di rinnovazione? Il disegno di legge prevede che alla detta istruttoria stragiudiziale debbano partecipare tutti gli avvocati che assistono le parti «coinvolte (…) in relazione all’oggetto della controversia» (art. 2, lett. g), ma mal si comprende cosa accada se, una volta iniziata la causa, dovessero risultare più parti (più convenuti, più terzi chiamati), sicché andrà chiarito se le prove così raccolte saranno del tutto inutilizzabili, oppure se lo saranno solo per le parti non inizialmente coinvolte, restando utilizzabili per le altre (con una pericolosissima complicazione del processo).

In ogni caso, a nessuno sfugge la differenza fra una valutazione ex ante di inammissibilità di un capitolo di prova e la valutazione di non utilizzabilità ex post di eventuali lunghe prove orali contenenti giudizi valutativi o dirette a provare patti aggiunti o contrari a un contratto scritto. È facile immaginare l’aggravio di lavoro per il giudice e gli effetti indiretti di una prova che, seppure dichiarata inutilizzabile, resti agli atti del processo (basti pensare alla deposizione che davanti al giudice assuma contenuto opposto a quella raccolta in sede stragiudiziale).

Oltre alle incertezze applicative e al disagio per un ulteriore carico per il giudice, il quale dovrà leggere pagine e pagine di prove orali, per magari poi disporne comunque la rinnovazione, o potrebbe essere chiamato a dirimere complessi conflitti già prima dell’apertura del processo, appare a mio avviso evidente la deroga al principio di immediatezza (e di concentrazione), con una ulteriore complicazione di un meccanismo processuale già sufficientemente delicato. V’è da dire, d’altra parte, del prevedibile limitatissimo impatto di tale misura, non solo per il valore ridotto delle cause coinvolte (come detto sino a € 50.000), ma anche e soprattutto per la scarsa verosimiglianza di accordi su capitolati concordati (ma quale avvocato, mi chiedo, consentirà che il proprio assistito sia interrogato per provocarne la confessione?). In buona sostanza, questo passaggio del ddl sembra al momento assai confuso, sicché necessiterà d’essere analizzato ed emendato in profondità già in sede di delega, e comunque pare di scarso effetto pratico e sicuramente privo di effetti acceleratori, anzi.

 4. La radicale riforma delle fasi introduttiva e di trattazione nel giudizio di primo grado

Il ddl contiene, ed è questa la parte di maggiore impatto, una proposta di riforma che rivoluzionerà completamente il giudizio di primo grado. Per apprezzarne la rilevanza basti rammentare, innanzitutto, che la stessa varrà per tutti i processi disciplinati dal codice, sia monocratici che collegiali, sia in tribunale che avanti al giudice di pace, ad esclusione dei soli processi “assoggettati al rito del lavoro” e con delega ad estenderlo eventualmente anche a (una parte dei) riti disciplinati dal d.lgs n. 150/2011, mentre resterebbe intoccata la l. 898 del 1970 in materia di rito divorzile (incerto, invece, il quadro riguardo alla materia locatizia, la quale come noto è assoggettata solo a una parte delle norme del rito del lavoro, posto che è del tutto omessa nel ddl e che tuttavia la menzionata «Analisi di impatto della regolamentazione» che accompagna il ddl afferma che resterebbe esclusa dal nuovo rito).

L’ambizione del legislatore è dunque quella di introdurre un nuovo rito “unico”, tant’è che è prevista pure la, a mio avviso assai ingiusta, abrogazione del rito sommario (art. 3, lett. b), che in alcuni fori (ad esempio, qui a Bologna) aveva incontrato invece il favore degli operatori ed era usato volentieri dall’avvocatura. Lo stesso, dopo pochi anni di vita, verrebbe abrogato da un legislatore, evidentemente assai insicuro e ondivago, sul presupposto, come vedremo del tutto erroneo, che il “nuovo rito unico” sia più “semplificato” dell’attuale. Il legislatore, difatti, annuncia un nuovo rito plasmato in parte sul rito sommario e in parte sul rito del lavoro, salvo proporre, come si vedrà, un modello che non potrebbe essere più lontano da tali due moduli.

Come detto, in questa relazione mi occuperò, come mi è stato chiesto, del solo giudizio di primo grado. Stupisce al riguardo che delle trentasei pagine della «Relazione tecnica» che accompagna come di consueto il ddl, nelle quali si illustrano in dettaglio le scelte riformatrici proposte per il processo esecutivo, per l’appello, per il giudizio di divisione della comunione, etc., soltanto una mezza pagina (!) sia dedicata alla integrale trasfigurazione del giudizio di primo grado, solo per dire che viene prevista dall’art. 3. Come se la radicale trasformazione della procedura civile italiana sia stata decisa, infine, in poche ore senza avere il tempo di aggiornare la Relazione tecnica e di spiegarne ragioni e prevedibili effetti.

Ma andiamo al dettaglio.

4.1. La fase introduttiva

Come già detto, la riforma prevede la condivisibile sostituzione dell’atto di citazione con il più semplice strumento del ricorso (anche per le cause collegiali, dunque sempre), ricevuto il quale, il giudice deve fissare la prima udienza entro un “congruo termine”, comunque non superiore a 120 giorni (art. 3, lett. b2, ma tale termine, non perentorio, dovrà fare i conti con l’effettivo “affollamento” della sua agenda).

Riguardo alla fase precedente alla prima udienza, la riforma prevede termini per la costituzione del convenuto diversi dagli attuali, e due memorie in più.

Il termine per comparire passa infatti dagli attuali 90 giorni ai futuri 80 giorni (art. 3, lett. b2), mentre il termine per la costituzione del convenuto (con il deposito della comparsa di risposta, per cui sono previste esattamente le stesse decadenze già prescritte oggi: eccezioni in senso stretto, domande riconvenzionali, chiamate di terzo) passa dagli attuali 20 giorni prima dell’udienza a 40 giorni prima (art. 3, lett. b3). La fase iniziale vede dunque un (insignificante) risparmio di tempo di 10 giorni, ma il convenuto in giudizio, che ricevuto l’atto di controparte ha attualmente 70 giorni per comprendere d’essere stato citato in giudizio (cosa non scontata per tutti), per trovare un avvocato, per prendere un appuntamento, spiegargli i fatti, raccogliere i documenti, portarglieli e consentirgli dunque di preparare le difese, avrebbe ora solo 40 giorni di tempo. Valuterà innanzitutto l’avvocatura se sia razionale comprimere in questo modo il diritto costituzionale di difendersi in giudizio, quasi che il tempo disponibile sia una variabile ininfluente.

Come detto, il ddl prevede quindi un nuovo termine di 20 giorni prima dell’udienza per il deposito di una memoria dell’attore (una new entry nel nostro rito civile), nel quale possa a sua volta svolgere a pena di decadenza le eccezioni, domande, chiamate di terzo conseguenti alle difese del convenuto (art. 3, lett. b4), e prevede quindi addirittura un ulteriore termine, di 10 giorni, per il convenuto (e gli eventuali terzi chiamati) per ulteriori repliche (art. 3, lett. b5). Avremo dunque non più due, ma ben quattro atti scritti da studiare prima della prima udienza (con buona pace per il principio di oralità e per la affermata semplificazione del processo), predisposti dai difensori in tempi assai contratti rispetto a quelli attuali, il tutto con un risparmio – del tutto teorico – nella durata dei processi di una quarantina di giorni. E ciò a fronte del rischio assai concreto di difese incomplete, con conseguenze irreparabili, atteso che tutti i termini sono a pena di decadenza. Il ddl prevede peraltro chetali memorie dell’attore e del convenuto contengano le precisazioni e modifiche delle proprie domande che siano «conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni», di controparte, così contraddicendo e superando (non saprei quanto consapevolmente) il faticoso sforzo, operato dalla Corte di cassazione negli ultimi anni (vds., ad esempio, sez. unite, sentenza n. 12310 del 2015), di apertura dello ius variandi al fine di favorire decisioni che si approssimino quanto più possibile alla verità sostanziale e soddisfino i concreti interessi delle parti, prevenendo la moltiplicazione di cause sul medesimo affare.

Non mi pare inoltre del tutto chiaro il coordinamento con l’eventuale richiesta del convenuto (e poi dell’attore) di autorizzazione a chiamare un terzo: l’art. 269, secondo comma, cpc dice che il giudice istruttore decide entro 5 giorni, ma non mi è chiaro cosa succeda se la sua decisione, come accade sovente, dovesse avvenire o essere comunicata dopo lo scadere di tale termine. Autorizzata la chiamata e spostata la prima udienza le memorie comunque depositate diverranno, immagino, inutilizzabili e l’attore, i convenuti e i terzi chiamati potranno depositare nuove memorie, avendo però già letto gli argomenti e le eccezioni delle controparti, con un incredibile affollamento di atti. Tutta l’attività ante udienza, magari con molte parti, rischia in effetti una complicazione eccessiva e poco gestibile, in particolare in caso di un vizio di notifica, di un difetto di legittimazione, di una chiamata del terzo iussu iudicis, di un difetto di contraddittorio.

Un bel ginepraio, con un moltiplicarsi di atti scritti, che più che il compianto rito sommario il rito del lavoro ricorda in modo preoccupante la fase introduttiva del famigerato rito societario. Tutti rammentiamo ancoragli enormi problemi creati da quel rito, sino a quando il legislatore ce ne ha finalmente liberati, abrogandolo.

4.2. La fase di trattazione 

Per quanto concerne la fase successiva alla prima udienza, il ddl prevede due termini di giorni 30+20 per il deposito di memorie sostanzialmente coincidenti con la seconda e la terza memoria attualmente previsti dall’art. 183, sesto comma, cpc (art. 3, lett. b6).

Non è previsto che il giudice possa valutare che la causa non necessiti di tali due memorie (insieme al rito sommario è ovviamente abrogato anche l’art. 183-bis cpc), dovendole sempre concedere se richiesto, sicché la tanto declamata “semplificazione” del rito consiste in effetti nell’avere anticipato una memoria a prima della prima udienza. Perché anticipare una memoria dovrebbe produrre una significativa riduzione dei tempi del processo, resta per me un mistero. Anzi, per quanto detto appare evidente l’elevato rischio di una moltiplicazione e ingorgo di atti scritti.

Assegnando in prima udienza i due termini istruttori, il ddl prevede (art. 3, lett. b6) che il giudice fissi già una udienza per l’assunzione delle prove orali, entro 110 giorni (30+20+60). Qui, mi sia consentito dirlo, il legislatore sembra giocare con l’agenda del giudice: è un mistero come sia possibile che un giudice individui nel proprio ruolo un giorno e un’ora per una udienza senza avere ancora la minima idea del tipo di attività che dovrà svolgere in quella udienza. Il giudice dovrebbe decidere quanto tempo dedicare a una causa senza avere la minima idea se le parti richiederanno l’assunzione di (quanti?) testi, se dovrà essere assunto un interrogatorio, se dovrà essere conferito l’incarico a un ctu. L’idea che un qualsiasi professionista possa fissare appuntamenti alla cieca rivela, a mio avviso, un modesto senso pratico e forse qualche difficoltà di contatto con la realtà che si intende governare. Sembra peraltro che questo legislatore dia quasi per scontata l’assunzione di prove orali, ignorando che statisticamente in molte materie l’istruttoria orale non è affatto la via più frequente, né la più opportuna.

Assegnati i due termini, il ddl prevede che il giudice decida «entro venti giorni» dalla scadenza del secondo termine (art. 3, lett. b7), dunque con una ordinanza emessa fuori udienza. Ricordo come all’indomani dell’introduzione del sesto comma dell’art. 183 si discusse molto se fosse necessario fissare una udienza per decidere sui mezzi istruttori dedotti o se il giudice dovesse decidere in solitudine, e vista l’ambiguità della norma l’indirizzo maggioritario, oggi direi unanime, preferì preservare un momento importante di confronto con le parti, in funzione di quel principio di oralità previsto dal codice (peraltro, decisi i mezzi istruttori, questa udienza costituisce spesso il momento migliore per un dialogo con i difensori sulle prospettive conciliative e per la formulazione di una proposta del giudice ai sensi dell’art. 185-bis cpc). Con la riforma si prevede un ulteriore allontanamento dal principio di oralità e il giudice dovrà decidere dunque senza alcun confronto con i difensori.

Il giudice dovrà decidere dunque entro un termine di 40 giorni prima dell’udienza già fissata “alla cieca”, con una ordinanza per cui il ddl prevede varie ipotesi (art. 3, lett. b7): 1) se ammette prove orali o una ctu, deve restare confermata l’udienza fissata (alla cieca) e il giudice deve fare il calendario del processo a norma dell’art 81-bis disp. att. cpc (ad avviso di molti una delle norme più inutili dell’ordinamento giuridico, che meriterebbe d’essere sostituita da un più utile “calendario del ruolo”); gli avvocati avranno dunque solo qualche giorno per intimare i testimoni, che evidentemente si presumono privi di impegni visto che solo con strettissimo anticipo avranno notizia d’essere stati convocati in tribunale; è inoltre prevedibile la confusione che si genererà nell’ipotesi (tutt’altro che improbabile) in cui il giudice non decida entro i 20 giorni, o la sua ordinanza non venga comunicata, sicché toccherà revocare l’udienza già fissata, o comunque disporre un rinvio in udienza, con inutile aggravio e confusione, di cui non si sentiva la necessità; 2) il giudice può indicare alle parti «i chiarimenti» ritenuti utili ai fini della decisione su cui le parti dovranno interloquire alla stessa udienza; 3) se non ammette prove orali deve fissare la discussione orale rinviando l’udienza già fissata (la norma dice «differendo l’udienza fissata», ma perché per forza?) e «adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa» (non è spiegato di cosa si tratti, posto che nella relazione introduttiva che accompagna il ddl si dice: «senza che sia necessario assegnare termini»).

4.3. La fase decisoria

Secondo il ddl, ultimata l’istruttoria il giudice dovrebbe invitare le parti a precisare le conclusioni nella stessa udienza e depositare la sentenza subito o entro trenta giorni (art. 3, lett. c1). Dunque la scansione delle cause da decidere non sarebbe più frutto di una meditata programmazione del giudice, ma del caso, come se qualsiasi professionista potesse lavorare meglio e in modo più proficuo smettendo di programmare il proprio lavoro.

È previsto, infine, che su richiesta delle parti il giudice debba assegnare termini «non superior[i]» a giorni 40+10 per comparse conclusionali (art. 3, lett. c1). Per un verso sembra sparire, così, la possibilità per il giudice di stabilire che una causa venga decisa con sola discussione orale e per altro verso non si comprende sino a quanto possano essere contratti i termini “non superiori” a 40 giorni e a 10 giorni. Dalla lettura del ddl non mi è chiaro, inoltre, se le parti possano chiedere l’assegnazione di tali termini solo all’esito di una istruttoria orale o anche nel caso in cui la discussione orale sia fissata con l’ordinanza istruttoria che non ha ammesso alcuna istruttoria.

In caso di cause collegiali, a tale schema si somma la possibilità di trattazione scritta seconda la tradizionale scansione ex art. 190 cpc (art. 4, lett. d).

4.4. La lepre e l’anatra

Nel “nuovo rito unico”, da applicare come visto in tutte le materie salvo il diritto del lavoro, si prevede in buona sostanza e in sintesi (a parte gli aspetti positivi che ho evidenziato nel § 2): la compressione dei tempi per le difese del convenuto, l’anticipazione della prima memoria istruttoria alla fase introduttiva, l’indicazione al giudice di alcuni termini (non perentori) e, più sostanzialmente, la limitazione dei suoi poteri di governo del processo e del ruolo (impedendo la trattazione solo orale e rimettendo alle parti, e non al giudice, la discussione orale).

Nella «Analisi di impatto della regolamentazione» che accompagna il deposito del ddl in Senato, si sommano i “giorni” così risparmiati: 70 giorni prima della prima udienza, 30 giorni grazie alla cancellazione della prima memoria, 80 giorni grazie all’anticipazione delle memorie conclusionali a prima del trattenimento della causa in decisione, sicché «è ipotizzabile dunque una minor durata di almeno 170 giorni solo per l’effetto delle specifiche modifiche normative» (in realtà la somma farebbe 180, ma tant’è...). Ciò che sorprende, innanzitutto, è che nella relazione si consideri che la contrazione del termine di comparizione sia non di 10 giorni (dagli attuali 90 a 80) ma addirittura di 70 giorni, i quali in effetti verrebbero risparmiati soltanto negli sporadici casi in cui il destinatario sia all’estero (il termine in questo specialissimo caso passa infatti dagli attuali 150 a 80): è davvero un mistero secondo quale logica la contrazione dei termini di comparizione nei rarissimi casi di convenuti domiciliati all’estero dovrebbe ripercuotersi magicamente sui tempi dei milioni di processi con convenuti domiciliati in Italia; inoltre, perché concedere prima, e non dopo il trattenimento della causa in decisione, i termini per memorie conclusionali – che oggi vanno da un minimo di 40 (20+20) a un massimo di 80 (60+20), e che diverrebbero ora 50 (40+10) – dovrebbe portare a un’accelerazione di 80 giorni? Insomma, pure a seguire la contabilità offerta nella relazione, il “risparmio” sarebbe, nell’ ipotesi migliore, non superiore a 70 giorni (10+30+30) e non certo i declamati 170.

A parte l’uso di modesti trucchetti e a parte il misero risultato, ciò che tuttavia stupisce di più è, a mio avviso, l’evidente fraintendimento delle ragioni dei ritardi della giustizia italiana. Chiunque abbia frequentato un tribunale sa infatti che la durata spropositata del processo italiano non è dovuta certo alla estensione dei termini di comparizione, o di quelli ex art. 183, sesto comma, ed ex art. 190 cpc, ma dal tempo lunghissimo, a volte di anni, che trascorre fra l’assegnazione di un termine e l’altro. Come davanti a una figura della Gestalt (la nota scuola di psicologia cognitiva del periodo di Weimar), dove l’osservatore può vedere una lepre oppure un’anatra, un doppio profilo di donna oppure un vaso, ma mai le due immagini insieme, il legislatore ha fissato ingenuamente il suo sguardo sulla durata dei termini processuali, senza “vedere” che tra l’assegnazione di uno e l’altro scorrono sempre mesi e non di rado anni. L’errore di analisi è palese: nel nostro sistema, la lunga durata del processo non è determinata dalla lunghezza dei termini concessi, ma dall’interminabile tempo in cui un processo resta in attesa d’essere deciso perché il giudice (uno dei più produttivi in Europa) è impegnato a definirne altri. Si possono abbreviare i termini, si può chiedere a giudici e avvocati di fare più in fretta, lusingandoli o magari intimidendoli, ma se l’agenda è piena per i prossimi uno o due anni, non c’è modo di anticipare autoritativamente e con un tratto di penna il momento della decisione. Detto altrimenti: se un’automobile è in mezzo a un ingorgo, è inutile sollecitare il pilota a fare più in fretta e a premere sull’acceleratore, intimandogli di sbrigarsi o magari minacciandolo, perché è necessario che chi è tenuto a occuparsi della circolazione liberi innanzitutto la strada dal traffico. 

5. Una proposta alternativa: oralità, concentrazione e immediatezza

Come detto, raccogliendo volentieri l’esplicita richiesta delle organizzatrici di questo convegno di studi, proverò in questa ultima fase della tavola rotonda ad abbozzare insieme agli altri relatori -ognuno per la fase processuale che gli è stata assegnata – qualche prima proposta di modifica dello stesso ddl, immaginando anche qualche proposta alternativa. Si tratta, com’è ovvio, di idee e proposte che porgo alla vostra attenzione come meri spunti per un dibattito comune. Non prendetele, dunque, come proposte definitive, ma piuttosto come primi abbozzi spero utili per il necessario dialogo che dovremo intraprendere nelle prossime settimane fra gli operatori della giustizia civile, mentre il Senato inizia a discutere questa riforma.

Riguardo all’introduzione di una attività istruttoria in sede di negoziazione assistita, se dobbiamo prendere per buona l’intenzione del legislatore, segnalata nella relazione introduttiva, di rivitalizzare lo strumento della negoziazione assistita (che ha avuto in effetti scarsissimo successo pratico, salvo che nella materia della famiglia), sicché «lo scopo è quello di agevolare l’accertamento dei fatti prima dell’inizio del processo, al fine di consentire alle parti di valutare meglio l’alea del giudizio, così incoraggiando soluzioni transattive», un ragionevole emendamento del ddl potrebbe consistere nell’eliminarne l’utilizzabilità nel successivo giudizio di merito, risolvendo così tutte le criticità sopra indicate (vds. § 3) ed evitando un inutile e confuso appesantimento dell’attività istruttoria.

Sulla riforma del primo grado di giudizio e le diverse possibili misure organizzative, proverò invece a formulare qui di seguito qualche idea più articolata.

Debbo dire, innanzitutto, che a me pare che più che di riforme radicali del codice, avremmo bisogno di tornare proprio ai suoi principi cardine, quelli indicati dai padri della procedura civile e che sono peraltro i medesimi principi condivisi nei sistemi processuali che raggiungono risultati migliori dei nostri: oralità, concentrazione e immediatezza.

Oralità, lo sappiamo, significa meno atti. L’art. 180 cpc dice che «la trattazione della causa è orale», ma la norma (che è presente pure in altri codici europei) qui da noi non è stata mai presa sul serio e la nostra realtà è quella di un processo interamente, o quasi, scritto. Siamo affogati dagli atti scritti. Non ha risolto il problema avere trasferito gli atti scritti, spesso decine o centinaia di pagine, dal cartaceo al formato informatico (che, delle due, li rende persino meno fruibili), né abbiamo oggi bisogno di riforme, come quella in discussione in Parlamento, che anticipino una delle tre memorie scritte. A mio avviso avremmo bisogno, invece, di eliminare, quando è possibile, la trattazione scritta e di tornare all’oralità sancita dal codice, con un rito che consenta al giudice di modulare l’eventuale trattazione scritta soltanto se e quando consigliabile in ragione dell’effettiva complessità delle questioni in fatto e in diritto dedotte dalle parti.

Concentrazione significa, in buona sostanza, come accade in altri ordinamenti, processo tendenzialmente in unica udienza. Come accade in altri ordinamenti, abbiamo bisogno di un processo nel quale un giudice preparato e che ha studiato a fondo gli atti possa discutere già alla prima udienza la causa oralmente con le parti e con i difensori (presenti e preparati, non dunque con loro sostituti che magari ignorano gli atti), valutando caso per caso se siano necessarie o meno ulteriori memorie. In un processo tendenzialmente a udienza unica, il giudice, ricevuto e esaminato il ricorso, fissa l’udienza in cui si terrà il processo e i difensori e le parti hanno quindi la consapevolezza che in quel giorno e a quell’ora si terrà il loro processo (sicché converrà essere sempre presenti e preparati), che la causa sarà discussa e che, tendenzialmente, il giudice la deciderà.

Immediatezza significa, quantomeno, evitare in tutti i modi e a ogni costo che un processo passi da un giudice all’altro, considerando una vera iattura che una causa passi di mano, rendendo inutile tutto il dialogo già instaurato fra le parti e il primo giudice, con una dannosa perdita di tempo e di conoscenze.

Rispettare i principi di oralità, concentrazione e immediatezza consente negli ordinamenti europei di avere la sentenza di primo grado in sei o sette mesi. Ho trascorso anni fa un breve periodo di scambio presso il tribunale di Amburgo, verificando come la differenza principale non consista, come spesso si dice, in un minor carico dei nostri colleghi tedeschi, ma in una differente organizzazione. Infatti, ogni giudice togato introita ad Amburgo ben oltre 200 processi l’anno in Tribunale (Landesgericht) e oltre 400 nel Tribunale inferiore (Amtsgericht) e dunque un numero non così lontano dai 230/260 di un giudice bolognese, ma mentre i giudici e gli avvocati tedeschi studiano le carte tendenzialmente una volta sola, in occasione dell’unica udienza, noi torniamo a studiare e ristudiare le carte di tutti i processi più e più volte (alla prima udienza, all’ammissione delle prove, alla loro assunzione, al momento della decisione), spesso con intervalli di mesi o di anni, esaminando ogni anno centinaia e centinaia di atti in più e ritrovandoci infine con ruoli intasati e spesso ingestibili. Oppure, peggio ancora, giudici così oberati sono costretti a volte a rinunciare a uno studio approfondito di ogni causa prima di ogni udienza, finendo col rinviare la valutazione di ogni aspetto al momento conclusivo della decisione, rinviando le decisioni interlocutorie, ammettendo le prove orali senza un effettivo vaglio, con una ulteriore, inaccettabile, lievitazione delle carte e delle attività istruttorie.

Abbiamo bisogno, dunque, di un modello processuale che consenta al giudice di modulare la trattazione in ragione delle effettive esigenze processuali, consentendogli di riservare la decisione già alla prima udienza in tutti quei casi – e non sono pochi – in cui ciò è possibile, oppure, quando è necessario per la complessità delle questioni in fatto e diritto, di assegnare termini diretti a provocare la (solo eventuale) trattazione scritta. Abbiamo bisogno, in buona sostanza, non di rigidi schemi predeterminati, ma di un rito in cui il giudice abbia l’effettivo governo del processo.

Per consentire al giudice un effettivo governo del processo, abbiamo bisogno tuttavia innanzitutto di tornare ad avere fiducia nella magistratura. Il giudice cui affidiamo la decisione finale deve essere ritenuto soggetto idoneo a valutare e decidere il tipo di percorso processuale opportuno per quella causa. Ingabbiare il suo lavoro in rigidi schemi predeterminati in ogni dettaglio dal legislatore, per timore che non sappia garantire il diritto di difesa delle parti, rende la giustizia meno efficiente. La scelta, ormai tradizionale del legislatore italiano, di ingabbiare il processo in schemi rigidi ricade innanzitutto sugli avvocati, costretti in una faticosissima sequela di termini perentori che scandiscono ogni loro attività a pena di decadenza. Allontana, inoltre, la verità processuale dalla verità sostanziale, inducendo frequenti decisioni “in rito”.

Per consentire al giudice un effettivo governo del processo, abbiamo bisogno, inoltre, di un giudice sgravato da ruoli che in molte parti del Paese sono del tutto ingestibili. Abbiamo bisogno, quindi, di alleggerire il ruolo del giudice, liberandolo da mille piccoli incombenti che sottraggono tempo, valorizzando altre professionalità già presenti nel sistema e che sono in grado di gestire singoli, semplici spezzoni di attività giurisdizionale. Abbiamo bisogno di riforme organizzative che consentano una maggiore specializzazione dei giudici civili. Abbiamo bisogno, a mio avviso, di aggiornare e arricchire la nostra professionalità, muovendo verso una concezione più moderna e europea di giudice del caso concreto, in grado di comprendere gli effettivi interessi delle parti e di suggerire soluzioni pratiche e prammatiche, nella consapevolezza che la gestione degli interessi concreti è parte della nostra professionalità e che la arricchisce. Un accordo delle parti favorito da un soggetto terzo, qual è il giudice, se è veramente condiviso non è mai ingiusto e, per intenderci, sarà non solo una sentenza in meno e un processo in meno in appello e in cassazione, ma anche una soluzione più vicina alle parti.

Raccogliendo, dunque, la sfida delle nostre illustri organizzatrici, proverò ad abbozzare qualche idea molto concreta, senza nessuna ambizione d’avere in tasca soluzioni preconfezionate, ma al fine di dare un contributo al nostro dialogo.

5.1. Maggiore specializzazione

In un’epoca sempre più complessa, anche la realtà giuridica è sempre più complicata e necessita di una elevata conoscenza specialistica delle questioni, di fatto e di diritto, che si pongono nei diversi settori della vita e dell’economia. Non è più il tempo per un giudice o un avvocato onniscienti, esperti in ogni campo del diritto.

Va a mio avviso contro la necessaria specializzazione, la previsione della cd. decennalità, per cui ogni giudice civile è costretto ad abbandonare una materia dopo averla a lungo studiata, perdendo una professionalità costruita in anni di sacrificio. L’attuale divieto per il giudice civile di cognizione di restare nel ruolo più di dieci anni è privo, a mio avviso, di qualsiasi giustificazione e razionalità (e, infatti, non l’ho riscontrata in altri ordinamenti di cui ho notizia). A differenza, forse, di altri ruoli in magistratura, il giudice civile di cognizione ordinaria non può costruire alcun “pericoloso” accentramento di potere, poiché decide negli anni processi che riguardano parti sempre differenti. Superare tale inutile divieto consentirebbe di conservare le professionalità e di evitare che interi ruoli passino da un giudice all’altro, creando evidenti disfunzioni in aperta violazione del principio di immediatezza.

Va contro ogni esigenza di specializzazione anche la previsione nel nostro Paese di sezioni civili composte spesso da cinque, sei, sette o addirittura dieci giudici, tutti competenti insieme per un amplissimo numero di materie. Mentre nei tribunali grandissimi è possibile creare comunque molte sezioni, così che ogni sezione civile può occuparsi di un numero omogeneo di vertenze, nei tribunali medi (come Bologna) o peggio ancora in quelli piccoli, l’attuale organizzazione in “ipersezioni” composte da cinque, sei, sette o persino dieci giudici impedisce una razionale distribuzione delle materie. Gli stessi giudici sono chiamati a studiare troppe questioni, spesso del tutto disomogenee (a Bologna una sezione si occupa sia di famiglia che di persone, associazioni, successioni, proprietà, immigrazione; un’altra di pressoché tutta la materia contrattuale, un’area immensa, e addirittura anche di materie minori del tutto scollegate; altra sezione sia di materia extracontrattuale che di alcuni contratti, e così via), con una evidente dispersione di energie. Prendendo esempio da altri ordinamenti, dovrebbe essere possibile riorganizzare le sezioni dei tribunali prevedendo che ogni sezione civile non sia composta mai da più di tre giudici (salvo, ovviamente, la necessaria correzione quando il numero di giudici addetti al contenzioso non sia multiplo di tre).

Tre giudici che si dedicano senza limite di decennalità a una materia assai limitata (solo famiglia, un solo tipo di contratto), possono raggiungere un elevatissimo livello di specializzazione e di esperienza e possono assicurare migliori risultati sotto il profilo della qualità e della celerità delle decisioni.

Ai fini di un razionale utilizzo delle risorse, mi parrebbe necessario, inoltre, che a livello centrale (Csm) si determinino una volta per tutte i differenti “pesi” delle varie materie. Ogni giudice sa bene che dieci cause di separazione consensuale o di occupazione senza titolo non hanno lo stesso “peso” di dieci cause di appalto pubblico o di diritto societario. Come accade in altri ordinamenti, è necessario definire il “peso” delle singole materie (assegnando ad esempio un numero da 1 a 10), così da orientare, pur con la necessaria flessibilità, la ripartizione dei carichi a livello locale e verificare in modo più razionale l’andamento e la produttività degli uffici.

Mi pare indispensabile, ancora, assicurare che ogni giudice abbia conoscenza dell’esito del processo dopo il deposito della sentenza. È in effetti sconcertante che nessuno comunichi mai al giudice italiano se la sua decisione è stata impugnata e se è stata confermata o riformata. Potremmo continuare a commettere tutta la vita lo stesso errore (anche su una questione di dettaglio, la decorrenza degli interessi o la liquidazione di un certo tipo di danni), senza che nessuno ce lo segnali mai. Per una migliore qualità delle decisioni, e dunque per una maggiore efficienza del sistema (prevenendo, ad esempio, ragioni di impugnazione) è indispensabile che il magistrato abbia contezza dell’eventuale appello e che gli venga trasmessa d’ufficio copia della sentenza che riforma o conferma ogni sua decisione (l’uso degli strumenti informatici lo consente agevolmente e senza costi).

L’esigenza di maggiore formazione e specializzazione non concerne, a mio avviso, la sola magistratura. Sarebbe assai utile, a mio avviso, prevedere l’obbligatorietà del tirocinio presso gli uffici giudiziari per l’accesso all’avvocatura (e forse, reciprocamente, un periodo di tirocinio del futuro magistrato presso uno studio legale) al fine di garantire una formazione più condivisa e una migliore reciproca comprensione.

Mi pare indispensabile, inoltre, la revisione del sistema di funzionamento degli albi dei consulenti tecnici, incidendo profondamente sulle modalità di formazione (come ben sappiamo, un buon tecnico non è necessariamente un consulente capace di gestire la complessa dinamica del sub-procedimento e di fornire al giudice e alle parti la risposta più utile ai fini della decisione) e prevedendo modalità di verifica e di costante aggiornamento dell’albo, così da assicurare una necessaria selezione dei consulenti (attraverso, ad esempio, la comunicazione da parte del giudice al gestore dell’albo, al momento del deposito della relazione del ctu o al momento della decisione, di un sintetico giudizio sul suo elaborato, magari mediante ricorso a un voto, da inserire nel detto albo).

5.2. Ridurre i carichi

Dobbiamo dirci con franchezza che l’obiettivo di una durata ragionevole dei processi non può essere perseguito se non si alleggerisce il carico di lavoro. È materialmente impossibile studiare e decidere le cause in prima udienza se il ruolo è superiore ai 300 fascicoli (un numero che, credo, non dovrebbe essere mai superato) e se il giudice è oberato da mille altri impegni minori.

Il ddl prevede la “riduzione” delle cause collegiali (art. 4, lett. a), senza tuttavia dare alcun dettaglio in ordine ai criteri di individuazione delle cause che diverranno monocratiche, salvo il rimando alla “complessità giuridica” e alla “rilevanza economico-sociale” della materia (e le prime indicazioni che sembrano provenire dagli uffici ministeriali sembrerebbero riguardare materie assai marginali). La riduzione prevista nel ddl sembra riguardare, inoltre, solo le ipotesi di collegialità previste nel codice di procedura civile, e quindi non materie che incidono notevolmente sul sovraccarico dei tribunali come, ad esempio, il procedimento ai sensi dell’art. 14 d.lgs n. 150/2011 o i procedimenti in materia di protezione internazionale.

Credo, tuttavia, che sia ormai tempo di accettare che tutte le cause ordinarie di primo grado possono essere decise da un giudice monocratico. So che eliminare la collegialità nelle cause di famiglia, anche quando sono presenti figli, può provocare perplessità in qualcuno, ma a mio avviso si tratta meno di effettive e concrete esigenze processuali, legate alla necessità di assicurare la qualità delle decisioni, che di questione squisitamente culturale. Ad Amburgo le cause di famiglia sono monocratiche (mentre sono collegiali la responsabilità medica e la locazione, in quanto incidenti sui diritti fondamentali alla salute e alla abitazione), a dimostrazione che si tratta più di una malcelata sottolineatura di valori che di effettive esigenze processuali (peraltro, il legislatore si è già mosso verso una de-giurisdizionalizzazione della cessazione del matrimonio e dell’unione civile, consentendola in determinate condizioni persino avanti all’ufficiale di stato civile, sicché l’attuale quadro appare in buona misura incoerente). Sarebbe dunque opportuno, a mio avviso, eliminare del tutto la collegialità nelle cause ordinarie di primo grado, riservandola esclusivamente a cause lato sensu di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico (dunque, ad esempio, reclami in materia cautelare, etc.).

La necessaria collegialità, intesa non come assunzione formale della decisione, ma come esigenza di uno scambio continuo fra i giudici che si occupano di una materia, può essere assicurata, in modo assai più razionale ed efficiente, grazie allo snellimento delle sezioni con la previsione di soli tre giudici, la quale consentirebbe, al di là della poco rilevante responsabilità formale per il provvedimento emesso, un dialogo continuo fra i tre membri della sezione e una buona condivisione degli indirizzi e delle stesse decisioni, anche sul caso specifico.

Credo sia anche il caso di ripensare la figura del nostro giudice onorario, studiando la delega di spezzoni di attività giurisdizionali minori, quali ad esempio l’emissione dei decreti ingiuntivi (due o tre giudici onorari, magari coordinati da un togato, possono assicurare una corretta applicazione, garantendo persino maggiore uniformità rispetto alla turnazione fra decine di giudici togati), consentendo forme di compenso connesse non alle udienze, ma all’esercizio di tali specifiche funzioni. Ognuno di noi, in effetti, può individuare nella propria attività alcune specifiche funzioni, o spezzoni di attività, che potrebbero essere tranquillamente delegate al giudice onorario, già in sede legislativa o comunque in sede locale, tenendo conto delle specifiche esigenze degli uffici (penso alla gestione del ctu, che, formulato il quesito dal giudice togato, può essere delegato dal conferimento alla liquidazione, salvo l’intervento del giudice togato quando necessario; alla assunzione di prove orali semplici e in casi poco conflittuali; a interi settori della giurisdizione volontaria, in particolare in materia di amministrazione di sostegno, di fallimento, esecuzione mobiliare e immobiliare, sempre prevedendo forme di coordinamento e di controllo da parte di un giudice togato).

Avrebbe un rilevante effetto processuale e deflativo adeguare l’importo indicato dall’art. 2721 cc (fermo ancora a un anacronistico «euro 2,58»!), prevedendo che la prova per testimoni dei contratti e dei pagamenti non sia ammessa quando il valore eccede un importo più adeguato all’attuale valore della moneta, così da favorire una maggiore rigidità nella interpretazione del suo secondo comma (che consente di derogare a quel divieto) e dunque maggiore certezza nei rapporti giuridici, con un effetto indiretto anche in materia di lotta all’evasione fiscale.

Temo che sia necessario, infine – e qui arriviamo a una questione dolente ma centrale – un piano straordinario per la eliminazione delle cause risalenti nei tribunali più afflitti (collocati per la gran parte, se non esclusivamente, nel Centro-Sud). Oltre un certo numero di cause sul ruolo non è possibile, infatti, un effettivo governo del ruolo e dei singoli processi. Abbiamo bisogno di sbloccare l’ingorgo, di liberare il traffico. Possono immaginarsi varie opzioni, diverse da quelle già usate in passato (assicurando, ad esempio, che l’arretrato venga definito in ogni caso da giudici togati, magari per ciò incentivati e compensati), e che soprattutto siano accompagnate da terapie d’urto sul piano organizzativo, dirette a garantire che l’arretrato non si ricrei rapidamente. Per una seria proposta, sono necessarie un’attenta ricognizione e idee serie e ben calibrate. Qualche cosa si può fare, ma ovviamente non è questa la sede per proposte concrete.

5.3. Rivedere la nostra professionalità: il giudice (e l’avvocato) conciliatore

Negli ultimi anni, il legislatore ha segnalato il suo interesse per soluzioni alternative delle controversie, non solo in sede stragiudiziale (mediazione, negoziazione assistita), ma anche in corso di causa, ad esempio attraverso l’introduzione della proposta del giudice ai sensi dell’art. 185-bis cpc e degli effetti del rifiuto ingiustificato di una proposta transattiva sulle spese di lite ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cpc. Si tratta di istituti che, là dove sono stati utilizzati in modo diffuso, hanno dato ottimi risultati.

Non v’è dubbio, tuttavia, che restiamo tuttora molto ancorati all’idea di un giudice “cultore del diritto” e “interprete della regola astratta”, spesso poco disposto a farsi coinvolgere in una attenta analisi dei concreti interessi in gioco. In Europa, tende ad affermarsi invece l’idea di un giudice del caso concreto, che cerca e propone soluzioni pratiche formulando proposte conciliative in gran parte delle cause (in Germania l’80% dei processi si chiude con la conciliazione delle parti).

Al fine di favorire questo mutamento è indispensabile, a mio avviso, innanzitutto modificare i criteri di valutazione e di verifica dell’attività del giudice, che non può basarsi sul numero di sentenze emesse, ma sull’andamento del ruolo e sulla durata media dei processi. Paradossalmente, è un buon giudice quello che, senza fare aumentare il ruolo o magari facendolo diminuire, riesce a scrivere poche sentenze. Perché solo una causa conciliata non produrrà, con certezza, ulteriori gradi di giudizio. Che la valutazione del giudice passi per il numero di sentenze è un ingiustificabile anacronismo, causa di evidenti disfunzioni (il giudice che muta il rito da ordinario a sommario, o che concilia una causa, rischia una valutazione peggiore di quello che muta il rito da sommario a ordinario, che non concilia mai o che magari emette sentenze parziali).

Parimenti, credo che l’attività di conciliazione dell’avvocato debba essere premiata, assicurando che lo stesso percepisca un compenso non inferiore, ma anzi significativamente superiore a quello che avrebbe percepito se la causa fosse giunta in decisione. È necessario prendere laicamente atto che nel processo non vi sono solo gli interessi delle parti, ma anche quelli dei professionisti, con la conseguenza che, se si richiede loro collaborazione nella ricerca di soluzioni conciliative, si deve fare leva sul loro legittimo interesse a un congruo compenso.

In altri Paesi, inoltre, la conciliazione conduce persino alla parziale restituzione del contributo unificato.

So che è impopolare suggerire una ennesima revisione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati (già modificati due volte nell’ultimo decennio, nel 2012 e nel 2014), ma la previsione di parametri fissi per valore della controversia che prescindano dalle singole fasi consentirebbe inoltre di preventivare con precisione il costo del processo, favorendo così le soluzioni conciliative e disincentivando pratiche dilatorie.

5.4. Un “intervento chirurgico” sull’art. 183, sesto comma, cpc?

Come ho detto, credo meno alle grandi riforme del codice che a interventi mirati sulla organizzazione dei nostri tribunali. In effetti il Ministro della giustizia aveva annunciato, all’inizio del suo mandato, l’intenzione di limitarsi a pochi “interventi chirurgici” sul codice, volti a razionalizzare e semplificare il sistema, salvo poi licenziare un ddl che finisce per trasfigurare l’intera procedura civile.

Se vi è la volontà politica di innovare il nostro rito con meditati “interventi chirurgici” sul codice, senza provocare derive avventurose e velleitarie, è forse possibile proporre allora un unico ritocco che consenta di superare la rigidità del sistema attuale modulato su una inesorabile sequenza di memorie scritte e di affidare al giudice istruttore la scelta del tipo di trattazione confacente al caso concreto, secondo una moderna logica di case management. In questo senso abbiamo già l’art. 183-bis cpc, ma il suo scarsissimo uso (salvo che in alcuni fori, come qui a Bologna, dove invece ha avuto una certa fortuna) induce i difensori a fare ancora massimo affidamento nella circostanza che vi sarà comunque una trattazione scritta con il deposito di tre memorie, sicché la redazione degli atti introduttivi risente necessariamente di tale circostanza.

Si potrebbe emendare, allora, il ddl, mantenendo le ipotesi di riforma già analizzate nel § 2, ma sostituendo il complesso e avventato intervento sulla nuova scansione delle fasi introduttiva e di trattazione con un solo “intervento chirurgico” sull’art. 183, sesto comma cpc, sostituendo il termine «concede» con la locuzione «può concedere, ove necessario in ragione della complessità delle questioni in fatto o in diritto», così da mettere in chiaro che la trattazione scritta è solo eventuale e così inducendo i difensori ad anticipare nell’atto introduttivo (magari dando loro il tempo di apprestare adeguate difese) la disclosure di ogni argomento, eccezione, mezzo istruttorio, inducendo già alla prima udienza una effettiva discussione della causa, dei fatti e delle questioni giuridiche rilevanti e irrilevanti e consentendo alle parti di precisare e modificare in quella sede le loro conclusioni. Solo all’esito, valutato il tutto, comprese le prospettive conciliative, il giudice potrà scegliere la strada – solo eventuale – della trattazione scritta ove necessario in ragione della complessità delle questioni in fatto o in diritto.

Questo potrebbe essere, mi pare, un ragionevole punto di equilibrio fra l’eccessiva approssimazione dell’attuale rito sommario, che non si confà a tutte le cause (e che, come previsto nel ddl, verrebbe abrogato), e la farraginosità del rito ordinario, che è eccessiva per una buona parte delle nostre controversie.

6. Conclusioni

Una giustizia civile efficiente è indispensabile per una società e un mercato informati a principi di correttezza e legalità. Non si tratta soltanto di rendere il nostro mercato più affidabile per gli investimenti stranieri: si tratta di fare leva sulla giustizia civile per la stessa tenuta ed evoluzione democratica del Paese. Penso al nostro Sud, da cui provengo, dove una più serrata lotta alla grande criminalità e alla corruzione non può non accompagnarsi alla diffusione di una cultura della legalità, che deve trovare sostegno in una risposta celere alle domande di giustizia. Se i cittadini e le imprese possono fare affidamento in una decisione esecutiva in tempi celeri, non solo chi ha subito un torto avrà la forza di chiedere il rispetto delle regole, ma tutti i cittadini e il sistema socio-economico saranno spinti verso condotte più corrette e rispettose della legalità.

Per innovare in profondità il sistema bisogna smettere, tuttavia, di credere che i ritardi di cui soffre la giustizia civile italiana siano dovuti alla “lentezza” degli operatori, mentre è indispensabile analizzare in modo puntuale le disfunzioni, studiare in dettaglio cosa accade all’estero e mettere quindi in atto precise soluzioni tecniche, a partire dalla necessaria flessibilità in una moderna logica di case management.

Dobbiamo trovare il coraggio di chiedere insieme, giudici, avvocati e personale del Ministero, riforme più radicali di quelle proposte oggi in Senato, gettando il cuore oltre pigrizie, resistenze, diffidenze, nella consapevolezza che da qui passa la nostra comune ri-legittimazione davanti all’opinione pubblica e che una risposta celere alle istanze di giustizia civile è davvero il primo motore di un sistema più democratico e rispettoso dei diritti di tutte e di tutti.

 

[*] Relazione tenuta al convegno sul progetto di riforma del rito civile, tenuto presso la Sala delle Colonne del Tribunale di Bologna il 6 febbraio 2020, a iniziativa di Anf Emilia Romagna e Anai Bologna.  Vedi anche su questo tema, Giorgio Costantino su Questione Giustizia

10/03/2020
Altri articoli di Marco Gattuso
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.